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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1043/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1043 dell'anno 2021
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Angelo Piazza, Anna Leone e Francesca De Napoli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Mancinelli, sito in Larino, via Mazzini n. 4
- attore -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Controparte_1 C.F._1
Di Pardo e Andrea Latessa, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Di Pardo, sito in Campobasso, via Crispi n. 70/A
- convenuto - NONCHÉ
TE
(P. IVA )
[...] P.IVA_2
- convenuto contumace -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2021 la ha convenuto in giudizio Parte_1
e l' , Controparte_1 TE rappresentando, in punto di fatto:
- che il dott. è stato membro del Comitato Consultivo della “Gestione Specialisti Esterni CP_1 Accreditati” della per i mandati 2010-2015 e 2015-2020; Parte_1
- che il predetto si è candidato alle elezioni indette dalla per il rinnovo del Parte_1 Comitato Consultivo della “Gestione Specialisti Esterni Accreditati” per il quinquennio 2020-2025, e che, dopo essere risultato eletto, è stato escluso dalla proclamazione;
1 - che ciò è avvenuto ai sensi dell'art. 21, co. 5 del nuovo Statuto - entrato in vigore nel corso del suo primo mandato, in quanto adottato con delibera del Consiglio nazionale del 29.11.2014 ed approvato con decreto interministeriale del 17.04.2015 - che ha previsto l'ineleggibilità per più di due volte consecutive dei componenti del Comitato Consultivo;
- che il dott. ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Campobasso, CP_1 chiedendo di annullare il provvedimento di ineleggibilità, confermando la sua elezione;
- che con ordinanza del 9.11.2021 l'intestato Tribunale ha rigettato il ricorso;
- che avverso la predetta ordinanza il dott. ha proposto reclamo, accolto con ordinanza del CP_1
13.04.2021, nella quale - ritenuto che il nuovo Statuto della non fosse applicabile alla Parte_1 fattispecie, in quanto entrato in vigore successivamente alla scadenza del primo mandato - è stata sospesa l'efficacia del provvedimento di ineleggibilità del dott. ed è stata confermata, in via CP_1 cautelare, la sua elezione quale membro del Comitato Consultivo per il mandato 2020-2025.
Parte attrice ha chiesto dunque di accertare e dichiarare la correttezza del provvedimento di ineleggibilità del dott. Iuvaro, e dunque l'insussistenza del diritto dello stesso di essere eletto, per il mandato 2020-2025, quale membro del Comitato Consultivo della “Gestione Specialisti Esterni Accreditati” della . Parte_1
Con comparsa del 22.10.2021 si è costituito in giudizio il dott. , insistendo per il Controparte_1 rigetto della domanda attorea e richiamando le motivazioni dell'ordinanza di accoglimento del reclamo del 13.04.2021. Ha altresì rappresentato l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 21, co. 5 del vigente Statuto, assumendo che in base alle previsioni statutarie previgenti i comitati consultivi non erano organi della fondazione, ma mere assemblee esterne.
Ha inoltre chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali scaturenti dal mancato esercizio delle funzioni per le quali era stato eletto.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione in data 24.12.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I. La domanda proposta dalla nei confronti del dott. è fondata Parte_1 Controparte_1
e deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
Giova preliminarmente inquadrare il thema decidendum del giudizio nel perimetro normativo di riferimento, articolato attraverso le previsioni di cui al D.P.R. 361/2000 e al d.lgs. 509/1994.
L'art. 1 del D.P.R. 361/2000 stabilisce che le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, chiamate all'uopo ad accertare che l'atto costitutivo e lo statuto soddisfino “le condizioni previste da norma di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo”.
L'art. 2 contempla espressamente la possibilità di apportare modifiche sostanziali allo statuto e all'atto costitutivo, subordinandone l'approvazione al rispetto delle condizioni previste per l'acquisto della personalità giuridica, così come esplicitate dal richiamato art. 1.
Dunque, al pari del riconoscimento della personalità giuridica, anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto acquistano efficacia mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2 La norma fa però salvi i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo, sottraendo al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 l'efficacia delle modificazioni interessanti lo statuto e l'atto costitutivo di fondazioni aventi per legge natura di persone giuridiche.
La ratio della deroga è evidente: ove il riconoscimento della personalità giuridica sia disposto con legge viene meno il presupposto giustificante il controllo sostanziale, di natura tipicamente discrezionale, rimesso all'autorità prefettizia.
Ciò non significa, in ogni caso, che tali modifiche siano libere, ma solo che le stesse sono soggette a controlli di diversa natura.
In particolare, il d.lgs. 509/1994, nel riconoscere espressamente all'art. 1 la personalità giuridica dell' , disponendone la trasformazione in fondazione, all'art. 3 comma 2 attribuisce al Pt_1
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il potere di approvare lo statuto, i regolamenti e le relative integrazioni o modificazioni.
L'interpretazione coordinata dei richiamati testi normativi suggerisce, dunque, che le modificazioni dello statuto dell' , evidentemente sottratte alle prescrizioni di cui all'art. 1 D.P.R. 361/2000, Pt_1 in virtù della citata previsione derogatoria di cui all'art. 2, sono soggette alla sola approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale autorità di vigilanza, e che pertanto l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche non assurge a condizione di efficacia delle stesse.
Né è possibile pervenire a conclusioni differenti valorizzando la previsione dell'art. 4 D.P.R. 361/2000, rilevato che la norma, pur contemplando l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche delle modificazioni interessanti lo statuto, non eleva espressamente tale iscrizione a condizione di efficacia delle suddette modificazioni, né contiene alcun richiamo alle prescrizioni di cui all'art. 1, sicché, alla luce del dato letterale, non è possibile riconoscere all'iscrizione valore di pubblicità costitutiva.
Ciò posto, occorre individuare il momento a decorrere dal quale le modifiche dello statuto dell' che rilevano nel caso di specie hanno acquistato efficacia. Pt_1
Sul punto si osserva che il richiamato art. 3 del d.lgs. 509/1994 assoggetta le integrazioni/modificazioni dello statuto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale autorità esercente i poteri di vigilanza sulla fondazione.
Come noto, l'approvazione costituisce un tipico provvedimento di controllo tutorio, mediante il quale l'organo controllante verifica l'opportunità e la convenienza dell'atto emesso dal soggetto controllato, oltre che la sua conformità alla legge.
L'approvazione ha effetto retroattivo, sicché l'atto approvato si considera efficace fin dalla sua adozione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5498/2017; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 216/1967).
Ebbene, nel caso di specie il vigente statuto della fondazione : Pt_1
- è stato deliberato dal Consiglio nazionale il 27.06.2014;
- è stato successivamente modificato nella seduta del 29.11.2014;
- è stato definitivamente approvato con Decreto Interministeriale del 17.04.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 26.06.2015 al n. 146;
- è stato, infine, iscritto nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma in data 1.12.2015.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, deve concludersi nel senso che il nuovo statuto della fondazione ha acquisito efficacia il 29.11.2014, data della sua adozione. Pt_1
Le disposizioni in esso contenute possono dunque operare nel caso di specie, essendo le stesse entrate in vigore durante la pendenza del primo mandato del dott. , conclusosi nel giugno del 2015. CP_1
3 A tal riguardo giova evidenziare che non colgono nel segno le difese di parte convenuta volte ad escluderne l'applicabilità, sulla base del rilievo per cui i comitati consultivi, nel testo dello statuto previgente, costituivano delle mere assemblee esterne e non anche degli organi interni alla fondazione.
Invero, la prospettata interpretazione non trova conferma nel dato sistematico dello statuto, rilevato che la transizione organizzativa della fondazione non ha inciso sulla funzione precipuamente consultiva degli organismi de quibus (cfr. art. 23, co. 4).
Parimenti destituito di fondamento è l'assunto secondo il quale le nuove disposizioni statutarie non potrebbero trovare applicazione poiché non conoscibili al tempo della loro adozione e quindi lesive della trasparenza, dovendosene invece presumere la conoscibilità, atteso che lo Statuto è stato dapprima pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e successivamente iscritto nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma.
Ciò posto, si rileva che il nuovo Statuto della prevede che: Parte_1
- “i componenti del Comitato Consultivo restano in carica per cinque anni e non sono eleggibili più di due volte consecutivamente” (cfr. art. 21 comma 5);
- “per gli effetti di cui all'art. 21, comma 5 non vengono presi in considerazione i mandati già espletati;
il mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto, non è computato qualora non espletato per l'intera durata” (cfr. art. 2 delle norme transitorie e finali).
Ebbene, alla data di entrata in vigore dello statuto (29.11.2014) il primo mandato del dott. era CP_1
“in corso” ai sensi del citato art. 2 delle norme transitorie e finali, ed è pacifico che egli ha ricoperto la relativa carica per l'intera durata. Ne consegue che tale mandato deve necessariamente computarsi ai fini del divieto di rieleggibilità di cui all'art. 21, co. 5.
Agli stessi fini deve essere altresì computato il secondo mandato, espletato dal 7.06.2015 al
21.04.2020, data in cui il dott. ha rassegnato le dimissioni, in quanto al mandato di cui trattasi CP_1 non può trovare applicazione la previsione del citato art. 2, secondo cui “il mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto non è computato qualora non espletato per l'intera durata”.
Invero, condividendo sul punto le considerazioni espresse in seno all'ordinanza cautelare del 9.11.2020, è evidente che la natura transitoria della disposizione richiamata ne circoscriva l'applicabilità al solo mandato in essere al tempo dell'entrata in vigore del nuovo statuto, non potendo per contro la stessa operare rispetto al mandato relativo al quinquennio 2015-2020, siccome posteriore alla fase di transizione disciplinata dalle norme finali.
Ne deriva che a tale mandato deve applicarsi l'art. 21 comma 5 dello statuto, secondo cui i componenti del comitato non sono eleggibili più di due volte consecutivamente.
Di conseguenza, avendo il dott. Iuvaro raggiunto il limite dei due mandati, egli non può vantare il diritto alla rielezione per la terza volta consecutiva, sicché la domanda proposta dalla fondazione deve essere accolta. Pt_1
II. Alla luce delle considerazioni sviluppate, non può trovare accoglimento la domanda formulata in via riconvenzionale da , volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali scaturenti dalla declaratoria della sua ineleggibilità per il mandato relativo al quinquennio 2020-2025.
Premesso che non può dubitarsi della sua ammissibilità, siccome tempestivamente proposta nel presente giudizio, strutturalmente distinto da quello cautelare, la domanda è infondata, essendosi accertata la legittimità dell'esclusione del dott. Iuvaro dalla proclamazione degli eletti.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
4 III. Deve essere dichiarata la contumacia dell' TE
, in quanto, nonostante la regolare notifica, esso non si è costituito in
[...] giudizio.
Deve poi essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del predetto, in quanto esso appare completamente estraneo alle questioni dedotte in giudizio, involgenti i rapporti tra il dott. e CP_1 l' , e non è chiaro nemmeno a che titolo sia stato citato dall'attore, che nulla ha del resto Pt_1 precisato a tal proposito.
IV. Nel rapporto tra l'attore e la le spese di lite seguono la soccombenza e Parte_1 vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, applicando i valori minimi per ciascuna fase, attesa la non rilevante complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e tenuto conto della natura prettamente documentale della causa.
Nulla sulle spese di lite relativamente al rapporto tra l'attore e l' TE di Campobasso, in ragione della contumacia del convenuto che, non
[...] costituendosi, non ha espletato alcuna attività processuale, e non ha sopportato spese in relazione alle quali sussista il suo diritto al rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la contumacia dell' TE
[...]
- ACCOGLIE la domanda proposta dall'attore nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_1
DICHIARA l'insussistenza del diritto di di essere eletto, per il mandato Controparte_1
2020-2025, quale membro del Comitato Consultivo della “gestione specialisti esterni accreditati” della;
Parte_1
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
- CONDANNA alla rifusione, in favore della , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 3.809 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Così deciso in Campobasso, in data 15/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1043 dell'anno 2021
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Angelo Piazza, Anna Leone e Francesca De Napoli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Mancinelli, sito in Larino, via Mazzini n. 4
- attore -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Controparte_1 C.F._1
Di Pardo e Andrea Latessa, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Di Pardo, sito in Campobasso, via Crispi n. 70/A
- convenuto - NONCHÉ
TE
(P. IVA )
[...] P.IVA_2
- convenuto contumace -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2021 la ha convenuto in giudizio Parte_1
e l' , Controparte_1 TE rappresentando, in punto di fatto:
- che il dott. è stato membro del Comitato Consultivo della “Gestione Specialisti Esterni CP_1 Accreditati” della per i mandati 2010-2015 e 2015-2020; Parte_1
- che il predetto si è candidato alle elezioni indette dalla per il rinnovo del Parte_1 Comitato Consultivo della “Gestione Specialisti Esterni Accreditati” per il quinquennio 2020-2025, e che, dopo essere risultato eletto, è stato escluso dalla proclamazione;
1 - che ciò è avvenuto ai sensi dell'art. 21, co. 5 del nuovo Statuto - entrato in vigore nel corso del suo primo mandato, in quanto adottato con delibera del Consiglio nazionale del 29.11.2014 ed approvato con decreto interministeriale del 17.04.2015 - che ha previsto l'ineleggibilità per più di due volte consecutive dei componenti del Comitato Consultivo;
- che il dott. ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Campobasso, CP_1 chiedendo di annullare il provvedimento di ineleggibilità, confermando la sua elezione;
- che con ordinanza del 9.11.2021 l'intestato Tribunale ha rigettato il ricorso;
- che avverso la predetta ordinanza il dott. ha proposto reclamo, accolto con ordinanza del CP_1
13.04.2021, nella quale - ritenuto che il nuovo Statuto della non fosse applicabile alla Parte_1 fattispecie, in quanto entrato in vigore successivamente alla scadenza del primo mandato - è stata sospesa l'efficacia del provvedimento di ineleggibilità del dott. ed è stata confermata, in via CP_1 cautelare, la sua elezione quale membro del Comitato Consultivo per il mandato 2020-2025.
Parte attrice ha chiesto dunque di accertare e dichiarare la correttezza del provvedimento di ineleggibilità del dott. Iuvaro, e dunque l'insussistenza del diritto dello stesso di essere eletto, per il mandato 2020-2025, quale membro del Comitato Consultivo della “Gestione Specialisti Esterni Accreditati” della . Parte_1
Con comparsa del 22.10.2021 si è costituito in giudizio il dott. , insistendo per il Controparte_1 rigetto della domanda attorea e richiamando le motivazioni dell'ordinanza di accoglimento del reclamo del 13.04.2021. Ha altresì rappresentato l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 21, co. 5 del vigente Statuto, assumendo che in base alle previsioni statutarie previgenti i comitati consultivi non erano organi della fondazione, ma mere assemblee esterne.
Ha inoltre chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali scaturenti dal mancato esercizio delle funzioni per le quali era stato eletto.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione in data 24.12.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I. La domanda proposta dalla nei confronti del dott. è fondata Parte_1 Controparte_1
e deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
Giova preliminarmente inquadrare il thema decidendum del giudizio nel perimetro normativo di riferimento, articolato attraverso le previsioni di cui al D.P.R. 361/2000 e al d.lgs. 509/1994.
L'art. 1 del D.P.R. 361/2000 stabilisce che le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, chiamate all'uopo ad accertare che l'atto costitutivo e lo statuto soddisfino “le condizioni previste da norma di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo”.
L'art. 2 contempla espressamente la possibilità di apportare modifiche sostanziali allo statuto e all'atto costitutivo, subordinandone l'approvazione al rispetto delle condizioni previste per l'acquisto della personalità giuridica, così come esplicitate dal richiamato art. 1.
Dunque, al pari del riconoscimento della personalità giuridica, anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto acquistano efficacia mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2 La norma fa però salvi i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo, sottraendo al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 l'efficacia delle modificazioni interessanti lo statuto e l'atto costitutivo di fondazioni aventi per legge natura di persone giuridiche.
La ratio della deroga è evidente: ove il riconoscimento della personalità giuridica sia disposto con legge viene meno il presupposto giustificante il controllo sostanziale, di natura tipicamente discrezionale, rimesso all'autorità prefettizia.
Ciò non significa, in ogni caso, che tali modifiche siano libere, ma solo che le stesse sono soggette a controlli di diversa natura.
In particolare, il d.lgs. 509/1994, nel riconoscere espressamente all'art. 1 la personalità giuridica dell' , disponendone la trasformazione in fondazione, all'art. 3 comma 2 attribuisce al Pt_1
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il potere di approvare lo statuto, i regolamenti e le relative integrazioni o modificazioni.
L'interpretazione coordinata dei richiamati testi normativi suggerisce, dunque, che le modificazioni dello statuto dell' , evidentemente sottratte alle prescrizioni di cui all'art. 1 D.P.R. 361/2000, Pt_1 in virtù della citata previsione derogatoria di cui all'art. 2, sono soggette alla sola approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale autorità di vigilanza, e che pertanto l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche non assurge a condizione di efficacia delle stesse.
Né è possibile pervenire a conclusioni differenti valorizzando la previsione dell'art. 4 D.P.R. 361/2000, rilevato che la norma, pur contemplando l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche delle modificazioni interessanti lo statuto, non eleva espressamente tale iscrizione a condizione di efficacia delle suddette modificazioni, né contiene alcun richiamo alle prescrizioni di cui all'art. 1, sicché, alla luce del dato letterale, non è possibile riconoscere all'iscrizione valore di pubblicità costitutiva.
Ciò posto, occorre individuare il momento a decorrere dal quale le modifiche dello statuto dell' che rilevano nel caso di specie hanno acquistato efficacia. Pt_1
Sul punto si osserva che il richiamato art. 3 del d.lgs. 509/1994 assoggetta le integrazioni/modificazioni dello statuto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale autorità esercente i poteri di vigilanza sulla fondazione.
Come noto, l'approvazione costituisce un tipico provvedimento di controllo tutorio, mediante il quale l'organo controllante verifica l'opportunità e la convenienza dell'atto emesso dal soggetto controllato, oltre che la sua conformità alla legge.
L'approvazione ha effetto retroattivo, sicché l'atto approvato si considera efficace fin dalla sua adozione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5498/2017; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 216/1967).
Ebbene, nel caso di specie il vigente statuto della fondazione : Pt_1
- è stato deliberato dal Consiglio nazionale il 27.06.2014;
- è stato successivamente modificato nella seduta del 29.11.2014;
- è stato definitivamente approvato con Decreto Interministeriale del 17.04.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 26.06.2015 al n. 146;
- è stato, infine, iscritto nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma in data 1.12.2015.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, deve concludersi nel senso che il nuovo statuto della fondazione ha acquisito efficacia il 29.11.2014, data della sua adozione. Pt_1
Le disposizioni in esso contenute possono dunque operare nel caso di specie, essendo le stesse entrate in vigore durante la pendenza del primo mandato del dott. , conclusosi nel giugno del 2015. CP_1
3 A tal riguardo giova evidenziare che non colgono nel segno le difese di parte convenuta volte ad escluderne l'applicabilità, sulla base del rilievo per cui i comitati consultivi, nel testo dello statuto previgente, costituivano delle mere assemblee esterne e non anche degli organi interni alla fondazione.
Invero, la prospettata interpretazione non trova conferma nel dato sistematico dello statuto, rilevato che la transizione organizzativa della fondazione non ha inciso sulla funzione precipuamente consultiva degli organismi de quibus (cfr. art. 23, co. 4).
Parimenti destituito di fondamento è l'assunto secondo il quale le nuove disposizioni statutarie non potrebbero trovare applicazione poiché non conoscibili al tempo della loro adozione e quindi lesive della trasparenza, dovendosene invece presumere la conoscibilità, atteso che lo Statuto è stato dapprima pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e successivamente iscritto nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma.
Ciò posto, si rileva che il nuovo Statuto della prevede che: Parte_1
- “i componenti del Comitato Consultivo restano in carica per cinque anni e non sono eleggibili più di due volte consecutivamente” (cfr. art. 21 comma 5);
- “per gli effetti di cui all'art. 21, comma 5 non vengono presi in considerazione i mandati già espletati;
il mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto, non è computato qualora non espletato per l'intera durata” (cfr. art. 2 delle norme transitorie e finali).
Ebbene, alla data di entrata in vigore dello statuto (29.11.2014) il primo mandato del dott. era CP_1
“in corso” ai sensi del citato art. 2 delle norme transitorie e finali, ed è pacifico che egli ha ricoperto la relativa carica per l'intera durata. Ne consegue che tale mandato deve necessariamente computarsi ai fini del divieto di rieleggibilità di cui all'art. 21, co. 5.
Agli stessi fini deve essere altresì computato il secondo mandato, espletato dal 7.06.2015 al
21.04.2020, data in cui il dott. ha rassegnato le dimissioni, in quanto al mandato di cui trattasi CP_1 non può trovare applicazione la previsione del citato art. 2, secondo cui “il mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto non è computato qualora non espletato per l'intera durata”.
Invero, condividendo sul punto le considerazioni espresse in seno all'ordinanza cautelare del 9.11.2020, è evidente che la natura transitoria della disposizione richiamata ne circoscriva l'applicabilità al solo mandato in essere al tempo dell'entrata in vigore del nuovo statuto, non potendo per contro la stessa operare rispetto al mandato relativo al quinquennio 2015-2020, siccome posteriore alla fase di transizione disciplinata dalle norme finali.
Ne deriva che a tale mandato deve applicarsi l'art. 21 comma 5 dello statuto, secondo cui i componenti del comitato non sono eleggibili più di due volte consecutivamente.
Di conseguenza, avendo il dott. Iuvaro raggiunto il limite dei due mandati, egli non può vantare il diritto alla rielezione per la terza volta consecutiva, sicché la domanda proposta dalla fondazione deve essere accolta. Pt_1
II. Alla luce delle considerazioni sviluppate, non può trovare accoglimento la domanda formulata in via riconvenzionale da , volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali scaturenti dalla declaratoria della sua ineleggibilità per il mandato relativo al quinquennio 2020-2025.
Premesso che non può dubitarsi della sua ammissibilità, siccome tempestivamente proposta nel presente giudizio, strutturalmente distinto da quello cautelare, la domanda è infondata, essendosi accertata la legittimità dell'esclusione del dott. Iuvaro dalla proclamazione degli eletti.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
4 III. Deve essere dichiarata la contumacia dell' TE
, in quanto, nonostante la regolare notifica, esso non si è costituito in
[...] giudizio.
Deve poi essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del predetto, in quanto esso appare completamente estraneo alle questioni dedotte in giudizio, involgenti i rapporti tra il dott. e CP_1 l' , e non è chiaro nemmeno a che titolo sia stato citato dall'attore, che nulla ha del resto Pt_1 precisato a tal proposito.
IV. Nel rapporto tra l'attore e la le spese di lite seguono la soccombenza e Parte_1 vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, applicando i valori minimi per ciascuna fase, attesa la non rilevante complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e tenuto conto della natura prettamente documentale della causa.
Nulla sulle spese di lite relativamente al rapporto tra l'attore e l' TE di Campobasso, in ragione della contumacia del convenuto che, non
[...] costituendosi, non ha espletato alcuna attività processuale, e non ha sopportato spese in relazione alle quali sussista il suo diritto al rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la contumacia dell' TE
[...]
- ACCOGLIE la domanda proposta dall'attore nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_1
DICHIARA l'insussistenza del diritto di di essere eletto, per il mandato Controparte_1
2020-2025, quale membro del Comitato Consultivo della “gestione specialisti esterni accreditati” della;
Parte_1
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
- CONDANNA alla rifusione, in favore della , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 3.809 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Così deciso in Campobasso, in data 15/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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