Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
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15 gennaio 1954
Art. 3. Fatto di guerra

E' considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche.
Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati.
Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici residuati di guerra, nonche' la esplosione di mine provacata da urto con navi o galleggianti.
Sono altresi' considerati fatti di guerra, l'abbandono dei beni, nonche' le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti, da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purche' costrettovi da eventi bellici o da disposizioni delle autorita' civili o militari, o in conseguenza di prigionia, internamento ed evacuazione.
Sono equiparate alle forze armate le formazioni volontarie regolari o irregolari, nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche e, per i territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, le bande armate irregolari, previste dall' art. 1 del regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250 .
Per i territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, si considerano fatti di guerra anche quelli prodotti da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna previsti dall' art. 2 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 964 , modificato dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954
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