Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1931/2023 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VARCACCIO Parte_1 C.F._1
GAROFALO GUIDO e domicilio eletto in Milano via Maroncelli 3
-ricorrente-
contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. IANNETTI MARTINA e domicilio eletto in Milano via
[...]
Mazzini 7
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2023, esponeva quanto segue: Parte_1
“l'istante, come da estratto conto Inps che si allega, dal 01/09/1989 ha sempre svolto la mansione di conducente-tecnico operatore alle dipendenze delle ditte Industrie vernici Italo- Svizzere, Siderius spa, COOP rl Manutencoop, Aimeri ambiente srl;
l'attività svolta dal sig.
si esplicava in maniera non occasionale nella movimentazione manuale di Parte_1 carichi per tutta la durata della giornata lavorativa;
tale movimentazione di carichi interessavano sempre i medesimi distretti anatomici, determinando nell'istante l'insorgere di malattia professionale “discopatie multiple del rachide lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”; in seguito al manifestarsi della suddetta malattia professionale, è stata presentata regolare denuncia all' allegando documentazione medica ed CP_1 esami strumentali;
l negava la tutela assicurativa asserendo l'assenza di idonea CP_1 documentazione comprovante quanto denunciato e la mancanza del nesso di causalità
1
in data 20/04/2023, l'esponente inoltrava, ricorso amministrativo avverso il mancato riconoscimento della malattia denunciata, allegando certificato medicolegale con valutazione del danno biologico nella misura del 12 % allegando documentazione medica ed esami strumentali;
mai avveniva l'invito a visita collegiale;
al contrario la patologia professionale risulta sussistere rinvenendosene tutti i presupposti anche strumentali;
la documentazione medica e gli esami strumentali attestano che il sig. è affetto discopatie multiple del rachide Parte_1 lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori;
il ricorrente, per oltre un ventennio, ha svolto attività lavorative con esposizione a rischi specifici quale movimentazione manuale di carichi da posture incongrue, da movimenti e torsioni abnormi ripetuti del tronco, quali cause dell'insorgere di malattia documentata dagli esami clinico-strumentali allegati”. Sulla scorta di quanto precede, conveniva in giudizio l
[...]
, formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata (discopatie multiple del rachide lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa C.T.U., e per l'effetto, condannare l a CP_1 corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex Dlgs.38/2000, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo. L' Controparte_1
si costituiva con memoria, nella quale contestava gli assunti e le richieste avversarie,
[...] deducendo la non ricomprensione delle patologie denunciate dal ricorrente nel novero delle malattie professionali tabellate, e in ogni caso la mancanza di prova del nesso causale con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Inizialmente sottoposta a trattazione nella forma cartolare di cui all'art.127 ter c.p.c., all'udienza dell' 1.4.2025, tenuta mediante collegamento da remoto, la causa veniva discussa e decisa con emissione e lettura del dispositivo alle parti.
Il ricorso è infondato, e non può perciò essere accolto.
Il tema, investito dalla presente controversia, è quello del riconoscimento di una malattia professionale, suscettibile di indennizzo da parte dell' in ragione di un danno biologico CP_1 strettamente e causalmente riconducibile a patologia insorta a seguito dello svolgimento di particolari attività lavorative. In proposito, numerosi sono stati gli interventi della giurisprudenza di legittimità, dai quali è scaturito e si è consolidato il principio secondo cui “nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali […] la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità” (Cass. sent. n. 39751 del 13.12.2021). Con riferimento alle malattie tabellate, "al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini". Nel caso di malattie non incluse nelle tabelle, invece, grava sul lavoratore l'onere di provare non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della mansione svolta ed il nesso eziologico tra quest'ultima e la malattia stessa. In altri termini, il lavoratore è chiamato a provare di essere stato effettivamente esposto, per un determinato tempo e con determinate modalità, al rischio specifico cui l'insorgenza di quella patologia è connessa. La prova deve comunque essere valutata in termini di ragionevole certezza o di elevato grado di probabilità nel senso che, esclusa la rilevanza della mera
2 possibilità dell' eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di parametri probabilistici qualificati e apprezzabili.
Calando gli enunciati criteri nella fattispecie in esame, si osserva che, esclusa pacificamente la patologia, rappresentata, dal novero delle malattie cd. “tabellate”, la questione prospettata deve essere risolta nei termini suddetti, con attribuzione dell'onere probatorio a carico del lavoratore quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra la patologia medesima e l'attività professionale;
onere, che da parte del ricorrente non può ritenersi adeguatamente assolto.
assume che, in ragione dell'attività svolta in maniera continuativa, a far tempo Parte_1 dal 1989 presso diverse imprese, consistita nella movimentazione manuale di carichi durante tutta la giornata lavorativa, avrebbe contratto – quale effetto causalmente rilevante
– “discopatie multiple del rachide lobare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”. La patologia è effettivamente riscontrata dalla documentazione medica, versata in atti
(peraltro, unitamente ad altre disfunzioni e problematiche, quali cardiopatia, ernia iatale, lesione spalla destra, colecistite cronica, del tutto svincolate e neppure asseritamente poste in correlazione con mansioni di tipo lavorativo); tuttavia, alla luce delle verifiche compiute dall' , e non confutate da indici di segno contrario, non vi è riscontro di alcun rapporto CP_1 causale suscettibile di soddisfare i requisiti richiesti e rientrare nella nozione di “malattia professionale”, ai fini che rilevano nella presente sede.
L'indagine, a seguito della denuncia presentata dal ricorrente, è stata approfonditamente compiuta dall'Ente con l'acquisizione e la valutazione di tutti i dati utili e disponibili (cfr. relazione medica dott.ssa – doc. 3 resist.). E' stata quindi indicata la malattia come Per_1
“spondilodiscoartrosi” non tabellata, nonché ricostruito il percorso lavorativo del predetto, individuato inizialmente in quello di operaio addetto alla produzione di vernici dal 1989 al
2001 presso la ditta Italo-Svizzera di Cormano. In base alle informazioni fornite dal lavoratore, l'attività consisteva nel riversare sacchi di coloranti di 30 Kg, con movimentazione di circa 100 sacchi al giorno e trasporto di bidoni di resina con muletto a mano. L'attività proseguiva presso altre ditte, Manutencoop, Aimeri e dal 2014 , Pt_2 riferendo parimenti di mansioni consistite nella raccolta di sacchi contenenti rifiuti, che venivano poi riversati nei camion. Peraltro, nessun elemento conoscitivo di confronto e di supporto era possibile ricavare rispetto ai periodi di lavoro svolti presso Manutencoop e Aimeri, in difetto di qualsivoglia documentazione fornita dall'interessato.
Più chiaramente si delineava l'attività svolta presso ove la mansione era quella di Pt_2
“autista di camion con compattatore”. Talora, si occupava anche di raccolta dei Pt_1 sacchi in ausilio all'addetto a questo specifico servizio. In particolare, si legge nella menzionata relazione: “dalla documentazione inviata dal DL risulta che per il 67,5% dell'attività il dipendente ha ricoperto il ruolo di Conducente coordinatore di Squadra, prevalentemente sui servizi di Raccolta ed occasionalmente in Spazzamento. L'attività, se non in caso di assoluta eccezionalità, non ha previsto alcuna attività manuale da parte del dipendente. Per il restante 32,5% delle attività svolte, è stato assegnato al ruolo di
Conducente Monoperatore, prevalentemente sui servizi di Raccolta indifferenziato monoperatore sul Comune di Cormano (…). Il servizio comporta l'asporto di rifiuti contenuti in sacchi a perdere (…). Il sacco posizionato al piano stradale viene raccolto dal monoperatore e caricato all'interno della bocca di carico dell'automezzo adibito al servizio”; segue la descrizione in termini pressochè analoghi del servizio reso presso i mercati comunali.
Si legge quindi testualmente nella relazione “in riferimento al ruolo di conducente dei servizi di raccolta (67,5% delle attività), che non evidenzia alcuna esposizione al rischio MMC, si
3 esamina l'esposizione al rischio TBV – vibrazioni total body, che risulta in fascia verde=rischio trascurabile. Per il rischio MMC, esso risulta presente (l'ass.to è sorvegliato); l'esposizione sarebbe prospettabile per meno di ½ del tempo di lavoro (32,5%) e per ammissione stessa del lavoratore avrebbe natura occasionale. Da DVR, il rischio per mansione (raccolta monoperatore-maschio) per sollevamento carichi si colloca in Area gialla
– Bordeline o esposizione molto bassa, mentre il rischio per traino e spinta è assente, salvo che per attività di raccolta nei mercati scoperti (occasionale nel caso di specie): considerando che trattasi in ogni caso di attività svolta per poco meno di 1/3 del tempo di lavoro, non può considerarsi idoneo a cagionare la malattia denunciata”.
A fronte delle valutazioni così espresse, il ricorrente si è limitato a produrre documentazione medica attestante l'oggettività della patologia, ma senza alcun apporto ulteriore idoneo a comprovare il nesso di causalità con attività lavorativa, svolta secondo modalità e caratteristiche, che – escluse possibilità di approfondimento in epoche risalenti, presso altre aziende – anche in tempi più recenti, rispetto alle mansioni esercitate presso non Pt_2 disvelano quel grado di continuità e intensità idoneo a stabilire la necessaria correlazione causale in termini di ragionevole certezza ovvero elevato livello di probabilità.
Segnatamente, il ricorrente, al di là di documentazione che consegna oggettivamente l'esistenza della patologia, non ha provato – anche solo con mezzi istruttori di tipo testimoniale – lo svolgimento di prestazioni in contrasto e confliggenti con il dato della occasionalità e dell'impegno profuso in misura non sufficientemente apprezzabile, rilevato da parte convenuta all'esito delle proprie indagini.
Ne consegue il rigetto del ricorso, nel cui ambito la regolamentazione delle spese di lite può seguire il criterio dell'integrale compensazione nei rapporti tra le parti, considerate le oggettive difficoltà probatorie del ricorrente, in un contesto di prolungate quanto eterogenee attività svolte nel tempo, presso diverse sedi di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Monza 1.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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