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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente
RI AU, AT
BANINI TIZIANO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 123/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Di Resistente_2 Nord Ovest
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siena - Via Sprugnoli 53100 Siena SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUN PREV IPOT n. 10476202500000327000 VARI VEDI CART
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420170004897435000 CONTR BON 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420170006880153000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420190001118866000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420190001566175000 IVA-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 202/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 09.06.2025, la Ricorrente_1 s.r.l. in Ricorrente_2 con sede in Roccastrada, in persona della sua liquidatrice p.t. Nominativo_1, residente in [...], rappresentata e difesa dal Rag. Difensore_1, impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. ° 10476202500000327000, notificata in data 19.3.2025.
La ricorrente riceveva via pec l'atto oggi opposto avente quale presupposti n° 4 cartelle di cui ne veniva a conoscenza attraverso detto atto e precisamente:
-cartella n. 104201070004897435000, n. 10420170006880153000, n. 10420190001118866000, e n.
10420190001566175000.
La ricorrente eccepisce la mancata notifica delle cartelle, la nullità delle cartelle di pagamento per incompetenza territoriale dell'ente che le ha emesse, la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per mancata indicazione del bene da ipotecare, la mancata sottoscrizione dei ruoli relativi alle cartelle sottese, la prescrizione delle cartelle, la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per carenza di Potere dell'esattore provinciale, la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione, stante la mancata indicazione del calcolo degli interessi applicati, la violazione e falsa applicazione art. 7 comma 1 e art. 7 sexies, L. 212 2000, nullità dell'atto opposto e delle cartelle di pagamento per mancata motivazione sugli interessi applicati e la nullità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità.
In data 11.07.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 11.07.2025 si costituisce la Camera di Resistente_2 Nord Ovest, contestando quanto dedotto nel ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso per quanto di spettanza.
In data 11.07.2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siena, la quale relaziona solo in merito alla cartella n. 10420190001566175000 poichè è l'unica relativa ad un debuito erariale (IVA
2015), mentre le altre cartelle si riferiscono a debiti nei confronti di altri Enti. La cartella, sostiene l'Agenzia stata ritualmente notificata in data 04.03.2019 e successivamente richiesta in pagamento con Istanza di rateazione del 26.09.2019, intimazione di pagamento notificata il 18.05.2022, la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 10.08.2022, istanza di rateazione del 29.08.2022, definizione agevolata presentata in data 03.04.2023 e Intimazione di pagamento notificata il
22.05.2024, e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 29.09.2025, veniva rigettata l'istanza cautelare stante l'insussistenza congiunta dei requisiti di legge e rinviata a nuovo ruolo per la trattazione di merito.
All'udienza del 28.11.2025, esaminati gli atti, sentite le parti in pubblica udienza la Corte ritiene il ricorso infondato.
La ricorrente non ha impugnato gli atti presupposti, intimazioni e cartelle di pagamento contestando i vizi di cui al ricorso, e non può più farlo nel ricorso proposto contro l'atto successivo, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in quanto è preclusa qualsiasi eccezione relativa alle cartelle ed atti prodromici. Le eccezioni di parte ricorrente sono pertanto inammissibili, anche in ragione della presentazione della domanda di definizione agevolata con la quale la ricorrente ha riconosciuto il proprio debito.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in complessive euro
500,00 per ciascuna parte resistente.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente
RI AU, AT
BANINI TIZIANO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 123/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Di Resistente_2 Nord Ovest
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siena - Via Sprugnoli 53100 Siena SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUN PREV IPOT n. 10476202500000327000 VARI VEDI CART
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420170004897435000 CONTR BON 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420170006880153000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420190001118866000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420190001566175000 IVA-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 202/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 09.06.2025, la Ricorrente_1 s.r.l. in Ricorrente_2 con sede in Roccastrada, in persona della sua liquidatrice p.t. Nominativo_1, residente in [...], rappresentata e difesa dal Rag. Difensore_1, impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. ° 10476202500000327000, notificata in data 19.3.2025.
La ricorrente riceveva via pec l'atto oggi opposto avente quale presupposti n° 4 cartelle di cui ne veniva a conoscenza attraverso detto atto e precisamente:
-cartella n. 104201070004897435000, n. 10420170006880153000, n. 10420190001118866000, e n.
10420190001566175000.
La ricorrente eccepisce la mancata notifica delle cartelle, la nullità delle cartelle di pagamento per incompetenza territoriale dell'ente che le ha emesse, la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per mancata indicazione del bene da ipotecare, la mancata sottoscrizione dei ruoli relativi alle cartelle sottese, la prescrizione delle cartelle, la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per carenza di Potere dell'esattore provinciale, la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione, stante la mancata indicazione del calcolo degli interessi applicati, la violazione e falsa applicazione art. 7 comma 1 e art. 7 sexies, L. 212 2000, nullità dell'atto opposto e delle cartelle di pagamento per mancata motivazione sugli interessi applicati e la nullità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità.
In data 11.07.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 11.07.2025 si costituisce la Camera di Resistente_2 Nord Ovest, contestando quanto dedotto nel ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso per quanto di spettanza.
In data 11.07.2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siena, la quale relaziona solo in merito alla cartella n. 10420190001566175000 poichè è l'unica relativa ad un debuito erariale (IVA
2015), mentre le altre cartelle si riferiscono a debiti nei confronti di altri Enti. La cartella, sostiene l'Agenzia stata ritualmente notificata in data 04.03.2019 e successivamente richiesta in pagamento con Istanza di rateazione del 26.09.2019, intimazione di pagamento notificata il 18.05.2022, la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 10.08.2022, istanza di rateazione del 29.08.2022, definizione agevolata presentata in data 03.04.2023 e Intimazione di pagamento notificata il
22.05.2024, e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 29.09.2025, veniva rigettata l'istanza cautelare stante l'insussistenza congiunta dei requisiti di legge e rinviata a nuovo ruolo per la trattazione di merito.
All'udienza del 28.11.2025, esaminati gli atti, sentite le parti in pubblica udienza la Corte ritiene il ricorso infondato.
La ricorrente non ha impugnato gli atti presupposti, intimazioni e cartelle di pagamento contestando i vizi di cui al ricorso, e non può più farlo nel ricorso proposto contro l'atto successivo, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in quanto è preclusa qualsiasi eccezione relativa alle cartelle ed atti prodromici. Le eccezioni di parte ricorrente sono pertanto inammissibili, anche in ragione della presentazione della domanda di definizione agevolata con la quale la ricorrente ha riconosciuto il proprio debito.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in complessive euro
500,00 per ciascuna parte resistente.