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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1084/2024 tra
Parte_1
Parte_2
appellante e
Controparte_1
[...]
[...]
appellato
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 13,06 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per e Per l'avv. FRANCESCONI FABIOLA la Parte_1 Parte_2 quale precisa le conclusioni come da atto di appello;
Per l'avv. FADALTI SIMONE il quale precisa le conclusioni Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta in appello;
Per e l'avv. CRISPIANI RICCARDO il quale precisa le Controparte_1 CP_1 conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;
si dà inizi alla discussione orale;
l'avv. discute oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi;
relativamente alla Parte_1 eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 339 c.p.c. dalle controparti ribadisce che i motivi addotti rientrano fra quelli previsti dalla citata disposizione;
l'avv. Fadalti e l'avv. Crispiani discutono oralmente riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
contestano le odierne deduzioni di controparte insistendo in via preliminare nell'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 339 c.p.c.
l'avv. e l'avv. Faldati quanto alla liquidazione delle spese si rimettono al Giudice;
l'avv. Parte_1
Crispiani ha invece depositato nota spese.
Il GIUDICE
Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 1084 del Ruolo Generale dell'anno 2024, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.06.2025, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...]
Abruzzo n. 14, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabiola Francesconi, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Ancona, Piazza della Repubblica n. 1, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello, rilasciata su foglio separato, depositato telematicamente in data
29.02.2024;
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'amministratrice p.t. , nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avv. Simone Fadalti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Ancona,
Corso Stamira n. 49, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 8.05.2024;
-appellato-
(C.F. e (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_1 C.F._4
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
Riccardo Crispiani o ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto procuratore CP_4
pagina 2 di 23 sito in Corso Stamira n. 49, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 8.05.2024;
- appellati -
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 280/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona il 28.06.2023 e
pubblicata in data 19.07.2023, non notificata: opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento
della somma di € 631,70 oltre interessi, spese e accessori”.
CONCLUSIONI
All'odierna udienza di discussione orale del 12/06/2025 i difensori delle parti hanno discusso e concluso come da processo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1099/2021 del 17.12.2021, il Giudice di Pace di Ancona ingiungeva a e a di pagare immediatamente in favore del Condominio Parte_1 Parte_2
corrente in LOo (AN) Via Trieste n. 20 la somma di € 631,70 per sorte capitale, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo e spese da liquidarsi in complessivi € 471,50, di cui € 21,50 per spese ed € 450,00 per competenze professionali;
il credito del derivava da ratei non CP_1
versati del 31.07.2021, 30.09.2021 e 30.11.2021, ovvero dal mancato pagamento di quote condominiali ordinarie scadute e non versate (fascicolo monitorio in atti).
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.02.2022, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avanti al Giudice di Pace di Ancona avverso il citato decreto ingiuntivo e chiedevano l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “in via preliminare, sospendere la
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare il
difetto di legittimazione attiva dell'amministratore di condominio, dott. e, per l'effetto, Controparte_5
revocare ed annullare l'opposto decreto ingiuntivo. Nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza del credito
così come determinato dal opposto e, per l'effetto, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo perché CP_1
infondato, ingiusto ed illegittimo e, nel caso, rideterminare la minor somma dovuta” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 17-18 dell'atto di citazione di primo grado).
La difesa degli opponenti premetteva che:
- la nomina dell'amministratore non promanava da una delibera assembleare, ma lo CP_5
stesso veniva nominato ai sensi dell'art. 1105 c.c. e con ordinanza del 19.08.2020, pubblicata il pagina 3 di 23 3.09.2020, del Tribunale di Ancona, confermato in sede di reclamo con provvedimento del
27.05.2021;
- la nomina era avvenuta unicamente per provvedere agli adempimenti necessari alla redazione delle tabelle millesimali, all'esecuzione delle delibere assembleari che avevano deciso i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria edilizia;
- la prima assemblea condominiale veniva convocata dall'amministratore il 28.06.2021, quasi un anno dopo dalla sua nomina;
- tra le altre questioni, vi era al n. 4 dell'o.d.g., la decisione sulla “conferma, nomina
amministratore”; votavano contrari alla conferma tre condomini, mentre altri tre si dichiaravano favorevoli;
- in base a un regolamento di condominio contrattuale imposto dal Comune di LOo ai relativi assegnatari degli appartamenti, da questi inizialmente accettato, confermato negli atti di trasferimento delle proprietà ed applicato nei successivi trent'anni, la ripartizione delle spese avveniva in base al numero dei vani inizialmente concepito in egual fattura;
- la nomina dell'amministratore era avvenuta in modo illegittimo, poiché l'art. 1129 c.c. sancisce l'intervento dell'autorità giudiziaria solo se i condomini siano un numero superiore a otto,
mentre nel caso di specie l'edificio è composto da sei unità;
- in occasione dell'assemblea del 28.06.2021 l'amministratore non veniva confermato dall'assemblea;
- il dott. in data 29.11.2021 conferiva mandato per l'azione di recupero del credito nei CP_5
confronti degli opponenti, in qualità di amministratore pro tempore del condominio, ma alla data del conferimento dell'incarico all'avv. Casaroli era sprovvisto di legittimazione attiva;
- non si poteva ricorrere all'istituto della cd. prorogatio imperii, per giustificare un'ultrattività
dell'amministratore;
- il credito vantato, così come richiesto nel ricorso monitorio, in ogni caso non sussisteva, in quanto tra gli oneri pretesi era compreso anche il compenso del professionista, il quale, però,
durante il periodo di un anno di efficacia della carica di nomina giudiziaria, aveva convocato un'assemblea a ridosso dello scadere dell'anno, mentre nel periodo successivo allo scadere del primo anno, non era stato confermato dall'assemblea pertanto nessun compenso poteva essere preteso (cfr. atto di citazione in opposizione in atti).
pagina 4 di 23 Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. depositato in cancelleria il 27.04.2022, intervenivano i condomini e aderendo alle difese del come esposte nella Controparte_1 CP_1 CP_1
comparsa, chiedendo in via preliminare di dichiarare che non sussistevano i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto;
nel merito di rigettare l'opposizione proposta dai condomini e perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto di Parte_1 Pt_2
confermare il decreto ingiuntivo (cfr. conclusioni a pag. 7 dell'atto cit.).
Direttamente alla prima udienza del 29.04.2022 si costituiva il Controparte_6
con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo in via preliminare il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, reso provvisoriamente esecutivo ex art. 63
disp. att. c.c. e notificato il 22.01.2022; nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni e domande degli opponenti e di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta stante l'intervenuta definitività e non opposizione ex art. 1137 c.c. delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci condominiali, sui quali il d.i. si fonda e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta;
con conferma del d.i. opposto n. 1099/2921, con condanna degli opponenti al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (cfr. conclusioni a pag. 13 della comparsa cit.).
La difesa del convenuto contestava la ricostruzione dei fatti descritta dagli opponenti CP_1
affermando che:
- era stato nominato giudizialmente come amministratore del condominio come Controparte_5
da ordinanza del Tribunale di Ancona che testualmente disponeva “il quale provvederà agli adempimenti
necessari alla redazione delle tabelle millesimali, all'esecuzione delle delibere assembleari che hanno deciso i
lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria edilizia e a quant'altro necessario all'amministrazione
del citato condominio”;
- l'opponente aveva omesso di riferire che, a seguito dell'ordinanza di nomina del tribunale del
19.08.2020, l'amministratore aveva convocato l'assemblea dei condomini soltanto il 28.06.2021,
trascorso quasi un anno dalla sua nomina giudiziale, perché, nella precedente assemblea del
29.12.2020, proprio il condomino con mail del 22.12.2020, aveva chiesto il differimento Parte_1
manifestando l'opportunità di attendere la pronuncia della Corte di Appello di Ancona sul reclamo proposto contro l'ordinanza della Tribunale di Ancona che avrebbe potuto inficiare la sua nomina;
- a seguito della pronuncia della Corte di Appello di Ancona resa in data 28.04.2021 e comunicata alle parti in data 27.05.2021, con la quale veniva confermata la nomina giudiziale dell'amministratore,
questi convocava l'assemblea dei condomini per il 28.06.2021; pagina 5 di 23 - come si evince dall'ordine del giorno, in quella data, i condomini, tutti presenti, chiamati a deliberare sui bilanci condominiali consuntivi afferenti ai periodi di esercizio 1.06.2018-31.05.2019, al periodo
1.06.2019-31.05.2020, 1.06.2020-31.05.2021, li approvavano all'unanimità, compresi gli odierni opponenti;
- pertanto la circostanza riferita dall'opponente, secondo cui successivamente in sede di delibera del punto 4 dell'o.d.g., l'amministratore non veniva confermato, non essendo stata raggiunta la maggioranza, non era rilevante in questa sede, in quanto i bilanci venivano approvati con precedenti ed autonome delibere assembleari ai punti 1, 2 e 3;
- l'esistenza e la validità del regolamento condominiale non aveva rilevanza in questa causa, in quanto il decreto ingiuntivo opposto si basava su dei bilanci condominiali approvati all'unanimità e comunque la delibera su cui si fonda non è mai stata opposta nei termini di legge;
- alla data del 29.11.2021 l'amministratore di condominio era legittimato a poter agire per conto del condominio per il recupero delle quote e oneri condominiali nei confronti dei condomini morosi (cfr.
comparsa di costituzione in atti).
Alla prima udienza del 29.04.2022 il difensore degli opponenti eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Con ordinanza n. 101/2022 emessa a scioglimento della riserva, il Giudice di Pace rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione relativa al d.i. opposto, non sussistendo gravi e comprovati motivi;
inoltre assegnava alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 30.09.2022.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione per la quale il Giudice di Pace alla prima udienza aveva concesso i relativi termini, la causa veniva istruita mediante deposito documenti.
Infatti, il Giudice, all'esito del deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.12.2022, rilevando che la causa verteva su questioni documentali e di diritto,
rinviava la causa all'udienza del 5.05.2023.
La causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 05.05.2023, previo deposito di memorie conclusionali.
Con sentenza n. 280/2023 del 28.06.2023, pubblicata il 19.07.2023, il Giudice di Pace di Ancona, a definizione del procedimento rubricato al n. 510/2022 R.G., così testualmente decideva:
“definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e
contro
Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 23 , con intervento di e , ogni altro disatteso e Controparte_7 Controparte_1 CP_1
assorbito, la rigetta perché infondata.
Di conseguenza conferma in ogni sua statuizione il d.i. n. 1099/2021, emesso dal GdP di Ancona il 17/12/2021,
dichiarandolo esecutivo.
Condanna gli opponenti, al pagamento in favore dell'opposto in persona dell'amm.re l.r.p.t., delle CP_1
spese di questo giudizio che liquida in euro 288,00 per compenso di avvocato, oltre rimb. spese forf. 15%, Cassa
Avv. e Iva se dovuta.
Compensa le spese tra gli opponenti e gli intervenuti” (cfr. sentenza in atti).
Nella parte motiva della sentenza, il Giudice di Pace testualmente affermava che:
“-La predisposizione delle tabelle millesimali e la conseguente ripartizione delle spese, oggi opposte, sono state
redatte da un amministratore in carico e perfettamente operante, come nominato dal Tribunale di Ancona con
ordinanza del 19/8/2020, confermata dalla Corte di Appello che rigettava il reclamo il 28/4/2021.
Non appare, pertanto, rilevante la contestazione sollevata in sede di opposizione al d.i. riguardante la mancanza
dei poteri necessari in capo all'amministratore il quale aveva ritualmente e Controparte_5
legittimamente convocato le assemblee condominiali del 28/6 e del 13/7 2021 che avevano provveduto
all'approvazione del bilancio consuntivo 1/6/2020 – 31/5/2021, la prima, e del preventivo ordinario 1/6/2021 –
31/5/2022, la seconda.
Il fatto che, poi, l'assemblea del 13/7/2021 abbia deciso di soprassedere, al momento, sulla decisione circa la
riconferma dell'amministratore nominato dal Tribunale di Ancona, non ha fatto decadere questi dalle sue
funzioni, almeno quelle inerenti l'ordinaria amministrazione, sino alla sua revoca o alla nomina di altri al suo
posto.
Tant'è che, anche nel caso di dimissioni, l'amministratore resta in carica per il compimento della gestione
ordinaria, sino alla nomina di uno nuovo.
Ragion per cui il riparto spese era stato legittimamente approvato, così come legittimo risulta essere la richiesta
di emissione del d.i. qui opposto da parte dell'allora amministratore ancora in carica.
L'opposizione in definitiva va rigettata” (cfr. motivazione pag.
4-5 sentenza in atti).
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19/02/2024, e Parte_1 Parte_2
impugnavano tempestivamente la citata sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, adversiis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza
pagina 7 di 23 In rito: dichiarare improcedibile la domanda avanzata in primo grado per mancato / irrituale esperimento del
procedimento di mediazione – per tutti i motivi esposti in premessa - e, per l'effetto, revocare il decreto
ingiuntivo n. 1099/2021 emesso dal Giudice di Pace di Ancona, in data 17.12.2021;
In via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore
di condominio, dott. / assenza di poteri a rappresentare il e, Controparte_5 Controparte_6
per l'effetto, revocare ed annullare l'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza del credito così come determinato dal opposto e, CP_1
per l'effetto, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto ed illegittimo e, nel caso,
rideterminare la minor somma dovuta.
Condannare il alla restituzione, in favore del Sig. delle Controparte_2 Parte_1
somme indebitamente corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e, quindi, dell'importo
di € 2.351,10.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CNPA come per legge” (conclusioni rassegnate a pag. 37-38 dell'atto di citazione in appello).
L'appellante poneva a fondamento dell'appello i seguenti motivi: 1) “Sul difetto di legittimazione attiva
in capo all'amministratore di / mancanza dei poteri per rappresentare il Parte_3 [...]
– Violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1129 cc. e del principio della prorogatio Controparte_2
imperii” (cfr. pagg.
7-24 atto di citazione in appello).
Ad avviso degli appellanti, in sede di assemblea del 28.06.2021 del ed in Controparte_6
relazione alla nomina / conferma dell'amministratore, tre condomini votavano contro ed altri tre si dichiaravano a favore, la necessaria maggioranza qualificata non poteva dirsi raggiunta (all'epoca, le tabelle millesimali non erano ancora state approvate e, quindi, si votava per unità immobiliare), con la conseguenza che già, alla data del 28.06.2021 (e, quindi, prima del conferimento del mandato per il recupero del credito per cui è causa), il dott. non era più investito della qualifica di CP_5
amministratore e, quindi, non era legittimato ad agire, in rappresentanza del per il CP_1
recupero del credito.
Il provvedimento monitorio andava quindi revocato e i condomini e pertanto, Parte_1 Pt_2
non avrebbero dovuto essere condannati al pagamento di nessuna somma, richiesta da soggetto non legittimato a rappresentare il Condominio, neanche in sede di opposizione (dove si costituiva sempre il dott. privo di poteri). CP_5
pagina 8 di 23 Nonostante l'intervento dei condomini e si doveva comunque giungere, ad avviso CP_1 CP_1
degli appellanti, alla revoca del decreto ingiuntivo, in quanto i condomini intervenuti si erano limitati a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto e questi non potevano sostituirsi al condominio in una controversia avente ad oggetto il recupero del credito contro altri condomini – illegittimamente attivata.
2) “Sull'omessa statuizione in ordine all'eccepita improcedibilità dell'azione per mancata rituale attivazione del
procedimento di mediazione, instaurato dall'amministratore privo di autorizzazione dell'assemblea – Violazione
e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e/o sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 71 quater disp. att. cc. e
dell'art. 5 d. lgs n. 28/2010” (cfr. pagg. 24-31 atto di appello).
Con tale motivo di appello gli appellanti censuravano la decisione del Giudice di primo grado che aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla improcedibilità del giudizio per mancato – rituale esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, in quanto il dott. aveva depositato CP_5
istanza di mediazione senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei condomini come richiesto ex art. 71 quater, comma quarto, disp. att. c.c. vigente ante riforma Cartabia.
Gli appellanti denunciavano anche l'improcedibilità del giudizio per mancato-rituale esperimento della mediazione obbligatoria, quindi la revoca del d.i. opposto, in quanto la mediazione risultava anche non effettivamente esperita, contro la volontà assembleare, in quanto l'amministratore in sede di assemblea aveva illegittimamente escluso il voto di per tentare di sostenere che non si Parte_1
sarebbe raggiunta la maggioranza per aprire la mediazione.
3) “Sull'insussistenza del credito così come ex adverso determinato” (cfr. pagg. 35-36 atto di citazione in appello): tra gli oneri pretesi è compreso anche il compenso del professionista. Tuttavia, poiché
l'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria, come nel caso di specie, resta in carico per un massimo di un anno, e la prima assemblea veniva convocata a ridosso dello scadere dell'anno, ad avviso degli appellanti l'amministratore non aveva posto in essere attività che legittimassero tale pretesa, durante il periodo di efficacia della carica.
Poi, allo scadere del primo anno, il dott. non veniva riconfermato pertanto alcun compenso CP_5
poteva pretendere per il periodo successivo.
Inoltre il dott. veniva nominato dal Tribunale di Ancona per predisporre le tabelle CP_5
millesimali e dare esecuzione a delibere aventi ad oggetto le opere edili e tutto quanto necessario per amministrare il condominio ma ovviamente limitatamente a tali incarichi, pertanto lo stesso non avrebbe avuto legittimazione ad agire per il recupero di oneri condominiali. pagina 9 di 23 4) “Sulla restituzione in caso di riforma dell'impugnata sentenza e quindi di revoca del decreto ingiuntivo
opposto in primo grado, della somma di € 2.351,10, oggetto di pignoramento, in favore del sig.
[...]
(cfr. atto di citazione in appello). Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.05.2024, si costituiva in giudizio il
CP_ CP
in LO (C.F. ), in persona dell'amministratrice Controparte_2 CP_2 P.IVA_1
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. Controparte_3
perché la sentenza era stata emessa secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c., in quanto avente ad oggetto un giudizio di valore inferiore ad Euro 1.100,00.
Gli appellanti non avevano lamentato, in appello, né la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né la violazione dei principi regolatori della materia.
In ogni caso, l'appello era inammissibile, poiché non veniva indicato il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si poneva con esso in contrasto.
Infine, non vi era violazione di norme sul procedimento.
Sul dedotto difetto di legittimazione attiva in capo all'amministratore, in realtà la difesa di parte appellante non poneva una questione di legittimazione attiva, che era (e resta) del parte CP_1
del giudizio, ma poneva solamente una questione – infondata - di mancanza di poteri di rappresentanza interna al CP_1
La difesa del formulava quindi le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia alla S.V.Ill.ma, CP_1
ogni contraria domanda ed eccezione respinta,
- IN VIA PRELIMINARE, IN RITO: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per tutte le
ragioni suesposte in premesse, segnatamente al punto 1, che si intendono qui ritrascritte per economia
processuale, con conseguente conferma della sentenza di primo grado ex adverso impugnata;
- NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la totale infondatezza dell'impugnazione
avversaria per tutte le ragioni meglio esposte in premesse e, per l'effetto, rigettarla, con conseguente conferma
della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese di lite anche del presente grado di appello” (conclusioni a pag. 10 della comparsa cit.).
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 8.05.2024 si costituivano in giudizio e , eccependo invia preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione Controparte_1 CP_1
proposta per violazione dell'art. 339 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace, nel decidere la controversia in primo grado, aveva emesso una pronuncia secondo equità in ragione del valore della causa.
Eccepivano poi nel merito l'infondatezza della censura circa la lamentata carenza di poteri pagina 10 di 23 dell'amministratore giudiziario e il suo corretto operato, nonché la sussistenza di legittimazione attiva nella proposizione dell'azione e infine la corretta instaurazione e il corretto espletamento del procedimento di mediazione.
Rassegnavano così le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona adito quale
giudice del grado di appello, contrariis rejectis
• In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello introitato per violazione degli
artt. 113 e 339 c.p.c., essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata secondo equità, con conseguente
obbligatorietà dell'impugnazione tramite il ricorso per Cassazione e per l'effetto confermare integralmente la
sentenza impugnata;
• Nel merito: rigettare il gravame come proposto dai condomini e con l'atto Parte_1 Parte_2
d'appello notificato il 19.2.2024 via PEC perché infondato in fatto e/o in diritto, confermando per l'effetto
l'impugnata sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio” (conclusioni a pag. 13 della comparsa cit.).
Alla prima udienza del 30.05.2024 i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Prima di spedire la causa in decisione veniva disposta la comparizione personale delle parti ex artt. 185-185 bis c.p.c. per l'udienza del 10.10.2024.
All'udienza del 10.10.2024 il tentativo di conciliazione delle parti, personalmente presenti, dava esito negativo, per cui i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
veniva quindi fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'odierna udienza del 12.06.2025.
In assenza di ulteriore attività la causa giungeva quindi alla odierna udienza del 12.06.2025 per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Orbene ciò doverosamente riportato, va pregiudizialmente esaminata l'eccezione sollevata dalle difese delle parti appellate d'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 113-339 c.p.c.
La sentenza ivi appellata è stata emessa dal giudice di pace secondo equità (come dallo stesso espressamente dichiarato in sentenza ove testualmente il Giudice di Pace ha evidenziato che “dato il valore della causa verrà decisa secondo equita”), in quanto di valore pari ad E. 631,70 per cui la stessa era appellabile nei limiti previsti dall'art. 339 c.p.c.
Si osserva che l'art. 113, secondo comma, c.p.c. stabilisce che il giudice di pace deve decidere secondo equità le cause di valore non eccedente € 2.500,00 (€ 1.100,00 fino al 30 ottobre 2021) "salvo quelle pagina 11 di 23 derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342
del codice civile".
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ex art. 113 c.p.c. sono appellabili ma, ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., "esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per
violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia" (sulla consolidata interpretazione di questo combinato disposto nel senso che le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente € 1.100,00 devono considerarsi tutte pronunciate secondo equità, tranne quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342
c.c., si vedano, sulla scorta di S.U. 16 giugno 2006 n. 13917, tra i più recenti arresti Cass., ord. 24
febbraio 2015 n. 3715, che evidenzia pure l'indiscusso obbligo del giudice di verificare tale profilo di ammissibilità anche d'ufficio; Cass., 4 ottobre 2013 n. 22759; Cass. 7 febbraio 2013 n. 2966; Cass. 11
giugno 2012 n. 9432 e Cass., ord., 3 aprile 2012 n. 5287; sulla individuazione dei contratti cui è
applicabile l'art. 1342 c.c. ai fini della determinazione del contenuto dell'appello v. Cass. 15 gennaio
2013 n. 793; Cass. 25 gennaio 2012 a 1024; Cass., ord., 24 novembre 2011 n. 24836; Cass. 11 maggio 2010
n. 11361; Cass., ord., 21 ottobre 2009 n. 22382; Cass. 7 maggio 2009 n. 10559; Cass. 8 maggio 2007 n.
10394. Inoltre, sempre per interpretazione consolidata della Suprema Corte, le sentenze del Giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a millecento euro sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità ; così, da ultimo, Sez. 2, n. 769 del 19/01/2021; Cass. 2024 n. 1517).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre
2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017, n. 31152). pagina 12 di 23 Al riguardo giova ricordare che la disposizione appena citata (come sostituita dall'art. 1 del d. Igs. 2
febbraio 2006, n. 40), nel sancire l'appellabilità, sia pure "limitata", delle sentenze rese dal Giudice di pace ex art.113, secondo comma, c.p.c. (per l'innanzi esclusivamente ricorribili per cassazione),
risponde non solo all'esigenza di attuare i principi e i criteri direttivi posti con la legge di delega n. 80
del 2005, ma anche alla avvertita necessità di recepire i dettami contenuti nella sentenza 6 luglio 2004,
n. 206 della Corte costituzionale, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 113, secondo comma, c.p.c., (nel testo introdotto dall'art.1 del decreto-legge 8 febbraio 2003 n.18,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003 n.63), per contrasto con gli artt.24, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva che il giudice di pace debba osservare i «principi informatori della materia», sul presupposto che in un sistema caratterizzato dal principio di legalità, a sua volta ancorato al principio di costituzionalità, nel quale la legge è lo strumento principale di attuazione dei principi costituzionali, la sola funzione che può
riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare l'eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva.
Sulla base di questa sentenza del giudice delle leggi, si è dunque affermato (in controtendenza rispetto a quanto precedentemente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass. Sez. U. 15/10/1999, n.716)
il principio per cui nel nostro ordinamento è ammessa unicamente la c.d. equità correttiva od integrativa, non anche la c.d. equità formativa o sostitutiva, dovendo comunque il giudicante non discostarsi dai principi ispiratori della disciplina positiva del rapporto controverso.
Tale principio è stato recepito anche dal legislatore processuale, nel dettare - attraverso la novellazione dell'art.339, terzo comma, c.p.c. - i motivi "limitati" di appello della pronuncia resa dal Giudice di pace secondo equità.
Questa pronuncia trova, dunque, il proprio limite, sul piano sostanziale, anzitutto nelle norme costituzionali e, più in generale, nelle norme (comunitarie e convenzionali) che nella gerarchia delle fonti assumono una posizione sovraordinata rispetto a quelle (normalmente di legge ordinaria) che autorizzano il giudizio secondo equità, le quali, nel permettere la sostituzione dell'equità alla legge,
non possono però consentire il superamento di norme di rango superiore a quello a cui esse stesse appartengono.
pagina 13 di 23 La pronuncia secondo equità - la quale attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio,
utilizzabili in funzione della decisione di merito - trova però un limite anche nei «principi informatori della materia», indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.113, secondo comma, c.p.c.
In proposito va osservato che nella citata pronuncia la Corte costituzionale, pur avvertendo che l'inciso contenuto nella formulazione originaria dell'art.113, secondo comma, c.p.c. (ed eliminato nelle successive formulazioni della medesima disposizione) faceva riferimento ai «principi regolatori della materia», ha consapevolmente utilizzato una locuzione differente, sostituendo la parola "informatori"
alla parola "regolatori".
La circostanza non può ritenersi priva di significato, sicché non può postularsi l'equivalenza tra le due formule, dovendosi reputare che i principi regolatori sono le norme fondamentali relative al tipo di rapporto dedotto nel giudizio (e devono essere tratte dal complesso delle norme deputate alla sua completa disciplina) mentre principi informatori sono i principi ai quali il legislatore si è ispirato nel disciplinare il rapporto (e sono dunque preesistenti alle norme successivamente dettate in funzione di quella disciplina).
Ciò che, secondo la sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, rende incompatibile il giudizio di equità - nel senso inteso dalla precedente giurisprudenza della Suprema Corte - con i principi costituzionali di cui all'art. 24 Cost. e art. 101 Cost., comma 11, non è il fatto che il giudice di pace individui la regola equitativa al di fuori della legge scritta ma che questa scelta possa essere arbitraria;
arbitrarietà, o giudizio extragiuridico, che è esclusa se la scelta della regola da applicare al caso concreto viene fatta dal giudice di pace alla stregua dei medesimi principi cui si è ispirato il legislatore nel dettare le regole di quella materia;
onde il principio informatore della materia, più che costituire una regola del giudizio, rappresenta un limite al potere equitativo del giudice, attraverso la limitazione della discrezionalità di questi, nella determinazione della regola del caso concreto, entro i confini dei principi regolatori della materia (Cass. 11.1.05 n. 382).
Una volta stabilito che il rispetto dei "principi regolatori della materia" costituisce un limite al giudizio di equità e non una regola da applicare, ne discende che l'appello contro la sentenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., dev'essere inteso non a denunciare la violazione d'una regola - che, in quanto tale, non può costituire principio informatore della materia, dal momento che il principio informatore è quello che il legislatore tiene presente nel porre una determinata regola ed, in quanto tale, preesiste ad essa - ma il superamento di quel limite. Il ricorso, dunque, che denunzi la pagina 14 di 23 violazione d'un principio regolatore della materia deve indicare con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato e come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con tale principio, la specificazione ed individuazione dei "principi regolatori"
dovendo essere la più netta e chiara possibile, trattandosi non di principi oggettivizzati in norme, ma di principi che prima devono essere individuati da chi pretende che siano stati violati e solo successivamente essere verificati dal giudice di appello, anzi tutto nella loro esistenza e successivamente nella loro eventuale violazione.
Se, infatti, per quanto sopra evidenziato, il giudice di pace, tenuto all'osservanza dei principi regolatori della materia, non deve tuttavia individuare la regola equitativa traendola dalla disciplina in concreto dettata dal legislatore, ma, nell'individuazione di detta regola, deve solo aver cura ch'essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina, il risultato della scelta potrà anche essere diverso da quello raggiunto dal legislatore, sia sul piano dell'individuazione della singola regola sia sul piano del rispetto dei principi regolatori, tuttavia esso non potrà essere considerato legittimo ove i detti principi ai quali si è ispirato il legislatore egli non abbia rispettati.
L'atto d'appello è strutturalmente e funzionalmente diverso dall'atto introduttivo del processo di primo grado, non contiene una domanda giudiziale (che è già contenuta nella citazione in primo grado) e deve invece contenere ex art. 342 c.p.c., anche nella formulazione previdente alla modifica introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, "l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi d'impugnazione", pena l'inammissibilità; in altri termini, l'appellante doveva e deve indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal giudice di pace nel decidere secondo equità e specificando i principi regolatori che ritiene violati nel caso di specie;
solo a queste condizioni il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure.
Oltre alle norme sovraordinate a quelle aventi valore di legge ordinaria e oltre ai principi "regolatori"
e a quelli "informatori" della materia, la pronuncia di equità non trova ulteriori limiti sostanziali nelle norme di legge ordinaria, giacché, altrimenti, il giudizio di equità non avrebbe modo di esplicarsi neppure quale giudizio correttivo o integrativo, venendo sostanzialmente a coincidere con il giudizio secondo diritto.
Al contrario, la giurisdizione di equità, sebbene debba vertere ad una soluzione della controversia che non si discosti dai principi ispiratori della disciplina positiva della fattispecie sottoposta all'esame del giudice (in conformità al principio per cui è ammessa la sola equità integrativa e non quella sostitutiva pagina 15 di 23 della legge), si caratterizza pur sempre come giurisdizione diretta all'individuazione della regola di giudizio non scritta che consenta di formulare un verdetto di giustizia del caso singolo.
Appare dunque evidente che l'ulteriore limite alla pronuncia di equità - già evidenziato dalla citata sentenza della Corte costituzionale con il richiamo all'art. 311 c.p.c. (a norma del quale il procedimento dinanzi al giudice di pace, per tutto ciò che non forma oggetto di specifica regolamentazione, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale, in quanto applicabili) e ribadito dal legislatore processuale mediante le previsione di una ulteriore ipotesi "vincolata" di appellabilità della sentenza resa ex art. 113, secondo comma, c.p.c. -, nel fare riferimento alle «norme sul procedimento»,
identifica le regole del processo che disciplinano il giudizio (di cognizione) dinanzi al Giudice di pace
(siano esse le regole specifiche stabilite per tale giudizio nel Titolo II del Libro II del codice di procedura civile: artt. 311-322; siano esse le regole tratte dall'ordinario procedimento dinanzi al
Tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili per disciplinare, iure procedendo, il procedimento dinanzi al Giudice di pace per tutto ciò che non è regolato nel predetto titolo: art.311
c.p.c.). Il limite in parola non può invece ritenersi riferito alle regole di altri procedimenti, le quali non svolgano la funzione di regolare l'attività processuale delle parti e del giudice all'interno di quel giudizio, ma che, eventualmente (quali norme aventi natura processuale ma svolgenti funzione di norme diritto sostanziale interposte), siano assunte dal giudicante per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza o meno della domanda. Ove, infatti, fosse sindacabile con l'appello la violazione di tali regole, verrebbe violata l'intangibilità del giudizio equitativo, pur nei circoscritti limiti di giudizio, meramente correttivo o integrativo del precetto legislativo, in cui esso è ammesso nel nostro ordinamento.
In altre parole, posto che l'equità attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio, utilizzabili in funzione della decisione di merito, e non anche a questioni di ordine processuale, mentre la violazione delle norme processuali è illimitatamente sindacabile con l'appello, quella delle norme sostanziali lo è nei limiti in cui siano violate norme sovraordinate o principi informatori o regolatori della materia, mentre non è ammissibile (pena il sacrificio della giurisdizione di equità, sia pure ridotta a mera equità integrativa della legge) il sindacato della violazione di norme che pur avendo, ex se, natura di norme processuali, tuttavia abbiano svolto, nel processo logico decisionale del giudice, la funzione concreta di regole sostanziali di giudizio sul merito della domanda, sicché la deduzione della loro violazione si risolva, in sostanza, nella inammissibile prospettazione di un error in iudicando.
pagina 16 di 23 Ne consegue che la parte che impugni con l'appello una sentenza del giudice di pace pronunciata nei limiti della sua giurisdizione secondo equità — come nel caso in esame, in cui il Giudice di Pace stesso ha espressamente dichiarato di decidere la causa secondo equità dato il valore della causa — è tenuta ad indicare quale sia la violazione delle norme sul procedimento ovvero delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.)
imputabile alla sentenza di primo grado (ordinanza 11 febbraio 2014, n. 3005; Cass. n. 18064/2022 che in parte motiva ha affermato che “Nel caso di specie il ricorrente, nel riportare (alle pp.
3-7 del ricorso) il
contenuto dell'atto di appello, non ha assolto in modo adeguato all'onere di cui si è detto. L'appello, infatti,
conteneva soltanto un richiamo generico alla lesione della normativa in tema di responsabilità per danni da
prodotti difettosi (di cui al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224), senza illustrare in modo adeguato al giudice
dell'impugnazione le ragioni per le quali l'ipotizzata lesione fosse tale da costituire una violazione di norme
costituzionali o comunitarie ovvero di principi regolatori della materia”).
E, poiché il rispetto dei principi regolatori della materia costituisce il limite del giudizio di equità, e non una regola da applicare, come già sopra evidenziato, l'appello contro una sentenza emessa,
secondo equità, dal giudice di pace, deve essere diretto, non a denunciare la violazione di una regola,
ma il superamento del limite.
A ciò consegue, da un lato, che l'appellante non può limitarsi a denunciare la violazione di specifiche norme giuridiche, ma deve indicare, con chiarezza, il principio informatore che assume violato e, per altro verso, che il sindacato del Giudice di Appello può investire solo il rispetto del limite del giudizio di equità (Cass.
6.12.2005 n. 26687; Cass.
8.3.2007 n. 5311; Cass. 2011 n. 4282 ove si specifica che si tratta di principi ai quali deve ispirarsi la disciplina positiva nel regolare un istituto in attuazione dei principi costituzionali, restando invece preclusa la denunzia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale;
cfr., anche, Cass., SU., 14 gennaio 2009, n. 564. In termini più generali va doverosamente precisato che seppure trattasi di principi espressi con riferimento al ricorso per
Cassazione nel sistema anteriore alla riforma del 2006, trattasi pacificamente di principi applicabili anche ai motivi di appello;
cfr. ad esempio Cass. 2014 n. 3005; Cass. 31830 del 2022; Cass. 27384 del
2022; Cass. 2025 n. 9212).
Deriva da quanto precede, pertanto, che in presenza di una sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace è inammissibile - a norma dell'art. 339 c.p.c. - il motivo di appello con il quale si denunci la violazione di norme positive da parte del giudice di pace, in quanto la parte deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata pagina 17 di 23 dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (cfr. anche in motivazione Cass. 2007 n. 284).
Orbene, alla luce dei su esposti principi, nel caso in esame la difesa dell'appellante non solo non ha in alcun modo impugnato la constatazione fatta dal giudice di appello in ordine alla natura di sentenza pronunciata secondo equità della decisione di prime cure impugnata ma non ha neppure dedotto,
come motivi di appello, il superamento, da parte del giudice di primo grado, del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, ovvero non ha specificato ed individuato quali siano i principi regolatori violati nel caso di specie e come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con tale principio.
All'udienza del 30.05.2025 la difesa dell'appellante ha poi chiesto il rigetto dell'eccezione di inammissibilità ex art. 339 c.p.c. affermando che l'appello è fondato su violazioni di norme procedurali e principi regolatori la materia condominiale (cfr. verbale udienza 30.05.2024). Anche in questa sede quindi tali principi violati non sono stati specificati.
Inoltre, va evidenziato che non rientra nell'alveo applicativo della citata disposizione il primo motivo con il quale la difesa dell'appellante reitera l'eccezione relativa alla carenza dei poteri dell'amministratore di nomina giudiziale (fra l'altro senza uno specifico vaglio critico della motivazione assunta dal Giudice di Pace),
Infatti la difesa dell'odierno appellante lamenta (come è stato in I grado) che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare il Dott. decaduto dall'incarico di Amministratore di Condominio CP_5
e, quindi, a ben vedere, avanza una questione – non di legittimazione attiva poiché non contesta che il effettivamente avesse il diritto di attivarsi legalmente come fatto, ma – di mera CP_1
rappresentanza sostanziale interna del . CP_1
Comunque a tal riguardo va evidenziata la correttezza della decisione del Giudice di Primo grado in quanto è pacifico che:
- l'amministratore giudiziale sig. è stato nominato dal Tribunale ex art. Controparte_5
pagina 18 di 23 - il Tribunale ha conferito all'amministratore il potere di effettuare “quant'altro necessario per
l'amministrazione del citato condominio”, oltre che le attività di predisposizione/approvazione delle tabelle millesimali (approvazione avvenuta il 23/03/2022) e alla esecuzione delle delibere assembleari che hanno deciso lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria edilizia
(cfr. decreto in atti);
- in data 29 novembre 2021 l'amministratore giudiziale conferiva incarico all'avvocato per procedere al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il recupero dei contributi condominiali (richiesto ed ottenuto in forza di bilanci la cui approvazione era avvenuta all'unanimità, con il voto favorevole della stessa controparte! (Cfr. verbali del
28/06/2021 e del 13/07/2021, rispettivamente ai Docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio).
- A quella data l'amministratore giudiziale non aveva ultimato l'attività per la quale era stato nominato né era stato sostituito e/o revocato (cfr. in particolare le delibere adottate dal in data 13/07/2021 e la delibera adottata in data 13/12/2021 entrambe depositate in CP_1
atti nelle quali pacificamente il iene riconosciuto dai condomini come amministratore Per_1
in carica ponendo nel nulla la decisione adottata il 28 giugno 2021).
Pertanto era legittimato a conferire mandato al difensore per il recupero degli oneri condominiali dovuti in forza di consuntivi pacificamente approvati.
Come è noto la S.C. è costante nell'affermare che l'amministratore -anche se dimissionario-
continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza,
anche processuale, dei comproprietari, ben potendo egli conferire procura ad un difensore al fine della costituzione in giudizio, sul presupposto della presunzione di conformità alla volontà dei condomini e dell'interesse del alla continuità dell'amministrazione trattandosi di atto CP_1
di ordinaria amministrazione (cfr. anche in motivazione fra le tante Cass. 2025 n. 1050 “poiché
l'amministratore, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12120 del 17 5 2018 Rv.
648358 - 01), anche se dimissionario, non perde i poteri fino a quando non viene ritualmente sostituito, salvo che risulti, ipotesi in questa sede non ricorrente, una diversa volontà
dell'assemblea condominiale, ritualmente espressa con apposita delibera e inoltre la firma dell'amministratore condominiale per il conferimento del precetto ad un difensore non concretizza un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, trattandosi di atto conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del ”; cfr. anche Cass. 2019 n. 7699). CP_1
pagina 19 di 23 Non senza evidenziare che ai sensi dell'art. 1129 c.c. (ratione tempore applicabile) prevedeva –
diversamente da quanto sostenuto dalla appellante- la durata di anni 1 tacitamente rinnovabile per un altro anno.
Di conseguenza nel caso di specie sussisteva la legittimazione dell'amministratore in carica come ritenuto dal Giudice di Pace con conseguente infondatezza dei motivi addotti dalla difesa dell'appellante.
Rientra -invece. fra le ipotesi contemplate dal citato art. 339 comma 3 c.p.c. la eccepita omessa pronuncia sulla eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione in forza della denunciata violazione dell'art. 71 quater disp. Att. C.c. e dell'art. 5
commi 1 bis e 2 del D.Lgs. n. 28/2010,
La mediazione – come è noto- apre una parentesi non giurisdizionale all'interno del processo civile e le relative disposizioni svolgono comunque la funzione di regolare l'attivita' processuale delle parti e del giudice all'interno di quel giudizio.
La violazione delle citate disposizioni come l'omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità
costituiscono entrambe ipotesi (quest'ultima quale errore in procedendo, Cass. 2024 n. 8810)
denunciabili con l'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c.
Tuttavia il motivo è infondato.
Nella specie non può dirsi mancata la procedura di mediazione ipotesi alla quale solo consegue l'improcedibilità della domanda.
L'art. 71 quater c.c. (ratione tempore applicabile) al comma 1 indica(va) quali siano le "controversie in materia di condominio" che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sono soggette alla condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione, tra le quali certamente rientra la domanda avanzata dall'amministratore di condominio per conseguire di condanna di una condomina al pagamento dei contributi (come nella specie).
Il comma 3 del medesimo art. 71 quater disp. att. c.c. aggiunge, quindi, che "al procedimento è
legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice".
Il quarto comma dell'art. contempla poi l'ammissibilità di una proroga del termine di comparizione davanti al mediatore per consentire di assumere la deliberazione autorizzativa dell'assemblea, alla quale, infine, il quinto comma di tale disposizione rimette l'approvazione della proposta di pagina 20 di 23 mediazione, da votare con la medesima maggioranza occorrente per garantire la partecipazione dell'amministratore alla procedura.
La lettera dell'art. 71 quater, comma 3, disp. att. c.c. porta, allora, a concludere che la condizione di procedibilità delle controversie “in materia di condominio" non possa dirsi realizzata esclusivamente nel caso in cui all'incontro davanti al mediatore l'amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2 c.c., non essendo in tal caso "possibile" iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa,
come suppone il primo comma dell'art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (cfr. anche in motivazione Cass. n.
10846 del 2020. Nella sentenza la S.C. infatti precisa che “Pur in relazione alle cause inerenti all'ambito della rappresentanza istituzionale dell'amministratore, questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera dell'assemblea, in quanto l'amministratore, senza apposito mandato conferitogli con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2c.c., è altrimenti comunque sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia (arg. da Cass. Sez. 3, 27/03/2019, n. 8473). Tale evenienza non corrisponde, dunque, all'ipotesi contemplata dall'art. 5, comma 2 bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.
28, il quale dispone che "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", in quanto, ancor prima che mancato, qui l'accordo amichevole di definizione della controversia è privo di giuridica possibilità. Spetta infatti all'assemblea (e non all'amministratore) il "potere" di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune, ovvero di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli (cfr. Cass. Sez. 2, 16/01/2014, n. 821; Cass. Sez. 2,
25/03/1980, n. 1994). Parimenti, l'art. 1129, comma 9, c.c. (sempre introdotto dalla legge 11 dicembre
2012, n. 220) obbliga l'amministratore ad "agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale sia compreso il credito esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea", non rientrando, quindi, tra le attribuzioni dell'amministratore il potere di pattuire con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi senza apposita autorizzazione dell'assemblea).
Orbene nel caso in esame l'assemblea condominiale con delibera del 27/05/2022 non autorizzava l'amministratore a proseguire nella mediazione oltre il primo incontro (nella citata delibera si legge testualmente “vista la delibera, per teste e per millesimi, del l'Amministratore non è autorizzato CP_1 pagina 21 di 23 dall'assemblea ad entrare e proseguire la mediazione oltre la prima convocazione”, in difetto di impugnazione di
tale delibera, nessuna contestazione può essere validamente posta alla mancata prosecuzione in mediazione
dell'Amministratore”)
Infatti all'incontro del 27/05/2022 il mediatore dava atto che l'assemblea dei condomini non dava l'autorizzazione all'amministratore di entrare in mediazione e pertanto chiudeva il verbale con esito negativo.
La difesa degli odierni appellanti – presenti al su citato incontro- nulla opponevano (cfr. verbale in atti) né hanno mai impugnato la relativa delibera.
Pertanto tutte le argomentazioni addotte dalla difesa dell'odierno appellante sono del tutto irrilevanti essendo pacifico che nel caso di specie la procedura di mediazione (stata ritualmente introdotta) non ha avuto seguito per espressa volontà assembleare mai opposta dalla difesa degli odierni appellante che nulla ha sul punto dedotto neppure dinanzi al mediatore.
Va altresì rammentato che l'amministratore non poteva partecipare alla mediazione senza l'autorizzazione dell'assemblea con le maggioranze indicate al citato art. 1136 c.c. (non senza evidenziare – come precisato dalla difesa del condominio appellato- che nel caso di specie il era in evidente posizione di conflitto di interesse e come tale non era legittimato al voto;
Parte_1
cfr. sul punto quanto affermato dalla Cass. con la sentenza del 2023 n. 3192).
Nel caso in esame la mediazione fu tentata e non è andata a buon fine per espressa indisponibilità
dichiarata dall'assemblea condominiale (sulla interpretazione delle norme in questione si richiama la sentenza della S.C. del 2024 n. 32454 e le S.U. 3452/24).
Con riferimento al quarto motivo di impugnazione va semplicemente evidenziato che il compenso all'amministratore è stato deliberato dall'assemblea dei condomini che all'unanimità con delibera del
28/01/2021 (mai impugnata) ha approvato il consuntivo 2020/2021.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore delle parti appellate come da dispositivo ex Dm 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (valori medi) tenuto conto del valore della controversia (per cui lo scaglione è quello fino ad E. 1.100,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività e l'importo relativo alla fase decisoria viene liquidato al 50% in ragione del rito prescelto;
solamente la difesa degli appellati e in data Controparte_1 CP_1
07/06/2025 ha depositato la propria nota spese).
pagina 22 di 23 Visto che l'appello viene dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II grado al n. RG 1084/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA
l'appello proposto da e inammissibile e comunque Parte_1 Parte_2
infondato per le causali di cui in motivazione;
CONDANNA
gli appellanti al pagamento in favore del e di e Controparte_2 Controparte_1
delle spese di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione e in CP_1
favore di ciascuna parte processuale - in E. 462,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
Ancona, 12/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1129 c.c. con decreto del 19/08/2020 pubblicato in data 03/09/2020 (impugnato dagli odierni appallanti con reclamo che è stato rigettato dalla Corte di Appello di Ancona con provvedimento del 28/04/2021; cfr. provvedimenti in atti);
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1084/2024 tra
Parte_1
Parte_2
appellante e
Controparte_1
[...]
[...]
appellato
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 13,06 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per e Per l'avv. FRANCESCONI FABIOLA la Parte_1 Parte_2 quale precisa le conclusioni come da atto di appello;
Per l'avv. FADALTI SIMONE il quale precisa le conclusioni Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta in appello;
Per e l'avv. CRISPIANI RICCARDO il quale precisa le Controparte_1 CP_1 conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;
si dà inizi alla discussione orale;
l'avv. discute oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi;
relativamente alla Parte_1 eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 339 c.p.c. dalle controparti ribadisce che i motivi addotti rientrano fra quelli previsti dalla citata disposizione;
l'avv. Fadalti e l'avv. Crispiani discutono oralmente riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
contestano le odierne deduzioni di controparte insistendo in via preliminare nell'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 339 c.p.c.
l'avv. e l'avv. Faldati quanto alla liquidazione delle spese si rimettono al Giudice;
l'avv. Parte_1
Crispiani ha invece depositato nota spese.
Il GIUDICE
Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 1084 del Ruolo Generale dell'anno 2024, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.06.2025, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...]
Abruzzo n. 14, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabiola Francesconi, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Ancona, Piazza della Repubblica n. 1, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello, rilasciata su foglio separato, depositato telematicamente in data
29.02.2024;
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'amministratrice p.t. , nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avv. Simone Fadalti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Ancona,
Corso Stamira n. 49, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 8.05.2024;
-appellato-
(C.F. e (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_1 C.F._4
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
Riccardo Crispiani o ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto procuratore CP_4
pagina 2 di 23 sito in Corso Stamira n. 49, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 8.05.2024;
- appellati -
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 280/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona il 28.06.2023 e
pubblicata in data 19.07.2023, non notificata: opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento
della somma di € 631,70 oltre interessi, spese e accessori”.
CONCLUSIONI
All'odierna udienza di discussione orale del 12/06/2025 i difensori delle parti hanno discusso e concluso come da processo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1099/2021 del 17.12.2021, il Giudice di Pace di Ancona ingiungeva a e a di pagare immediatamente in favore del Condominio Parte_1 Parte_2
corrente in LOo (AN) Via Trieste n. 20 la somma di € 631,70 per sorte capitale, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo e spese da liquidarsi in complessivi € 471,50, di cui € 21,50 per spese ed € 450,00 per competenze professionali;
il credito del derivava da ratei non CP_1
versati del 31.07.2021, 30.09.2021 e 30.11.2021, ovvero dal mancato pagamento di quote condominiali ordinarie scadute e non versate (fascicolo monitorio in atti).
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.02.2022, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avanti al Giudice di Pace di Ancona avverso il citato decreto ingiuntivo e chiedevano l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “in via preliminare, sospendere la
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare il
difetto di legittimazione attiva dell'amministratore di condominio, dott. e, per l'effetto, Controparte_5
revocare ed annullare l'opposto decreto ingiuntivo. Nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza del credito
così come determinato dal opposto e, per l'effetto, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo perché CP_1
infondato, ingiusto ed illegittimo e, nel caso, rideterminare la minor somma dovuta” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 17-18 dell'atto di citazione di primo grado).
La difesa degli opponenti premetteva che:
- la nomina dell'amministratore non promanava da una delibera assembleare, ma lo CP_5
stesso veniva nominato ai sensi dell'art. 1105 c.c. e con ordinanza del 19.08.2020, pubblicata il pagina 3 di 23 3.09.2020, del Tribunale di Ancona, confermato in sede di reclamo con provvedimento del
27.05.2021;
- la nomina era avvenuta unicamente per provvedere agli adempimenti necessari alla redazione delle tabelle millesimali, all'esecuzione delle delibere assembleari che avevano deciso i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria edilizia;
- la prima assemblea condominiale veniva convocata dall'amministratore il 28.06.2021, quasi un anno dopo dalla sua nomina;
- tra le altre questioni, vi era al n. 4 dell'o.d.g., la decisione sulla “conferma, nomina
amministratore”; votavano contrari alla conferma tre condomini, mentre altri tre si dichiaravano favorevoli;
- in base a un regolamento di condominio contrattuale imposto dal Comune di LOo ai relativi assegnatari degli appartamenti, da questi inizialmente accettato, confermato negli atti di trasferimento delle proprietà ed applicato nei successivi trent'anni, la ripartizione delle spese avveniva in base al numero dei vani inizialmente concepito in egual fattura;
- la nomina dell'amministratore era avvenuta in modo illegittimo, poiché l'art. 1129 c.c. sancisce l'intervento dell'autorità giudiziaria solo se i condomini siano un numero superiore a otto,
mentre nel caso di specie l'edificio è composto da sei unità;
- in occasione dell'assemblea del 28.06.2021 l'amministratore non veniva confermato dall'assemblea;
- il dott. in data 29.11.2021 conferiva mandato per l'azione di recupero del credito nei CP_5
confronti degli opponenti, in qualità di amministratore pro tempore del condominio, ma alla data del conferimento dell'incarico all'avv. Casaroli era sprovvisto di legittimazione attiva;
- non si poteva ricorrere all'istituto della cd. prorogatio imperii, per giustificare un'ultrattività
dell'amministratore;
- il credito vantato, così come richiesto nel ricorso monitorio, in ogni caso non sussisteva, in quanto tra gli oneri pretesi era compreso anche il compenso del professionista, il quale, però,
durante il periodo di un anno di efficacia della carica di nomina giudiziaria, aveva convocato un'assemblea a ridosso dello scadere dell'anno, mentre nel periodo successivo allo scadere del primo anno, non era stato confermato dall'assemblea pertanto nessun compenso poteva essere preteso (cfr. atto di citazione in opposizione in atti).
pagina 4 di 23 Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. depositato in cancelleria il 27.04.2022, intervenivano i condomini e aderendo alle difese del come esposte nella Controparte_1 CP_1 CP_1
comparsa, chiedendo in via preliminare di dichiarare che non sussistevano i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto;
nel merito di rigettare l'opposizione proposta dai condomini e perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto di Parte_1 Pt_2
confermare il decreto ingiuntivo (cfr. conclusioni a pag. 7 dell'atto cit.).
Direttamente alla prima udienza del 29.04.2022 si costituiva il Controparte_6
con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo in via preliminare il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, reso provvisoriamente esecutivo ex art. 63
disp. att. c.c. e notificato il 22.01.2022; nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni e domande degli opponenti e di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta stante l'intervenuta definitività e non opposizione ex art. 1137 c.c. delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci condominiali, sui quali il d.i. si fonda e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta;
con conferma del d.i. opposto n. 1099/2921, con condanna degli opponenti al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (cfr. conclusioni a pag. 13 della comparsa cit.).
La difesa del convenuto contestava la ricostruzione dei fatti descritta dagli opponenti CP_1
affermando che:
- era stato nominato giudizialmente come amministratore del condominio come Controparte_5
da ordinanza del Tribunale di Ancona che testualmente disponeva “il quale provvederà agli adempimenti
necessari alla redazione delle tabelle millesimali, all'esecuzione delle delibere assembleari che hanno deciso i
lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria edilizia e a quant'altro necessario all'amministrazione
del citato condominio”;
- l'opponente aveva omesso di riferire che, a seguito dell'ordinanza di nomina del tribunale del
19.08.2020, l'amministratore aveva convocato l'assemblea dei condomini soltanto il 28.06.2021,
trascorso quasi un anno dalla sua nomina giudiziale, perché, nella precedente assemblea del
29.12.2020, proprio il condomino con mail del 22.12.2020, aveva chiesto il differimento Parte_1
manifestando l'opportunità di attendere la pronuncia della Corte di Appello di Ancona sul reclamo proposto contro l'ordinanza della Tribunale di Ancona che avrebbe potuto inficiare la sua nomina;
- a seguito della pronuncia della Corte di Appello di Ancona resa in data 28.04.2021 e comunicata alle parti in data 27.05.2021, con la quale veniva confermata la nomina giudiziale dell'amministratore,
questi convocava l'assemblea dei condomini per il 28.06.2021; pagina 5 di 23 - come si evince dall'ordine del giorno, in quella data, i condomini, tutti presenti, chiamati a deliberare sui bilanci condominiali consuntivi afferenti ai periodi di esercizio 1.06.2018-31.05.2019, al periodo
1.06.2019-31.05.2020, 1.06.2020-31.05.2021, li approvavano all'unanimità, compresi gli odierni opponenti;
- pertanto la circostanza riferita dall'opponente, secondo cui successivamente in sede di delibera del punto 4 dell'o.d.g., l'amministratore non veniva confermato, non essendo stata raggiunta la maggioranza, non era rilevante in questa sede, in quanto i bilanci venivano approvati con precedenti ed autonome delibere assembleari ai punti 1, 2 e 3;
- l'esistenza e la validità del regolamento condominiale non aveva rilevanza in questa causa, in quanto il decreto ingiuntivo opposto si basava su dei bilanci condominiali approvati all'unanimità e comunque la delibera su cui si fonda non è mai stata opposta nei termini di legge;
- alla data del 29.11.2021 l'amministratore di condominio era legittimato a poter agire per conto del condominio per il recupero delle quote e oneri condominiali nei confronti dei condomini morosi (cfr.
comparsa di costituzione in atti).
Alla prima udienza del 29.04.2022 il difensore degli opponenti eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Con ordinanza n. 101/2022 emessa a scioglimento della riserva, il Giudice di Pace rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione relativa al d.i. opposto, non sussistendo gravi e comprovati motivi;
inoltre assegnava alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 30.09.2022.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione per la quale il Giudice di Pace alla prima udienza aveva concesso i relativi termini, la causa veniva istruita mediante deposito documenti.
Infatti, il Giudice, all'esito del deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.12.2022, rilevando che la causa verteva su questioni documentali e di diritto,
rinviava la causa all'udienza del 5.05.2023.
La causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 05.05.2023, previo deposito di memorie conclusionali.
Con sentenza n. 280/2023 del 28.06.2023, pubblicata il 19.07.2023, il Giudice di Pace di Ancona, a definizione del procedimento rubricato al n. 510/2022 R.G., così testualmente decideva:
“definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e
contro
Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 23 , con intervento di e , ogni altro disatteso e Controparte_7 Controparte_1 CP_1
assorbito, la rigetta perché infondata.
Di conseguenza conferma in ogni sua statuizione il d.i. n. 1099/2021, emesso dal GdP di Ancona il 17/12/2021,
dichiarandolo esecutivo.
Condanna gli opponenti, al pagamento in favore dell'opposto in persona dell'amm.re l.r.p.t., delle CP_1
spese di questo giudizio che liquida in euro 288,00 per compenso di avvocato, oltre rimb. spese forf. 15%, Cassa
Avv. e Iva se dovuta.
Compensa le spese tra gli opponenti e gli intervenuti” (cfr. sentenza in atti).
Nella parte motiva della sentenza, il Giudice di Pace testualmente affermava che:
“-La predisposizione delle tabelle millesimali e la conseguente ripartizione delle spese, oggi opposte, sono state
redatte da un amministratore in carico e perfettamente operante, come nominato dal Tribunale di Ancona con
ordinanza del 19/8/2020, confermata dalla Corte di Appello che rigettava il reclamo il 28/4/2021.
Non appare, pertanto, rilevante la contestazione sollevata in sede di opposizione al d.i. riguardante la mancanza
dei poteri necessari in capo all'amministratore il quale aveva ritualmente e Controparte_5
legittimamente convocato le assemblee condominiali del 28/6 e del 13/7 2021 che avevano provveduto
all'approvazione del bilancio consuntivo 1/6/2020 – 31/5/2021, la prima, e del preventivo ordinario 1/6/2021 –
31/5/2022, la seconda.
Il fatto che, poi, l'assemblea del 13/7/2021 abbia deciso di soprassedere, al momento, sulla decisione circa la
riconferma dell'amministratore nominato dal Tribunale di Ancona, non ha fatto decadere questi dalle sue
funzioni, almeno quelle inerenti l'ordinaria amministrazione, sino alla sua revoca o alla nomina di altri al suo
posto.
Tant'è che, anche nel caso di dimissioni, l'amministratore resta in carica per il compimento della gestione
ordinaria, sino alla nomina di uno nuovo.
Ragion per cui il riparto spese era stato legittimamente approvato, così come legittimo risulta essere la richiesta
di emissione del d.i. qui opposto da parte dell'allora amministratore ancora in carica.
L'opposizione in definitiva va rigettata” (cfr. motivazione pag.
4-5 sentenza in atti).
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19/02/2024, e Parte_1 Parte_2
impugnavano tempestivamente la citata sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, adversiis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza
pagina 7 di 23 In rito: dichiarare improcedibile la domanda avanzata in primo grado per mancato / irrituale esperimento del
procedimento di mediazione – per tutti i motivi esposti in premessa - e, per l'effetto, revocare il decreto
ingiuntivo n. 1099/2021 emesso dal Giudice di Pace di Ancona, in data 17.12.2021;
In via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore
di condominio, dott. / assenza di poteri a rappresentare il e, Controparte_5 Controparte_6
per l'effetto, revocare ed annullare l'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza del credito così come determinato dal opposto e, CP_1
per l'effetto, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto ed illegittimo e, nel caso,
rideterminare la minor somma dovuta.
Condannare il alla restituzione, in favore del Sig. delle Controparte_2 Parte_1
somme indebitamente corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e, quindi, dell'importo
di € 2.351,10.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CNPA come per legge” (conclusioni rassegnate a pag. 37-38 dell'atto di citazione in appello).
L'appellante poneva a fondamento dell'appello i seguenti motivi: 1) “Sul difetto di legittimazione attiva
in capo all'amministratore di / mancanza dei poteri per rappresentare il Parte_3 [...]
– Violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1129 cc. e del principio della prorogatio Controparte_2
imperii” (cfr. pagg.
7-24 atto di citazione in appello).
Ad avviso degli appellanti, in sede di assemblea del 28.06.2021 del ed in Controparte_6
relazione alla nomina / conferma dell'amministratore, tre condomini votavano contro ed altri tre si dichiaravano a favore, la necessaria maggioranza qualificata non poteva dirsi raggiunta (all'epoca, le tabelle millesimali non erano ancora state approvate e, quindi, si votava per unità immobiliare), con la conseguenza che già, alla data del 28.06.2021 (e, quindi, prima del conferimento del mandato per il recupero del credito per cui è causa), il dott. non era più investito della qualifica di CP_5
amministratore e, quindi, non era legittimato ad agire, in rappresentanza del per il CP_1
recupero del credito.
Il provvedimento monitorio andava quindi revocato e i condomini e pertanto, Parte_1 Pt_2
non avrebbero dovuto essere condannati al pagamento di nessuna somma, richiesta da soggetto non legittimato a rappresentare il Condominio, neanche in sede di opposizione (dove si costituiva sempre il dott. privo di poteri). CP_5
pagina 8 di 23 Nonostante l'intervento dei condomini e si doveva comunque giungere, ad avviso CP_1 CP_1
degli appellanti, alla revoca del decreto ingiuntivo, in quanto i condomini intervenuti si erano limitati a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto e questi non potevano sostituirsi al condominio in una controversia avente ad oggetto il recupero del credito contro altri condomini – illegittimamente attivata.
2) “Sull'omessa statuizione in ordine all'eccepita improcedibilità dell'azione per mancata rituale attivazione del
procedimento di mediazione, instaurato dall'amministratore privo di autorizzazione dell'assemblea – Violazione
e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e/o sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 71 quater disp. att. cc. e
dell'art. 5 d. lgs n. 28/2010” (cfr. pagg. 24-31 atto di appello).
Con tale motivo di appello gli appellanti censuravano la decisione del Giudice di primo grado che aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla improcedibilità del giudizio per mancato – rituale esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, in quanto il dott. aveva depositato CP_5
istanza di mediazione senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei condomini come richiesto ex art. 71 quater, comma quarto, disp. att. c.c. vigente ante riforma Cartabia.
Gli appellanti denunciavano anche l'improcedibilità del giudizio per mancato-rituale esperimento della mediazione obbligatoria, quindi la revoca del d.i. opposto, in quanto la mediazione risultava anche non effettivamente esperita, contro la volontà assembleare, in quanto l'amministratore in sede di assemblea aveva illegittimamente escluso il voto di per tentare di sostenere che non si Parte_1
sarebbe raggiunta la maggioranza per aprire la mediazione.
3) “Sull'insussistenza del credito così come ex adverso determinato” (cfr. pagg. 35-36 atto di citazione in appello): tra gli oneri pretesi è compreso anche il compenso del professionista. Tuttavia, poiché
l'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria, come nel caso di specie, resta in carico per un massimo di un anno, e la prima assemblea veniva convocata a ridosso dello scadere dell'anno, ad avviso degli appellanti l'amministratore non aveva posto in essere attività che legittimassero tale pretesa, durante il periodo di efficacia della carica.
Poi, allo scadere del primo anno, il dott. non veniva riconfermato pertanto alcun compenso CP_5
poteva pretendere per il periodo successivo.
Inoltre il dott. veniva nominato dal Tribunale di Ancona per predisporre le tabelle CP_5
millesimali e dare esecuzione a delibere aventi ad oggetto le opere edili e tutto quanto necessario per amministrare il condominio ma ovviamente limitatamente a tali incarichi, pertanto lo stesso non avrebbe avuto legittimazione ad agire per il recupero di oneri condominiali. pagina 9 di 23 4) “Sulla restituzione in caso di riforma dell'impugnata sentenza e quindi di revoca del decreto ingiuntivo
opposto in primo grado, della somma di € 2.351,10, oggetto di pignoramento, in favore del sig.
[...]
(cfr. atto di citazione in appello). Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.05.2024, si costituiva in giudizio il
CP_ CP
in LO (C.F. ), in persona dell'amministratrice Controparte_2 CP_2 P.IVA_1
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. Controparte_3
perché la sentenza era stata emessa secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c., in quanto avente ad oggetto un giudizio di valore inferiore ad Euro 1.100,00.
Gli appellanti non avevano lamentato, in appello, né la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né la violazione dei principi regolatori della materia.
In ogni caso, l'appello era inammissibile, poiché non veniva indicato il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si poneva con esso in contrasto.
Infine, non vi era violazione di norme sul procedimento.
Sul dedotto difetto di legittimazione attiva in capo all'amministratore, in realtà la difesa di parte appellante non poneva una questione di legittimazione attiva, che era (e resta) del parte CP_1
del giudizio, ma poneva solamente una questione – infondata - di mancanza di poteri di rappresentanza interna al CP_1
La difesa del formulava quindi le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia alla S.V.Ill.ma, CP_1
ogni contraria domanda ed eccezione respinta,
- IN VIA PRELIMINARE, IN RITO: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per tutte le
ragioni suesposte in premesse, segnatamente al punto 1, che si intendono qui ritrascritte per economia
processuale, con conseguente conferma della sentenza di primo grado ex adverso impugnata;
- NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la totale infondatezza dell'impugnazione
avversaria per tutte le ragioni meglio esposte in premesse e, per l'effetto, rigettarla, con conseguente conferma
della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese di lite anche del presente grado di appello” (conclusioni a pag. 10 della comparsa cit.).
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 8.05.2024 si costituivano in giudizio e , eccependo invia preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione Controparte_1 CP_1
proposta per violazione dell'art. 339 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace, nel decidere la controversia in primo grado, aveva emesso una pronuncia secondo equità in ragione del valore della causa.
Eccepivano poi nel merito l'infondatezza della censura circa la lamentata carenza di poteri pagina 10 di 23 dell'amministratore giudiziario e il suo corretto operato, nonché la sussistenza di legittimazione attiva nella proposizione dell'azione e infine la corretta instaurazione e il corretto espletamento del procedimento di mediazione.
Rassegnavano così le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona adito quale
giudice del grado di appello, contrariis rejectis
• In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello introitato per violazione degli
artt. 113 e 339 c.p.c., essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata secondo equità, con conseguente
obbligatorietà dell'impugnazione tramite il ricorso per Cassazione e per l'effetto confermare integralmente la
sentenza impugnata;
• Nel merito: rigettare il gravame come proposto dai condomini e con l'atto Parte_1 Parte_2
d'appello notificato il 19.2.2024 via PEC perché infondato in fatto e/o in diritto, confermando per l'effetto
l'impugnata sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio” (conclusioni a pag. 13 della comparsa cit.).
Alla prima udienza del 30.05.2024 i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Prima di spedire la causa in decisione veniva disposta la comparizione personale delle parti ex artt. 185-185 bis c.p.c. per l'udienza del 10.10.2024.
All'udienza del 10.10.2024 il tentativo di conciliazione delle parti, personalmente presenti, dava esito negativo, per cui i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
veniva quindi fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'odierna udienza del 12.06.2025.
In assenza di ulteriore attività la causa giungeva quindi alla odierna udienza del 12.06.2025 per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Orbene ciò doverosamente riportato, va pregiudizialmente esaminata l'eccezione sollevata dalle difese delle parti appellate d'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 113-339 c.p.c.
La sentenza ivi appellata è stata emessa dal giudice di pace secondo equità (come dallo stesso espressamente dichiarato in sentenza ove testualmente il Giudice di Pace ha evidenziato che “dato il valore della causa verrà decisa secondo equita”), in quanto di valore pari ad E. 631,70 per cui la stessa era appellabile nei limiti previsti dall'art. 339 c.p.c.
Si osserva che l'art. 113, secondo comma, c.p.c. stabilisce che il giudice di pace deve decidere secondo equità le cause di valore non eccedente € 2.500,00 (€ 1.100,00 fino al 30 ottobre 2021) "salvo quelle pagina 11 di 23 derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342
del codice civile".
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ex art. 113 c.p.c. sono appellabili ma, ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., "esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per
violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia" (sulla consolidata interpretazione di questo combinato disposto nel senso che le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente € 1.100,00 devono considerarsi tutte pronunciate secondo equità, tranne quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342
c.c., si vedano, sulla scorta di S.U. 16 giugno 2006 n. 13917, tra i più recenti arresti Cass., ord. 24
febbraio 2015 n. 3715, che evidenzia pure l'indiscusso obbligo del giudice di verificare tale profilo di ammissibilità anche d'ufficio; Cass., 4 ottobre 2013 n. 22759; Cass. 7 febbraio 2013 n. 2966; Cass. 11
giugno 2012 n. 9432 e Cass., ord., 3 aprile 2012 n. 5287; sulla individuazione dei contratti cui è
applicabile l'art. 1342 c.c. ai fini della determinazione del contenuto dell'appello v. Cass. 15 gennaio
2013 n. 793; Cass. 25 gennaio 2012 a 1024; Cass., ord., 24 novembre 2011 n. 24836; Cass. 11 maggio 2010
n. 11361; Cass., ord., 21 ottobre 2009 n. 22382; Cass. 7 maggio 2009 n. 10559; Cass. 8 maggio 2007 n.
10394. Inoltre, sempre per interpretazione consolidata della Suprema Corte, le sentenze del Giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a millecento euro sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità ; così, da ultimo, Sez. 2, n. 769 del 19/01/2021; Cass. 2024 n. 1517).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre
2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017, n. 31152). pagina 12 di 23 Al riguardo giova ricordare che la disposizione appena citata (come sostituita dall'art. 1 del d. Igs. 2
febbraio 2006, n. 40), nel sancire l'appellabilità, sia pure "limitata", delle sentenze rese dal Giudice di pace ex art.113, secondo comma, c.p.c. (per l'innanzi esclusivamente ricorribili per cassazione),
risponde non solo all'esigenza di attuare i principi e i criteri direttivi posti con la legge di delega n. 80
del 2005, ma anche alla avvertita necessità di recepire i dettami contenuti nella sentenza 6 luglio 2004,
n. 206 della Corte costituzionale, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 113, secondo comma, c.p.c., (nel testo introdotto dall'art.1 del decreto-legge 8 febbraio 2003 n.18,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003 n.63), per contrasto con gli artt.24, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva che il giudice di pace debba osservare i «principi informatori della materia», sul presupposto che in un sistema caratterizzato dal principio di legalità, a sua volta ancorato al principio di costituzionalità, nel quale la legge è lo strumento principale di attuazione dei principi costituzionali, la sola funzione che può
riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare l'eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva.
Sulla base di questa sentenza del giudice delle leggi, si è dunque affermato (in controtendenza rispetto a quanto precedentemente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass. Sez. U. 15/10/1999, n.716)
il principio per cui nel nostro ordinamento è ammessa unicamente la c.d. equità correttiva od integrativa, non anche la c.d. equità formativa o sostitutiva, dovendo comunque il giudicante non discostarsi dai principi ispiratori della disciplina positiva del rapporto controverso.
Tale principio è stato recepito anche dal legislatore processuale, nel dettare - attraverso la novellazione dell'art.339, terzo comma, c.p.c. - i motivi "limitati" di appello della pronuncia resa dal Giudice di pace secondo equità.
Questa pronuncia trova, dunque, il proprio limite, sul piano sostanziale, anzitutto nelle norme costituzionali e, più in generale, nelle norme (comunitarie e convenzionali) che nella gerarchia delle fonti assumono una posizione sovraordinata rispetto a quelle (normalmente di legge ordinaria) che autorizzano il giudizio secondo equità, le quali, nel permettere la sostituzione dell'equità alla legge,
non possono però consentire il superamento di norme di rango superiore a quello a cui esse stesse appartengono.
pagina 13 di 23 La pronuncia secondo equità - la quale attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio,
utilizzabili in funzione della decisione di merito - trova però un limite anche nei «principi informatori della materia», indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.113, secondo comma, c.p.c.
In proposito va osservato che nella citata pronuncia la Corte costituzionale, pur avvertendo che l'inciso contenuto nella formulazione originaria dell'art.113, secondo comma, c.p.c. (ed eliminato nelle successive formulazioni della medesima disposizione) faceva riferimento ai «principi regolatori della materia», ha consapevolmente utilizzato una locuzione differente, sostituendo la parola "informatori"
alla parola "regolatori".
La circostanza non può ritenersi priva di significato, sicché non può postularsi l'equivalenza tra le due formule, dovendosi reputare che i principi regolatori sono le norme fondamentali relative al tipo di rapporto dedotto nel giudizio (e devono essere tratte dal complesso delle norme deputate alla sua completa disciplina) mentre principi informatori sono i principi ai quali il legislatore si è ispirato nel disciplinare il rapporto (e sono dunque preesistenti alle norme successivamente dettate in funzione di quella disciplina).
Ciò che, secondo la sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, rende incompatibile il giudizio di equità - nel senso inteso dalla precedente giurisprudenza della Suprema Corte - con i principi costituzionali di cui all'art. 24 Cost. e art. 101 Cost., comma 11, non è il fatto che il giudice di pace individui la regola equitativa al di fuori della legge scritta ma che questa scelta possa essere arbitraria;
arbitrarietà, o giudizio extragiuridico, che è esclusa se la scelta della regola da applicare al caso concreto viene fatta dal giudice di pace alla stregua dei medesimi principi cui si è ispirato il legislatore nel dettare le regole di quella materia;
onde il principio informatore della materia, più che costituire una regola del giudizio, rappresenta un limite al potere equitativo del giudice, attraverso la limitazione della discrezionalità di questi, nella determinazione della regola del caso concreto, entro i confini dei principi regolatori della materia (Cass. 11.1.05 n. 382).
Una volta stabilito che il rispetto dei "principi regolatori della materia" costituisce un limite al giudizio di equità e non una regola da applicare, ne discende che l'appello contro la sentenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., dev'essere inteso non a denunciare la violazione d'una regola - che, in quanto tale, non può costituire principio informatore della materia, dal momento che il principio informatore è quello che il legislatore tiene presente nel porre una determinata regola ed, in quanto tale, preesiste ad essa - ma il superamento di quel limite. Il ricorso, dunque, che denunzi la pagina 14 di 23 violazione d'un principio regolatore della materia deve indicare con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato e come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con tale principio, la specificazione ed individuazione dei "principi regolatori"
dovendo essere la più netta e chiara possibile, trattandosi non di principi oggettivizzati in norme, ma di principi che prima devono essere individuati da chi pretende che siano stati violati e solo successivamente essere verificati dal giudice di appello, anzi tutto nella loro esistenza e successivamente nella loro eventuale violazione.
Se, infatti, per quanto sopra evidenziato, il giudice di pace, tenuto all'osservanza dei principi regolatori della materia, non deve tuttavia individuare la regola equitativa traendola dalla disciplina in concreto dettata dal legislatore, ma, nell'individuazione di detta regola, deve solo aver cura ch'essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina, il risultato della scelta potrà anche essere diverso da quello raggiunto dal legislatore, sia sul piano dell'individuazione della singola regola sia sul piano del rispetto dei principi regolatori, tuttavia esso non potrà essere considerato legittimo ove i detti principi ai quali si è ispirato il legislatore egli non abbia rispettati.
L'atto d'appello è strutturalmente e funzionalmente diverso dall'atto introduttivo del processo di primo grado, non contiene una domanda giudiziale (che è già contenuta nella citazione in primo grado) e deve invece contenere ex art. 342 c.p.c., anche nella formulazione previdente alla modifica introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, "l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi d'impugnazione", pena l'inammissibilità; in altri termini, l'appellante doveva e deve indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal giudice di pace nel decidere secondo equità e specificando i principi regolatori che ritiene violati nel caso di specie;
solo a queste condizioni il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure.
Oltre alle norme sovraordinate a quelle aventi valore di legge ordinaria e oltre ai principi "regolatori"
e a quelli "informatori" della materia, la pronuncia di equità non trova ulteriori limiti sostanziali nelle norme di legge ordinaria, giacché, altrimenti, il giudizio di equità non avrebbe modo di esplicarsi neppure quale giudizio correttivo o integrativo, venendo sostanzialmente a coincidere con il giudizio secondo diritto.
Al contrario, la giurisdizione di equità, sebbene debba vertere ad una soluzione della controversia che non si discosti dai principi ispiratori della disciplina positiva della fattispecie sottoposta all'esame del giudice (in conformità al principio per cui è ammessa la sola equità integrativa e non quella sostitutiva pagina 15 di 23 della legge), si caratterizza pur sempre come giurisdizione diretta all'individuazione della regola di giudizio non scritta che consenta di formulare un verdetto di giustizia del caso singolo.
Appare dunque evidente che l'ulteriore limite alla pronuncia di equità - già evidenziato dalla citata sentenza della Corte costituzionale con il richiamo all'art. 311 c.p.c. (a norma del quale il procedimento dinanzi al giudice di pace, per tutto ciò che non forma oggetto di specifica regolamentazione, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale, in quanto applicabili) e ribadito dal legislatore processuale mediante le previsione di una ulteriore ipotesi "vincolata" di appellabilità della sentenza resa ex art. 113, secondo comma, c.p.c. -, nel fare riferimento alle «norme sul procedimento»,
identifica le regole del processo che disciplinano il giudizio (di cognizione) dinanzi al Giudice di pace
(siano esse le regole specifiche stabilite per tale giudizio nel Titolo II del Libro II del codice di procedura civile: artt. 311-322; siano esse le regole tratte dall'ordinario procedimento dinanzi al
Tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili per disciplinare, iure procedendo, il procedimento dinanzi al Giudice di pace per tutto ciò che non è regolato nel predetto titolo: art.311
c.p.c.). Il limite in parola non può invece ritenersi riferito alle regole di altri procedimenti, le quali non svolgano la funzione di regolare l'attività processuale delle parti e del giudice all'interno di quel giudizio, ma che, eventualmente (quali norme aventi natura processuale ma svolgenti funzione di norme diritto sostanziale interposte), siano assunte dal giudicante per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza o meno della domanda. Ove, infatti, fosse sindacabile con l'appello la violazione di tali regole, verrebbe violata l'intangibilità del giudizio equitativo, pur nei circoscritti limiti di giudizio, meramente correttivo o integrativo del precetto legislativo, in cui esso è ammesso nel nostro ordinamento.
In altre parole, posto che l'equità attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio, utilizzabili in funzione della decisione di merito, e non anche a questioni di ordine processuale, mentre la violazione delle norme processuali è illimitatamente sindacabile con l'appello, quella delle norme sostanziali lo è nei limiti in cui siano violate norme sovraordinate o principi informatori o regolatori della materia, mentre non è ammissibile (pena il sacrificio della giurisdizione di equità, sia pure ridotta a mera equità integrativa della legge) il sindacato della violazione di norme che pur avendo, ex se, natura di norme processuali, tuttavia abbiano svolto, nel processo logico decisionale del giudice, la funzione concreta di regole sostanziali di giudizio sul merito della domanda, sicché la deduzione della loro violazione si risolva, in sostanza, nella inammissibile prospettazione di un error in iudicando.
pagina 16 di 23 Ne consegue che la parte che impugni con l'appello una sentenza del giudice di pace pronunciata nei limiti della sua giurisdizione secondo equità — come nel caso in esame, in cui il Giudice di Pace stesso ha espressamente dichiarato di decidere la causa secondo equità dato il valore della causa — è tenuta ad indicare quale sia la violazione delle norme sul procedimento ovvero delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.)
imputabile alla sentenza di primo grado (ordinanza 11 febbraio 2014, n. 3005; Cass. n. 18064/2022 che in parte motiva ha affermato che “Nel caso di specie il ricorrente, nel riportare (alle pp.
3-7 del ricorso) il
contenuto dell'atto di appello, non ha assolto in modo adeguato all'onere di cui si è detto. L'appello, infatti,
conteneva soltanto un richiamo generico alla lesione della normativa in tema di responsabilità per danni da
prodotti difettosi (di cui al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224), senza illustrare in modo adeguato al giudice
dell'impugnazione le ragioni per le quali l'ipotizzata lesione fosse tale da costituire una violazione di norme
costituzionali o comunitarie ovvero di principi regolatori della materia”).
E, poiché il rispetto dei principi regolatori della materia costituisce il limite del giudizio di equità, e non una regola da applicare, come già sopra evidenziato, l'appello contro una sentenza emessa,
secondo equità, dal giudice di pace, deve essere diretto, non a denunciare la violazione di una regola,
ma il superamento del limite.
A ciò consegue, da un lato, che l'appellante non può limitarsi a denunciare la violazione di specifiche norme giuridiche, ma deve indicare, con chiarezza, il principio informatore che assume violato e, per altro verso, che il sindacato del Giudice di Appello può investire solo il rispetto del limite del giudizio di equità (Cass.
6.12.2005 n. 26687; Cass.
8.3.2007 n. 5311; Cass. 2011 n. 4282 ove si specifica che si tratta di principi ai quali deve ispirarsi la disciplina positiva nel regolare un istituto in attuazione dei principi costituzionali, restando invece preclusa la denunzia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale;
cfr., anche, Cass., SU., 14 gennaio 2009, n. 564. In termini più generali va doverosamente precisato che seppure trattasi di principi espressi con riferimento al ricorso per
Cassazione nel sistema anteriore alla riforma del 2006, trattasi pacificamente di principi applicabili anche ai motivi di appello;
cfr. ad esempio Cass. 2014 n. 3005; Cass. 31830 del 2022; Cass. 27384 del
2022; Cass. 2025 n. 9212).
Deriva da quanto precede, pertanto, che in presenza di una sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace è inammissibile - a norma dell'art. 339 c.p.c. - il motivo di appello con il quale si denunci la violazione di norme positive da parte del giudice di pace, in quanto la parte deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata pagina 17 di 23 dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (cfr. anche in motivazione Cass. 2007 n. 284).
Orbene, alla luce dei su esposti principi, nel caso in esame la difesa dell'appellante non solo non ha in alcun modo impugnato la constatazione fatta dal giudice di appello in ordine alla natura di sentenza pronunciata secondo equità della decisione di prime cure impugnata ma non ha neppure dedotto,
come motivi di appello, il superamento, da parte del giudice di primo grado, del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, ovvero non ha specificato ed individuato quali siano i principi regolatori violati nel caso di specie e come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con tale principio.
All'udienza del 30.05.2025 la difesa dell'appellante ha poi chiesto il rigetto dell'eccezione di inammissibilità ex art. 339 c.p.c. affermando che l'appello è fondato su violazioni di norme procedurali e principi regolatori la materia condominiale (cfr. verbale udienza 30.05.2024). Anche in questa sede quindi tali principi violati non sono stati specificati.
Inoltre, va evidenziato che non rientra nell'alveo applicativo della citata disposizione il primo motivo con il quale la difesa dell'appellante reitera l'eccezione relativa alla carenza dei poteri dell'amministratore di nomina giudiziale (fra l'altro senza uno specifico vaglio critico della motivazione assunta dal Giudice di Pace),
Infatti la difesa dell'odierno appellante lamenta (come è stato in I grado) che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare il Dott. decaduto dall'incarico di Amministratore di Condominio CP_5
e, quindi, a ben vedere, avanza una questione – non di legittimazione attiva poiché non contesta che il effettivamente avesse il diritto di attivarsi legalmente come fatto, ma – di mera CP_1
rappresentanza sostanziale interna del . CP_1
Comunque a tal riguardo va evidenziata la correttezza della decisione del Giudice di Primo grado in quanto è pacifico che:
- l'amministratore giudiziale sig. è stato nominato dal Tribunale ex art. Controparte_5
pagina 18 di 23 - il Tribunale ha conferito all'amministratore il potere di effettuare “quant'altro necessario per
l'amministrazione del citato condominio”, oltre che le attività di predisposizione/approvazione delle tabelle millesimali (approvazione avvenuta il 23/03/2022) e alla esecuzione delle delibere assembleari che hanno deciso lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria edilizia
(cfr. decreto in atti);
- in data 29 novembre 2021 l'amministratore giudiziale conferiva incarico all'avvocato per procedere al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il recupero dei contributi condominiali (richiesto ed ottenuto in forza di bilanci la cui approvazione era avvenuta all'unanimità, con il voto favorevole della stessa controparte! (Cfr. verbali del
28/06/2021 e del 13/07/2021, rispettivamente ai Docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio).
- A quella data l'amministratore giudiziale non aveva ultimato l'attività per la quale era stato nominato né era stato sostituito e/o revocato (cfr. in particolare le delibere adottate dal in data 13/07/2021 e la delibera adottata in data 13/12/2021 entrambe depositate in CP_1
atti nelle quali pacificamente il iene riconosciuto dai condomini come amministratore Per_1
in carica ponendo nel nulla la decisione adottata il 28 giugno 2021).
Pertanto era legittimato a conferire mandato al difensore per il recupero degli oneri condominiali dovuti in forza di consuntivi pacificamente approvati.
Come è noto la S.C. è costante nell'affermare che l'amministratore -anche se dimissionario-
continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza,
anche processuale, dei comproprietari, ben potendo egli conferire procura ad un difensore al fine della costituzione in giudizio, sul presupposto della presunzione di conformità alla volontà dei condomini e dell'interesse del alla continuità dell'amministrazione trattandosi di atto CP_1
di ordinaria amministrazione (cfr. anche in motivazione fra le tante Cass. 2025 n. 1050 “poiché
l'amministratore, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12120 del 17 5 2018 Rv.
648358 - 01), anche se dimissionario, non perde i poteri fino a quando non viene ritualmente sostituito, salvo che risulti, ipotesi in questa sede non ricorrente, una diversa volontà
dell'assemblea condominiale, ritualmente espressa con apposita delibera e inoltre la firma dell'amministratore condominiale per il conferimento del precetto ad un difensore non concretizza un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, trattandosi di atto conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del ”; cfr. anche Cass. 2019 n. 7699). CP_1
pagina 19 di 23 Non senza evidenziare che ai sensi dell'art. 1129 c.c. (ratione tempore applicabile) prevedeva –
diversamente da quanto sostenuto dalla appellante- la durata di anni 1 tacitamente rinnovabile per un altro anno.
Di conseguenza nel caso di specie sussisteva la legittimazione dell'amministratore in carica come ritenuto dal Giudice di Pace con conseguente infondatezza dei motivi addotti dalla difesa dell'appellante.
Rientra -invece. fra le ipotesi contemplate dal citato art. 339 comma 3 c.p.c. la eccepita omessa pronuncia sulla eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione in forza della denunciata violazione dell'art. 71 quater disp. Att. C.c. e dell'art. 5
commi 1 bis e 2 del D.Lgs. n. 28/2010,
La mediazione – come è noto- apre una parentesi non giurisdizionale all'interno del processo civile e le relative disposizioni svolgono comunque la funzione di regolare l'attivita' processuale delle parti e del giudice all'interno di quel giudizio.
La violazione delle citate disposizioni come l'omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità
costituiscono entrambe ipotesi (quest'ultima quale errore in procedendo, Cass. 2024 n. 8810)
denunciabili con l'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c.
Tuttavia il motivo è infondato.
Nella specie non può dirsi mancata la procedura di mediazione ipotesi alla quale solo consegue l'improcedibilità della domanda.
L'art. 71 quater c.c. (ratione tempore applicabile) al comma 1 indica(va) quali siano le "controversie in materia di condominio" che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sono soggette alla condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione, tra le quali certamente rientra la domanda avanzata dall'amministratore di condominio per conseguire di condanna di una condomina al pagamento dei contributi (come nella specie).
Il comma 3 del medesimo art. 71 quater disp. att. c.c. aggiunge, quindi, che "al procedimento è
legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice".
Il quarto comma dell'art. contempla poi l'ammissibilità di una proroga del termine di comparizione davanti al mediatore per consentire di assumere la deliberazione autorizzativa dell'assemblea, alla quale, infine, il quinto comma di tale disposizione rimette l'approvazione della proposta di pagina 20 di 23 mediazione, da votare con la medesima maggioranza occorrente per garantire la partecipazione dell'amministratore alla procedura.
La lettera dell'art. 71 quater, comma 3, disp. att. c.c. porta, allora, a concludere che la condizione di procedibilità delle controversie “in materia di condominio" non possa dirsi realizzata esclusivamente nel caso in cui all'incontro davanti al mediatore l'amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2 c.c., non essendo in tal caso "possibile" iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa,
come suppone il primo comma dell'art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (cfr. anche in motivazione Cass. n.
10846 del 2020. Nella sentenza la S.C. infatti precisa che “Pur in relazione alle cause inerenti all'ambito della rappresentanza istituzionale dell'amministratore, questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera dell'assemblea, in quanto l'amministratore, senza apposito mandato conferitogli con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2c.c., è altrimenti comunque sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia (arg. da Cass. Sez. 3, 27/03/2019, n. 8473). Tale evenienza non corrisponde, dunque, all'ipotesi contemplata dall'art. 5, comma 2 bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.
28, il quale dispone che "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", in quanto, ancor prima che mancato, qui l'accordo amichevole di definizione della controversia è privo di giuridica possibilità. Spetta infatti all'assemblea (e non all'amministratore) il "potere" di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune, ovvero di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli (cfr. Cass. Sez. 2, 16/01/2014, n. 821; Cass. Sez. 2,
25/03/1980, n. 1994). Parimenti, l'art. 1129, comma 9, c.c. (sempre introdotto dalla legge 11 dicembre
2012, n. 220) obbliga l'amministratore ad "agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale sia compreso il credito esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea", non rientrando, quindi, tra le attribuzioni dell'amministratore il potere di pattuire con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi senza apposita autorizzazione dell'assemblea).
Orbene nel caso in esame l'assemblea condominiale con delibera del 27/05/2022 non autorizzava l'amministratore a proseguire nella mediazione oltre il primo incontro (nella citata delibera si legge testualmente “vista la delibera, per teste e per millesimi, del l'Amministratore non è autorizzato CP_1 pagina 21 di 23 dall'assemblea ad entrare e proseguire la mediazione oltre la prima convocazione”, in difetto di impugnazione di
tale delibera, nessuna contestazione può essere validamente posta alla mancata prosecuzione in mediazione
dell'Amministratore”)
Infatti all'incontro del 27/05/2022 il mediatore dava atto che l'assemblea dei condomini non dava l'autorizzazione all'amministratore di entrare in mediazione e pertanto chiudeva il verbale con esito negativo.
La difesa degli odierni appellanti – presenti al su citato incontro- nulla opponevano (cfr. verbale in atti) né hanno mai impugnato la relativa delibera.
Pertanto tutte le argomentazioni addotte dalla difesa dell'odierno appellante sono del tutto irrilevanti essendo pacifico che nel caso di specie la procedura di mediazione (stata ritualmente introdotta) non ha avuto seguito per espressa volontà assembleare mai opposta dalla difesa degli odierni appellante che nulla ha sul punto dedotto neppure dinanzi al mediatore.
Va altresì rammentato che l'amministratore non poteva partecipare alla mediazione senza l'autorizzazione dell'assemblea con le maggioranze indicate al citato art. 1136 c.c. (non senza evidenziare – come precisato dalla difesa del condominio appellato- che nel caso di specie il era in evidente posizione di conflitto di interesse e come tale non era legittimato al voto;
Parte_1
cfr. sul punto quanto affermato dalla Cass. con la sentenza del 2023 n. 3192).
Nel caso in esame la mediazione fu tentata e non è andata a buon fine per espressa indisponibilità
dichiarata dall'assemblea condominiale (sulla interpretazione delle norme in questione si richiama la sentenza della S.C. del 2024 n. 32454 e le S.U. 3452/24).
Con riferimento al quarto motivo di impugnazione va semplicemente evidenziato che il compenso all'amministratore è stato deliberato dall'assemblea dei condomini che all'unanimità con delibera del
28/01/2021 (mai impugnata) ha approvato il consuntivo 2020/2021.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore delle parti appellate come da dispositivo ex Dm 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (valori medi) tenuto conto del valore della controversia (per cui lo scaglione è quello fino ad E. 1.100,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività e l'importo relativo alla fase decisoria viene liquidato al 50% in ragione del rito prescelto;
solamente la difesa degli appellati e in data Controparte_1 CP_1
07/06/2025 ha depositato la propria nota spese).
pagina 22 di 23 Visto che l'appello viene dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II grado al n. RG 1084/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA
l'appello proposto da e inammissibile e comunque Parte_1 Parte_2
infondato per le causali di cui in motivazione;
CONDANNA
gli appellanti al pagamento in favore del e di e Controparte_2 Controparte_1
delle spese di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione e in CP_1
favore di ciascuna parte processuale - in E. 462,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
Ancona, 12/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1129 c.c. con decreto del 19/08/2020 pubblicato in data 03/09/2020 (impugnato dagli odierni appallanti con reclamo che è stato rigettato dalla Corte di Appello di Ancona con provvedimento del 28/04/2021; cfr. provvedimenti in atti);