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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 235/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 marzo 2022 da
, C.F. , in proprio e quale Parte_1 C.F._1
titolare della Azienda Agricola Turina Paolo, difeso dagli avv.ti Giampietro
Turina e Enrico Mazzi come da mandato allegato all'atto di appello, con domicilio digitale pec: Email_1
Email_2
-appellante-
Contro
Controparte_1
, in
[...] persona del Ministro pro tempore, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di EZ (C.F. ), presso cui è domiciliato in EZ, P.IVA_1
Piazza San Marco n. 63, con domicilio digitale P.E.C.:
Email_3
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 528/21 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Causa trattata all'udienza del 12 settembre 2024.
Conclusioni per parte appellante: “In via preliminare: disporsi la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 528/2021 del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro per i motivi indicati.
Nel merito
In via principale: per tutti i motivi esposti annullare/riformare la sentenza n. 528/2021 del
Tribunale di Verona – Sezione Lavoro e per l'effetto annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. 700/2019 I.T.L. di del 21/11/2019 in quanto CP_1
illegittima in diritto ed infondata in fatto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:”
Conclusioni per parte appellata: “- rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto e diritto;
- con rifusione delle spese di lite.
pag. 2/6 • In via istruttoria..”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 24 marzo 2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 528/21 del giudice del lavoro del Tribunale di
Verona con la quale ha rigettato l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n.700/19 con cui era stato intimato il pagamento di una sanzione amministrativa paria complessivi €.84.211,40.
Con memoria depositata il 20 agosto 2024 si è costituito il
[...]
Controparte_2
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, a seguito di un duplice rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo,
è stata discussa all'udienza del 20 marzo 2025, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa in modo non definitivo con contestuale lettura del dispositivo, venendo disposto per il prosieguo con separata ordinanza al fine di determinare la residua misura della sanzione mediante deposito di conteggi.
All'incombente ha provveduto la parte appellata.
Sulla base di tale conteggio la causa è stata definitivamente discussa e decisa con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il conteggio finale determinato secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza, prevedente la rideterminazione delle sanzioni amministrative “in ragione di quanto statuito con la sentenza non definitiva, da calcolare nei minimi edittali”, emessa contestualmente alla decisione non definitiva tiene conto del trattamento sanzionatorio minimo.
pag. 3/6 Va ricordato che con la sentenza non definitiva era stato rideterminato il periodo di lavoro irregolare per due dei lavoratori: “Al contrario per le posizioni residue emergono circostanze che non consentono di ritenere raggiunta pienamente la prova dell'impegno lavorativo irregolare nella consistenza ritenuta in sede ispettiva. Quanto alla posizione di Pt_2
Makhan, il riferimento all'inizio dell'attività a “marzo 2015” è talmente generico che non è giustificata l'attribuzione dell'intero mese. Si deve ridurre, quindi, tale periodo all'ultimo giorno del mese, l'unico sicuramente lavorato. Con riferimento alla posizione di invece, in sede Per_1
testimoniale il lavoratore ha documentato mediante l'esibizione del proprio passaporto) il periodo di assenza dall'Italia senza che fosse dedotto che si trattasse di interruzioni o assenze inerenti un unico periodo lavorativo
(situazione peraltro chiarita dallo stesso teste, ma limitatamente ai periodi di sua presenza), tenuto conto anche della loro considerevole durata: dall'1 marzo al 7 giugno 2015 e della 18 luglio all'1 settembre 2015.”.
Inoltre, in accoglimento del terzo motivo era stato rilevato:
“L'accertamento inerente alla violazione dell'art.39, comma 1 e 2 del d.l.
n.112 del 2008 per la non regolare registrazione nel LUL dei dati delle singole posizioni lavorative, determinante differenti trattamenti retributivi previdenziali e fiscali non può ritenersi fondato. La Guardia di Finanza ha operato una ricostruzione sulla base della circostanza che i pagamenti delle retribuzioni avvenivano parzialmente in contranti, ma è mancata agli atti una verifica circa la puntale difformità tra le ore registrate nel LUL, la misura della paga oraria e la retribuzione pagata mensilmente. Di talché il dato del mero pagamento in contanti e di quello ulteriore (ma solo in un numero limitatissimo di posizioni di lavoratori che avevano dichiarato pag. 4/6 esservi dei “fuori busta”, peraltro senza possibilità di imputarli ai periodi oggetto di accertamento) costituisce un elemento indiziario di per sé non idoneo ad integrare la prova seppure sul piano presuntivo che giustifichi nella misura imputata la irregolarità contestata e sanzionata.
L'accertamento riporta un dato finale circa la mancanza della retribuzione da cui si ricava il numero di ore non registrate, ma non è esplicitato alcun accertamento che giustifichi la conclusione, ossia manca un'indicazione delle ore effettivamente lavorate per il singolo lavoratore e per ciascuna mensilità, e la difformità rispetto a quelle registrate, in assenza del dato relativo, anch'esso mai indicato nell'accertamento).”.
Ciò premesso rispetto al parametro indicato il collegio reputa corretto attenersi nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Al riguardo la stringata motivazione (“tenuto conto dei criteri di quantificazione della sanzione ivi indicati, in particolare dell'omissione degli adempimenti e della condotta non collaborativa dell'interessato”), è contraddetta, almeno in parte, con riguardo all'atteggiamento assunto dal titolare che nel corso dell'attività ispettiva ha fornito adeguato supporto alle richieste fatte dagli ispettori, confermato in sede testimoniale dal teste , uno Testimone_1
die militari operanti.
I relativi conteggi non sono stati oggetto di rilievo nel contradittorio per cui ad essi il collegio, in assenza di possibili evidenze contraria si richiama.
Pertanto, l'importo finale residuo risulta pari ad €.48.675,00.
Le spese del doppio grado, tenuto del parziale esito dell'opposizione, vanno compensate in misura residuale per un quarto, retando a carico dell'opponente per la parte residue liquidata secondo i parametri di cui al pag. 5/6 d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa, nei medi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- ridetermina la misura della sanzione in complessivi €.48.675,00;
- compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna al pagamento dei ¾ residui in favore della parte Parte_1
appellata, frazione liquidata quanto al primo grado in €.3.950,00 e quanto al presente grado in €.5.000,00 oltre al rimborso forfetario ex lege.
EZ, 29 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 marzo 2022 da
, C.F. , in proprio e quale Parte_1 C.F._1
titolare della Azienda Agricola Turina Paolo, difeso dagli avv.ti Giampietro
Turina e Enrico Mazzi come da mandato allegato all'atto di appello, con domicilio digitale pec: Email_1
Email_2
-appellante-
Contro
Controparte_1
, in
[...] persona del Ministro pro tempore, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di EZ (C.F. ), presso cui è domiciliato in EZ, P.IVA_1
Piazza San Marco n. 63, con domicilio digitale P.E.C.:
Email_3
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 528/21 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Causa trattata all'udienza del 12 settembre 2024.
Conclusioni per parte appellante: “In via preliminare: disporsi la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 528/2021 del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro per i motivi indicati.
Nel merito
In via principale: per tutti i motivi esposti annullare/riformare la sentenza n. 528/2021 del
Tribunale di Verona – Sezione Lavoro e per l'effetto annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. 700/2019 I.T.L. di del 21/11/2019 in quanto CP_1
illegittima in diritto ed infondata in fatto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:”
Conclusioni per parte appellata: “- rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto e diritto;
- con rifusione delle spese di lite.
pag. 2/6 • In via istruttoria..”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 24 marzo 2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 528/21 del giudice del lavoro del Tribunale di
Verona con la quale ha rigettato l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n.700/19 con cui era stato intimato il pagamento di una sanzione amministrativa paria complessivi €.84.211,40.
Con memoria depositata il 20 agosto 2024 si è costituito il
[...]
Controparte_2
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, a seguito di un duplice rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo,
è stata discussa all'udienza del 20 marzo 2025, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa in modo non definitivo con contestuale lettura del dispositivo, venendo disposto per il prosieguo con separata ordinanza al fine di determinare la residua misura della sanzione mediante deposito di conteggi.
All'incombente ha provveduto la parte appellata.
Sulla base di tale conteggio la causa è stata definitivamente discussa e decisa con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il conteggio finale determinato secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza, prevedente la rideterminazione delle sanzioni amministrative “in ragione di quanto statuito con la sentenza non definitiva, da calcolare nei minimi edittali”, emessa contestualmente alla decisione non definitiva tiene conto del trattamento sanzionatorio minimo.
pag. 3/6 Va ricordato che con la sentenza non definitiva era stato rideterminato il periodo di lavoro irregolare per due dei lavoratori: “Al contrario per le posizioni residue emergono circostanze che non consentono di ritenere raggiunta pienamente la prova dell'impegno lavorativo irregolare nella consistenza ritenuta in sede ispettiva. Quanto alla posizione di Pt_2
Makhan, il riferimento all'inizio dell'attività a “marzo 2015” è talmente generico che non è giustificata l'attribuzione dell'intero mese. Si deve ridurre, quindi, tale periodo all'ultimo giorno del mese, l'unico sicuramente lavorato. Con riferimento alla posizione di invece, in sede Per_1
testimoniale il lavoratore ha documentato mediante l'esibizione del proprio passaporto) il periodo di assenza dall'Italia senza che fosse dedotto che si trattasse di interruzioni o assenze inerenti un unico periodo lavorativo
(situazione peraltro chiarita dallo stesso teste, ma limitatamente ai periodi di sua presenza), tenuto conto anche della loro considerevole durata: dall'1 marzo al 7 giugno 2015 e della 18 luglio all'1 settembre 2015.”.
Inoltre, in accoglimento del terzo motivo era stato rilevato:
“L'accertamento inerente alla violazione dell'art.39, comma 1 e 2 del d.l.
n.112 del 2008 per la non regolare registrazione nel LUL dei dati delle singole posizioni lavorative, determinante differenti trattamenti retributivi previdenziali e fiscali non può ritenersi fondato. La Guardia di Finanza ha operato una ricostruzione sulla base della circostanza che i pagamenti delle retribuzioni avvenivano parzialmente in contranti, ma è mancata agli atti una verifica circa la puntale difformità tra le ore registrate nel LUL, la misura della paga oraria e la retribuzione pagata mensilmente. Di talché il dato del mero pagamento in contanti e di quello ulteriore (ma solo in un numero limitatissimo di posizioni di lavoratori che avevano dichiarato pag. 4/6 esservi dei “fuori busta”, peraltro senza possibilità di imputarli ai periodi oggetto di accertamento) costituisce un elemento indiziario di per sé non idoneo ad integrare la prova seppure sul piano presuntivo che giustifichi nella misura imputata la irregolarità contestata e sanzionata.
L'accertamento riporta un dato finale circa la mancanza della retribuzione da cui si ricava il numero di ore non registrate, ma non è esplicitato alcun accertamento che giustifichi la conclusione, ossia manca un'indicazione delle ore effettivamente lavorate per il singolo lavoratore e per ciascuna mensilità, e la difformità rispetto a quelle registrate, in assenza del dato relativo, anch'esso mai indicato nell'accertamento).”.
Ciò premesso rispetto al parametro indicato il collegio reputa corretto attenersi nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Al riguardo la stringata motivazione (“tenuto conto dei criteri di quantificazione della sanzione ivi indicati, in particolare dell'omissione degli adempimenti e della condotta non collaborativa dell'interessato”), è contraddetta, almeno in parte, con riguardo all'atteggiamento assunto dal titolare che nel corso dell'attività ispettiva ha fornito adeguato supporto alle richieste fatte dagli ispettori, confermato in sede testimoniale dal teste , uno Testimone_1
die militari operanti.
I relativi conteggi non sono stati oggetto di rilievo nel contradittorio per cui ad essi il collegio, in assenza di possibili evidenze contraria si richiama.
Pertanto, l'importo finale residuo risulta pari ad €.48.675,00.
Le spese del doppio grado, tenuto del parziale esito dell'opposizione, vanno compensate in misura residuale per un quarto, retando a carico dell'opponente per la parte residue liquidata secondo i parametri di cui al pag. 5/6 d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa, nei medi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- ridetermina la misura della sanzione in complessivi €.48.675,00;
- compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna al pagamento dei ¾ residui in favore della parte Parte_1
appellata, frazione liquidata quanto al primo grado in €.3.950,00 e quanto al presente grado in €.5.000,00 oltre al rimborso forfetario ex lege.
EZ, 29 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 6/6