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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 335/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 335/2023
Promosso da
(C.F ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Cacchiarelli
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Cola
APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 196/2023 pubblicata il 2.3.2023
CONCLUSIONI pagina 1 di 14 Di parte appellante: conclude riportandosi all'atto di appello e, quindi, come segue: «… contrariis reiectis in parziale riforma della sentenza n. 196/2023 del
02/03/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, …..depositata in cancelleria in data
02/03/2023, notificata il 06/03/2023 accogliere per i motivi tutti dedotti… il proposto appello e, per l'effetto: condannare la appellata al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma di euro 34.788,00 dalla data dell'evento - 28 marzo 2012
- sino al soddisfo.
Condannare la appellata al pagamento in favore della appellante dei compensi dovuti al Ct di parte per euro 1.603,00.
Condannare la appellata al pagamento dell'importo ulteriore, rispetto a quanto indicato nella sentenza, di euro 31.232,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento - 28 marzo 2012 - sino al soddisfo quale differenza tra l'importo indicato dal giudice a titolo di risarcimento del danno per euro 34.778,00 con quanto risulta provato dall'istruttoria del giudizio in termini di resa del raccolto per euro 66.010,00.
In subordine alla precedente domanda condannare la appellata al pagamento dell'importo ulteriore, rispetto a quanto indicato nella sentenza di euro 14.833,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento - 28 marzo
2012 - sino al soddisfo ritenendo illegittima la decurtazione apportata dal Giudice
a titolo di costi di trasporto e conservazione al valore indicato dal CTU quale risarcimento del danno in euro 49.611,00.
Condannare la appellata al pagamento dell'importo di euro 3.807,00 quale differenza tra valore medio e valore minimo dovuta per le spese di lite del primo grado di giudizio di cui alla tariffa stabilita nel DM 55/2014 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 come modificato D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 2 di 14 Ferme le altre statuizioni del provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio».
Di parte appellata: «….Respingere l'appello principale ex adverso proposto.
In accoglimento dell'appello incidentale che con il presente atto si propone revocare la statuizione di condanna a carico della appellata e condannare la
alla restituzione dell'importo di € Parte_1
41.850,00 versato dalla convenuta in esecuzione della sentenza di I grado.
Con vittoria di spese del doppio grado».
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta ex art. 2043 c.c. da '”
[...]
” (nel prosieguo, per brevità, anche Parte_1 [...]
) nei confronti di “ ” (nel Parte_1 Controparte_1 prosieguo ) per i danni occorsi all'attrice a causa della attività di Controparte_1 spargimento di diserbanti eseguita dalla convenuta su un fondo limitrofo a quello in cui alcuni braccianti della stavano effettuando le Parte_1 operazioni di raccolta di vegetali (cicoria “pan di zucchero”), ed ha condannato la convenuta a versare all'attrice la somma di €. 34.788,00, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo, ponendo le spese di C.T.U. (già liquidate in corso di causa) a carico dell' e condannando altresì la stessa Controparte_1 al rimborso delle spese di lite (liquidate in €. 70,00 per spese ed €. 3.809,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge).
II.) La ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 pronuncia, per i motivi di seguito illustrati, ed ha chiesto di rideterminare sia la somma dovuta a titolo di risarcimento - sulla base anche di ulteriori voci ed importi che il Tribunale non ha tenuto in considerazione o ha erroneamente valutato – sia l'importo dovuto a titolo di spese legali.
pagina 3 di 14 III.) Si è costituita l' che ha contestato la Controparte_1 impugnazione avversaria e ha proposto appello incidentale per i motivi di seguito indicati, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata la reiezione della domanda e la restituzione della somma versata in esecuzione della pronuncia di primo grado.
IV.) Preso atto delle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe, il Giudice
Istruttore, in data 31/01/2025, ha riservato la decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c. ed il Collegio, in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo l'appellante principale lamenta la Parte_1 mancata liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria - in conseguenza della condanna dell'appellata al risarcimento del danno - espressamente richiesti in sede di conclusioni;
rileva un vizio di motivazione nella parte in cui il giudice ha liquidato gli interessi dalla data della sentenza e non dal fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, nonché la erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale, pur riferendo che la quantificazione del danno deve essere attualizzata, ha omesso di condannare la appellata al pagamento della somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria;
evidenzia, inoltre, che, trattandosi di obbligazione di valore (che si trasforma in debito di valuta solo a seguito della pubblicazione della sentenza), sono dovuti sulla somma da liquidarsi, tanto gli interessi legali, quanto la rivalutazione monetaria, dalla data dell'illecito, costituendo tali elementi delle componenti intrinseche del danno di cui è stato chiesto il risarcimento.
1.2.) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa condanna della convenuta soccombente alla rifusione delle spese di C.T.P. sostenute dall'attrice, da quantificarsi in €. 1.603,20, rilevando sul punto un vizio di motivazione e l'errata valutazione delle istanze istruttorie.
1.3.) Con il terzo motivo d'impugnazione, la difesa dell' Parte_1 ritiene che il Tribunale abbia emesso una pronuncia ultra petitum, decurtando pagina 4 di 14 dall'importo risarcitorio le somme per il trasporto e la conservazione della merce, pur in assenza di specifiche deduzioni, sul punto, da parte della . Controparte_1
1.4.) Con un ulteriore motivo l' lamenta l'erronea Parte_1 determinazione del risarcimento, quantificato dal Tribunale con mero rimando alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio: inoltre, riportandosi alle contestazioni formulate all'udienza di esame C.T.U., afferma che la resa media dei prodotti agricoli nel caso di specie è pari a g. 512,50 (non già a g.400,00) e che, pertanto, il risarcimento del danno avrebbe dovuto quantificarsi in €. 66.010,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria (non, già, in €. 49.611,00).
1.5.) Con il quinto ed ultimo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata per omessa motivazione in punto di liquidazione delle spese di lite secondo il regime dei minimi, diversamente da quanto richiesto con la nota spese: ritiene a tale riguardo che la particolare complessità delle questioni trattate, l'articolata trattazione e l'avvenuta rimessione della causa in istruttoria per la nomina del C.T.U., avrebbero dovuto indurre il Tribunale a liquidare le spese di giudizio in base ai parametri medi, così come richiesto.
2.) L'appellante incidentale, oltre a contestare i Controparte_1 motivi di gravame principale, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto l' responsabile dei danni occorsi alla CP_1 [...]
rilevando che il primo giudice non ha adeguatamente valorizzato le Parte_1 circostanze emerse in giudizio e mai contestate.
A tale riguardo osserva che:
-dagli accertamenti svolti dall' risulta che le operazioni di diserbo CP_2 condotte dalla non hanno contaminato i prodotti coltivati sul Controparte_1 campo vicino di proprietà della né sono risultati contaminati Parte_1 quelli già raccolti e sequestrati;
-l'appellante incidentale non ha quindi inquinato il campo né ha contaminato alcuna pianta;
-il sequestro del terreno ed il conseguente, indubbio, nocumento economico deve considerarsi una conseguenza negativa dovuta ad esigenze di pubblica sanità, ma non un fatto del quale l' debba rispondere. CP_1
pagina 5 di 14 Chiede quindi una rivisitazione della vicenda in punto di responsabilità con esclusione della stessa in capo alla odierna appellante incidentale e la restituzione dell'importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado tramite la
Compagnia di Assicurazione.
3.1) Come rilevato dall'appellata deve essere anzitutto esaminato, per ragioni di priorità logica, l'appello incidentale volto ad escludere la responsabilità della
, basato sul fatto che l'evento dannoso ed il pregiudizio subito Controparte_1 dalla non sono ricollegabili ad alcun comportamento colposo Parte_1 della stessa: le doglianze non sono fondate. CP_1
3.2) Dalla documentazione prodotta si evince che, in seguito alla accertata (e non contestata) “intossicazione con inalazione da erbicida” di 11 braccianti agricoli – dipendenti della - che stavano raccogliendo le Parte_1 piante di cicoria del tipo “pan di zucchero” in un terreno adiacente a quello della in cui, contestualmente, era in corso un trattamento diserbante, Controparte_1
i Carabinieri di Montelupone, su indicazione della competente Procura della
Repubblica, hanno disposto il sequestro del terreno e delle piante già raccolte
(«80 casse di plastica contenenti insalata»), potenzialmente contaminate (vds. relazione del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ed allegato verbale di sopralluogo del 28/03/2012 nonché Verbale di sequestro del
29/03/2012).
Dal contenuto della citata documentazione si desume pertanto che il provvedimento di sequestro – che, di fatto, ha impedito la raccolta degli esemplari di cicoria “pan di zucchero” – è conseguenza diretta della condotta colposa posta in essere dal titolare della che, come Controparte_1 rilevato dal Tribunale, nella esecuzione delle operazioni di diserbo non ha adottato tutte le cautele necessarie e idonee al fine di prevenire la contaminazione dei lavoratori che, nel terreno adiacente, erano dediti alle operazioni di raccolta.
3.3) La non corretta esecuzione delle suddette operazioni che ha comportato la contaminazione degli operai e la loro intossicazione rappresenta quindi l'unica causa dell'intervenuto sequestro delle piante e del terreno coltivato dall'appellante pagina 6 di 14 principale e conseguentemente della impossibilità per la di Parte_1 procedere alla raccolta dei prodotti (e quindi di venderli).
In tale contesto non assume decisivo rilievo al fine di escludere il nesso causale tra la condotta colposa sopra indicata, la intossicazione dei lavoratori ed il conseguente sequestro che ha impedito il raccolto e determinato la perdita delle piante il fatto che i tre campioni di cicoria prelevati non presentavano
“irregolarità” né quindi agenti inquinanti, in base agli esami svolti dall' CP_2
(doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta nel giudizio di primo grado): tale riscontro non è rilevante perché il pregiudizio subito dalla (rappresentato dalla perdita del raccolto Parte_1 sequestrato) è ricollegabile in via diretta ed immediata ad un comportamento colposo della che ha determinato l'intossicazione dei lavoratori Controparte_1 ed il conseguente sequestro dell'intero raccolto.
L'appello incidentale va pertanto respinto.
4.) Passando ad esaminare la impugnazione principale si osserva che sono meritevoli di accoglimento i primi due motivi di impugnazione e che sono invece infondati - e vanno quindi respinti - il terzo ed il quarto, mentre è assorbito l'esame del quinto motivo (concernente le spese processuali).
4.1.1) Quanto al primo motivo si osserva (a differenza di quanto rilevato dalla appellata) che, avendo la chiesto il risarcimento del danno Parte_1 oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo pagamento, nella domanda così proposta deve ritenersi compresa anche la richiesta di rivalutazione monetaria, trattandosi di una componente del pregiudizio subito.
Invero – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – “L'obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, ha per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato e, pertanto, nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno…. nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è sempre implicitamente inclusa anche la richiesta di riconoscimento, sia degli interessi compensativi, sia della rivalutazione
pagina 7 di 14 monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni – ed il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altra anche se non espressamente richiesti, pure in grado d'appello senza, perciò, incorrere in ultrapetizione…. Il giudice di merito, nel riconoscere il diritto alla rivalutazione di somme liquidate a titolo risarcitorio, deve indicare i criteri applicati e, qualora applichi un determinato coefficiente ricavato dagli indici
ISTAT, deve fornire ulteriori indicazioni circa i passaggi ed i calcoli che hanno portato alla determinazione di quel coefficiente;
in caso di omessa indicazione dei criteri adottati, la pronuncia è viziata da difetto assoluto di motivazione perché non consente di verificare la correttezza del procedimento logico seguito” (cfr.
Cass. civ., n. 26929/2024 ed altre citate in motivazione).
4.1.2) Inoltre con specifico riferimento alla decorrenza degli interessi, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Gli interessi "compensativi" (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2°, n. 1, c.c.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione (Cass. n. 5008 del 2005, Cass. n. 8298 del 2011), in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (Cass. n. 2330 del 2014, in motiv.; Cass. n. 17155 del 2012)” (Cass. civ., Sez. II, n. 39376/2021).
4.1.3) Nella specie il Tribunale, liquidando il danno “all'attualità” in complessivi
€. 34.778,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, ha determinato la somma dovuta in valori attuali e quindi già rivalutati alla data della decisione (riconoscendo pertanto implicitamente la rivalutazione monetaria) senza peraltro nulla statuire in ordine agli interessi dalla data dell'illecito fino a quella della sentenza.
pagina 8 di 14 Si ritiene che nella liquidazione del danno la sola rivalutazione non sia sufficiente a ristorare la perdita subìta dal danneggiato: invero è configurabile, in via presuntiva, un danno derivante dal ritardo nel pagamento, consistente nel mancato godimento delle utilità che da esso sarebbero conseguite, liquidabile sub specie di interessi compensativi, nella misura legale;
il tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, rappresenta infatti un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi, peraltro, vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate, poiché tale operazione condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, del 17.2.1995, n. 1712; la cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
4.1.4) Per le considerazioni svolte e in base ai principi sopra illustrati si ritiene pertanto che, nella specie, previa devalutazione alla data del fatto illecito
(spargimento del diserbante avvenuto il 28/03/2012) dell'importo di €. 34.788,00 liquidato dal Tribunale “all'attualità” (ossia alla data della pronuncia del
02/03/2023), siano dovuti gli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT dalla data dell'illecito fino al saldo.
4.2) Con riferimento al secondo motivo di appello, volto a censurare la mancata liquidazione delle spese e delle competenze tecniche del consulente di parte, si osserva che, secondo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, “(…) le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue” (Cass. civ. n. 84/2013).
Nella specie il contributo del consulente di parte non può ritenersi superfluo, essendo utile per garantire una adeguata difesa nel corso delle operazioni peritali,
pagina 9 di 14 volte, tra l'altro, a determinare il prezzo medio delle piante ed implicanti, quindi, anche valutazioni di natura tecnica.
Peraltro, la somma indicata dall'appellante (€. 1.603,00) appare eccessiva, specie se parametrata a quella riconosciuta al CTU (€. 1.400,18, vds. decreto di liquidazione del 02/11/2022) e in considerazione del concreto apporto del consulente di parte in sede di operazioni peritali: si ritiene pertanto congruo riconoscere, per tale voce, il minor importo di €. 1.000,00.
4.3) Il terzo motivo, volto a censurare la decisione nella parte in cui il Tribunale ha detratto, dalla somma indicata dal CTU, la percentuale del 30% imputabile alle spese relative al trasporto ed alla conservazione dei beni, va invece – come si è detto – respinto.
4.3.1) Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, non può ritenersi che il primo giudice, nel decurtare gli importi stimati per il trasporto e la conservazione dei beni dal totale di spettanza della , abbia Parte_1 pronunciato ultra petita, atteso che il giudice, nel valutare le componenti del danno, può escludere determinate voci (quali, come nel caso di specie, alcune spese) qualora, all'esito del procedimento, sia emerso che un determinato pregiudizio economico non è configurabile, trattandosi di accertamento che rientra nell'oggetto della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno.
Del resto la parte convenuta, in seguito all'attività istruttoria svolta mediante l'ausilio del CTU, ha specificamente contestato l'addebito delle spese in esame con le note conclusive del procedimento di primo grado: «(…) vorrà provvedere direttamente il Giudice adìto, che è peritus peritorum, a tenere in debito conto nelle sue statuizioni le richiamate osservazioni, peraltro condivise in parte anche dalla difesa attrice (dal prezzo medio del prodotto preso in considerazione dal CTU va detratto il costo per la conservazione della merce e per la sua consegna ripartita ai clienti, costi non sostenuti dalla con riferimento al prodotto Pt_1 rimasto in campo e che, nella relazione del CTP di parte attrice, era da quantificare in € 0,65 Kg…).
Dovrà, pertanto e conclusivamente, provvedere il Giudice – ove ritenga di doversi pronunciare sul quantum della pretesa attorea - a ridimensionare
pagina 10 di 14 l'ammontare del danno indicato nelle conclusioni della relazione finale del CTU, considerando: (…)
– che, infine, va detratto, dal corrispettivo eventualmente dovuto per l'effettiva entità del prodotto perduto, il ricordato costo per la sua conservazione e per la sua consegna ripartita ai clienti della società attrice, la cui incidenza, secondo i calcoli di si aggira intorno al 30-35% (cfr. www.trasportoeuropa.it, CP_3 redazionale del 20/07/2021) o, secondo altre fonti, addirittura al 41% (cfr. www.croceviaterra.it, Prezzi al consumo: chi ci guadagna nella catena del valore dei prodotti agricoli?, Roma, Settembre, 2019)» (vds. note conclusive autorizzate del 20/02/2023).
Per tali ragioni non è ravvisabile il vizio lamentato dall'appellante principale.
4.3.2) In secondo luogo va rilevato che i costi relativi alla manodopera (che sarebbe stata necessaria per effettuare la raccolta), alla conservazione ed al trasporto delle piante non rappresentano una voce di danno risarcibile, perché concernenti attività che, nella specie, non sono state svolte: ne consegue che, risultando congruo l'importo detratto, individuato in base agli accertamenti del
CTU (spese per la raccolta, stimate in €. 3.960,00) e nella percentuale del 30% dell'importo accertato dal CTU (€. 49.611,00), si ritiene di confermare sul punto la decisione del Tribunale.
4.4) Con il quarto motivo l'appellante ha riproposto una questione già trattata dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali ed esaminata dal CTU, sostenendo (sulla base di quanto dichiarato da due società sementiere, produttrici primarie nel settore) che il peso medio di ogni pianta è pari ad €. 512,50 g. e non a 400,00 g., come indicato dal CTU, Dott. Persona_1
Il CTU, rispondendo a tale osservazione, ha spiegato che il dato fornito dai due produttori non è riferibile all'annata 2012 (e quindi all'epoca in cui si è verificato l'evento di cui si tratta), annata che, nella zona e nel periodo di tempo che rileva ai fini della quantificazione del danno, è stata colpita da condizioni meteo particolarmente avverse (v. relazione pagg.
8-9 del C.T.U.): in considerazione di ciò il Dott. ha quindi ritenuto di ridurre il dato, operando una media tra la Per_1
pagina 11 di 14 propria iniziale valutazione (240 gr. per ogni pianta) e quella indicata dal CT di parte e sostenuta dall'appellante in questa sede.
Ciò posto e considerato che l'appellante non ha allegato elementi ulteriori per porre in discussione le conclusioni del CTU, si ritiene di aderire alla valutazione del Dott. perché basata su esauriente ed approfondita motivazione, Per_1 immune da vizi logici, ed effettuata tenendo presente anche il dato fornito dalla
, valorizzato in questa sede. Parte_1
5.) In conclusione:
- in accoglimento del primo motivo di appello principale, ferma restando la somma €. 34.788,00 liquidata dal primo giudice, la è tenuta a Controparte_1 versare tale importo, devalutato al 28.3.2012, oltre interessi legali sulla somma devalutata e annualmente via via rivalutata in base agli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (2.3.2023): quindi, sottratto l'importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado il 14.4.2023 (la circostanza dedotta e documentata dalla – v. note scritte Controparte_1 depositate il 22.8.2023 – non è stata contestata dalla controparte), sono dovuti gli interessi legali sulla somma residua dalla data della decisione di primo grado fino al saldo;
-in accoglimento del secondo motivo di appello principale è dovuta a titolo di rimborso spese processuali, anche la somma di €. 1.000,00 relativa alle spese di
CTP, sostenute nel giudizio di primo grado;
6.1) L'accoglimento, sia pure parziale, del gravame impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio.
Infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064).
pagina 12 di 14 Ne consegue che è assorbito l'esame del quinto ed ultimo motivo di appello principale avente ad oggetto la statuizione relativa alle spese del giudizio di primo grado.
6.2) Considerato l'esito complessivo della lite - caratterizzato da un notevole ridimensionamento della pretesa creditoria (avendo la società attrice richiesto la somma di €. 108.116,20), dall'accoglimento, solo parziale, dei motivi di appello e dalla reiezione dell'appello incidentale - si ritiene di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50% (liquidate, per l'intero, come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 /2014 e succ. modif., ragguagliati allo scaglione fino ad €. 52.000,00 - tenuto conto della somma liquidata - concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e alla effettiva attività espletata) e di porre a carico della Controparte_1 la quota residua.
7.) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Macerata n. 196/2023 pubblicata il 02/03/2023, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, determina la somma dovuta dalla in €. Controparte_1
34.788,00, da devalutare al 28.3.2012, oltre interessi legali sulla somma devalutata e annualmente via via rivalutata in base agli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (2.3.2023) e, dato atto del versamento effettuato il 14.4.2023 in esecuzione della sentenza di primo grado,
pagina 13 di 14 oltre interessi legali sulla somma residua dalla data della citata sentenza fino al saldo;
condanna la a rifondere alla controparte le spese di lite del Controparte_1 giudizio di primo grado nella misura del 50%, spese che si liquidano – per l'intero
– in €. 70,00 per spese, €. 1.000,00 per spese di CTP ed €. 7.600,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, e dichiara compensata la quota residua;
condanna la a rifondere alla controparte le spese di lite del Controparte_1 presente grado nella misura del 50%, spese che si liquidano – per l'intero – in €.
777,00 per spese ed €. 5.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA
e CAP come per legge, e dichiara compensata la quota residua;
respinge per il resto l'appello principale e quello incidentale confermando la sentenza impugnata.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 335/2023
Promosso da
(C.F ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Cacchiarelli
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Cola
APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 196/2023 pubblicata il 2.3.2023
CONCLUSIONI pagina 1 di 14 Di parte appellante: conclude riportandosi all'atto di appello e, quindi, come segue: «… contrariis reiectis in parziale riforma della sentenza n. 196/2023 del
02/03/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, …..depositata in cancelleria in data
02/03/2023, notificata il 06/03/2023 accogliere per i motivi tutti dedotti… il proposto appello e, per l'effetto: condannare la appellata al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma di euro 34.788,00 dalla data dell'evento - 28 marzo 2012
- sino al soddisfo.
Condannare la appellata al pagamento in favore della appellante dei compensi dovuti al Ct di parte per euro 1.603,00.
Condannare la appellata al pagamento dell'importo ulteriore, rispetto a quanto indicato nella sentenza, di euro 31.232,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento - 28 marzo 2012 - sino al soddisfo quale differenza tra l'importo indicato dal giudice a titolo di risarcimento del danno per euro 34.778,00 con quanto risulta provato dall'istruttoria del giudizio in termini di resa del raccolto per euro 66.010,00.
In subordine alla precedente domanda condannare la appellata al pagamento dell'importo ulteriore, rispetto a quanto indicato nella sentenza di euro 14.833,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento - 28 marzo
2012 - sino al soddisfo ritenendo illegittima la decurtazione apportata dal Giudice
a titolo di costi di trasporto e conservazione al valore indicato dal CTU quale risarcimento del danno in euro 49.611,00.
Condannare la appellata al pagamento dell'importo di euro 3.807,00 quale differenza tra valore medio e valore minimo dovuta per le spese di lite del primo grado di giudizio di cui alla tariffa stabilita nel DM 55/2014 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 come modificato D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 2 di 14 Ferme le altre statuizioni del provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio».
Di parte appellata: «….Respingere l'appello principale ex adverso proposto.
In accoglimento dell'appello incidentale che con il presente atto si propone revocare la statuizione di condanna a carico della appellata e condannare la
alla restituzione dell'importo di € Parte_1
41.850,00 versato dalla convenuta in esecuzione della sentenza di I grado.
Con vittoria di spese del doppio grado».
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta ex art. 2043 c.c. da '”
[...]
” (nel prosieguo, per brevità, anche Parte_1 [...]
) nei confronti di “ ” (nel Parte_1 Controparte_1 prosieguo ) per i danni occorsi all'attrice a causa della attività di Controparte_1 spargimento di diserbanti eseguita dalla convenuta su un fondo limitrofo a quello in cui alcuni braccianti della stavano effettuando le Parte_1 operazioni di raccolta di vegetali (cicoria “pan di zucchero”), ed ha condannato la convenuta a versare all'attrice la somma di €. 34.788,00, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo, ponendo le spese di C.T.U. (già liquidate in corso di causa) a carico dell' e condannando altresì la stessa Controparte_1 al rimborso delle spese di lite (liquidate in €. 70,00 per spese ed €. 3.809,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge).
II.) La ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 pronuncia, per i motivi di seguito illustrati, ed ha chiesto di rideterminare sia la somma dovuta a titolo di risarcimento - sulla base anche di ulteriori voci ed importi che il Tribunale non ha tenuto in considerazione o ha erroneamente valutato – sia l'importo dovuto a titolo di spese legali.
pagina 3 di 14 III.) Si è costituita l' che ha contestato la Controparte_1 impugnazione avversaria e ha proposto appello incidentale per i motivi di seguito indicati, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata la reiezione della domanda e la restituzione della somma versata in esecuzione della pronuncia di primo grado.
IV.) Preso atto delle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe, il Giudice
Istruttore, in data 31/01/2025, ha riservato la decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c. ed il Collegio, in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo l'appellante principale lamenta la Parte_1 mancata liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria - in conseguenza della condanna dell'appellata al risarcimento del danno - espressamente richiesti in sede di conclusioni;
rileva un vizio di motivazione nella parte in cui il giudice ha liquidato gli interessi dalla data della sentenza e non dal fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, nonché la erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale, pur riferendo che la quantificazione del danno deve essere attualizzata, ha omesso di condannare la appellata al pagamento della somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria;
evidenzia, inoltre, che, trattandosi di obbligazione di valore (che si trasforma in debito di valuta solo a seguito della pubblicazione della sentenza), sono dovuti sulla somma da liquidarsi, tanto gli interessi legali, quanto la rivalutazione monetaria, dalla data dell'illecito, costituendo tali elementi delle componenti intrinseche del danno di cui è stato chiesto il risarcimento.
1.2.) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa condanna della convenuta soccombente alla rifusione delle spese di C.T.P. sostenute dall'attrice, da quantificarsi in €. 1.603,20, rilevando sul punto un vizio di motivazione e l'errata valutazione delle istanze istruttorie.
1.3.) Con il terzo motivo d'impugnazione, la difesa dell' Parte_1 ritiene che il Tribunale abbia emesso una pronuncia ultra petitum, decurtando pagina 4 di 14 dall'importo risarcitorio le somme per il trasporto e la conservazione della merce, pur in assenza di specifiche deduzioni, sul punto, da parte della . Controparte_1
1.4.) Con un ulteriore motivo l' lamenta l'erronea Parte_1 determinazione del risarcimento, quantificato dal Tribunale con mero rimando alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio: inoltre, riportandosi alle contestazioni formulate all'udienza di esame C.T.U., afferma che la resa media dei prodotti agricoli nel caso di specie è pari a g. 512,50 (non già a g.400,00) e che, pertanto, il risarcimento del danno avrebbe dovuto quantificarsi in €. 66.010,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria (non, già, in €. 49.611,00).
1.5.) Con il quinto ed ultimo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata per omessa motivazione in punto di liquidazione delle spese di lite secondo il regime dei minimi, diversamente da quanto richiesto con la nota spese: ritiene a tale riguardo che la particolare complessità delle questioni trattate, l'articolata trattazione e l'avvenuta rimessione della causa in istruttoria per la nomina del C.T.U., avrebbero dovuto indurre il Tribunale a liquidare le spese di giudizio in base ai parametri medi, così come richiesto.
2.) L'appellante incidentale, oltre a contestare i Controparte_1 motivi di gravame principale, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto l' responsabile dei danni occorsi alla CP_1 [...]
rilevando che il primo giudice non ha adeguatamente valorizzato le Parte_1 circostanze emerse in giudizio e mai contestate.
A tale riguardo osserva che:
-dagli accertamenti svolti dall' risulta che le operazioni di diserbo CP_2 condotte dalla non hanno contaminato i prodotti coltivati sul Controparte_1 campo vicino di proprietà della né sono risultati contaminati Parte_1 quelli già raccolti e sequestrati;
-l'appellante incidentale non ha quindi inquinato il campo né ha contaminato alcuna pianta;
-il sequestro del terreno ed il conseguente, indubbio, nocumento economico deve considerarsi una conseguenza negativa dovuta ad esigenze di pubblica sanità, ma non un fatto del quale l' debba rispondere. CP_1
pagina 5 di 14 Chiede quindi una rivisitazione della vicenda in punto di responsabilità con esclusione della stessa in capo alla odierna appellante incidentale e la restituzione dell'importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado tramite la
Compagnia di Assicurazione.
3.1) Come rilevato dall'appellata deve essere anzitutto esaminato, per ragioni di priorità logica, l'appello incidentale volto ad escludere la responsabilità della
, basato sul fatto che l'evento dannoso ed il pregiudizio subito Controparte_1 dalla non sono ricollegabili ad alcun comportamento colposo Parte_1 della stessa: le doglianze non sono fondate. CP_1
3.2) Dalla documentazione prodotta si evince che, in seguito alla accertata (e non contestata) “intossicazione con inalazione da erbicida” di 11 braccianti agricoli – dipendenti della - che stavano raccogliendo le Parte_1 piante di cicoria del tipo “pan di zucchero” in un terreno adiacente a quello della in cui, contestualmente, era in corso un trattamento diserbante, Controparte_1
i Carabinieri di Montelupone, su indicazione della competente Procura della
Repubblica, hanno disposto il sequestro del terreno e delle piante già raccolte
(«80 casse di plastica contenenti insalata»), potenzialmente contaminate (vds. relazione del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ed allegato verbale di sopralluogo del 28/03/2012 nonché Verbale di sequestro del
29/03/2012).
Dal contenuto della citata documentazione si desume pertanto che il provvedimento di sequestro – che, di fatto, ha impedito la raccolta degli esemplari di cicoria “pan di zucchero” – è conseguenza diretta della condotta colposa posta in essere dal titolare della che, come Controparte_1 rilevato dal Tribunale, nella esecuzione delle operazioni di diserbo non ha adottato tutte le cautele necessarie e idonee al fine di prevenire la contaminazione dei lavoratori che, nel terreno adiacente, erano dediti alle operazioni di raccolta.
3.3) La non corretta esecuzione delle suddette operazioni che ha comportato la contaminazione degli operai e la loro intossicazione rappresenta quindi l'unica causa dell'intervenuto sequestro delle piante e del terreno coltivato dall'appellante pagina 6 di 14 principale e conseguentemente della impossibilità per la di Parte_1 procedere alla raccolta dei prodotti (e quindi di venderli).
In tale contesto non assume decisivo rilievo al fine di escludere il nesso causale tra la condotta colposa sopra indicata, la intossicazione dei lavoratori ed il conseguente sequestro che ha impedito il raccolto e determinato la perdita delle piante il fatto che i tre campioni di cicoria prelevati non presentavano
“irregolarità” né quindi agenti inquinanti, in base agli esami svolti dall' CP_2
(doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta nel giudizio di primo grado): tale riscontro non è rilevante perché il pregiudizio subito dalla (rappresentato dalla perdita del raccolto Parte_1 sequestrato) è ricollegabile in via diretta ed immediata ad un comportamento colposo della che ha determinato l'intossicazione dei lavoratori Controparte_1 ed il conseguente sequestro dell'intero raccolto.
L'appello incidentale va pertanto respinto.
4.) Passando ad esaminare la impugnazione principale si osserva che sono meritevoli di accoglimento i primi due motivi di impugnazione e che sono invece infondati - e vanno quindi respinti - il terzo ed il quarto, mentre è assorbito l'esame del quinto motivo (concernente le spese processuali).
4.1.1) Quanto al primo motivo si osserva (a differenza di quanto rilevato dalla appellata) che, avendo la chiesto il risarcimento del danno Parte_1 oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo pagamento, nella domanda così proposta deve ritenersi compresa anche la richiesta di rivalutazione monetaria, trattandosi di una componente del pregiudizio subito.
Invero – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – “L'obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, ha per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato e, pertanto, nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno…. nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è sempre implicitamente inclusa anche la richiesta di riconoscimento, sia degli interessi compensativi, sia della rivalutazione
pagina 7 di 14 monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni – ed il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altra anche se non espressamente richiesti, pure in grado d'appello senza, perciò, incorrere in ultrapetizione…. Il giudice di merito, nel riconoscere il diritto alla rivalutazione di somme liquidate a titolo risarcitorio, deve indicare i criteri applicati e, qualora applichi un determinato coefficiente ricavato dagli indici
ISTAT, deve fornire ulteriori indicazioni circa i passaggi ed i calcoli che hanno portato alla determinazione di quel coefficiente;
in caso di omessa indicazione dei criteri adottati, la pronuncia è viziata da difetto assoluto di motivazione perché non consente di verificare la correttezza del procedimento logico seguito” (cfr.
Cass. civ., n. 26929/2024 ed altre citate in motivazione).
4.1.2) Inoltre con specifico riferimento alla decorrenza degli interessi, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Gli interessi "compensativi" (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2°, n. 1, c.c.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione (Cass. n. 5008 del 2005, Cass. n. 8298 del 2011), in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (Cass. n. 2330 del 2014, in motiv.; Cass. n. 17155 del 2012)” (Cass. civ., Sez. II, n. 39376/2021).
4.1.3) Nella specie il Tribunale, liquidando il danno “all'attualità” in complessivi
€. 34.778,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, ha determinato la somma dovuta in valori attuali e quindi già rivalutati alla data della decisione (riconoscendo pertanto implicitamente la rivalutazione monetaria) senza peraltro nulla statuire in ordine agli interessi dalla data dell'illecito fino a quella della sentenza.
pagina 8 di 14 Si ritiene che nella liquidazione del danno la sola rivalutazione non sia sufficiente a ristorare la perdita subìta dal danneggiato: invero è configurabile, in via presuntiva, un danno derivante dal ritardo nel pagamento, consistente nel mancato godimento delle utilità che da esso sarebbero conseguite, liquidabile sub specie di interessi compensativi, nella misura legale;
il tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, rappresenta infatti un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi, peraltro, vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate, poiché tale operazione condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, del 17.2.1995, n. 1712; la cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
4.1.4) Per le considerazioni svolte e in base ai principi sopra illustrati si ritiene pertanto che, nella specie, previa devalutazione alla data del fatto illecito
(spargimento del diserbante avvenuto il 28/03/2012) dell'importo di €. 34.788,00 liquidato dal Tribunale “all'attualità” (ossia alla data della pronuncia del
02/03/2023), siano dovuti gli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT dalla data dell'illecito fino al saldo.
4.2) Con riferimento al secondo motivo di appello, volto a censurare la mancata liquidazione delle spese e delle competenze tecniche del consulente di parte, si osserva che, secondo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, “(…) le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue” (Cass. civ. n. 84/2013).
Nella specie il contributo del consulente di parte non può ritenersi superfluo, essendo utile per garantire una adeguata difesa nel corso delle operazioni peritali,
pagina 9 di 14 volte, tra l'altro, a determinare il prezzo medio delle piante ed implicanti, quindi, anche valutazioni di natura tecnica.
Peraltro, la somma indicata dall'appellante (€. 1.603,00) appare eccessiva, specie se parametrata a quella riconosciuta al CTU (€. 1.400,18, vds. decreto di liquidazione del 02/11/2022) e in considerazione del concreto apporto del consulente di parte in sede di operazioni peritali: si ritiene pertanto congruo riconoscere, per tale voce, il minor importo di €. 1.000,00.
4.3) Il terzo motivo, volto a censurare la decisione nella parte in cui il Tribunale ha detratto, dalla somma indicata dal CTU, la percentuale del 30% imputabile alle spese relative al trasporto ed alla conservazione dei beni, va invece – come si è detto – respinto.
4.3.1) Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, non può ritenersi che il primo giudice, nel decurtare gli importi stimati per il trasporto e la conservazione dei beni dal totale di spettanza della , abbia Parte_1 pronunciato ultra petita, atteso che il giudice, nel valutare le componenti del danno, può escludere determinate voci (quali, come nel caso di specie, alcune spese) qualora, all'esito del procedimento, sia emerso che un determinato pregiudizio economico non è configurabile, trattandosi di accertamento che rientra nell'oggetto della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno.
Del resto la parte convenuta, in seguito all'attività istruttoria svolta mediante l'ausilio del CTU, ha specificamente contestato l'addebito delle spese in esame con le note conclusive del procedimento di primo grado: «(…) vorrà provvedere direttamente il Giudice adìto, che è peritus peritorum, a tenere in debito conto nelle sue statuizioni le richiamate osservazioni, peraltro condivise in parte anche dalla difesa attrice (dal prezzo medio del prodotto preso in considerazione dal CTU va detratto il costo per la conservazione della merce e per la sua consegna ripartita ai clienti, costi non sostenuti dalla con riferimento al prodotto Pt_1 rimasto in campo e che, nella relazione del CTP di parte attrice, era da quantificare in € 0,65 Kg…).
Dovrà, pertanto e conclusivamente, provvedere il Giudice – ove ritenga di doversi pronunciare sul quantum della pretesa attorea - a ridimensionare
pagina 10 di 14 l'ammontare del danno indicato nelle conclusioni della relazione finale del CTU, considerando: (…)
– che, infine, va detratto, dal corrispettivo eventualmente dovuto per l'effettiva entità del prodotto perduto, il ricordato costo per la sua conservazione e per la sua consegna ripartita ai clienti della società attrice, la cui incidenza, secondo i calcoli di si aggira intorno al 30-35% (cfr. www.trasportoeuropa.it, CP_3 redazionale del 20/07/2021) o, secondo altre fonti, addirittura al 41% (cfr. www.croceviaterra.it, Prezzi al consumo: chi ci guadagna nella catena del valore dei prodotti agricoli?, Roma, Settembre, 2019)» (vds. note conclusive autorizzate del 20/02/2023).
Per tali ragioni non è ravvisabile il vizio lamentato dall'appellante principale.
4.3.2) In secondo luogo va rilevato che i costi relativi alla manodopera (che sarebbe stata necessaria per effettuare la raccolta), alla conservazione ed al trasporto delle piante non rappresentano una voce di danno risarcibile, perché concernenti attività che, nella specie, non sono state svolte: ne consegue che, risultando congruo l'importo detratto, individuato in base agli accertamenti del
CTU (spese per la raccolta, stimate in €. 3.960,00) e nella percentuale del 30% dell'importo accertato dal CTU (€. 49.611,00), si ritiene di confermare sul punto la decisione del Tribunale.
4.4) Con il quarto motivo l'appellante ha riproposto una questione già trattata dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali ed esaminata dal CTU, sostenendo (sulla base di quanto dichiarato da due società sementiere, produttrici primarie nel settore) che il peso medio di ogni pianta è pari ad €. 512,50 g. e non a 400,00 g., come indicato dal CTU, Dott. Persona_1
Il CTU, rispondendo a tale osservazione, ha spiegato che il dato fornito dai due produttori non è riferibile all'annata 2012 (e quindi all'epoca in cui si è verificato l'evento di cui si tratta), annata che, nella zona e nel periodo di tempo che rileva ai fini della quantificazione del danno, è stata colpita da condizioni meteo particolarmente avverse (v. relazione pagg.
8-9 del C.T.U.): in considerazione di ciò il Dott. ha quindi ritenuto di ridurre il dato, operando una media tra la Per_1
pagina 11 di 14 propria iniziale valutazione (240 gr. per ogni pianta) e quella indicata dal CT di parte e sostenuta dall'appellante in questa sede.
Ciò posto e considerato che l'appellante non ha allegato elementi ulteriori per porre in discussione le conclusioni del CTU, si ritiene di aderire alla valutazione del Dott. perché basata su esauriente ed approfondita motivazione, Per_1 immune da vizi logici, ed effettuata tenendo presente anche il dato fornito dalla
, valorizzato in questa sede. Parte_1
5.) In conclusione:
- in accoglimento del primo motivo di appello principale, ferma restando la somma €. 34.788,00 liquidata dal primo giudice, la è tenuta a Controparte_1 versare tale importo, devalutato al 28.3.2012, oltre interessi legali sulla somma devalutata e annualmente via via rivalutata in base agli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (2.3.2023): quindi, sottratto l'importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado il 14.4.2023 (la circostanza dedotta e documentata dalla – v. note scritte Controparte_1 depositate il 22.8.2023 – non è stata contestata dalla controparte), sono dovuti gli interessi legali sulla somma residua dalla data della decisione di primo grado fino al saldo;
-in accoglimento del secondo motivo di appello principale è dovuta a titolo di rimborso spese processuali, anche la somma di €. 1.000,00 relativa alle spese di
CTP, sostenute nel giudizio di primo grado;
6.1) L'accoglimento, sia pure parziale, del gravame impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio.
Infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064).
pagina 12 di 14 Ne consegue che è assorbito l'esame del quinto ed ultimo motivo di appello principale avente ad oggetto la statuizione relativa alle spese del giudizio di primo grado.
6.2) Considerato l'esito complessivo della lite - caratterizzato da un notevole ridimensionamento della pretesa creditoria (avendo la società attrice richiesto la somma di €. 108.116,20), dall'accoglimento, solo parziale, dei motivi di appello e dalla reiezione dell'appello incidentale - si ritiene di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50% (liquidate, per l'intero, come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 /2014 e succ. modif., ragguagliati allo scaglione fino ad €. 52.000,00 - tenuto conto della somma liquidata - concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e alla effettiva attività espletata) e di porre a carico della Controparte_1 la quota residua.
7.) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Macerata n. 196/2023 pubblicata il 02/03/2023, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, determina la somma dovuta dalla in €. Controparte_1
34.788,00, da devalutare al 28.3.2012, oltre interessi legali sulla somma devalutata e annualmente via via rivalutata in base agli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (2.3.2023) e, dato atto del versamento effettuato il 14.4.2023 in esecuzione della sentenza di primo grado,
pagina 13 di 14 oltre interessi legali sulla somma residua dalla data della citata sentenza fino al saldo;
condanna la a rifondere alla controparte le spese di lite del Controparte_1 giudizio di primo grado nella misura del 50%, spese che si liquidano – per l'intero
– in €. 70,00 per spese, €. 1.000,00 per spese di CTP ed €. 7.600,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, e dichiara compensata la quota residua;
condanna la a rifondere alla controparte le spese di lite del Controparte_1 presente grado nella misura del 50%, spese che si liquidano – per l'intero – in €.
777,00 per spese ed €. 5.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA
e CAP come per legge, e dichiara compensata la quota residua;
respinge per il resto l'appello principale e quello incidentale confermando la sentenza impugnata.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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