Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 9. (Pagamento delle pensioni) 1. Le pensioni di cui alla presente legge sono pagate in tredici mensilita' posticipate di eguale importo. La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facolta' di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale a meta' di ciascun bimestre: in tal caso la tredicesima mensilita' e' corrisposta unitamente alla rata dell'ultimo bimestre. 2. Tutti i pagamenti relativi ai trattamenti erogati dalla Cassa sono arrotondati alle mille lire superiori.