Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 346/2023 R.G., introitata in decisione nell'udienza del 15.10.2024 e vertente
T R A
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Afragola (NA), alla Via Matteo Renato Imbriani n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Domenico Capasso (PEC: e Email_1
Floriana Filocamo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti,
OPPONENTE
E 1) (C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla
Via Rione Sirignano n. 6, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Di Maggio
(PEC: , che la rappresenta e Email_2
difende giusta procura in atti,
2) Controparte_2
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11 (PEC: , Email_3
presso cui elettivamente domicilia,
Il presente provvedimento è firmato digitalmente dal GE
OGGETTO: Opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 02.01.2023, Parte_1
ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di
[...]
iscrizione ipotecaria n. 071176202200008933000 (relativa, tra le altre, alla cartella esattoriale n. 07120140438833124000 relativa a sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 110, comma 9, TULPS R.D. 773/1931 riferite all'anno 2007 per un totale di € 13.840,45, risultante notificata dall' il 18.03.2015 e pure impugnata), Controparte_1
adducendo la prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie contenute nella cartella esattoriale impugnata, per decorso del termine quinquennale sia in considerazione della data di notifica riportata sull'atto impugnato (18.03.2015), sia relativamente alla data delle sanzioni amministrative pecuniarie riportate nella cartella di pagamento (anno 2007), in quanto mai notificate, in proposito sostenendo l'interesse e la legittimazione ad agire al riguardo.
Inoltre l'opponente ha lamentato l'omessa indicazione sull'atto impugnato del responsabile del procedimento, la mancata individuazione dell'immobile sul quale sarebbe stata iscritta l'ipoteca e, infine, il difetto di notifica via pec della comunicazione di iscrizione ipotecaria non sussistendo la prova della riferibilità allo stesso dell'utilizzato indirizzo pec.
Quindi l'opponente ha convenuto in giudizio l Controparte_1
[...] , concludendo affinché, previa sospensione dell'intimazione
[...]
impugnata, fosse annullata la stessa e la presupposta cartella esattoriale n.
07120140438833124000 perché relativa ad un diritto prescritto;
con condanna dell' al risarcimento danni ex Controparte_1
art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_1
impugnando l'avversa domanda, producendo documentazione attestante le regolari notifiche della cartella di pagamento n. 07120140438833124000 (in data 18.03.2015), del preavviso di fermo (in data 14.01.2016), dell'intimazione di pagamento (in data 05.09.2018 a mezzo pec), della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (in date 17.02.2020 e
03.11.2022 a mezzo pec), instando per l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Ente impositore Controparte_2
nonchè concludendo per il rigetto
[...]
dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza del 19.04/15.05.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, regolarmente espletata.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_2
impugnando la domanda dell'opponente
[...]
e chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 07.03.2024 è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione avanzata dall'opponente e Parte_1
rinviata la causa direttamente per la precisazione delle conclusioni.
Svoltasi l'udienza del 15.10.2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è solo parzialmente fondata.
In via preliminare occorre riqualificare la domanda avanzata da
[...]
come azione di accertamento negativo della pretesa Parte_1
creditoria, considerato che l'iscrizione ipotecaria (come il fermo amministrativo di beni mobili registrati) ha natura non già di atto di espropriazione forzata (legittimante un'opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi), bensì di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento, la cui impugnativa segue le regole generali del rito ordinario di cognizione ed è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (Cass. Civ., SS.UU., ord. n. 15354 del
22.07.2015).
In proposito, va innanzitutto precisato che l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, di cui al documento dell' n. 071176202200008933000, è Controparte_1
supportata non solo dall'altrettanto oggi impugnata cartella esattoriale n.
07120140438833124000, ma altresì dalle cartelle esattoriali n.
07120180027327355000, n. 07120190141468359000 e n.
07120200095044055000, nonché dagli avvisi di addebito n.
37120180017846000000, n. 37120190003921552000, n.
37120190015303035000 e n. 37120210004627409000, per un totale di €
37.554,81.
Ebbene ha eccepito la prescrizione Parte_1
limitatamente ai crediti portati dalla cartella esattoriale n.
07120140438833124000 e tale domanda è fondata.
Infatti, sebbene l' abbia perfettamente Controparte_1 documentato la regolare notifica di tutti gli atti da essa compiuti (ovvero della cartella di pagamento n. 07120140438833124000 a mezzo raccomandata in data 18.03.2015, del preavviso di fermo a mezzo raccomandata in data 14.01.2016, dell'intimazione di pagamento a mezzo pec in data 05.09.2018 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a mezzo pec in date 17.02.2020 e 03.11.2022; al riguardo risultando accertata dai pubblici registri la riferibilità a Parte_1
ed al codice fiscale di questi l'indirizzo pec utilizzato per le notifiche), non altrettanto può dirsi dell' Controparte_2
che, regolarmente costituitasi in giudizio, pur
[...]
asserendo di avere proceduto in proposito a redigere verbale di accertamento in data 19.04.2007, ad emettere avviso di notifica n. 1329 in data
29.05.2007 e ad emettere ordinanza ingiunzione n. 50055 del 22.09.2011 e pur dichiarando in atti di allegare la relativa documentazione (asseriti allegati
1, 2 e 3), in realtà nulla ha allegato e nulla ha documentato.
Quindi, per quanto l' abbia Controparte_1
dichiarato di fare propri i documenti indicati in atti dall'
[...]
in realtà non Controparte_2
c'era agli atti alcun documento da fare proprio.
Ciò detto, poichè in atti non vi è prova dell'emissione e della notifica dell'ordinanza ingiunzione legittimante il credito vantato dall'Ente pubblico e Controparte_2
risultando in atti al riguardo la prima notifica del 18.03.2015 ad opera dell' del preteso credito, che sarebbe sorto Controparte_1
nel 2007, in mancanza di atti interruttivi, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale ex lege previsto.
L'accoglimento della domanda del relativamente Parte_1
all'insussistenza del diritto dell a procedere Controparte_1
esecutivamente in forza della cartella esattoriale n. 07120140438833124000, non è però determinante in riferimento all'ulteriore domanda avanzata da di annullamento della comunicazione preventiva di Parte_1
iscrizione ipotecaria n. 071176202200008933000 che, come innanzi detto, si fonda su altre cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, tra l'altro non contestati.
Va perciò rigettata la domanda di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, perché non provata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui, compensate le stesse per la metà, considerato il parziale accoglimento della domanda, va disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna dell Controparte_1
e dell' Controparte_2
in solido fra loro, al pagamento delle stesse in favore
[...]
dell'opponente che si liquidano nella misura indicata Parte_1
in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al D.M.
55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata negli atti di causa, sia in ragione della solo parziale fondatezza della domanda, sia perchè non è stata allegata nè dimostrata la sussistenza di un pregiudizio, sia per il fatto che non sono ravvisabili comportamenti processuali tali da far ritenere la sussistenza della malafede e della temerarietà delle attività compiute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
e dell'
[...] Controparte_2
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così
[...]
decide: 1) dichiara insussistente il diritto dell' Controparte_1
di procedere esecutivamente in danno di
[...] Parte_1
in forza della comunicazione preventiva di iscrizione
[...]
ipotecaria n. 071176202200008933000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120140438833124000 per intervenuta prescrizione del credito da essa portato;
2) rigetta nel resto la domanda;
3) condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, nonché l
[...]
in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di giudizio, che, già Parte_1
compensate per la metà, si liquidano in complessivi € 2.500,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA, con distrazione all'Avv. Domenico Capasso dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Il giudice monocratico