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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/07/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di RG 4402/2023, vertente
TRA
Parte_1 C.F. P.IVA
, P.IVA_1 و
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nunziata con studio in Nola ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
ATTORE
E
in persona del legale C.F. P. IVA P.IVA_2 Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cetrone Rocco, con studio in Venosa, ed ivi elettivamente domiciliato, come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio la società Geom. Controparte_1 al fine di:
a) accertare e dichiarare che la convenuta è responsabile del grave inadempimento in ordine al contratto di compravendita sottoscritto con la qui istante in data 11.09.2023 in Venosa (PZ) avente ad oggetto la compravendita dei seguenti mezzi: Macchina cingolata caterpillar mod.
D60 matr. 20x01792, Escavatore caterpillar mod. 229 matr. AG00663; escavatore cingolato caterpillar mod. 320/LNME matr. 3YZ00907; rullo ray-go serie 400° cesp 04/108; autocarro magirus 330-30HB AN955WK n. telaio 900158422; FIAT IVECO 145 telaio n. ZCFA1KD0001136300; autocarro FIAT 190/36 tg. AN552WN + CP_2 C/3740/3
come da fattura emessa dalla stessa convenuta in data 04.09.2023 n. 70;
b) dichiarare la risoluzione del vincolo contrattuale;
c) accertare e dichiarare che la convenuta si è resa responsabile della violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto;
d) dichiarata la risoluzione del contratto stipulato in data 11.09.2023 condannare la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 27.600,60, di cui: €
7.000,00 a titolo di indebita percezione dell'importo pari alla differenza tra il prezzo dei veicoli come concordato con la fattura n. 70 dello 04.09.2023 e il prezzo dei veicoli unilateralmente determinato all'interno della fattura illegittimamente emessa n. 77 del 23.10.2023; € 7.600,60
a titolo di spese sostenute per la esecuzione del contratto, ovvero dei costi di manodopera necessari per la verifica della funzionalità dei vicoli compravenduti e corrisposti in favore della società nonché i costi sostenuti per il trasporto dei soli due veicoli materialmente CP_3
appresi dal piazzale della convenuta e corrisposti in favore della società CP_4 € 13.000,00
a titolo di mancato guadagno per le compravendite sottoscritte e non completate in favore del terzo acquirente sig. AR RY Concept con sede in Benidorm ( Spagna)
e) condannare altresì la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa;
f) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
g) rendere ogni ulteriore, utile ed opportuno provvedimento di giustizia.
A fondamento della domanda, la parte attrice allegava: di avere sottoscritto un contratto di compravendita di mezzi, come in dettaglio indicato nella fattura n. 70/2023; che la società convenuta,
malgrado il rispetto della tempistica convenuta per i pagamenti, si era rifiutata di adempiere e di consegnare i mezzi di cui al contratto dichiarando" in un incontro verbale” tenutosi tra le parti di non voler adempiere, avendo individuato un miglior offerente per i medesimi mezzi oggetto di accordo tra le parti;
che la convenuta, in numerose missive, addirittura disconosceva di avere concluso un contrato;
che ella aveva subito, a causa dell'inadempimento della convenuta, un grave danno, tenuto conto che non aveva potuto far fronte ad ordinativi di propri clienti aventi ad oggetto i mezzi di che trattasi, avendo anche sostenuto dei costi per il ritiro di parte di essi presso la società venditrice.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, con comparsa tempestivamente depositata in data
5.1.2024 la quale, eccependo la mancata attivazione del procedimento di negoziazione assistita, a sua volta deduceva il grave inadempimento della attrice alle obbligazioni assunte in forza del contratto,
e domandava il rigetto della domanda attorea, contestandone puntualmente i contenuti. La società convenuta proponeva, in via riconvenzionale, le seguenti domande: previo accertamento dei fatti descritti in premessa, dichiarare che il contratto di vendita concluso tra le parti in data 04/09/2023 così come integrato in data 11/09/2023, avente ad oggetto la vendita dei veicoli indicati nella fattura n. 70 del 04/09/2023, si è risolto di diritto, a seguito della diffida della convenuta del 13/09/2023 e del 06/10/2023, per grave inadempimento (ex art. 1454 e 1455 c.c) di Controparte_5
[...] (ovvero della ditta individuale Parte_1 di [...]
CP_5 ) agli obblighi contrattuali assunti e comunque per la colpevole violazione delle norme di legge nell'esecuzione dei contratti;
in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale (ex art. 1453 e 1455 c.c.) del contratto di vendita concluso in data 04/09/2023 come integrato in data 11/09/2023, avente ad oggetto la vendita dei veicoli indicati nella fattura n. 70 del 04/09/2023, per grave inadempimento (ex art. 1454 e 1455
c.c) di (ovvero della ditta individuale Controparte_5 Parte_1
Controparte_5 ) agli obblighi contrattuali assunti e comunque per la
[...]
colpevole violazione delle norme di legge nell'esecuzione dei contratti;
per l'effetto dell'accoglimento anche di una sola delle domande, e più in generale anche per il comportamento tenuto dal Sig. (quale titolare della ditta individuale [...] Controparte_5 in persona
) nei confronti della Geom. Controparte_1 Parte_1 del legale rapp.te p.t., condannare a titolo di responsabilità contrattuale l'attore alla restituzione (ex art. 1458 c.c. e 2033 c.c.), in favore della convenuta in via riconvenzionale, dei due veicoli
[...]
Parte_2 e Pt_3 iat 190/36 Tg AN552WN + CP_2 ;
per l'effetto dell'accoglimento anche di una sola delle domande sopra indicate condannare, a titolo di responsabilità contrattuale, l'attore al pagamento della somma di € 7.000,00 (al netto della somma già corrisposta dalla Pt_1 ) a titolo di risarcimento del danno (o in via subordinata a titolo di responsabilità precontrattuale), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Nelle more del giudizio, la parte attrice esperiva infruttuosamente procedura di negoziazione assistita. era istruita documentalmente, nonchè mediante interrogatorio formale del legale La causa rappresentante della convenuta e prova testimoniale, articolata da entrambe le parti.
Le domande proposte dall'attore vanno integralmente rigettate.
Vanno invece parzialmente accolte le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, segnatamente pronunciando la risoluzione del contratto di compravendita di mezzi stipulato tra le parti per il grave inadempimento dell'attore e la condanna dell'attore a restituire i mezzi ritirati in forza del contratto;
va invece rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla convenuta, sostenuta da allegazioni generiche a sostegno e sguarnita di prova. Nel merito, le parti stipulavano un contratto di compravendita avente ad oggetto una serie di mezzi
(autovetture, autocarri ed altro) come meglio specificato nella fattura n. 70 del 4.9.2023 emessa dal venditore.
Esse convenivano, quanto al pagamento del prezzo, modalità rateali, in particolare prevedendo: versamento di un primo acconto di € 4.000,00 mediante bonifico da eseguire entro il 12.9.2023; versamento di ulteriori € 16.000,00 da eseguire entro il 16.9.2023; pagamento della differenza di € 80.000,00 mediante assegno entro il 31.12.2023 e fideiussione assicurativa entro il 25.11.2023.
L'acquirente versava, a mezzo bonifico bancario, eseguito il 13.9.2023, con valuta 13.9.2023, il primo acconto;
il versamento regolarmente confluiva sul conto del venditore.
In data 12.9.2023 l'acquirente ritirava presso il venditore l'autovettura Fiat 190/36 ed il rullo ray- Go, il tutto per il valore, come fatturato, di € 5.000,00 complessivi.
Delle vicende successive rispetto al versamento del primo acconto le parti offrono versioni radicalmente divergenti.
La narrazione del convenuto, tuttavia, appare decisamente la più coerente rispetto alla documentazione contabile depositata in giudizio dalle parti.
La convenuta sostiene e documenta- come ad essa, ed al fine di ottenere la consegna di ulteriori mezzi, furono consegnati dall'attore due apparenti distinte di bonifico, che essa ha depositato agli atti del giudizio.
Si tratta, in particolare, dei documenti, rispettivamente datati “San Giuseppe Vesuviano 8.9.2023" con causale "acconto fattura 70 del 4.9.2023" con valuta 12.9.2023 e" San Giuseppe Vesuviano 14.9.2023" con medesima causale e valuta 18.9.2023.
La stessa ha provato a mezzo di un teste, dipendente della Pt_4 presso la quale era acceso il conto corrente che avrebbe dovuto ricevere i bonifici e mediante attestazione a firma del medesimo datata
31.12.2023, che né l'uno, né l'altro bonifico sono mai pervenuti sul conto della società.
D'altronde, appare coerente con tale assunto l'anomala circostanza dell'assenza, sulle distinte dei due
Perso bonifici, dell'identificativo che compare, invece, sulla ricevuta del bonifico eseguito il "
13.9.2023, questo, infatti, regolarmente ricevuto.
Si rimarca come detti documenti siano stati depositati anche dalla parte attrice unitamente all'atto introduttivo, facendone derivare la stessa l'assunto del proprio, esatto adempimento. Part Nella missiva a firma del legale della attrice datata 13.9.2023 si affermava infatti che a tale data aveva adempiuto esattamente quanto convenuto in contratto e, alla successiva missiva datata
14.9.2023, era anche allegato un pagamento eseguito il 14.9.2023, ovvero una delle due distinte prive di CRO. Va rimarcato come l'attrice non abbia fornito alcuna prova: dell'avere la stessa effettivamente accreditato le somme oggetto di contestazione (sarebbe bastata la copia dell'estratto di conto corrente); della circostanza ( che la medesima pure parrebbe adombrare), del rifiuto di ricezione dei due bonifici
(anche qui sarebbe basato l'estratto della movimentazione del conto corrente).
La circostanza della irregolarità fiscale della fattura emessa dalla convenuta dopo il 12.9.2023 appare infine irrilevante ai fini del decidere.
Il teste Testimone_1 impiegato della banca di appoggio del venditore, teste del tutto estraneo rispetto alle parti, dichiarava che CP_1 tra il 13 ed il 20 settembre 2023, si era recato presso la "
Filiale per verificare l'accredito riportato nei due documenti contabili che gli erano stati consegnati ed in tali occasioni apprendeva che l'unico bonifico pervenuto sul conto era quello inziale di € 4.000,00.
E' in chiaro contrasto con la documentazione- inequivoca- depositata dal CP_1 la circostanza che questi si sarebbe determinato a rifiutare l'esecuzione dell'accordo in quanto avrebbe individuato un migliore acquirente al quale avrebbe rivenduto i mezzi.
Ed infatti, nella missiva datata 1.11.2023 inoltrata dal venditore al compratore avente ad oggetto
"risposta a Vs. vocale del 30.10.2023" il CP_1 stigmatizzando la mancata effettuazione dei bonifici e di "qualche altro pagamento" si dichiarava ancora disponibile a consegnare i mezzi" anche caricando un mezzo per volta dandogli il giusto valore fino ad arrivare alla somma concordata di tutti i mezzi".
oltre ad avere confermato la circostanza del mancato accredito dei fondi ha La teste Testimone_2
dichiarato che CP_5, dopo il ritiro dei primi due mezzi, aveva richiesto di potere effettuare il ritiro degli altri in quanto aveva preso accordi con una società estera" ( circostanza veritiera e sostenuta 66
anche dall'attore) ma che gli fu riferito che i bonifici che egli aveva trasmesso non risultavano accreditati e che, pertanto, il ritiro poteva essere effettuato solo all'accredito dell'importo pattuito.
La medesima teste dichiarava inoltre che il 12.9.2023 ella aveva inviato il messaggio con il quale comunicava che era intenzione del CP_1 di sciogliere il contratto, ma precisava che "non vedendo arrivare i soldi sul conto corrente abbiamo pensato di essere stati truffati". (verbale di udienza del
25.9.2024)
Infine, la stessa teste precisava che i mezzi sono ancora presenti presso la sede della società e che
CP_1 aveva anche dato la sua disponibilità al ritiro degli stessi, previo pagamento di quanto inizialmente pattuito.
Da tutto quanto sopra, ed anche a prescindere da quanto dichiarato dalla teste Tes_2 è difficilmente revocabile in dubbio:
che l'acquirente alla data del 14.9.2023 (ma anche alla data del 16.9.2023) avesse eseguito un solo pagamento, ritirando mezzi per un valore superiore rispetto a quanto versato;
che lo stesso avesse consegnato al veditore, al fine - ragionevolmente – di ritirare ulteriori mezzi due documenti che avrebbero dovuto provare bonifici per ulteriori € 8.000,00 i quali, invece, non sono mai pervenuti sul conto del venditore, e la cui conformità rispetto ad una regolare ricevuta di bonifico appare quanto mai discutibile.
La consegna di documenti riportanti una realtà non corrispondente al reale stato di cose (tale è l'invio di distinte priva di indicazione del CRO attestanti pagamenti mai eseguiti) non solo legittimava a rifiutare la consegna di altri mezzi, essendo tale condotta idonea a recidere ogni fiducia CP_1
sui successivi adempimenti, ma induce oggi a ritenere sussistente il grave inadempimento dell'acquirente rispetto alle obbligazioni assunte.
In diritto, le parti nell'esecuzione del contratto devono comportarsi secondo buona fede.
Orbene, la condotta dell'acquirente appare palesemente contrastante con qualsiasi minima regola di correttezza, ed anzi essa integra un vero e proprio raggiro, laddove la parte, al fine di ottenere la consegna dei mezzi (la condotta non è suscettibile di alcuna altra spiegazione alternativa) prospettava al venditore l'esecuzione, inveritiera, di pagamenti mai eseguiti.
E d'altro canto, se la volontà dell'acquirente fosse stata quella di eseguire le obbligazioni a proprio carico, fermo restante che anche l'adempimento solo parziale integra inadempimento a fini risolutori, bene avrebbe potuto lo stesso, entro il termine del 16.9.2023, ovvero nel termine convenuto eseguire- in maniera effettiva - il versamento della ulteriore e convenuta somma di € 16.000,00.
Accertato il grave inadempimento della parte acquirente, il quale si è sostanziato in una vera a propria condotta decettiva, integrando artificio qualsiasi alterazione della realtà che si realizza dissimulando l'esistente o simulando l'inesistente, appare legittimo il rifiuto del venditore di consegnare altri mezzi, mentre non è del tutto coerente con le pattuizioni tra le parti il contenuto della diffida ad adempiere del 13.9.2023 nella quale la parte venditrice richiama l'obbligo dell'acquirente di costituire la fideiussione che, tuttavia avrebbe dovuto essere costituita entro il 23.11.2023.
Ad ogni modo, l'accertato e grave inadempimento dell'acquirente integra presupposto sufficiente per l'accoglimento della domanda della parte convenuta finalizzata ad ottenere pronuncia di risoluzione del contratto e, di conseguenza, stante l'effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione, va accolta anche la domanda di condanna della parte attrice alla restituzione dei mezzi già consegnati dalla convenuta e segnatamente della Fiat 190/36 e del rullo ray go serie 400.
Va invece rigettata la domanda risarcitoria, proposta dalla parte convenuta, sorretta da allegazioni generiche e sguarnita di adeguata prova a sostegno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte attrice ed in favore della parte convenuta. Esse sono liquidate in € 3.500,00 oltre spese forfettarie Iva e CPA come per legge, somma determinata in base alla natura della causa, al valore di essa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva trattazione ed istruttoria, decisionale) ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati in importo sostanzialmente pari alla media tra minimi e medi di tariffa, in ragione del livello di complessità non particolarmente elevato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti di Geom.da Parte_1 Controparte_5
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta le domande della parte attrice;
2) Accoglie parzialmente le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta e, per l'effetto: dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti e condanna la parte attrice alla restituzione, alla convenuta, della e del Rullo Ray Go serie 400Controparte_6
A;
3) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla parte convenuta;
4) Condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza 31.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di RG 4402/2023, vertente
TRA
Parte_1 C.F. P.IVA
, P.IVA_1 و
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nunziata con studio in Nola ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
ATTORE
E
in persona del legale C.F. P. IVA P.IVA_2 Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cetrone Rocco, con studio in Venosa, ed ivi elettivamente domiciliato, come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio la società Geom. Controparte_1 al fine di:
a) accertare e dichiarare che la convenuta è responsabile del grave inadempimento in ordine al contratto di compravendita sottoscritto con la qui istante in data 11.09.2023 in Venosa (PZ) avente ad oggetto la compravendita dei seguenti mezzi: Macchina cingolata caterpillar mod.
D60 matr. 20x01792, Escavatore caterpillar mod. 229 matr. AG00663; escavatore cingolato caterpillar mod. 320/LNME matr. 3YZ00907; rullo ray-go serie 400° cesp 04/108; autocarro magirus 330-30HB AN955WK n. telaio 900158422; FIAT IVECO 145 telaio n. ZCFA1KD0001136300; autocarro FIAT 190/36 tg. AN552WN + CP_2 C/3740/3
come da fattura emessa dalla stessa convenuta in data 04.09.2023 n. 70;
b) dichiarare la risoluzione del vincolo contrattuale;
c) accertare e dichiarare che la convenuta si è resa responsabile della violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto;
d) dichiarata la risoluzione del contratto stipulato in data 11.09.2023 condannare la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 27.600,60, di cui: €
7.000,00 a titolo di indebita percezione dell'importo pari alla differenza tra il prezzo dei veicoli come concordato con la fattura n. 70 dello 04.09.2023 e il prezzo dei veicoli unilateralmente determinato all'interno della fattura illegittimamente emessa n. 77 del 23.10.2023; € 7.600,60
a titolo di spese sostenute per la esecuzione del contratto, ovvero dei costi di manodopera necessari per la verifica della funzionalità dei vicoli compravenduti e corrisposti in favore della società nonché i costi sostenuti per il trasporto dei soli due veicoli materialmente CP_3
appresi dal piazzale della convenuta e corrisposti in favore della società CP_4 € 13.000,00
a titolo di mancato guadagno per le compravendite sottoscritte e non completate in favore del terzo acquirente sig. AR RY Concept con sede in Benidorm ( Spagna)
e) condannare altresì la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa;
f) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
g) rendere ogni ulteriore, utile ed opportuno provvedimento di giustizia.
A fondamento della domanda, la parte attrice allegava: di avere sottoscritto un contratto di compravendita di mezzi, come in dettaglio indicato nella fattura n. 70/2023; che la società convenuta,
malgrado il rispetto della tempistica convenuta per i pagamenti, si era rifiutata di adempiere e di consegnare i mezzi di cui al contratto dichiarando" in un incontro verbale” tenutosi tra le parti di non voler adempiere, avendo individuato un miglior offerente per i medesimi mezzi oggetto di accordo tra le parti;
che la convenuta, in numerose missive, addirittura disconosceva di avere concluso un contrato;
che ella aveva subito, a causa dell'inadempimento della convenuta, un grave danno, tenuto conto che non aveva potuto far fronte ad ordinativi di propri clienti aventi ad oggetto i mezzi di che trattasi, avendo anche sostenuto dei costi per il ritiro di parte di essi presso la società venditrice.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, con comparsa tempestivamente depositata in data
5.1.2024 la quale, eccependo la mancata attivazione del procedimento di negoziazione assistita, a sua volta deduceva il grave inadempimento della attrice alle obbligazioni assunte in forza del contratto,
e domandava il rigetto della domanda attorea, contestandone puntualmente i contenuti. La società convenuta proponeva, in via riconvenzionale, le seguenti domande: previo accertamento dei fatti descritti in premessa, dichiarare che il contratto di vendita concluso tra le parti in data 04/09/2023 così come integrato in data 11/09/2023, avente ad oggetto la vendita dei veicoli indicati nella fattura n. 70 del 04/09/2023, si è risolto di diritto, a seguito della diffida della convenuta del 13/09/2023 e del 06/10/2023, per grave inadempimento (ex art. 1454 e 1455 c.c) di Controparte_5
[...] (ovvero della ditta individuale Parte_1 di [...]
CP_5 ) agli obblighi contrattuali assunti e comunque per la colpevole violazione delle norme di legge nell'esecuzione dei contratti;
in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale (ex art. 1453 e 1455 c.c.) del contratto di vendita concluso in data 04/09/2023 come integrato in data 11/09/2023, avente ad oggetto la vendita dei veicoli indicati nella fattura n. 70 del 04/09/2023, per grave inadempimento (ex art. 1454 e 1455
c.c) di (ovvero della ditta individuale Controparte_5 Parte_1
Controparte_5 ) agli obblighi contrattuali assunti e comunque per la
[...]
colpevole violazione delle norme di legge nell'esecuzione dei contratti;
per l'effetto dell'accoglimento anche di una sola delle domande, e più in generale anche per il comportamento tenuto dal Sig. (quale titolare della ditta individuale [...] Controparte_5 in persona
) nei confronti della Geom. Controparte_1 Parte_1 del legale rapp.te p.t., condannare a titolo di responsabilità contrattuale l'attore alla restituzione (ex art. 1458 c.c. e 2033 c.c.), in favore della convenuta in via riconvenzionale, dei due veicoli
[...]
Parte_2 e Pt_3 iat 190/36 Tg AN552WN + CP_2 ;
per l'effetto dell'accoglimento anche di una sola delle domande sopra indicate condannare, a titolo di responsabilità contrattuale, l'attore al pagamento della somma di € 7.000,00 (al netto della somma già corrisposta dalla Pt_1 ) a titolo di risarcimento del danno (o in via subordinata a titolo di responsabilità precontrattuale), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Nelle more del giudizio, la parte attrice esperiva infruttuosamente procedura di negoziazione assistita. era istruita documentalmente, nonchè mediante interrogatorio formale del legale La causa rappresentante della convenuta e prova testimoniale, articolata da entrambe le parti.
Le domande proposte dall'attore vanno integralmente rigettate.
Vanno invece parzialmente accolte le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, segnatamente pronunciando la risoluzione del contratto di compravendita di mezzi stipulato tra le parti per il grave inadempimento dell'attore e la condanna dell'attore a restituire i mezzi ritirati in forza del contratto;
va invece rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla convenuta, sostenuta da allegazioni generiche a sostegno e sguarnita di prova. Nel merito, le parti stipulavano un contratto di compravendita avente ad oggetto una serie di mezzi
(autovetture, autocarri ed altro) come meglio specificato nella fattura n. 70 del 4.9.2023 emessa dal venditore.
Esse convenivano, quanto al pagamento del prezzo, modalità rateali, in particolare prevedendo: versamento di un primo acconto di € 4.000,00 mediante bonifico da eseguire entro il 12.9.2023; versamento di ulteriori € 16.000,00 da eseguire entro il 16.9.2023; pagamento della differenza di € 80.000,00 mediante assegno entro il 31.12.2023 e fideiussione assicurativa entro il 25.11.2023.
L'acquirente versava, a mezzo bonifico bancario, eseguito il 13.9.2023, con valuta 13.9.2023, il primo acconto;
il versamento regolarmente confluiva sul conto del venditore.
In data 12.9.2023 l'acquirente ritirava presso il venditore l'autovettura Fiat 190/36 ed il rullo ray- Go, il tutto per il valore, come fatturato, di € 5.000,00 complessivi.
Delle vicende successive rispetto al versamento del primo acconto le parti offrono versioni radicalmente divergenti.
La narrazione del convenuto, tuttavia, appare decisamente la più coerente rispetto alla documentazione contabile depositata in giudizio dalle parti.
La convenuta sostiene e documenta- come ad essa, ed al fine di ottenere la consegna di ulteriori mezzi, furono consegnati dall'attore due apparenti distinte di bonifico, che essa ha depositato agli atti del giudizio.
Si tratta, in particolare, dei documenti, rispettivamente datati “San Giuseppe Vesuviano 8.9.2023" con causale "acconto fattura 70 del 4.9.2023" con valuta 12.9.2023 e" San Giuseppe Vesuviano 14.9.2023" con medesima causale e valuta 18.9.2023.
La stessa ha provato a mezzo di un teste, dipendente della Pt_4 presso la quale era acceso il conto corrente che avrebbe dovuto ricevere i bonifici e mediante attestazione a firma del medesimo datata
31.12.2023, che né l'uno, né l'altro bonifico sono mai pervenuti sul conto della società.
D'altronde, appare coerente con tale assunto l'anomala circostanza dell'assenza, sulle distinte dei due
Perso bonifici, dell'identificativo che compare, invece, sulla ricevuta del bonifico eseguito il "
13.9.2023, questo, infatti, regolarmente ricevuto.
Si rimarca come detti documenti siano stati depositati anche dalla parte attrice unitamente all'atto introduttivo, facendone derivare la stessa l'assunto del proprio, esatto adempimento. Part Nella missiva a firma del legale della attrice datata 13.9.2023 si affermava infatti che a tale data aveva adempiuto esattamente quanto convenuto in contratto e, alla successiva missiva datata
14.9.2023, era anche allegato un pagamento eseguito il 14.9.2023, ovvero una delle due distinte prive di CRO. Va rimarcato come l'attrice non abbia fornito alcuna prova: dell'avere la stessa effettivamente accreditato le somme oggetto di contestazione (sarebbe bastata la copia dell'estratto di conto corrente); della circostanza ( che la medesima pure parrebbe adombrare), del rifiuto di ricezione dei due bonifici
(anche qui sarebbe basato l'estratto della movimentazione del conto corrente).
La circostanza della irregolarità fiscale della fattura emessa dalla convenuta dopo il 12.9.2023 appare infine irrilevante ai fini del decidere.
Il teste Testimone_1 impiegato della banca di appoggio del venditore, teste del tutto estraneo rispetto alle parti, dichiarava che CP_1 tra il 13 ed il 20 settembre 2023, si era recato presso la "
Filiale per verificare l'accredito riportato nei due documenti contabili che gli erano stati consegnati ed in tali occasioni apprendeva che l'unico bonifico pervenuto sul conto era quello inziale di € 4.000,00.
E' in chiaro contrasto con la documentazione- inequivoca- depositata dal CP_1 la circostanza che questi si sarebbe determinato a rifiutare l'esecuzione dell'accordo in quanto avrebbe individuato un migliore acquirente al quale avrebbe rivenduto i mezzi.
Ed infatti, nella missiva datata 1.11.2023 inoltrata dal venditore al compratore avente ad oggetto
"risposta a Vs. vocale del 30.10.2023" il CP_1 stigmatizzando la mancata effettuazione dei bonifici e di "qualche altro pagamento" si dichiarava ancora disponibile a consegnare i mezzi" anche caricando un mezzo per volta dandogli il giusto valore fino ad arrivare alla somma concordata di tutti i mezzi".
oltre ad avere confermato la circostanza del mancato accredito dei fondi ha La teste Testimone_2
dichiarato che CP_5, dopo il ritiro dei primi due mezzi, aveva richiesto di potere effettuare il ritiro degli altri in quanto aveva preso accordi con una società estera" ( circostanza veritiera e sostenuta 66
anche dall'attore) ma che gli fu riferito che i bonifici che egli aveva trasmesso non risultavano accreditati e che, pertanto, il ritiro poteva essere effettuato solo all'accredito dell'importo pattuito.
La medesima teste dichiarava inoltre che il 12.9.2023 ella aveva inviato il messaggio con il quale comunicava che era intenzione del CP_1 di sciogliere il contratto, ma precisava che "non vedendo arrivare i soldi sul conto corrente abbiamo pensato di essere stati truffati". (verbale di udienza del
25.9.2024)
Infine, la stessa teste precisava che i mezzi sono ancora presenti presso la sede della società e che
CP_1 aveva anche dato la sua disponibilità al ritiro degli stessi, previo pagamento di quanto inizialmente pattuito.
Da tutto quanto sopra, ed anche a prescindere da quanto dichiarato dalla teste Tes_2 è difficilmente revocabile in dubbio:
che l'acquirente alla data del 14.9.2023 (ma anche alla data del 16.9.2023) avesse eseguito un solo pagamento, ritirando mezzi per un valore superiore rispetto a quanto versato;
che lo stesso avesse consegnato al veditore, al fine - ragionevolmente – di ritirare ulteriori mezzi due documenti che avrebbero dovuto provare bonifici per ulteriori € 8.000,00 i quali, invece, non sono mai pervenuti sul conto del venditore, e la cui conformità rispetto ad una regolare ricevuta di bonifico appare quanto mai discutibile.
La consegna di documenti riportanti una realtà non corrispondente al reale stato di cose (tale è l'invio di distinte priva di indicazione del CRO attestanti pagamenti mai eseguiti) non solo legittimava a rifiutare la consegna di altri mezzi, essendo tale condotta idonea a recidere ogni fiducia CP_1
sui successivi adempimenti, ma induce oggi a ritenere sussistente il grave inadempimento dell'acquirente rispetto alle obbligazioni assunte.
In diritto, le parti nell'esecuzione del contratto devono comportarsi secondo buona fede.
Orbene, la condotta dell'acquirente appare palesemente contrastante con qualsiasi minima regola di correttezza, ed anzi essa integra un vero e proprio raggiro, laddove la parte, al fine di ottenere la consegna dei mezzi (la condotta non è suscettibile di alcuna altra spiegazione alternativa) prospettava al venditore l'esecuzione, inveritiera, di pagamenti mai eseguiti.
E d'altro canto, se la volontà dell'acquirente fosse stata quella di eseguire le obbligazioni a proprio carico, fermo restante che anche l'adempimento solo parziale integra inadempimento a fini risolutori, bene avrebbe potuto lo stesso, entro il termine del 16.9.2023, ovvero nel termine convenuto eseguire- in maniera effettiva - il versamento della ulteriore e convenuta somma di € 16.000,00.
Accertato il grave inadempimento della parte acquirente, il quale si è sostanziato in una vera a propria condotta decettiva, integrando artificio qualsiasi alterazione della realtà che si realizza dissimulando l'esistente o simulando l'inesistente, appare legittimo il rifiuto del venditore di consegnare altri mezzi, mentre non è del tutto coerente con le pattuizioni tra le parti il contenuto della diffida ad adempiere del 13.9.2023 nella quale la parte venditrice richiama l'obbligo dell'acquirente di costituire la fideiussione che, tuttavia avrebbe dovuto essere costituita entro il 23.11.2023.
Ad ogni modo, l'accertato e grave inadempimento dell'acquirente integra presupposto sufficiente per l'accoglimento della domanda della parte convenuta finalizzata ad ottenere pronuncia di risoluzione del contratto e, di conseguenza, stante l'effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione, va accolta anche la domanda di condanna della parte attrice alla restituzione dei mezzi già consegnati dalla convenuta e segnatamente della Fiat 190/36 e del rullo ray go serie 400.
Va invece rigettata la domanda risarcitoria, proposta dalla parte convenuta, sorretta da allegazioni generiche e sguarnita di adeguata prova a sostegno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte attrice ed in favore della parte convenuta. Esse sono liquidate in € 3.500,00 oltre spese forfettarie Iva e CPA come per legge, somma determinata in base alla natura della causa, al valore di essa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva trattazione ed istruttoria, decisionale) ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati in importo sostanzialmente pari alla media tra minimi e medi di tariffa, in ragione del livello di complessità non particolarmente elevato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti di Geom.da Parte_1 Controparte_5
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta le domande della parte attrice;
2) Accoglie parzialmente le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta e, per l'effetto: dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti e condanna la parte attrice alla restituzione, alla convenuta, della e del Rullo Ray Go serie 400Controparte_6
A;
3) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla parte convenuta;
4) Condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza 31.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro