Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 134/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 15/2024 estensore Dott.
Giovanni Luca Ortore, pubblicata in data 25.1.2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e assistiti ex lege dall'AVVOCATURA DELLO
[...] P.IVA_3
STATO DI MILANO, presso la quale sono domiciliati in MILANO VIA FREGUGLIA 1
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti GIUSEPPE CP_1 C.F._1
LIMBLICI ( ) e FRANCESCA PALUMBO ) con C.F._2 C.F._3
domicilio eletto presso i medesimi difensori - pec Email_1
Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI
Come da atto di appello e da verbale di udienza 12.6.2025
PER L'APPELLATO
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza del Tribunale di Como n. 15 del 2024 pubblicata in data 25.1.2024 è stata accolta la domanda di che chiedeva “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento CP_1
per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni); - accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato, per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e
d'istituto di III fascia di interesse.
Il Tribunale ha respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio avanzata dal e, nel Parte_1
merito, ha disapplicato la disposizione contenuta nell'allegato A al d.m. 51/2021, ritenendola illegittima sulla scorta del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2020, n.
5679; Id., 18 novembre 2021, n. 35380), in quanto contrastante con la previsione di cui all'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, da interpretarsi in via estensiva come applicabile anche all'inserimento nelle GPS, e, più in generale, con il principio di cui all'art. 52 Cost.
Con atto del 7.2.2025 il , anche nelle sue articolazioni territoriali, ha impugnato la sentenza. Parte_1
Parte appellante si duole del rigetto della eccezione relativa al litisconsorzio necessario nei confronti degli altri partecipanti alla procedura concorsuale oggetto di lite , citando giurisprudenza in tal senso.
Critica anche il merito della sentenza per “Violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato A del d.m.
51/2021, dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 e degli artt. 485 e 569 d.lgs. 297/1994 oltre che degli artt. 3 e 52
Cost. e precisamente nel punto in cui il tribunale ha disapplicato la disposizione regolamentare secondo cui “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Secondo parte appellante, la normativa regolamentare applicabile alla fattispecie è conforme al dettato normativo che, nel mentre impone la considerazione del servizio militare ai fini delle graduatorie, ammette che, in ragione dell'oggettiva diversità della fattispecie, sia assegnato un diverso punteggio al servizio prestato in costanza di rapporto rispetto al servizio prestato non in costanza di rapporto, senza che sia configurabile alcuna discriminazione.
pagina 2 di 4 Quindi, in via preliminare il ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza rimettersi la causa Parte_1
al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., nel merito ha concluso per la riforma della sentenza ed il rigetto dell'originario ricorso.
Con memoria difensiva del 29.5.2025 si è costituito in giudizio l'appellato che in via CP_1
assolutamente preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività essendo stato depositato ben oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., e precisamente un anno e 13 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
né il fatto che sia invocata la violazione del contraddittorio
(trattandosi di ipotesi differente rispetto a quella espressamente considerata dal secondo comma dell'art. 327 c.p.c., di vizio della vocatio in ius in primo grado), comporta alcuna rimessione in termini o facoltà da parte della parte, che abbia partecipato al processo di primo grado, di impugnare la sentenza ormai passata in giudicato nei suoi confronti.
L'appellato osserva ancora che il non ha neppure chiaramente individuato quali sarebbero i Parte_1
litisconsorti necessari pretermessi. Nel merito, sostiene la correttezza della decisione del Tribunale.
Conclude quindi come in epigrafe riportato chiedendo anche la condanna della controparte ex art. 96 comma 3 c.p.c.
All'udienza del 12.6.2025 parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello; parte appellata non ha accettato la rinuncia e la causa è stata discussa e decisa con il dispositivo appresso trascritto.
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Il Collegio osserva che l'appello è inammissibile per tardività essendo stato depositato oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.. La sentenza impugnata, infatti, (non notificata) è stata pubblicata in data 25.1.2024 e l'atto di appello è stato depositato in data 7.2.2025. Tuttavia, deve essere considerato preliminarmente che il appellante ha rinunciato all'appello con dichiarazione a Parte_1
verbale resa all'udienza di discussione. La rinuncia all'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta l'estinzione del processo di appello, rendendo inefficaci gli atti compiuti nel grado di giudizio oggetto di rinuncia (cfr. Cass. n. 7645/2022, Cass. n. 5378/2015).
L'accettazione della parte appellata, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità non è necessaria in caso di rinuncia all'appello, venendo meno, in tal caso, il potere-dovere del Giudice di decidere la controversia, per cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, senza che rilevi la mancata accettazione della parte appellata (Cass. n. 4499/1996, Cass. n. 5556/1995, Cass. n.
5250/2018).
L'effetto è, peraltro, il medesimo rispetto alla statuizione di inammissibilità dell'appello, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
pagina 3 di 4 Le spese di lite sono a carico dell'appellante, sia in virtù del principio di cui all'art. 306 ultimo comma c.p.c., sia, comunque, in ragione della c.d. soccombenza virtuale. L'importo, considerato il valore indeterminabile della causa e la non complessità della medesima, considerata altresì l'assenza di attività istruttoria, viene liquidato come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione ai difensori antistatari come richiesto.
Vista la rinuncia al gravame è esclusa la sussistenza dei presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c..
È escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, da parte dell'appellante, "in quanto parte istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito" (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955; Cass. 8662/16).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame.
Condanna il appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate Parte_1
in euro 3.500,00 oltre spese generali e oneri di legge con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Milano, 12.6.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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