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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/12/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6423/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
7.10.2025, assunto in decisione in data 24.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con gli avvocati Cristina Bianchi e Sonia Flavia Maria Pesapane ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Monza (MB), Via Italia n. 28;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
- Pronunciare la separazione personale.
1. Le parti vivranno separate con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. Il figlio ormai maggiorenne, continuerà a vivere con la madre;
Per_1
3. I genitori nulla dispongono in ordine all'affidamento di ormai maggiorenne, né in ordine al Per_1 diritto di visita padre-figlio; padre e figlio potranno assumere personalmente ed in via diretta gli accordi in merito alla loro frequentazione;
4. In merito alla figlia di anni 13, le parti convengono che la figlia venga affidata ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
i genitori svolgeranno congiuntamente il ruolo genitoriale, concordando le decisioni di maggior interesse della minore. Le parti, ispirandosi al massimo spirito collaborativo ed orientandosi sempre al preminente interesse dei figli, convengono che ogni provvedimento relativo all'educazione, all'istruzione, alla salute ed al mantenimento della prole e relativo alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale debba essere preso congiuntamente da entrambi i genitori, all'interno di un progetto educativo condiviso;
5. La casa coniugale resta assegnata alla signora con quanto l'arreda; Pt_1
6. Il padre avrà ampio diritto di vedere e frequentare la figlia e potrà tenerla con sé, compatibilmente Per_2 con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e gli impegni della minore, secondo le seguenti modalità:
- il padre potrà tenere con sé a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola e sino alle ore 21.00 Per_2 della domenica, quando la riaccompagnerà a casa dalla madre, provvedendo alla cena;
7. Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà le vacanze Natalizie sino all'Epifania, alternando tra i genitori il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre mattina e dal 31 mattina al 06 gennaio, ad anni alterni;
Quanto alle vacanze 2025, trascorrerà con la madre il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre mattina Per_2
e con il padre il periodo dal 31 dicembre mattina al 06 gennaio 2026; alternerà tra i genitori le giornate Per_2 di Natale e Santo Stefano;
quanto al Santo Natale 2025, la figlia trascorrerà con la madre la giornata del 25.12
e con il padre il giorno di Santo Stefano;
La figlia alternerà tra i genitori anche le giornate delle festività di Pasqua e Pasquetta;
Quanto a Pasqua 2026, trascorrerà con il padre la giornata di Pasqua e con la madre la giornata di Pasquetta;
Per l'anno 2027 Per_2 la minore trascorrerà con il padre la settimana di vacanza durante le festività pasquali secondo il calendario scolastico, seguendo il criterio dell'alternanza per gli anni successivi;
8. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per un periodo di due settimane consecutive o non consecutive, previi accordi da convenirsi entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno sempre comunicare reciprocamente, entro tale data (31 maggio), le località ove si recheranno con la figlia;
pagina 2 di 7 9. I genitori dichiarano la propria disponibilità a tenere anche al di fuori dei giorni concordati nei casi Per_2 in cui il genitore che se ne deve occupare sia impossibilitato per impegni personali non compatibili con le esigenze di cura, attenzione e supporto richieste dalla figlia stessa;
ciò al fine di garantire il benessere e la continuità di accudimento per la figlia, anche in situazioni che esulano dagli accordi ordinari. La richiesta di disponibilità dovrà essere fatta all'altro genitore con un preavviso di 3 giorni e le modalità concordate tra le parti;
10. Il padre verserà alla madre, in via anticipata, entro il giorno 27 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli maggiorenne ma non economicamente indipendente, ed l'importo Per_1 Per_2 complessivo di € 500,00 (cinquecentoeuro,00), ossia € 250,00 (duecentocinquantaeuro,00) per ciascun figlio, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente
BPER intestato alla signora , IBAN: [...]; Pt_1
11. Le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida condivise del Tribunale di Monza, pubblicate in data 07/05/2018 che qui si trascrivono integralmente ed alle quali le parti dichiarano di volersi riportare:
- SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA IL PREVENTIVO ACCORDO
SPESE MEDICHE
A) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
B) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
C) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
D) Spese mediche urgenti;
- SPESE SCOLASTICHE E DI ISTRUZIONE
A) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
B) Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
C) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
D) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
E) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
F) Frequentazione di centri estivi gestiti da enti pubblici (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). pagina 3 di 7 - SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
- SPESE MEDICHE
A) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
B) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
C) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
D) Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- ALTRE SPESE
A) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
B) Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
C) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
D) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
E) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
F) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
G) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
- Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione;
- La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, SMS, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa;
- In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività;
- Entro giorni 7 dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
- Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni;
- I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. pagina 4 di 7 A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza;
- Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio;
12. Rimarranno a carico della signora le spese per la locazione dell'immobile in cui vive con i figli Pt_1 ed nonché le spese per utenze e spese condominiali;
Per_1 Per_2
13. La signora avrà diritto di richiedere e percepire per l'intero l'assegno unico (ex assegno familiare), Pt_1 comunque in futuro denominato e regolamentato, e/o ogni forma di sostegno al reddito in favore di genitori conviventi con i figli, erogata dall'INPS o da altri Enti Pubblici. Il sig. si impegna a prestare la Pt_2 propria collaborazione affinchè la signora possa validamente presentare le relative istanze;
Pt_1
14. Le parti convengono che, sebbene l'assegno unico venga interamente percepito dalla sig.ra , la Pt_1 quota del 50% dello stesso viene riconosciuta di spettanza del sig. e verrà decurtata dall'importo Pt_2 complessivamente dovuto mensilmente dal sig. , ossia € 500,00 mensili, e ciò fino a quando la forma Pt_2 di sostegno al reddito verrà riconosciuta alla signora . Le parti concordano che la signora Pt_1 Pt_1 tratterrà l'intero importo che verrà eventualmente riconosciuto dall'INPS a titolo di arretrati già maturati dell'assegno unico. Nel caso in cui l'assegno unico dovesse essere sospeso o revocato dall'Ente erogatore, il sig. continuerà a versare mensilmente l'importo concordato a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 dei figli e nella misura mensile di € 500,00 (cinquecentoeuro,00); Per_1 Per_2
15. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica a titolo di contributo al proprio mantenimento e di avere regolamentato ogni altra questione di carattere materiale e patrimoniale connessa al rapporto matrimoniale;
16. I coniugi, per il periodo di efficacia successivo alla sentenza di separazione, si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
17. Spese legali compensate tra le parti.
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 2.7.2011 a Milano;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 4.1.2007 e in data 20.6.2012. Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 24.11.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 4.1.2007, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_1 Per_2
20.6.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 7.10.2025 da Pt_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 2.7.2011 in Milano, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, per le annotazioni di legge (atto n.
344 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
pagina 6 di 7 Il Presidente est.
DI BO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
7.10.2025, assunto in decisione in data 24.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con gli avvocati Cristina Bianchi e Sonia Flavia Maria Pesapane ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Monza (MB), Via Italia n. 28;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
- Pronunciare la separazione personale.
1. Le parti vivranno separate con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. Il figlio ormai maggiorenne, continuerà a vivere con la madre;
Per_1
3. I genitori nulla dispongono in ordine all'affidamento di ormai maggiorenne, né in ordine al Per_1 diritto di visita padre-figlio; padre e figlio potranno assumere personalmente ed in via diretta gli accordi in merito alla loro frequentazione;
4. In merito alla figlia di anni 13, le parti convengono che la figlia venga affidata ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
i genitori svolgeranno congiuntamente il ruolo genitoriale, concordando le decisioni di maggior interesse della minore. Le parti, ispirandosi al massimo spirito collaborativo ed orientandosi sempre al preminente interesse dei figli, convengono che ogni provvedimento relativo all'educazione, all'istruzione, alla salute ed al mantenimento della prole e relativo alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale debba essere preso congiuntamente da entrambi i genitori, all'interno di un progetto educativo condiviso;
5. La casa coniugale resta assegnata alla signora con quanto l'arreda; Pt_1
6. Il padre avrà ampio diritto di vedere e frequentare la figlia e potrà tenerla con sé, compatibilmente Per_2 con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e gli impegni della minore, secondo le seguenti modalità:
- il padre potrà tenere con sé a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola e sino alle ore 21.00 Per_2 della domenica, quando la riaccompagnerà a casa dalla madre, provvedendo alla cena;
7. Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà le vacanze Natalizie sino all'Epifania, alternando tra i genitori il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre mattina e dal 31 mattina al 06 gennaio, ad anni alterni;
Quanto alle vacanze 2025, trascorrerà con la madre il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre mattina Per_2
e con il padre il periodo dal 31 dicembre mattina al 06 gennaio 2026; alternerà tra i genitori le giornate Per_2 di Natale e Santo Stefano;
quanto al Santo Natale 2025, la figlia trascorrerà con la madre la giornata del 25.12
e con il padre il giorno di Santo Stefano;
La figlia alternerà tra i genitori anche le giornate delle festività di Pasqua e Pasquetta;
Quanto a Pasqua 2026, trascorrerà con il padre la giornata di Pasqua e con la madre la giornata di Pasquetta;
Per l'anno 2027 Per_2 la minore trascorrerà con il padre la settimana di vacanza durante le festività pasquali secondo il calendario scolastico, seguendo il criterio dell'alternanza per gli anni successivi;
8. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per un periodo di due settimane consecutive o non consecutive, previi accordi da convenirsi entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno sempre comunicare reciprocamente, entro tale data (31 maggio), le località ove si recheranno con la figlia;
pagina 2 di 7 9. I genitori dichiarano la propria disponibilità a tenere anche al di fuori dei giorni concordati nei casi Per_2 in cui il genitore che se ne deve occupare sia impossibilitato per impegni personali non compatibili con le esigenze di cura, attenzione e supporto richieste dalla figlia stessa;
ciò al fine di garantire il benessere e la continuità di accudimento per la figlia, anche in situazioni che esulano dagli accordi ordinari. La richiesta di disponibilità dovrà essere fatta all'altro genitore con un preavviso di 3 giorni e le modalità concordate tra le parti;
10. Il padre verserà alla madre, in via anticipata, entro il giorno 27 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli maggiorenne ma non economicamente indipendente, ed l'importo Per_1 Per_2 complessivo di € 500,00 (cinquecentoeuro,00), ossia € 250,00 (duecentocinquantaeuro,00) per ciascun figlio, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente
BPER intestato alla signora , IBAN: [...]; Pt_1
11. Le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida condivise del Tribunale di Monza, pubblicate in data 07/05/2018 che qui si trascrivono integralmente ed alle quali le parti dichiarano di volersi riportare:
- SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA IL PREVENTIVO ACCORDO
SPESE MEDICHE
A) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
B) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
C) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
D) Spese mediche urgenti;
- SPESE SCOLASTICHE E DI ISTRUZIONE
A) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
B) Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
C) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
D) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
E) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
F) Frequentazione di centri estivi gestiti da enti pubblici (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). pagina 3 di 7 - SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
- SPESE MEDICHE
A) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
B) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
C) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
D) Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- ALTRE SPESE
A) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
B) Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
C) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
D) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
E) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
F) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
G) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
- Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione;
- La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, SMS, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa;
- In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività;
- Entro giorni 7 dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
- Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni;
- I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. pagina 4 di 7 A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza;
- Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio;
12. Rimarranno a carico della signora le spese per la locazione dell'immobile in cui vive con i figli Pt_1 ed nonché le spese per utenze e spese condominiali;
Per_1 Per_2
13. La signora avrà diritto di richiedere e percepire per l'intero l'assegno unico (ex assegno familiare), Pt_1 comunque in futuro denominato e regolamentato, e/o ogni forma di sostegno al reddito in favore di genitori conviventi con i figli, erogata dall'INPS o da altri Enti Pubblici. Il sig. si impegna a prestare la Pt_2 propria collaborazione affinchè la signora possa validamente presentare le relative istanze;
Pt_1
14. Le parti convengono che, sebbene l'assegno unico venga interamente percepito dalla sig.ra , la Pt_1 quota del 50% dello stesso viene riconosciuta di spettanza del sig. e verrà decurtata dall'importo Pt_2 complessivamente dovuto mensilmente dal sig. , ossia € 500,00 mensili, e ciò fino a quando la forma Pt_2 di sostegno al reddito verrà riconosciuta alla signora . Le parti concordano che la signora Pt_1 Pt_1 tratterrà l'intero importo che verrà eventualmente riconosciuto dall'INPS a titolo di arretrati già maturati dell'assegno unico. Nel caso in cui l'assegno unico dovesse essere sospeso o revocato dall'Ente erogatore, il sig. continuerà a versare mensilmente l'importo concordato a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 dei figli e nella misura mensile di € 500,00 (cinquecentoeuro,00); Per_1 Per_2
15. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica a titolo di contributo al proprio mantenimento e di avere regolamentato ogni altra questione di carattere materiale e patrimoniale connessa al rapporto matrimoniale;
16. I coniugi, per il periodo di efficacia successivo alla sentenza di separazione, si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
17. Spese legali compensate tra le parti.
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 2.7.2011 a Milano;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 4.1.2007 e in data 20.6.2012. Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 24.11.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 4.1.2007, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_1 Per_2
20.6.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 7.10.2025 da Pt_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 2.7.2011 in Milano, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, per le annotazioni di legge (atto n.
344 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
pagina 6 di 7 Il Presidente est.
DI BO
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