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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/09/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.341/2025
All'udienza del 23/09/2025, ore 10.15 avanti al giudice dott. Paolo
Ancora sono comparsi: per la parte ricorrente nessuno è comparso;
per la parte resistente è presente l'avv. Martellani con il ricorrente di persona.
L'avv. Martellani si richiama agli atti ed insiste per la decisione del ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 341/2025 R.L. promossa da
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Gianfranco Forestieri e Riccardo Moschetta;
-ricorrenti in opposizione- contro
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Erik Martellani;
-resistente in opposizione-
In punto: retribuzione .
Conclusioni:
Parte ricorrente: “a) rigettare l'avversa domanda per tutto quanto argomentato, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 91/2025, emesso dal G.L. del Tribunale di Trieste, Dr. Ancora;
d) Il tutto con vittoria di diritti ed onorari del presente procedimento”;
Parte resistente: “CONDANNARE la alla rifusione delle Parte_1
spese legali della presente fase, oltre che al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, I e/o III comma, c.p.c..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1. Con ricorso depositato in data 30.7.2025, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 91/2025 emesso dal Giudice del Lavoro di Trieste.
2. Esponeva l'opponente che con ricorso per decreto ingiuntivo avente R.G.
n. 268/25, il sig. , premesso di aver lavorato presso la Controparte_1
e di aver maturato un credito pari ad € 3.199,65, nei confronti Parte_1
della chiedeva di emettere un'ingiunzione di pagamento in Parte_1
danno della stessa a titolo di mancata corresponsione del TFR per €
1.461,82 ed a titolo di € 1.746,22 per ferie e permessi non goduti, cifre tutte lorde.
3. Tanto premesso, rilevava parte ricorrente che la somma dovuta era inferiore a quella richiesta e che dunque alcun serio dubbio sussisteva sull'assenza delle condizioni della esigibilità, liquidità e prova scritta previste dall'art. 633 c.p.c. per la concessione della tutela monitoria.
4. Con rituale e tempestiva memoria difensiva, si costituiva in giudizio il lavoratore opposto, confermando la legittimità delle pretese oggetto di decreto ingiuntivo e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione.
5. La causa veniva decisa all'odierna udienza con l'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
7. Ha condivisibilmente affermato la Corte di Cassazione (Cass. nr.
20597/2022) che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il
3 ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015, n.
21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo
2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
E' onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre
2003, n. 17371). Quest'ultima sentenza ha stabilito, invero, che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. nr. 9439/2022).
8. Si deve dunque affermare che la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente,
4 Cass. 23 marzo 2022, n. 9439).
9. Ebbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie non si può che per propendere per il rigetto dell'opposizione in esame. Nell'opporre il decreto ingiuntivo per cui è causa, parte ricorrente si è limitata ad affermare che: “la somma dovuta è inferiore a quella richiesta. Alla luce di quanto esposto, alcun serio dubbio sussiste sull'assenza delle condizioni della esigibilità, liquidità e prova scritta previste dall'art. 633
c.p.c. per la concessione della tutela monitoria”, e pur tuttavia in aperto contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione alcunchè è stato allegato in ordine all'entità del credito asseritamente non dovuto, né tantomeno in ordine ai motivi per i quali il credito sarebbe inferiore a quello ingiunto, né ancora sui motivi per i quali non ricorrerebbero i requisiti della esigibilità, liquidità e prova scritta previste dall'art. 633
c.p.c..
10. L'opposizione deve essere dunque rigettata e di conseguenza deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
11. Deve essere invece rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non potendosi nel caso di specie farsi discendere la prova del ricorrere della mala fede o della colpa grave esclusivamente dalla contestazione generica del credito.
12. Le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente secondo il principio di soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr.
91/2025, emesso il 20.6.2025 dal Tribunale di Trieste in funzione di
Giudice del Lavoro;
b) condanna parte opponente alla corresponsione, in favore dell'opposto,
5 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre accessori.
Così deciso in Trieste, data 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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