TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3/07/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 12743/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alberto TURRISI, in sostituzione dell'Avv. Antonio Walter
GULOTTA, per parte ricorrente e l'Avv. Adriana Giovanna RIZZO per l' CP_1
L'Avv. Turrisi chiede che la causa venga posta in decisione, l'Avv. Rizzo si associa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 12743 R.G. L.
2024, promossa F.A. _________________
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Walter Parte_1
Addì ______________ GULOTTA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso
Rilasciata spedizione in lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò Turrisi 38/a; forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________ Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta procura ______________________ generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso ______________________
l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59. Il Cancelliere
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA E
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1,
L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 3/07/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che possiede la Parte_1 condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L.104/92.
Rigetta, nel resto, la domanda.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna
l' al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi € 1.750,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Antonio
Walter GULOTTA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/12/2023, , in contraddittorio con l' Parte_1 CP_1
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, nonché
dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (14/07/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, ma riconoscendo quelli di cui all'art. 3, comma 1, l.104/92.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 5/09/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 3/07/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Preliminarmente, come richiesto in ricorso dal ricorrente, si conferma l'accertamento delle
condizioni di disabilità di cui all'art.3, comma 1, della legge104 del 1992, accertate in sede di a.t.p.
e non contestate dalle parti, mentre, il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
“62enne alla data della domanda (14/07/2023), ora 63enne presenta: obesità con Parte_1
3 quadro di osteoporosi ed artrosi del rachide d.l., D.M. tipo 2 in trattamento con IGO senza
complicanze, ipertensione arteriosa senza compromissione d'organo al I stadio della classe NYHA,
ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale [au dx -160db, au sx -145db].
Le predette infermità in atto comportano una riduzione della capacità lavorativa generica del 68%
dalla data amministrativa, non sufficiente per la pensione d'invalidità”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che si trova nelle condizioni di disabilità di cui all'art.3, comma Parte_1
1, L.104/92 e rigettando le altre domande.
Considerato l'esito globale del giudizio ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare per metà le spese di lite, mentre l' va CP_1
condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Walter GULOTTA, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 3/07/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3/07/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 12743/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alberto TURRISI, in sostituzione dell'Avv. Antonio Walter
GULOTTA, per parte ricorrente e l'Avv. Adriana Giovanna RIZZO per l' CP_1
L'Avv. Turrisi chiede che la causa venga posta in decisione, l'Avv. Rizzo si associa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 12743 R.G. L.
2024, promossa F.A. _________________
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Walter Parte_1
Addì ______________ GULOTTA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso
Rilasciata spedizione in lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò Turrisi 38/a; forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________ Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta procura ______________________ generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso ______________________
l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59. Il Cancelliere
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA E
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1,
L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 3/07/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che possiede la Parte_1 condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L.104/92.
Rigetta, nel resto, la domanda.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna
l' al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi € 1.750,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Antonio
Walter GULOTTA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/12/2023, , in contraddittorio con l' Parte_1 CP_1
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, nonché
dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (14/07/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, ma riconoscendo quelli di cui all'art. 3, comma 1, l.104/92.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 5/09/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 3/07/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Preliminarmente, come richiesto in ricorso dal ricorrente, si conferma l'accertamento delle
condizioni di disabilità di cui all'art.3, comma 1, della legge104 del 1992, accertate in sede di a.t.p.
e non contestate dalle parti, mentre, il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
“62enne alla data della domanda (14/07/2023), ora 63enne presenta: obesità con Parte_1
3 quadro di osteoporosi ed artrosi del rachide d.l., D.M. tipo 2 in trattamento con IGO senza
complicanze, ipertensione arteriosa senza compromissione d'organo al I stadio della classe NYHA,
ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale [au dx -160db, au sx -145db].
Le predette infermità in atto comportano una riduzione della capacità lavorativa generica del 68%
dalla data amministrativa, non sufficiente per la pensione d'invalidità”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che si trova nelle condizioni di disabilità di cui all'art.3, comma Parte_1
1, L.104/92 e rigettando le altre domande.
Considerato l'esito globale del giudizio ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare per metà le spese di lite, mentre l' va CP_1
condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Walter GULOTTA, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 3/07/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4