Articolo 1 della Legge 7 novembre 1977, n. 882
Articolo 2
Versione
7 dicembre 1977
>
Versione
14 giugno 2016
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare il secondo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal consiglio dei governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 31/4 del 30 aprile 1976 , contenuto nell'allegato A alla presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al precedente comma.
Il Ministro per il tesoro riferira' annualmente al Parlamento in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale ((mediante l'invio di apposita relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio.))
Entrata in vigore il 14 giugno 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente