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15 gennaio 1954
15 gennaio 1954
Art. 3. Fatto di guerra
E' considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche.
Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati.
Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici residuati di guerra, nonche' la esplosione di mine provacata da urto con navi o galleggianti.
Sono altresi' considerati fatti di guerra, l'abbandono dei beni, nonche' le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti, da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purche' costrettovi da eventi bellici o da disposizioni delle autorita' civili o militari, o in conseguenza di prigionia, internamento ed evacuazione.
Sono equiparate alle forze armate le formazioni volontarie regolari o irregolari, nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche e, per i territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, le bande armate irregolari, previste dall' art. 1 del regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250 .
Per i territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, si considerano fatti di guerra anche quelli prodotti da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna previsti dall' art. 2 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 964 , modificato dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250 .
E' considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche.
Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati.
Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici residuati di guerra, nonche' la esplosione di mine provacata da urto con navi o galleggianti.
Sono altresi' considerati fatti di guerra, l'abbandono dei beni, nonche' le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti, da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purche' costrettovi da eventi bellici o da disposizioni delle autorita' civili o militari, o in conseguenza di prigionia, internamento ed evacuazione.
Sono equiparate alle forze armate le formazioni volontarie regolari o irregolari, nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche e, per i territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, le bande armate irregolari, previste dall' art. 1 del regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250 .
Per i territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, si considerano fatti di guerra anche quelli prodotti da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna previsti dall' art. 2 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 964 , modificato dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2012, n. 13905Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo - Presidente - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - Dott. GIANCOLA Maria C. - Consigliere - Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 20434-2010 proposto da: DI LI (c.f. [...]), nella qualità di liquidatore della Società INCSA - Impresa Navigazione Commerciale Società Armamento per Azioni, caratista di maggioranza della nave ADA, nonché di procuratore speciale di VO PI, AM OS ved. VO, ET VO, LE VO, VO LO (nella qualità di eredi di ET VO, titolare della VO ET e C. sas, e LI LV), e di NN AR, IU ER, RU ER (nella qualità di eredi di RU …Leggi di più...
- indennizzo per la perdita di beni avvenuta in estremo oriente durante la seconda guerra mondiale·
- fattispecie·
- disciplina·
- guerra