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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 23/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2610 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2610 /2024 promossa da:
AN LA (C.F.: ), nata a [...] il [...], C.F._1
residente in [...] Pescara ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Scannella DR
RICORRENTE
CONTRO
LE DI TO (C.F.: ), nato a [...] il C.F._1
17/06/1946, residente in [...] Rocca di Mezzo (AQ)
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale adito: disporre che i coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o residenza;
dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa;
non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione e /o causale;
entrambi i
1 coniugi prestano il loro consenso a che le Autorità Consolari o di P.S. rilascino e/o rinnovino il loro passaporti;
per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia;
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri VO AN e Di RI DR e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, disponendo ogni conseguente annotazione nel registro anagrafici di competenza.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 9.10.2024 ritualmente notificato, AN LA, premesso che in data 20.5.1993 veniva omologata, con sentenza all'esito del procedimento n. R.G.
1259/1992 Tribunale civile di Roma-Civitavecchia, la separazione consensuale dal coniuge
LE DI TO, dalla cui unione è nata una figlia, RA il 12.10.1976
(maggiorenne) indipendente economicamente, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva che: i) ella e il Sig. Di RI
DR contraevano matrimonio in Roma il 17.5.1975, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma in data 30.1.1991 al nr. 33679 parte 1 serie 01; ii) con il tempo tra i coniugi emergeva un'incompatibilità caratteriale e per tale ragione addivenivano alla separazione consensuale, con pronuncia del 20.5.1995, all'esito del procedimento n. R.G. 1259/1992 del Tribunale civile di Roma-Civitavecchia; iii) è attualmente pensionata, così come il sig. Di RI ed entrambi provvedono ognuno al proprio mantenimento.
3. Poiché sono maturati i presupposti temporali di cui all'art. 3 comma 1 lett. B n. 2 secondo capoverso della legge n. 898/1970 la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025, l'Avv. Scannella
DR, nell'interesse della Sig.ra VO, ha depositato, il certificato di morte del
Sig. Di RI da cui si evince l'avvenuto decesso del 22.1.2025 (Registro Atti di Morte del Comune di L'Aquila al n. 69 P. 2 S. B Uff. 1 anno 2025) chiedendo la cessazione della materia del contendere.
5. Stante la mancata costituzione del resistente nonché l'avvenuto decesso in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, può essere accolta la domanda della Sig.ra VO AN, essendo venuto meno l'interesse della parte ricorrente al prosieguo del procedimento (giova al riguardo osservare che non vi sono richieste economiche per le quali potrebbe sussistere un residuo interesse da parte degli eredi).
2 6. Stante la mancata costituzione in giudizio del resistente, deceduto successivamente alla notifica del ricorso, s'impone la compensazione integrale tra le stesse delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 4 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2610 /2024 promossa da:
AN LA (C.F.: ), nata a [...] il [...], C.F._1
residente in [...] Pescara ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Scannella DR
RICORRENTE
CONTRO
LE DI TO (C.F.: ), nato a [...] il C.F._1
17/06/1946, residente in [...] Rocca di Mezzo (AQ)
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale adito: disporre che i coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o residenza;
dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa;
non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione e /o causale;
entrambi i
1 coniugi prestano il loro consenso a che le Autorità Consolari o di P.S. rilascino e/o rinnovino il loro passaporti;
per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia;
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri VO AN e Di RI DR e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, disponendo ogni conseguente annotazione nel registro anagrafici di competenza.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 9.10.2024 ritualmente notificato, AN LA, premesso che in data 20.5.1993 veniva omologata, con sentenza all'esito del procedimento n. R.G.
1259/1992 Tribunale civile di Roma-Civitavecchia, la separazione consensuale dal coniuge
LE DI TO, dalla cui unione è nata una figlia, RA il 12.10.1976
(maggiorenne) indipendente economicamente, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva che: i) ella e il Sig. Di RI
DR contraevano matrimonio in Roma il 17.5.1975, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma in data 30.1.1991 al nr. 33679 parte 1 serie 01; ii) con il tempo tra i coniugi emergeva un'incompatibilità caratteriale e per tale ragione addivenivano alla separazione consensuale, con pronuncia del 20.5.1995, all'esito del procedimento n. R.G. 1259/1992 del Tribunale civile di Roma-Civitavecchia; iii) è attualmente pensionata, così come il sig. Di RI ed entrambi provvedono ognuno al proprio mantenimento.
3. Poiché sono maturati i presupposti temporali di cui all'art. 3 comma 1 lett. B n. 2 secondo capoverso della legge n. 898/1970 la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025, l'Avv. Scannella
DR, nell'interesse della Sig.ra VO, ha depositato, il certificato di morte del
Sig. Di RI da cui si evince l'avvenuto decesso del 22.1.2025 (Registro Atti di Morte del Comune di L'Aquila al n. 69 P. 2 S. B Uff. 1 anno 2025) chiedendo la cessazione della materia del contendere.
5. Stante la mancata costituzione del resistente nonché l'avvenuto decesso in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, può essere accolta la domanda della Sig.ra VO AN, essendo venuto meno l'interesse della parte ricorrente al prosieguo del procedimento (giova al riguardo osservare che non vi sono richieste economiche per le quali potrebbe sussistere un residuo interesse da parte degli eredi).
2 6. Stante la mancata costituzione in giudizio del resistente, deceduto successivamente alla notifica del ricorso, s'impone la compensazione integrale tra le stesse delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 4 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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