TRIB
Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/08/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente Rel. dr.ssa Daniela Garufi Giudice dr.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti di contenzioso civile iscritti sub RG N. 10809/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Granieri Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Francois Controparte_1
Resistente
e sub RG N.11909/2024 promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Francois Controparte_1
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Granieri Parte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
La ricorrente con note di precisazione delle conclusioni depositate il 01.03.2025 ha concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, già pronunciata la separazione dei coniugi Sig.ra e Sig. con Sentenza non Parte_1 Controparte_1 definitiva n. 167/25 pubblicata il 20.01.2025: - addebitare la separazione al Sig. CP_1
- accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito del Sig. per i
[...] CP_1
pagina 1 di 13 fatti di cui in narrativa e per l'effetto condannare il medesimo al ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra da quantificarsi, se del caso anche Pt_1 in via equitativa, in un importo complessivo non inferiore a € 80.000,00 o alla maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria e/o comunque di giustizia , oltre rivalutazione ed interessi;
- con vittoria di spese di lite;
In via istruttoria : - si insiste con forza per l'ammissione : o della prova testimoniale come capitolata in atti;
o della CTU medico legale come richiesta in atti”.
Il resistente con note di precisazione delle conclusioni depositate il 28.02.2025 ha concluso:
“Voglia il Tribunale di Firenze, stante l'intervenuta sentenza non definitiva di separazione
n. 167/25 pubblicata in data 20/01/25 e la rinuncia alla domanda di mantenimento da parte della ricorrente avvenuta con istanza depositata in data 31/01/25, in via Parte_1 istruttoria: ammettere le prove come richieste in comparsa di costituzione e prima memoria autorizzata;
nel merito: rigettare tutte le ulteriori domande, anche istruttorie, avanzate dalla ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.09.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Firenze per sentir dichiarare, in via preliminare e cautelare, l'assunzione di provvedimenti ai sensi degli arti. 473 bis 15, 69,70, nel merito, la separazione personale da con il quale aveva contratto matrimonio a Firenze il Controparte_1
27.04.2019, chiedendo la pronuncia di addebito al marito, la corresponsione in capo al medesimo di un contributo al mantenimento della moglie di € 1.000,00 mensili e, infine, la condanna del resistente al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dalla ricorrente, nella misura non inferiore a € 80.000,00, con vittoria di spese di lite.
La ricorrente ha rappresentato che, conosciuto il nel 2013 quando ella CP_1 ancora viveva e lavorava a Bologna, dopo una frequentazione a distanza durata circa tre anni, nel 2016 avrebbero iniziato la convivenza a Firenze, dove il futuro marito abitava e risiedeva. La stessa, che da un precedente matrimonio aveva avuto il figlio avrebbe pertanto venduto l'immobile a Bologna, dove Persona_1 abitava, e avrebbe lasciato il proprio lavoro di educatrice a tempo indeterminato per seguire il futuro marito. La ricorrente, quindi, avrebbe iniziato a Firenze una nuova pagina 2 di 13 attività lavorativa come assistente alla poltrona presso uno studio dentistico in modo da poter contribuire al ménage familiare. Durante il rapporto coniugale i coniugi, allora in piena sintonia fra loro, avrebbero deciso di acquistare una proprietà immobiliare in campagna con il progetto condiviso che vi sarebbero andati ad abitare e che , che nel frattempo si era laureato in Scienze e Tecnologie Per_1
Agrarie, vi avrebbe realizzato un agriturismo ove avrebbe lavorato. Individuato
l'immobile adatto alle loro esigenze, nel 2019 avrebbero proceduto al relativo acquisto intestandosi la nuda proprietà (rispettivamente 62,16% e 37,84% CP_1
e lasciando il diritto di usufrutto al 100 % al figlio della Pt_1 Pt_1 Per_1
Per l'acquisto dell'immobile le parti avrebbero preso a mutuo la somma
[...] di € 140.000,00, mediante un contratto intestato a tutti e tre, somma che tuttavia sarebbe stata interamente versata dalla banca su un conto corrente intestato al solo
La ricorrente ha quindi, aggiunto, che l'unione coniugale sarebbe poi CP_1 andata in crisi a causa dei maltrattamenti, fisici ed ancor più psicologici ed economici, posti in essere nei confronti della stessa dal marito il quale, manifestando un temperamento dispotico e rabbioso, avrebbe iniziato ad umiliarla, come persona e come donna, impedendole di assumere iniziative e di partecipare a qualsiasi decisione, ed avrebbe iniziato anche ad assumere un atteggiamento aggressivo nei confronti del figlio della . La ricorrente ha riportato Pt_1 Per_1 alcuni eventi che sarebbero stati manifestazione di violenza nei suoi confronti da parte del marito e che, non esaustivamente, riconduce ad un primo episodio nel
2019, poi all'inizio del 2020, in particolare il 18.04.2020, a metà marzo 2021, a metà giugno del 2021, a febbraio 2022, il 26 maggio 2023. I tentativi di salvare il matrimonio e di recuperare rapporti sereni sarebbero stati vani, nonostante anche il tentativo di seguire un percorso psicoterapeutico proposto dalla ricorrente. Le condotte del a partire dai primi mesi del 2020, si sarebbero aggravate così CP_1 come la paura nutrita dalla nei confronti del marito, tanto che, per le modalità Pt_1 aggressive, dispotiche, umilianti, minacciose e ricattatorie assunte dal la CP_1 moglie sarebbe stata ridotta ad uno stato di totale sudditanza psicologica ed economica, anche nel difficile e delicato periodo coincidente con la diagnosi alla stessa di un importante problema di salute, con il necessario intervento chirurgico e,
pagina 3 di 13 poi, con la successiva terapia debilitante. Il avrebbe abbandonato il tetto CP_1 coniugale nel febbraio 2022 ma, appresa la notizia della malattia della Pt_1 successivamente al maggio 2022 si sarebbe risolto a rientrare in casa, per poi andarsene definitivamente nel maggio dell'anno successivo, ovvero nel 2023, senza farvi più ritorno. Vessati dai comportamenti del la ed il figlio di lei si CP_1 Pt_1 sarebbero rivolti esasperati all' Associazione Artemisia di Firenze che li avrebbe accolti entrambi, supportandoli psicologicamente. Solo in forza di questa ritrovata consapevolezza, la avrebbe deciso, quindi, di sporgere denuncia querela nei Pt_1 confronti del alla quale sarebbe seguito l'instaurarsi del procedimento CP_1 penale in danno del resistente. La ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale, in via preliminare ed urgente, i provvedimenti di cui dall'art. 473 bis 70, ed in particolare di impartire al l'ordine di non avvicinarsi alla casa ove risiede la ed ai CP_1 Pt_1 luoghi abitualmente frequentati dalla medesima. Nel merito, ha concluso chiedendo la dichiarazione della separazione personale dei coniugi con pronuncia di addebito al marito alla luce di tutte le condotte tenute dallo stesso, che costituirebbero gravissime violazioni dei doveri coniugali e che avrebbero costituito la causa della disgregazione del vincolo coniugale, nonché la previsione di un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito stimato in una somma mensile di almeno € 1.000,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese in ragione della disparità economica tra i redditi delle parti, della circostanza che la resistente, per trasferirsi a
Firenze, avrebbe venduto la propria casa a Bologna e lasciato il proprio lavoro di educatrice a tempo indeterminato, del sopravvenuto licenziamento della Pt_1 dall'impiego di assistente alla poltrona, che la medesima avrebbe lasciato, in accordo con il marito, per dedicarsi alle attività dell'agriturismo, la circostanza che l'età (58 anni) e le precarie condizioni di salute della ricorrente non consentirebbero una idonea capacità di lavoro. La ricorrente, inoltre, ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento del danno endo-familiare, in tutte le sue componenti non patrimoniali, ovvero del danno biologico/dinamico – relazionale, del danno derivato dalla sofferenza soggettiva, e quindi dal dolore vissuto e dal turbamento causato dall'atto illecito, dalla depressione insorta dopo i maltrattamenti continuati nel tempo, che la ricorrente avrebbe subito a causa delle condotte violente e maltrattanti pagina 4 di 13 del marito, integranti violazione non solo degli obblighi coniugali, ma altresì dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, e che la stessa stima in un importo non inferiore ad € 80.000,00. In via istruttoria, oltre a copiosa produzione documentale, ha chiesto prova per testi sulle circostanze relative alla richiesta di addebito e di risarcimento del danno, disporre CTU medico legale sulla natura e sull'entità delle lesioni subite dalla in rapporto causale con le violenze, Pt_1 nonché sulla necessità e congruità delle spese mediche sostenute dalla medesima e sulla necessità di eventuali spese mediche future e, infine, accertamenti di Polizia
Tributaria nei confronti del CP_1
2. Con comparsa depositata il 09.12.2024 si è costituito il quale, Controparte_1 deducendo preliminarmente di aver a sua volta introdotto un giudizio di separazione recante RG. 11909/24 e chiedendone, pertanto, la riunione a quello precedentemente introdotto, ha contestato in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando la non corrispondenza al vero delle affermazioni e delle deduzioni della ricorrente, soprattutto in tema di violenza psicologica, verbale e fisica nei confronti della stessa e del di lei figlio. Le affermazioni della ricorrente circa la natura violenta e prevaricatrice del contrasterebbero con CP_1
l'andamento e con il modo effettivo di manifestarsi dei loro rapporti nel corso dell'unione coniugale, certo senza negare differenze di vedute e conflitti più o meno accesi, ma sicuramente non mediante il continuo porre in essere, da parte del marito, di comportamenti violenti e prevaricatori. Le ragioni della separazione dei coniugi, secondo le deduzioni del resistente, andrebbero, invece, ricercate nella preventiva pianificazione, operata dalla in ordine alla intestazione a sé ed al figlio Pt_1
del bene immobile adibito a casa familiare e ad attività agrituristica, e Per_1 nella necessità che tale bene venisse pagato dal ma rimanesse poi nella CP_1 disponibilità esclusiva sua e di suo figlio. La versione della vicenda offerta dalla ricorrente, sempre secondo le deduzioni del resistente, si baserebbe sul vicendevole appoggio (anche testimoniale) di madre e figlio e sarebbe frutto di un'artata ricostruzione, anche per quanto concernerebbe il supporto probatorio, che avrebbe, in realtà, avuto di mira esclusivamente l'esclusione del da tutte le questioni CP_1 familiari, anche economiche, una volta beneficiato dell'apporto economico dello pagina 5 di 13 stesso. Il ha affermato che la avrebbe utilizzato l'ingenuità del marito CP_1 Pt_1 per fare intestare a titolo gratuito l'usufrutto della casa familiare al proprio figlio
(salvo la controdichiarazione che le parti avrebbero successivamente Per_1 redatto), aggiungendo che la moglie avrebbe svuotato i conti, spendendo senza riserve tutti i risparmi dallo stesso accumulati in una vita. La avrebbe poi Pt_1 rimandato la separazione dal marito, nonostante la ormai improseguibilità della convivenza e del rapporto di coniugio, insostenibilità che sarebbe anche stata verificata durante le sedute di psicoterapia, solo ed esclusivamente per ragioni economiche, perché avrebbe voluto, secondo il terminare e mettere a CP_1 reddito l'agriturismo, estromettendo lo stesso dal progetto, progetto che non avrebbe potuto portare a compimento con le sole risorse proprie e quelle del figlio.
Ferma la totale contestazione relativa alla narrazione dei fatti indicati nel ricorso ed alle violenze, di qualsiasi tipo, asserite dalla ricorrente, il ha dedotto come CP_1 alcun danno endo-familiare potrebbe essere derivato alla ed ha chiesto, Pt_1 pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento formulata dalla ricorrente, non sussistendone i presupposti di fatto e giuridici. Ha negato, di conseguenza, che sia a lui imputabile la responsabilità per la fine del rapporto di coniugio e quindi per la dichiarazione dell'addebito a suo carico. Ha quindi concluso, chiedendo al
Tribunale, previa riunione del procedimento RG.11909/24 con quello precedentemente iscritto a ruolo recante RG.10809/24, di rigettare tutte le domande, anche istruttorie, avanzate dalla ricorrente e di pronunciare la separazione personale dei coniugi. In via istruttoria si è opposto alle richieste di prove per testi formulate dalla ricorrente, alla richiesta di CTU medico legale, perché priva di giustificazione e meramente esplorativa, alla richiesta di indagini della Polizia Tributaria, di assoluta inutilità, avendo il resistente già depositato in atti tutti i documenti necessari e, oltre a estesa produzione documentale, ha chiesto ammettersi prova per testi su circostanze capitolate, l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc di tutti i rapporti bancari direttamente o indirettamente riconducibili alla in particolar modo Pt_1 quelli alla stessa intestati, e quelli intestati all'agriturismo Tassinaia, ovvero al figlio con il quale ella convive e collabora nella gestione del Persona_1 medesimo.
pagina 6 di 13 3. Con decreto di fissazione d'udienza del 02.10.2024 la Presidente ha rigettato l'istanza di provvedimento inaudita altera parte, evidenziando che la situazione è già da tempo all'attenzione dell'autorità penale e che, per quanto emerge dagli atti, il marito dopo che gli era stata inviata una lettera di richiesta di separazione non sarebbe più tornato a casa né avrebbe telefonato. Ha quindi fissato udienza per la comparizione delle parti che, nelle more, hanno provveduto a depositare le memorie ex art. 473 bis 17 e ad integrare la produzione documentale.
All'udienza del 09.01.2025 innanzi alla Presidente sono comparse le parti, con l'assistenza dei propri difensori. La Giudice ha interpellato la ricorrente sulla propria situazione patrimoniale, sulla situazione abitativa e sulla gestione dell'agriturismo (abita con il figlio nell'immobile parte del quale è adibito ad attività di agriturismo, l'agriturismo avrebbe solo tre camere e farebbe solo la prima colazione;
lo gestisce il figlio da solo perché ha un'impresa agricola, e ha fatto le camere per avere un sostegno economico, un introito), sulla presenza di un nuovo compagno (attualmente ha un compagno che si chiama che non abita Persona_2 con lei, ma risiede in Svizzera), sui prestiti ricevuti nel tempo da amici (tra cui il e conoscenti, sull'attuale situazione lavorativa (ha smesso di lavorare Per_2 perché ha avuto un tumore al seno e non era in grado di lavorare ed è stata licenziata in ragione della lunghezza delle cure).
Il resistente, interpellato, ha dichiarato di non svolgere alcuna attività oltre a quella in Polizia, di aver aperto un conto a giugno presso Fideuram, dove versa le sue entrate, mentre il conto corrente non registrerebbe da tempo più CP_2 movimentazione non pagando più il mutuo.
La Presidente ha, quindi, disposto la riunione del procedimento RG 11909/2024 al procedimento RG 10809/24.
Con sentenza non definitiva n. 167/2025 del 15.01.2025 pubblicata il 20.01.2025 la
Giudice ha pronunciato la separazione dei coniugi essendosi resa evidente la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione ed è stata quindi disposta la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza. Con ordinanza istruttoria del 21.01.2025 la
Presidente ha deciso in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti ed ha pagina 7 di 13 rigettato in via provvisoria la richiesta di assegno di separazione formulata dalla ricorrente atteso che “la ricorrente abita in via esclusiva nella casa familiare, acquistata unitamente al coniuge con risorse di entrambi, circostanza che comporta il godimento equivalente ad una indennità di occupazione per la quota parte riferibile a e che in considerazione dei numerosi accrediti ricevuti da CP_1 Pt_1 non sono ravvisabili i presupposti, allo stato, per il riconoscimento in suo favore di un assegno separativo, non risultando che non disponga di mezzi adeguati, valutata la convivenza e collaborazione prestata al figlio titolare dell'usufrutto in relazione all'attività produttiva ivi svolta”.
Con istanza depositata il 31.01.2025 la ha dichiarato di rinunciare alla domanda Pt_1 di assegno di separazione ed ha avanzato istanza di modifica dei provvedimenti istruttori di cui Decreto n. cronol. 258/2025 del 21/01/2025 in ragione della sopravvenuta rinuncia alla domanda di contributo economico e conseguente riduzione del thema decidendum. Il resistente si è opposto alla richiesta di modifica dell'ordinanza avanzata dalla ricorrente, della quale ha chiesto, invece, la totale conferma. La Giudice, quindi, dopo contraddittorio, rilevato che a seguito della rinuncia all'assegno separativo da parte della moglie risultavano superflui gli ordini di esibizione e alcune delle prove orali del convenuto per mancanza di attinenza all'unica domanda residua di risarcimento del danno endo-familiare, ha revocato gli ordini di esibizione e l'ammissione delle prove orali del convenuto sui capitoli da 5
a 10.
Il procedimento è quindi proseguito in via istruttoria con l'escussione dei testi della ricorrente all'udienza del 13.02.25, all'esito della quale la Presidente, rigettate le ulteriori richieste istruttorie delle parti, ha fissato davanti a sé l'udienza cartolare di rimessione della causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art.473-bis 28
c.p.c. per le attività difensive finali.
All'udienza cartolare del 17.04.2025, infine, la Presidente, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha rimesso la decisione al Tribunale.
4. Essendo già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di assegno di separazione, il Tribunale è
pagina 8 di 13 chiamato a decidere sulle questioni relative alla richiesta di addebito al marito della separazione e di risarcimento del danno endo-familiare avanzata dalla ricorrente.
In ordine alla richiesta di addebito, il Collegio osserva che secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, "la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente causato il fallimento della convivenza" (Cass. Civ., sez. I, n.
2740/2008): pertanto, è onere del coniuge richiedente l'addebito provare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'asserita violazione degli obblighi matrimoniali e l'intollerabilità della convivenza con il coniuge. ha Parte_1 chiesto l'addebito della separazione al marito sostenendo che il Controparte_1 comportamento di quest'ultimo sia stato la causa determinante della crisi coniugale.
All'esito dell'istruttoria ritiene il Tribunale che le prove offerte dalla ricorrente non sono sufficienti a dimostrare in modo chiaro e inequivocabile che il comportamento del marito sia stato la causa esclusiva della crisi coniugale che, semmai, è da attribuire a motivi economici e ad altri fattori, inclusi problemi di comunicazione e incompatibilità caratteriale (che bene emergono dai messaggi prodotti che le parti si sono scambiate nel tempo), che non possono essere attribuiti esclusivamente al marito.
Il Tribunale ritiene che dalle prove orali esperite (uniche ammissibili, dovendosi confermare le decisioni assunte in corso di causa al riguardo) non sono emerse con certezza prove di violenza fisica, psicologica ed economica atteso che le testimonianze raccolte, peraltro, alcune de relato, e prive di supporto documentale e di riferimento ad evidenze oggettive, non hanno confermato le violenze o minacce da parte del marito.
pagina 9 di 13 In primo luogo risulta inidonea a provare condotte violente del marito in danno della moglie la testimonianza della collega di lavoro della che ha riferito che Pt_1 questa aveva avuto sul luogo di lavoro una reazione di pianto nel marzo del 2021 e che in tutto il periodo in cui avevano lavorato assieme era fortemente Parte_1 turbata.
Difatti tale reazione di pianto e il forte turbamento potrebbero ben essere conseguenza delle tensioni relative alla vicenda della intestazione della casa al figlio della e alla pretesa del di ottenere il riconoscimento della intestazione Pt_1 CP_1 fittizia dell'usufrutto a quest'ultimo.
Anche la testimonianza resa dal figlio della che ha riferito Pt_1 Persona_1 di insulti e grida minacciose rivolte a madre a figlio dal – in specie affinchè CP_1 firmassero un riconoscimento dell'intestazione fittizia del bene al - non Per_1 sono dirimenti sulle violenze poste in essere dal (sul cap. 21” posso dire CP_1 però che non ho visto quando aveva messo le mani al collo della mia mamma”, ed ancora “Non ho visto il lancio dello scarpone, ma ho visto il trauma prodotto”).
Peraltro con riferimento all'episodio in cui il avrebbe lanciato uno scarpone CP_1 alla – che il ricostruisce come un litigio durante il quale egli avrebbe Pt_1 CP_1 effettivamente scagliato uno scarpone, ma contro il muro e non contro la che Pt_1 sarebbe stata colpita di rimbalzo – il teste ha riferito che dall'esterno della Per_1 casa aveva sentito delle urla, ma a specifica domanda, ha detto che non sapeva dire di chi tali urla fossero.
Deve peraltro rilevarsi la scarsa attendibilità del teste tenuto conto dei Per_1 rapporti tesi esistenti tra i coniugi proprio correlativamente alla vicenda dell'intestazione allo stesso dell'usufrutto sul bene acquistato con un cospicuo apporto del CP_1
Significativamente la difesa del ha messo in luce come egli abbia un CP_1
“Interesse indiretto dimostrato dallo stesso comportamento processuale della ricorrente che, dopo aver introdotto il presente giudizio chiedendo un assegno di mantenimento, ha poi rinunciato allo stesso perchè “la signora è stata Pt_1 espressamente richiesta dal proprio figlio …. di astenersi da iniziative giudiziarie che possano interferire con gli esiti del giudizio di simulazione in
pagina 10 di 13 cui il medesimo è direttamente coinvolto e la cui istruttoria implica un ben più ampio approfondimento delle questioni simulatorie” e quindi “dovendo salvaguardare i propri rapporti personali con (cfr. Figlio della Per_1 stessa).
Parimenti risulta scarsamente attendibile, oltre che de relato, la testimonianza del padre di avente interesse alla realizzazione dell'operazione di Persona_1 intestazione al figlio dell'usufrutto su un bene acquistato con il decisivo apporto del
CP_1
Scarsamente attendibile risulta anche la testimonianza del teste attuale Per_2 compagno della in merito a messaggi di whatsapp angosciati che la stessa gli Pt_1 avrebbe mandato.
Né può omettersi di trarre argomenti dalla condotta processuale della ricorrente, che ha chiesto un ordine di protezione laddove era bastata una missiva del legale perché il evitasse ogni contatto con la stessa;
o, ancora, l'abbandono della domanda CP_1 di assegno separativo, una volta che la Presidente la aveva rigettata in via di urgenza, traendo argomenti di prova dall'esame degli estratti conto, sottraendosi ad ogni ulteriore accertamento sulle disponibilità proprie, e, soprattutto, sui proventi tratti dal figlio dal bene acquistato con l'apporto del e, infine, una CP_1 quantificazione del (presunto) danno in modo da poter fruire di una contropartita significativa per provvedere al “pagamento” al della quota parte da lui CP_1 versata per l'acquisto del bene.
Deve, inoltre, essere rilevato che in data 06.03.2025, il GUP del Tribunale di
Firenze ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti del per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni CP_1 personali nei confronti della moglie e del figlio, poiché i fatti Persona_1 non sussistono. Tale sentenza, che si è potuta fondare su elementi istruttori che di norma sono più ampi in sede penale di quelli disponibili in sede civile - stabilendo che non vi sono prove sufficienti a dimostrare che il abbia commesso i reati CP_1 ascrittigli - costituisce ulteriore elemento che avvalora l' assenza di adeguata prova dei presupposti di fatto e giuridici per l'addebito della separazione al marito.
pagina 11 di 13 Non è stata, infine, provata la violenza economica da parte del che risulta CP_1 aver provveduto in modo congruo ai bisogni della famiglia anche mediante la concessione alla moglie della possibilità di utilizzare il bancomat dello stesso. È, peraltro, emerso (doc. 23 all. comparsa di costituzione trascrizione CP_1 messaggi che anche la ricorrente ha avuto un ruolo nella crisi Persona_3 coniugale, in particolare sono stati evidenziati comportamenti della moglie che hanno contribuito al deterioramento del rapporto, rendendo impossibile attribuire la responsabilità esclusiva al marito. Si pensi, a solo titolo esemplificativo, al messaggio in cui la nel 2021 scriveva “tu dici che io ti cerco solo se ho Pt_1 bisogno e non ti piace, ti fa sentire sfruttato, cosa che poi io non faccio davvero mai con intenzione, non mi rendo conto”, messaggio da cui si evince una situazione di profonde incomprensioni tra i coniugi, causa della crisi coniugale.
Sul comportamento del relativamente alla malattia della la trascrizione CP_1 Pt_1 dei messaggi scambiati tra i due (doc. 25 all. comparsa di costituzione CP_1 evidenzia come il marito abbia spesso accompagnato ed aspettato la in Pt_1 occasione delle numerose terapie ed abbia comunque offerto il suo supporto morale.
Il Collegio ritiene, quindi, che non possa essere addebitata la separazione esclusivamente al marito, considerando che la crisi coniugale è stata il risultato di una serie di circostanze complesse e multifattoriali. Il Tribunale, pertanto, rigetta la richiesta di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente.
Stante l'identità dei fatti su cui si fonda la domanda di risarcimento del danno endo- familiare avanzata da essa parimenti deve essere rigettata, non senza Parte_1 evidenziare che il convenuto ha documentato la costituzione di parte civile nel procedimento in cui venivano dedotti i medesimi fatti del presente giudizio a fondamento della richiesta risarcitoria, con spostamento della domanda in sede penale.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della complessità minima, devono essere poste a carico della ricorrente secondo il principio della soccombenza.
pagina 12 di 13
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno endo-familiare avanzata da Parte_1
- condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 5.431,00, per compensi, oltre spese, rimborso forfetario, IVA e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7.5.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente Rel. dr.ssa Daniela Garufi Giudice dr.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti di contenzioso civile iscritti sub RG N. 10809/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Granieri Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Francois Controparte_1
Resistente
e sub RG N.11909/2024 promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Francois Controparte_1
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Granieri Parte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
La ricorrente con note di precisazione delle conclusioni depositate il 01.03.2025 ha concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, già pronunciata la separazione dei coniugi Sig.ra e Sig. con Sentenza non Parte_1 Controparte_1 definitiva n. 167/25 pubblicata il 20.01.2025: - addebitare la separazione al Sig. CP_1
- accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito del Sig. per i
[...] CP_1
pagina 1 di 13 fatti di cui in narrativa e per l'effetto condannare il medesimo al ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra da quantificarsi, se del caso anche Pt_1 in via equitativa, in un importo complessivo non inferiore a € 80.000,00 o alla maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria e/o comunque di giustizia , oltre rivalutazione ed interessi;
- con vittoria di spese di lite;
In via istruttoria : - si insiste con forza per l'ammissione : o della prova testimoniale come capitolata in atti;
o della CTU medico legale come richiesta in atti”.
Il resistente con note di precisazione delle conclusioni depositate il 28.02.2025 ha concluso:
“Voglia il Tribunale di Firenze, stante l'intervenuta sentenza non definitiva di separazione
n. 167/25 pubblicata in data 20/01/25 e la rinuncia alla domanda di mantenimento da parte della ricorrente avvenuta con istanza depositata in data 31/01/25, in via Parte_1 istruttoria: ammettere le prove come richieste in comparsa di costituzione e prima memoria autorizzata;
nel merito: rigettare tutte le ulteriori domande, anche istruttorie, avanzate dalla ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.09.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Firenze per sentir dichiarare, in via preliminare e cautelare, l'assunzione di provvedimenti ai sensi degli arti. 473 bis 15, 69,70, nel merito, la separazione personale da con il quale aveva contratto matrimonio a Firenze il Controparte_1
27.04.2019, chiedendo la pronuncia di addebito al marito, la corresponsione in capo al medesimo di un contributo al mantenimento della moglie di € 1.000,00 mensili e, infine, la condanna del resistente al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dalla ricorrente, nella misura non inferiore a € 80.000,00, con vittoria di spese di lite.
La ricorrente ha rappresentato che, conosciuto il nel 2013 quando ella CP_1 ancora viveva e lavorava a Bologna, dopo una frequentazione a distanza durata circa tre anni, nel 2016 avrebbero iniziato la convivenza a Firenze, dove il futuro marito abitava e risiedeva. La stessa, che da un precedente matrimonio aveva avuto il figlio avrebbe pertanto venduto l'immobile a Bologna, dove Persona_1 abitava, e avrebbe lasciato il proprio lavoro di educatrice a tempo indeterminato per seguire il futuro marito. La ricorrente, quindi, avrebbe iniziato a Firenze una nuova pagina 2 di 13 attività lavorativa come assistente alla poltrona presso uno studio dentistico in modo da poter contribuire al ménage familiare. Durante il rapporto coniugale i coniugi, allora in piena sintonia fra loro, avrebbero deciso di acquistare una proprietà immobiliare in campagna con il progetto condiviso che vi sarebbero andati ad abitare e che , che nel frattempo si era laureato in Scienze e Tecnologie Per_1
Agrarie, vi avrebbe realizzato un agriturismo ove avrebbe lavorato. Individuato
l'immobile adatto alle loro esigenze, nel 2019 avrebbero proceduto al relativo acquisto intestandosi la nuda proprietà (rispettivamente 62,16% e 37,84% CP_1
e lasciando il diritto di usufrutto al 100 % al figlio della Pt_1 Pt_1 Per_1
Per l'acquisto dell'immobile le parti avrebbero preso a mutuo la somma
[...] di € 140.000,00, mediante un contratto intestato a tutti e tre, somma che tuttavia sarebbe stata interamente versata dalla banca su un conto corrente intestato al solo
La ricorrente ha quindi, aggiunto, che l'unione coniugale sarebbe poi CP_1 andata in crisi a causa dei maltrattamenti, fisici ed ancor più psicologici ed economici, posti in essere nei confronti della stessa dal marito il quale, manifestando un temperamento dispotico e rabbioso, avrebbe iniziato ad umiliarla, come persona e come donna, impedendole di assumere iniziative e di partecipare a qualsiasi decisione, ed avrebbe iniziato anche ad assumere un atteggiamento aggressivo nei confronti del figlio della . La ricorrente ha riportato Pt_1 Per_1 alcuni eventi che sarebbero stati manifestazione di violenza nei suoi confronti da parte del marito e che, non esaustivamente, riconduce ad un primo episodio nel
2019, poi all'inizio del 2020, in particolare il 18.04.2020, a metà marzo 2021, a metà giugno del 2021, a febbraio 2022, il 26 maggio 2023. I tentativi di salvare il matrimonio e di recuperare rapporti sereni sarebbero stati vani, nonostante anche il tentativo di seguire un percorso psicoterapeutico proposto dalla ricorrente. Le condotte del a partire dai primi mesi del 2020, si sarebbero aggravate così CP_1 come la paura nutrita dalla nei confronti del marito, tanto che, per le modalità Pt_1 aggressive, dispotiche, umilianti, minacciose e ricattatorie assunte dal la CP_1 moglie sarebbe stata ridotta ad uno stato di totale sudditanza psicologica ed economica, anche nel difficile e delicato periodo coincidente con la diagnosi alla stessa di un importante problema di salute, con il necessario intervento chirurgico e,
pagina 3 di 13 poi, con la successiva terapia debilitante. Il avrebbe abbandonato il tetto CP_1 coniugale nel febbraio 2022 ma, appresa la notizia della malattia della Pt_1 successivamente al maggio 2022 si sarebbe risolto a rientrare in casa, per poi andarsene definitivamente nel maggio dell'anno successivo, ovvero nel 2023, senza farvi più ritorno. Vessati dai comportamenti del la ed il figlio di lei si CP_1 Pt_1 sarebbero rivolti esasperati all' Associazione Artemisia di Firenze che li avrebbe accolti entrambi, supportandoli psicologicamente. Solo in forza di questa ritrovata consapevolezza, la avrebbe deciso, quindi, di sporgere denuncia querela nei Pt_1 confronti del alla quale sarebbe seguito l'instaurarsi del procedimento CP_1 penale in danno del resistente. La ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale, in via preliminare ed urgente, i provvedimenti di cui dall'art. 473 bis 70, ed in particolare di impartire al l'ordine di non avvicinarsi alla casa ove risiede la ed ai CP_1 Pt_1 luoghi abitualmente frequentati dalla medesima. Nel merito, ha concluso chiedendo la dichiarazione della separazione personale dei coniugi con pronuncia di addebito al marito alla luce di tutte le condotte tenute dallo stesso, che costituirebbero gravissime violazioni dei doveri coniugali e che avrebbero costituito la causa della disgregazione del vincolo coniugale, nonché la previsione di un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito stimato in una somma mensile di almeno € 1.000,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese in ragione della disparità economica tra i redditi delle parti, della circostanza che la resistente, per trasferirsi a
Firenze, avrebbe venduto la propria casa a Bologna e lasciato il proprio lavoro di educatrice a tempo indeterminato, del sopravvenuto licenziamento della Pt_1 dall'impiego di assistente alla poltrona, che la medesima avrebbe lasciato, in accordo con il marito, per dedicarsi alle attività dell'agriturismo, la circostanza che l'età (58 anni) e le precarie condizioni di salute della ricorrente non consentirebbero una idonea capacità di lavoro. La ricorrente, inoltre, ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento del danno endo-familiare, in tutte le sue componenti non patrimoniali, ovvero del danno biologico/dinamico – relazionale, del danno derivato dalla sofferenza soggettiva, e quindi dal dolore vissuto e dal turbamento causato dall'atto illecito, dalla depressione insorta dopo i maltrattamenti continuati nel tempo, che la ricorrente avrebbe subito a causa delle condotte violente e maltrattanti pagina 4 di 13 del marito, integranti violazione non solo degli obblighi coniugali, ma altresì dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, e che la stessa stima in un importo non inferiore ad € 80.000,00. In via istruttoria, oltre a copiosa produzione documentale, ha chiesto prova per testi sulle circostanze relative alla richiesta di addebito e di risarcimento del danno, disporre CTU medico legale sulla natura e sull'entità delle lesioni subite dalla in rapporto causale con le violenze, Pt_1 nonché sulla necessità e congruità delle spese mediche sostenute dalla medesima e sulla necessità di eventuali spese mediche future e, infine, accertamenti di Polizia
Tributaria nei confronti del CP_1
2. Con comparsa depositata il 09.12.2024 si è costituito il quale, Controparte_1 deducendo preliminarmente di aver a sua volta introdotto un giudizio di separazione recante RG. 11909/24 e chiedendone, pertanto, la riunione a quello precedentemente introdotto, ha contestato in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando la non corrispondenza al vero delle affermazioni e delle deduzioni della ricorrente, soprattutto in tema di violenza psicologica, verbale e fisica nei confronti della stessa e del di lei figlio. Le affermazioni della ricorrente circa la natura violenta e prevaricatrice del contrasterebbero con CP_1
l'andamento e con il modo effettivo di manifestarsi dei loro rapporti nel corso dell'unione coniugale, certo senza negare differenze di vedute e conflitti più o meno accesi, ma sicuramente non mediante il continuo porre in essere, da parte del marito, di comportamenti violenti e prevaricatori. Le ragioni della separazione dei coniugi, secondo le deduzioni del resistente, andrebbero, invece, ricercate nella preventiva pianificazione, operata dalla in ordine alla intestazione a sé ed al figlio Pt_1
del bene immobile adibito a casa familiare e ad attività agrituristica, e Per_1 nella necessità che tale bene venisse pagato dal ma rimanesse poi nella CP_1 disponibilità esclusiva sua e di suo figlio. La versione della vicenda offerta dalla ricorrente, sempre secondo le deduzioni del resistente, si baserebbe sul vicendevole appoggio (anche testimoniale) di madre e figlio e sarebbe frutto di un'artata ricostruzione, anche per quanto concernerebbe il supporto probatorio, che avrebbe, in realtà, avuto di mira esclusivamente l'esclusione del da tutte le questioni CP_1 familiari, anche economiche, una volta beneficiato dell'apporto economico dello pagina 5 di 13 stesso. Il ha affermato che la avrebbe utilizzato l'ingenuità del marito CP_1 Pt_1 per fare intestare a titolo gratuito l'usufrutto della casa familiare al proprio figlio
(salvo la controdichiarazione che le parti avrebbero successivamente Per_1 redatto), aggiungendo che la moglie avrebbe svuotato i conti, spendendo senza riserve tutti i risparmi dallo stesso accumulati in una vita. La avrebbe poi Pt_1 rimandato la separazione dal marito, nonostante la ormai improseguibilità della convivenza e del rapporto di coniugio, insostenibilità che sarebbe anche stata verificata durante le sedute di psicoterapia, solo ed esclusivamente per ragioni economiche, perché avrebbe voluto, secondo il terminare e mettere a CP_1 reddito l'agriturismo, estromettendo lo stesso dal progetto, progetto che non avrebbe potuto portare a compimento con le sole risorse proprie e quelle del figlio.
Ferma la totale contestazione relativa alla narrazione dei fatti indicati nel ricorso ed alle violenze, di qualsiasi tipo, asserite dalla ricorrente, il ha dedotto come CP_1 alcun danno endo-familiare potrebbe essere derivato alla ed ha chiesto, Pt_1 pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento formulata dalla ricorrente, non sussistendone i presupposti di fatto e giuridici. Ha negato, di conseguenza, che sia a lui imputabile la responsabilità per la fine del rapporto di coniugio e quindi per la dichiarazione dell'addebito a suo carico. Ha quindi concluso, chiedendo al
Tribunale, previa riunione del procedimento RG.11909/24 con quello precedentemente iscritto a ruolo recante RG.10809/24, di rigettare tutte le domande, anche istruttorie, avanzate dalla ricorrente e di pronunciare la separazione personale dei coniugi. In via istruttoria si è opposto alle richieste di prove per testi formulate dalla ricorrente, alla richiesta di CTU medico legale, perché priva di giustificazione e meramente esplorativa, alla richiesta di indagini della Polizia Tributaria, di assoluta inutilità, avendo il resistente già depositato in atti tutti i documenti necessari e, oltre a estesa produzione documentale, ha chiesto ammettersi prova per testi su circostanze capitolate, l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc di tutti i rapporti bancari direttamente o indirettamente riconducibili alla in particolar modo Pt_1 quelli alla stessa intestati, e quelli intestati all'agriturismo Tassinaia, ovvero al figlio con il quale ella convive e collabora nella gestione del Persona_1 medesimo.
pagina 6 di 13 3. Con decreto di fissazione d'udienza del 02.10.2024 la Presidente ha rigettato l'istanza di provvedimento inaudita altera parte, evidenziando che la situazione è già da tempo all'attenzione dell'autorità penale e che, per quanto emerge dagli atti, il marito dopo che gli era stata inviata una lettera di richiesta di separazione non sarebbe più tornato a casa né avrebbe telefonato. Ha quindi fissato udienza per la comparizione delle parti che, nelle more, hanno provveduto a depositare le memorie ex art. 473 bis 17 e ad integrare la produzione documentale.
All'udienza del 09.01.2025 innanzi alla Presidente sono comparse le parti, con l'assistenza dei propri difensori. La Giudice ha interpellato la ricorrente sulla propria situazione patrimoniale, sulla situazione abitativa e sulla gestione dell'agriturismo (abita con il figlio nell'immobile parte del quale è adibito ad attività di agriturismo, l'agriturismo avrebbe solo tre camere e farebbe solo la prima colazione;
lo gestisce il figlio da solo perché ha un'impresa agricola, e ha fatto le camere per avere un sostegno economico, un introito), sulla presenza di un nuovo compagno (attualmente ha un compagno che si chiama che non abita Persona_2 con lei, ma risiede in Svizzera), sui prestiti ricevuti nel tempo da amici (tra cui il e conoscenti, sull'attuale situazione lavorativa (ha smesso di lavorare Per_2 perché ha avuto un tumore al seno e non era in grado di lavorare ed è stata licenziata in ragione della lunghezza delle cure).
Il resistente, interpellato, ha dichiarato di non svolgere alcuna attività oltre a quella in Polizia, di aver aperto un conto a giugno presso Fideuram, dove versa le sue entrate, mentre il conto corrente non registrerebbe da tempo più CP_2 movimentazione non pagando più il mutuo.
La Presidente ha, quindi, disposto la riunione del procedimento RG 11909/2024 al procedimento RG 10809/24.
Con sentenza non definitiva n. 167/2025 del 15.01.2025 pubblicata il 20.01.2025 la
Giudice ha pronunciato la separazione dei coniugi essendosi resa evidente la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione ed è stata quindi disposta la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza. Con ordinanza istruttoria del 21.01.2025 la
Presidente ha deciso in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti ed ha pagina 7 di 13 rigettato in via provvisoria la richiesta di assegno di separazione formulata dalla ricorrente atteso che “la ricorrente abita in via esclusiva nella casa familiare, acquistata unitamente al coniuge con risorse di entrambi, circostanza che comporta il godimento equivalente ad una indennità di occupazione per la quota parte riferibile a e che in considerazione dei numerosi accrediti ricevuti da CP_1 Pt_1 non sono ravvisabili i presupposti, allo stato, per il riconoscimento in suo favore di un assegno separativo, non risultando che non disponga di mezzi adeguati, valutata la convivenza e collaborazione prestata al figlio titolare dell'usufrutto in relazione all'attività produttiva ivi svolta”.
Con istanza depositata il 31.01.2025 la ha dichiarato di rinunciare alla domanda Pt_1 di assegno di separazione ed ha avanzato istanza di modifica dei provvedimenti istruttori di cui Decreto n. cronol. 258/2025 del 21/01/2025 in ragione della sopravvenuta rinuncia alla domanda di contributo economico e conseguente riduzione del thema decidendum. Il resistente si è opposto alla richiesta di modifica dell'ordinanza avanzata dalla ricorrente, della quale ha chiesto, invece, la totale conferma. La Giudice, quindi, dopo contraddittorio, rilevato che a seguito della rinuncia all'assegno separativo da parte della moglie risultavano superflui gli ordini di esibizione e alcune delle prove orali del convenuto per mancanza di attinenza all'unica domanda residua di risarcimento del danno endo-familiare, ha revocato gli ordini di esibizione e l'ammissione delle prove orali del convenuto sui capitoli da 5
a 10.
Il procedimento è quindi proseguito in via istruttoria con l'escussione dei testi della ricorrente all'udienza del 13.02.25, all'esito della quale la Presidente, rigettate le ulteriori richieste istruttorie delle parti, ha fissato davanti a sé l'udienza cartolare di rimessione della causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art.473-bis 28
c.p.c. per le attività difensive finali.
All'udienza cartolare del 17.04.2025, infine, la Presidente, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha rimesso la decisione al Tribunale.
4. Essendo già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di assegno di separazione, il Tribunale è
pagina 8 di 13 chiamato a decidere sulle questioni relative alla richiesta di addebito al marito della separazione e di risarcimento del danno endo-familiare avanzata dalla ricorrente.
In ordine alla richiesta di addebito, il Collegio osserva che secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, "la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente causato il fallimento della convivenza" (Cass. Civ., sez. I, n.
2740/2008): pertanto, è onere del coniuge richiedente l'addebito provare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'asserita violazione degli obblighi matrimoniali e l'intollerabilità della convivenza con il coniuge. ha Parte_1 chiesto l'addebito della separazione al marito sostenendo che il Controparte_1 comportamento di quest'ultimo sia stato la causa determinante della crisi coniugale.
All'esito dell'istruttoria ritiene il Tribunale che le prove offerte dalla ricorrente non sono sufficienti a dimostrare in modo chiaro e inequivocabile che il comportamento del marito sia stato la causa esclusiva della crisi coniugale che, semmai, è da attribuire a motivi economici e ad altri fattori, inclusi problemi di comunicazione e incompatibilità caratteriale (che bene emergono dai messaggi prodotti che le parti si sono scambiate nel tempo), che non possono essere attribuiti esclusivamente al marito.
Il Tribunale ritiene che dalle prove orali esperite (uniche ammissibili, dovendosi confermare le decisioni assunte in corso di causa al riguardo) non sono emerse con certezza prove di violenza fisica, psicologica ed economica atteso che le testimonianze raccolte, peraltro, alcune de relato, e prive di supporto documentale e di riferimento ad evidenze oggettive, non hanno confermato le violenze o minacce da parte del marito.
pagina 9 di 13 In primo luogo risulta inidonea a provare condotte violente del marito in danno della moglie la testimonianza della collega di lavoro della che ha riferito che Pt_1 questa aveva avuto sul luogo di lavoro una reazione di pianto nel marzo del 2021 e che in tutto il periodo in cui avevano lavorato assieme era fortemente Parte_1 turbata.
Difatti tale reazione di pianto e il forte turbamento potrebbero ben essere conseguenza delle tensioni relative alla vicenda della intestazione della casa al figlio della e alla pretesa del di ottenere il riconoscimento della intestazione Pt_1 CP_1 fittizia dell'usufrutto a quest'ultimo.
Anche la testimonianza resa dal figlio della che ha riferito Pt_1 Persona_1 di insulti e grida minacciose rivolte a madre a figlio dal – in specie affinchè CP_1 firmassero un riconoscimento dell'intestazione fittizia del bene al - non Per_1 sono dirimenti sulle violenze poste in essere dal (sul cap. 21” posso dire CP_1 però che non ho visto quando aveva messo le mani al collo della mia mamma”, ed ancora “Non ho visto il lancio dello scarpone, ma ho visto il trauma prodotto”).
Peraltro con riferimento all'episodio in cui il avrebbe lanciato uno scarpone CP_1 alla – che il ricostruisce come un litigio durante il quale egli avrebbe Pt_1 CP_1 effettivamente scagliato uno scarpone, ma contro il muro e non contro la che Pt_1 sarebbe stata colpita di rimbalzo – il teste ha riferito che dall'esterno della Per_1 casa aveva sentito delle urla, ma a specifica domanda, ha detto che non sapeva dire di chi tali urla fossero.
Deve peraltro rilevarsi la scarsa attendibilità del teste tenuto conto dei Per_1 rapporti tesi esistenti tra i coniugi proprio correlativamente alla vicenda dell'intestazione allo stesso dell'usufrutto sul bene acquistato con un cospicuo apporto del CP_1
Significativamente la difesa del ha messo in luce come egli abbia un CP_1
“Interesse indiretto dimostrato dallo stesso comportamento processuale della ricorrente che, dopo aver introdotto il presente giudizio chiedendo un assegno di mantenimento, ha poi rinunciato allo stesso perchè “la signora è stata Pt_1 espressamente richiesta dal proprio figlio …. di astenersi da iniziative giudiziarie che possano interferire con gli esiti del giudizio di simulazione in
pagina 10 di 13 cui il medesimo è direttamente coinvolto e la cui istruttoria implica un ben più ampio approfondimento delle questioni simulatorie” e quindi “dovendo salvaguardare i propri rapporti personali con (cfr. Figlio della Per_1 stessa).
Parimenti risulta scarsamente attendibile, oltre che de relato, la testimonianza del padre di avente interesse alla realizzazione dell'operazione di Persona_1 intestazione al figlio dell'usufrutto su un bene acquistato con il decisivo apporto del
CP_1
Scarsamente attendibile risulta anche la testimonianza del teste attuale Per_2 compagno della in merito a messaggi di whatsapp angosciati che la stessa gli Pt_1 avrebbe mandato.
Né può omettersi di trarre argomenti dalla condotta processuale della ricorrente, che ha chiesto un ordine di protezione laddove era bastata una missiva del legale perché il evitasse ogni contatto con la stessa;
o, ancora, l'abbandono della domanda CP_1 di assegno separativo, una volta che la Presidente la aveva rigettata in via di urgenza, traendo argomenti di prova dall'esame degli estratti conto, sottraendosi ad ogni ulteriore accertamento sulle disponibilità proprie, e, soprattutto, sui proventi tratti dal figlio dal bene acquistato con l'apporto del e, infine, una CP_1 quantificazione del (presunto) danno in modo da poter fruire di una contropartita significativa per provvedere al “pagamento” al della quota parte da lui CP_1 versata per l'acquisto del bene.
Deve, inoltre, essere rilevato che in data 06.03.2025, il GUP del Tribunale di
Firenze ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti del per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni CP_1 personali nei confronti della moglie e del figlio, poiché i fatti Persona_1 non sussistono. Tale sentenza, che si è potuta fondare su elementi istruttori che di norma sono più ampi in sede penale di quelli disponibili in sede civile - stabilendo che non vi sono prove sufficienti a dimostrare che il abbia commesso i reati CP_1 ascrittigli - costituisce ulteriore elemento che avvalora l' assenza di adeguata prova dei presupposti di fatto e giuridici per l'addebito della separazione al marito.
pagina 11 di 13 Non è stata, infine, provata la violenza economica da parte del che risulta CP_1 aver provveduto in modo congruo ai bisogni della famiglia anche mediante la concessione alla moglie della possibilità di utilizzare il bancomat dello stesso. È, peraltro, emerso (doc. 23 all. comparsa di costituzione trascrizione CP_1 messaggi che anche la ricorrente ha avuto un ruolo nella crisi Persona_3 coniugale, in particolare sono stati evidenziati comportamenti della moglie che hanno contribuito al deterioramento del rapporto, rendendo impossibile attribuire la responsabilità esclusiva al marito. Si pensi, a solo titolo esemplificativo, al messaggio in cui la nel 2021 scriveva “tu dici che io ti cerco solo se ho Pt_1 bisogno e non ti piace, ti fa sentire sfruttato, cosa che poi io non faccio davvero mai con intenzione, non mi rendo conto”, messaggio da cui si evince una situazione di profonde incomprensioni tra i coniugi, causa della crisi coniugale.
Sul comportamento del relativamente alla malattia della la trascrizione CP_1 Pt_1 dei messaggi scambiati tra i due (doc. 25 all. comparsa di costituzione CP_1 evidenzia come il marito abbia spesso accompagnato ed aspettato la in Pt_1 occasione delle numerose terapie ed abbia comunque offerto il suo supporto morale.
Il Collegio ritiene, quindi, che non possa essere addebitata la separazione esclusivamente al marito, considerando che la crisi coniugale è stata il risultato di una serie di circostanze complesse e multifattoriali. Il Tribunale, pertanto, rigetta la richiesta di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente.
Stante l'identità dei fatti su cui si fonda la domanda di risarcimento del danno endo- familiare avanzata da essa parimenti deve essere rigettata, non senza Parte_1 evidenziare che il convenuto ha documentato la costituzione di parte civile nel procedimento in cui venivano dedotti i medesimi fatti del presente giudizio a fondamento della richiesta risarcitoria, con spostamento della domanda in sede penale.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della complessità minima, devono essere poste a carico della ricorrente secondo il principio della soccombenza.
pagina 12 di 13
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno endo-familiare avanzata da Parte_1
- condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 5.431,00, per compensi, oltre spese, rimborso forfetario, IVA e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7.5.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
pagina 13 di 13