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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/12/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4274 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 C.F. rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro C.F._1 Limatola e dall'avvocato Salvatore Battaglia anche disgiuntamente tra loro, con elezione di domicilio digitale alla PEC e presso lo Email_1 Studio dei difensori anzidetti in via Vittorio Alfieri n. 36, in forza di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto OPPONENTE CONTRO
Controparte_1
,
[...] (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, (C.F.: ; PEC: , presso i cui uffici, siti in P.IVA_2 Email_2 Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege; OPPOSTO Oggetto: indebito oggettivo FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato il 7.12.2023, ha adito il Parte_1 Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell'
[...]
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante, osservando che: il credito ingiunto era inesistente attesa l'insufficienza degli elementi posti a fondamento dell'ingiunzione, potendosi desumere esclusivamente che si tratterebbe di un credito relativo al periodo 2006- 2009; in ogni caso, la pretesa era infondata in quanto gli aumenti contrattuali erano stati erogati in esecuzione di specifici accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali e l'amministrazione non aveva dimostrato l'antigiuridicità del pagamento atteso il principio per cui il pagamento avvenuto in corso di rapporto di lavoro doveva presumersi quale elemento della retribuzione;
l'ingiunzione difettava di certezza, di liquidità non essendo chiaro il calcolo effettuato per quantificare la somma da restituire;
il credito era prescritto trattandosi di arretrati corrisposti negli anni 2006- 2009. Ha concluso per “annullare l'ingiunzione di pagamento impugnata;
2) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle competenze
1 professionali e spese per la presente procedura, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” L'assessorato, in persona del legale rappresentante p.t., nel costituirsi ha osservato: il ricorrente, quale ex lavoratore forestale, attualmente in pensione, nel periodo 2010- 2013 aveva percepito in tre tranches degli arretrati contrattuali derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. 2006/2009 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per un totale di € 1300,35; detto importo era stato erogato in applicazione di un Protocollo di Intesa del 14/5/2009, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dal Governo Regionale, che si limitava però a stabilire termini e modalità di pagamento dei ratei dovuti, rimandando alla 2 contrattazione collettiva regionale la fonte di tali incrementi;
con sentenza della Cassazione n. 355/2016, di riforma della sentenza della Corte di Appello di Palermo, era affermato che il Contratto Collettivo Nazionale costituiva nulla più che un punto di riferimento onde avviare le trattative con le rappresentanze sindacali, non potendosi imporre all'Amministrazione regionale di adeguare il trattamento del proprio personale al contenuto di un accordo stipulato da altri soggetti, alla luce del principio di autonomia delle fonti contrattuali collettive;
per effetto di detta pronuncia, pertanto, non poteva attribuirsi alcun effetto – in ambito regionale – alle previsioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale, occorrendone, pertanto, il formale recepimento ed il rinvio al Contratto Integrativo per quel che concerneva l'attribuzione, e successiva erogazione, degli arretrati contrattuali: di qui l'indebito oggetto di ripetizione con l'ordinanza opposta, cui corrispondeva un credito la cui certezza, liquidità ed esigibilità non era certamente in discussione;
essa, dunque, in data 13.8.2020 aveva richiesto, anche al ricorrente, il rimborso di quanto percepito;
l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto decennale trattandosi di indebito. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 depositate dalle parti. L'Opposizione è infondata. Invero, è incontestato che il ricorrente, ex dipendente forestale a tempo determinato, ha percepito delle somme a titolo di arretrati in forza del CCNL idraulico forestale e idraulico agrario 2006-2009 senza il tramite dell'applicazione dell'art. 49 L.R. n. 14/2004 in forza del quale “
1. Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
2. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto.”. I rapporti tra detta norma e l'art. 45 ter L.R. n. 16/1996 sono stati oggetto di plurime sentenze della Cassazione secondo la quale “"anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza
2 del contratto più recente e che invece è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua dei collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell'esercizio, appunto, della foro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività" (Sez. L, Sentenza n. 13544 del 26/05/2008, Rv. 603288 3.11 suddetto enunciato costituisce applicazione, nel contesto dell'impiego pubblico privatizzato, del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione del contrasto tra contrattazione collettiva relativa a rapporti di 3 lavoro privatistici, risolto, in conformità alla valorizzazione dell'autonomia negoziale, "non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche "in pejus" senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12098 del 18/05/2010, Rv. 613901).” (n. 355/2016). Trattasi di principio ripetutamente affermato dalla Cassazione: vedasi da ultimo ordinanze n. 11563/2021 e n. 11766/2021. Pertanto, accertata l'inefficacia del titolo contrattuale in forza del quale sono stati erogati gli arretrati per cui è giudizio, e in difetto di ulteriori allegazioni, questi risultano indebitamente corrisposti e il ricorrente obbligato a restituirli, a fronte dell'obbligo dell'amministrazione di pretenderne la restituzione. Al riguardo, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale invocata dal ricorrente atteso che in tema di indebito retributivo la prescrizione è decennale (v. Cass. Civ. n. 23419/2023) ed è in atti la documentazione comprovante l'avvenuta notifica al ricorrente il 13.8.2020 dell'atto di costituzione in mora col quale l'amministrazione ha chiesto a quest'ultimo il pagamento del predetto importo. Stante il rigetto dell'opposizione, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di Parte_2 pagamento n. 156 del 30.10.2023 emessa dall'
[...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposto che liquida in complessivi € 1.280,00 per compensi, oltre spese generali CP_1 e quanto altro dovuto per legge. Termini Imerese, 10.12.2025.
Il Giudice
3 Dott. Marcello Giacalone
4
4
Parte_1 C.F. rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro C.F._1 Limatola e dall'avvocato Salvatore Battaglia anche disgiuntamente tra loro, con elezione di domicilio digitale alla PEC e presso lo Email_1 Studio dei difensori anzidetti in via Vittorio Alfieri n. 36, in forza di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto OPPONENTE CONTRO
Controparte_1
,
[...] (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, (C.F.: ; PEC: , presso i cui uffici, siti in P.IVA_2 Email_2 Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege; OPPOSTO Oggetto: indebito oggettivo FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato il 7.12.2023, ha adito il Parte_1 Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell'
[...]
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante, osservando che: il credito ingiunto era inesistente attesa l'insufficienza degli elementi posti a fondamento dell'ingiunzione, potendosi desumere esclusivamente che si tratterebbe di un credito relativo al periodo 2006- 2009; in ogni caso, la pretesa era infondata in quanto gli aumenti contrattuali erano stati erogati in esecuzione di specifici accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali e l'amministrazione non aveva dimostrato l'antigiuridicità del pagamento atteso il principio per cui il pagamento avvenuto in corso di rapporto di lavoro doveva presumersi quale elemento della retribuzione;
l'ingiunzione difettava di certezza, di liquidità non essendo chiaro il calcolo effettuato per quantificare la somma da restituire;
il credito era prescritto trattandosi di arretrati corrisposti negli anni 2006- 2009. Ha concluso per “annullare l'ingiunzione di pagamento impugnata;
2) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle competenze
1 professionali e spese per la presente procedura, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” L'assessorato, in persona del legale rappresentante p.t., nel costituirsi ha osservato: il ricorrente, quale ex lavoratore forestale, attualmente in pensione, nel periodo 2010- 2013 aveva percepito in tre tranches degli arretrati contrattuali derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. 2006/2009 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per un totale di € 1300,35; detto importo era stato erogato in applicazione di un Protocollo di Intesa del 14/5/2009, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dal Governo Regionale, che si limitava però a stabilire termini e modalità di pagamento dei ratei dovuti, rimandando alla 2 contrattazione collettiva regionale la fonte di tali incrementi;
con sentenza della Cassazione n. 355/2016, di riforma della sentenza della Corte di Appello di Palermo, era affermato che il Contratto Collettivo Nazionale costituiva nulla più che un punto di riferimento onde avviare le trattative con le rappresentanze sindacali, non potendosi imporre all'Amministrazione regionale di adeguare il trattamento del proprio personale al contenuto di un accordo stipulato da altri soggetti, alla luce del principio di autonomia delle fonti contrattuali collettive;
per effetto di detta pronuncia, pertanto, non poteva attribuirsi alcun effetto – in ambito regionale – alle previsioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale, occorrendone, pertanto, il formale recepimento ed il rinvio al Contratto Integrativo per quel che concerneva l'attribuzione, e successiva erogazione, degli arretrati contrattuali: di qui l'indebito oggetto di ripetizione con l'ordinanza opposta, cui corrispondeva un credito la cui certezza, liquidità ed esigibilità non era certamente in discussione;
essa, dunque, in data 13.8.2020 aveva richiesto, anche al ricorrente, il rimborso di quanto percepito;
l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto decennale trattandosi di indebito. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 depositate dalle parti. L'Opposizione è infondata. Invero, è incontestato che il ricorrente, ex dipendente forestale a tempo determinato, ha percepito delle somme a titolo di arretrati in forza del CCNL idraulico forestale e idraulico agrario 2006-2009 senza il tramite dell'applicazione dell'art. 49 L.R. n. 14/2004 in forza del quale “
1. Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
2. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto.”. I rapporti tra detta norma e l'art. 45 ter L.R. n. 16/1996 sono stati oggetto di plurime sentenze della Cassazione secondo la quale “"anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza
2 del contratto più recente e che invece è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua dei collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell'esercizio, appunto, della foro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività" (Sez. L, Sentenza n. 13544 del 26/05/2008, Rv. 603288 3.11 suddetto enunciato costituisce applicazione, nel contesto dell'impiego pubblico privatizzato, del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione del contrasto tra contrattazione collettiva relativa a rapporti di 3 lavoro privatistici, risolto, in conformità alla valorizzazione dell'autonomia negoziale, "non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche "in pejus" senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12098 del 18/05/2010, Rv. 613901).” (n. 355/2016). Trattasi di principio ripetutamente affermato dalla Cassazione: vedasi da ultimo ordinanze n. 11563/2021 e n. 11766/2021. Pertanto, accertata l'inefficacia del titolo contrattuale in forza del quale sono stati erogati gli arretrati per cui è giudizio, e in difetto di ulteriori allegazioni, questi risultano indebitamente corrisposti e il ricorrente obbligato a restituirli, a fronte dell'obbligo dell'amministrazione di pretenderne la restituzione. Al riguardo, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale invocata dal ricorrente atteso che in tema di indebito retributivo la prescrizione è decennale (v. Cass. Civ. n. 23419/2023) ed è in atti la documentazione comprovante l'avvenuta notifica al ricorrente il 13.8.2020 dell'atto di costituzione in mora col quale l'amministrazione ha chiesto a quest'ultimo il pagamento del predetto importo. Stante il rigetto dell'opposizione, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di Parte_2 pagamento n. 156 del 30.10.2023 emessa dall'
[...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposto che liquida in complessivi € 1.280,00 per compensi, oltre spese generali CP_1 e quanto altro dovuto per legge. Termini Imerese, 10.12.2025.
Il Giudice
3 Dott. Marcello Giacalone
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