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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28730/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Agostino Paola, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Controparte_2 BEINASCO il 01/06/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BEINASCO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.11.2000 e il 2.01.2004. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Beinasco (TO), Via Montello n. 26 e relative pertinenze, resti nella disponibilità della sig.ra con gli arredi e suppellettili presenti che ivi Controparte_1 continuerà a vivere con i propri figli, e maggiorenni e non ancora definitivamente Per_1 Per_2 indipendenti economicamente avendo – allo stato – ambedue un contratto a tempo determinato ed essendo altresì, studentessa universitaria. Per_2
DÀ ATTO che il sig. si è già allontanato, con il consenso della moglie, portando seco i propri CP_2 effetti personali.
DÀ ATTO che i coniugi concordano, sin d'ora, che allorquando e rinverranno Per_1 Per_2 occupazioni lavorative che consentano loro l'indipendenza economica definitiva e, pertanto, la possibilità di reperire abitazioni autonome, metteranno in vendita la casa coniugale in difetto di acquisto da parte di uno dei due coniugi del 50% della quota di comproprietà indivisa dell'immobile stesso. I coniugi concordemente statuiscono che, allorquando l'immobile stesso verrà venduto a terze persone, il ricavato (al netto delle spese e, pertanto, dedotte le spese tutte afferenti all'immobile - eventuali imposte e/o pesi sulla stessa, spese ordinarie, straordinarie, ecc. - e delle spese tutte afferenti alla vendita dello stesso ivi comprese quelle di agenzia) verrà suddiviso al 50% tra i coniugi (50% alla sig.ra Controparte_1 e 50% al sig. ) e concorderanno successivamente, altresì, le modalità di assegnazione Controparte_2 della mobilia e delle suppellettili presenti nella casa coniugale.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo al mantenimento, l'importo di euro 800,00 (ottocento/00) mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di dicembre 2024.
DISPONE che il sig. corrisponda, alla sig.ra quale contributo Controparte_2 Controparte_1 al mantenimento dei figli l'importo di euro 200,00 (duecento/00) mensile (euro 100,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di dicembre 2024, oltre a corrispondere integralmente – e, senza diritto di ripetizione – gli importi di cui al wi-fi presente nella casa coniugale, alle due SIM dei telefoni cellulari dei figli, all'abbonamento Netflix e Prime Tv. Il sig. provvederà, poi, al pagamento integrale delle spese universitarie di Controparte_2
Per_2
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, mentre con riferimento alle spese afferenti alle utenze domestiche della casa coniugale (gas, luce) e delle spese condominiali la sig.ra mensilmente verserà Controparte_1 l'importo di euro 100,00, mentre il sig. corrisponderà – senza diritto di ripetizione – l'importo CP_2 di euro 200,00. Qualora dovessero esservi importi maggiori, le parti concorderanno la relativa suddivisione dell'eccedenza.
DÀ ATTO che, a fronte di quanto indicato al superiore punto le parti – al fine di evitare reciproche corresponsioni - concordemente statuiscono che l'importo mensile che il sig. Controparte_2 corrisponderà alla sig.ra nei termini e modi di cui ai punti nn. 4 e 5 è pari Controparte_1 all'importo di euro 689,00, ovvero, euro 800,00 (contributo al mantenimento della moglie) dedotto l'importo di euro 100,00 (contributo spese condominiali ed utenze domestiche) dedotto l'importo di euro 211,00 (importo pari al 50% rata mutuo) più euro 200,00 (contributo al mantenimento per i figli).
DÀ ATTO che i genitori concordano che le spese afferenti ai figli e di cui al Protocollo Spese del Tribunale di Torino – ad eccezione di quelle suindicate – verranno sostenute in autonomia dai figli medesimi fatto salvo differente accordo tra i genitori, oppure esigenze e necessità che verranno valutate di volta in volta dai genitori.
DÀ ATTO che i coniugi concordano che – nelle more del rinvenimento da parte dei figli di un'attività lavorativa che consenta loro l'indipendenza economica definitiva - allorquando e Per_1 Per_2 incolpevolmente vivessero dei periodi in assenza di attività lavorative, concorderanno, tra loro, per i medesimi differenti modalità di mantenimento rispetto a quelle indicate nelle presenti condizioni.
DÀ ATTO che i coniugi si scambiano reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del passaporto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28730/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Agostino Paola, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Controparte_2 BEINASCO il 01/06/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BEINASCO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.11.2000 e il 2.01.2004. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Beinasco (TO), Via Montello n. 26 e relative pertinenze, resti nella disponibilità della sig.ra con gli arredi e suppellettili presenti che ivi Controparte_1 continuerà a vivere con i propri figli, e maggiorenni e non ancora definitivamente Per_1 Per_2 indipendenti economicamente avendo – allo stato – ambedue un contratto a tempo determinato ed essendo altresì, studentessa universitaria. Per_2
DÀ ATTO che il sig. si è già allontanato, con il consenso della moglie, portando seco i propri CP_2 effetti personali.
DÀ ATTO che i coniugi concordano, sin d'ora, che allorquando e rinverranno Per_1 Per_2 occupazioni lavorative che consentano loro l'indipendenza economica definitiva e, pertanto, la possibilità di reperire abitazioni autonome, metteranno in vendita la casa coniugale in difetto di acquisto da parte di uno dei due coniugi del 50% della quota di comproprietà indivisa dell'immobile stesso. I coniugi concordemente statuiscono che, allorquando l'immobile stesso verrà venduto a terze persone, il ricavato (al netto delle spese e, pertanto, dedotte le spese tutte afferenti all'immobile - eventuali imposte e/o pesi sulla stessa, spese ordinarie, straordinarie, ecc. - e delle spese tutte afferenti alla vendita dello stesso ivi comprese quelle di agenzia) verrà suddiviso al 50% tra i coniugi (50% alla sig.ra Controparte_1 e 50% al sig. ) e concorderanno successivamente, altresì, le modalità di assegnazione Controparte_2 della mobilia e delle suppellettili presenti nella casa coniugale.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo al mantenimento, l'importo di euro 800,00 (ottocento/00) mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di dicembre 2024.
DISPONE che il sig. corrisponda, alla sig.ra quale contributo Controparte_2 Controparte_1 al mantenimento dei figli l'importo di euro 200,00 (duecento/00) mensile (euro 100,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di dicembre 2024, oltre a corrispondere integralmente – e, senza diritto di ripetizione – gli importi di cui al wi-fi presente nella casa coniugale, alle due SIM dei telefoni cellulari dei figli, all'abbonamento Netflix e Prime Tv. Il sig. provvederà, poi, al pagamento integrale delle spese universitarie di Controparte_2
Per_2
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, mentre con riferimento alle spese afferenti alle utenze domestiche della casa coniugale (gas, luce) e delle spese condominiali la sig.ra mensilmente verserà Controparte_1 l'importo di euro 100,00, mentre il sig. corrisponderà – senza diritto di ripetizione – l'importo CP_2 di euro 200,00. Qualora dovessero esservi importi maggiori, le parti concorderanno la relativa suddivisione dell'eccedenza.
DÀ ATTO che, a fronte di quanto indicato al superiore punto le parti – al fine di evitare reciproche corresponsioni - concordemente statuiscono che l'importo mensile che il sig. Controparte_2 corrisponderà alla sig.ra nei termini e modi di cui ai punti nn. 4 e 5 è pari Controparte_1 all'importo di euro 689,00, ovvero, euro 800,00 (contributo al mantenimento della moglie) dedotto l'importo di euro 100,00 (contributo spese condominiali ed utenze domestiche) dedotto l'importo di euro 211,00 (importo pari al 50% rata mutuo) più euro 200,00 (contributo al mantenimento per i figli).
DÀ ATTO che i genitori concordano che le spese afferenti ai figli e di cui al Protocollo Spese del Tribunale di Torino – ad eccezione di quelle suindicate – verranno sostenute in autonomia dai figli medesimi fatto salvo differente accordo tra i genitori, oppure esigenze e necessità che verranno valutate di volta in volta dai genitori.
DÀ ATTO che i coniugi concordano che – nelle more del rinvenimento da parte dei figli di un'attività lavorativa che consenta loro l'indipendenza economica definitiva - allorquando e Per_1 Per_2 incolpevolmente vivessero dei periodi in assenza di attività lavorative, concorderanno, tra loro, per i medesimi differenti modalità di mantenimento rispetto a quelle indicate nelle presenti condizioni.
DÀ ATTO che i coniugi si scambiano reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del passaporto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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