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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/06/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5752 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) e , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
17/11/1984 (c.f. , domiciliati in Caivano (NA) alla Via Risorgimento n. 43, C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carmelo Antonio Pirrone (c.f. ) e Paride C.F._4
Sforza (c.f. ), presso il loro studio elett.te dom.ti in Roma, al Viale delle C.F._5
Milizie n. 9, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
con sede in Torino, alla Piazza San Carlo n. 156 (P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
– c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Gennaro Iollo P.IVA_2
(c.f. presso il cui indirizzo pec ha C.F._6 Email_1 eletto domicilio digitale, giusta procura rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione notificato;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti per l'udienza del 20/05/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori evocavano, innanzi all'intestato Tribunale,
(già al fine di sentirla condannare, previo Controparte_1 Controparte_2 accertamento della la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 24/11/2010, dell'importo di euro 85.000,00, alla corresponsione della somma di euro 16.443,67, o di quella diversa eventualmente accertata in giudizio, a titolo di rimborso degli interessi corrispettivi, spese ed oneri, dalla stessa indebitamente percepiti nel corso del rapporto negoziale.
Gli attori, più specificamente, affidando il riscontro delle proprie asserzioni all'elaborato peritale redatto dal consulente di parte dott. lamentavano l'applicazione di un sottaciuto Persona_1 regime di capitalizzazione composta degli interessi, la cui illegittimità, in assenza di esplicita previsione contrattuale, avrebbe dovuto comportarne, a loro dire, l'automatica sostituzione con il regime finanziario a capitalizzazione semplice.
Rilevavano, pertanto, gli istanti che, applicando il piano di ammortamento all'italiana, risultava un
TAN pari al 4,271%, non solo diverso rispetto a quello indicato ex contractu, ma addirittura superiore al tasso soglia usura, all'epoca vigente, pari al 3,90%.
Denunciata, allora, l'usurarietà degli interessi corrispettivi, gli esponenti calcolavano in euro 5.706,48
i costi occulti generati dal differenziale di regime impiegato, con conseguente rideterminazione del
TEG al 3,7468%, in luogo di quello contrattuale pari al 2,935%.
Chiedevano, dunque, dichiararsi la gratuità del finanziamento ex art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente condanna della banca alla ripetizione della somma di euro 16.443,67, a titolo di interessi indebitamente corrisposti, oltre oneri per euro 217,50.
In via subordinata, deducevano l'indeterminatezza del contratto per: a) mancanza di indicazioni sul regime finanziario adottato;
b) impiego di un regime produttivo di un monte interessi più elevato;
c) indeterminatezza del prezzo del contratto;
d) rappresentazione nel piano di ammortamento di un tasso
(2,50%) inferiore a quello pattuito (2,747%), invocando, in applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB, la condanna della banca alla corresponsione della somma di euro 13.400,66, a titolo di restituzione degli interessi ultralegali già corrisposti.
Si costituiva la quale diffusamente contestando la prospettazione giuridico- Controparte_1 fattuale degli attori, insisteva per il rigetto delle pretese avversarie, con vittoria di spese e competenze.
Con ordinanza del 23/11/2023, integrata, nella formulazione dei quesiti, alla udienza del 18/04/2024, il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico al dott. Persona_2 per l'accertamento delle condizioni contrattuali, per la verifica della puntuale indicazione dei fattori
2 generatori degli oneri finanziari e dei costi prescritti dall'art. 123 TUB e dalla normativa secondaria,
e per la complessiva ricognizione dei rapporti economici tra le parti.
Depositata la relazione peritale in data 17/10/2024, il giudice rinviava la causa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la remissione in decisione, alla udienza del 15/05/2025, poi rinviata d'ufficio al
20/05/2025, in ragione dell'assegnazione del fascicolo allo scrivente G.O.P., che, con provvedimento del 29/05/2025, introitava la causa a sentenza.
2. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 14/04/2023), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010.
La mancata partecipazione del convenuto, il quale, pur ritualmente invitato al procedimento di mediazione, nulla ha dedotto a giustificazione della propria assenza, non osta all'avveramento della condizione di procedibilità, ma non rimane privo di conseguenze, comportando l'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento di cui all'art. 12 bis, comma 2, D.lgs. 28/2010, applicabile dal Giudice senza alcun margine di discrezionalità, in ragione del precipuo tenore letterale della richiamata norma.
3. Nel merito, la domanda attorea è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, dovendosi condividere gli esiti peritali cui è pervenuto il CTU, rag. , il quale non ha rilevato, Per_2 nell'indagine del reticolato negoziale, anomalie contrattuali che possano giustificare l'applicazione dei meccanismi correttivi previsti ex lege ed invocati dagli attori.
Giova ricordare il consolidato orientamento di nomofilachia secondo il quale il giudice di merito che riconosca convincenti, oltre che immuni da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non
è tenuto ad esporre, in modo specifico, le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione ed il richiamo, anche per relationem, implica una compiuta, positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass. 28647/2013; Corte App. Napoli 13/06/2025 n. 3048).
Il richiamato indirizzo esegetico, che ha radici non recenti (si veda Cass. n. 1642/1976), postula, dunque, che il giudice del merito debba esplicitare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, mentre non è tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.
In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver
3 proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune (cfr. Corte App. Napoli, 01/02/2023 n. 409).
Nel caso di specie la relazione peritale appare, oltre che scevra da vizi logico-giuridici, completa ed esaustiva, avendo dato compiutamente conto delle osservazioni alla perizia formulate dalle parti, cui sono state offerte singole risposte critiche a conferma delle pregresse conclusioni.
4. Ciò premesso, va osservato come la narrazione giuridica offerta dagli attori sia interamente costruita sulla premessa fattuale rappresentata dalla sottaciuta applicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi debitori, ex se idoneo, secondo i mutuatari, a generare l'indeterminatezza dei criteri di imputazione dei pagamenti e ad identificare, in violazione dell'art. 821 c.c., una forma occulta di capitalizzazione, con conseguente produzione ricorsiva di un maggior monte di interessi.
La questione è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e di tensioni interpretative di tale complessità e rilevanza da richiede l'intervento della Corte Regolatrice che, nella sua più autorevole composizione, ha riordinato il contrasto esegetico e, ponendo fine ad una produzione nomofilattica frammentata e disomogenea, ha definitivamente chiarito che il regime di capitalizzazione composta degli interessi non incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale, non si pone in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, non genera effetti anatocistici.
I mutuatari lamentano l'omessa indicazione, nella regolamentazione contrattuale, del sistema finanziario applicato, facendo discendere da tale pretermissione la conseguenza di un'automatica e necessitata sostituzione del regime di capitalizzazione composta con il regime di capitalizzazione semplice degli interessi, indicato quale unico sistema lecito e fisiologicamente compatibile con la disposizione di cui all'art. 821, comma 3, c.c.
La ricostruzione della architettura negoziale che ne consegue, impiegando una diversa modalità di rimborso del prestito, genera, in ragione delle peculiari formule matematico-finanziare applicate, una serie di discrasie contrattuali rispetto ai parametri economici originari, con peculiare riferimento ai valori del TAN, del TEG e del TAEG;
discrasie che, a dire degli attori, dovrebbero essere corrette mediante l'accertamento del proprio diritto a ripetere le somme indebitamente percette dalla banca.
Si principia dal rammentare che, come chiarito dal richiamato arresto esegetico delle Sezioni Unite,
l'esplicitazione del regime di ammortamento, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, non è necessaria né normativamente richiesta, ove il contratto contenga la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse predeterminato, della periodicità
4 del rimborso, del numero e della composizione delle rate di rimborso, con la ripartizione delle quote per capitale ed interessi (Cass. Sez. Unite, 29/05/2024 n. 15130).
Nel caso di specie, i mutuatari hanno stipulato, in data 24/11/2010, contratto di mutuo fondiario dell'importo di euro 85.000,00, impegnandosi a restituire le utilità mutuate mediante il pagamento di
240 rate mensili posticipate, comprensive, oltre che di una quota di ammortamento del capitale, anche degli interessi periodicamente dovuti, calcolati secondo le modalità di cui all'art. 4 del contratto.
La durata del mutuo è stata, dunque, fissata in 240 mesi, oltre al periodo di preammortamento intercorrente tra la data della stipula e l'ultimo giorno del mese solare successivo alla predetta data.
Diversamente da quanto denunciato dagli attori, il contratto contiene gli elementi necessari a determinare in modo univoco, per ciascuna rata del piano di ammortamento, le due obbligazioni, di restituzione della quota capitale e di corresponsione della quota interessi, la quale dipende dalla relazione tra capitale in godimento, tasso d'interesse e tempo.
Gli interessi costituiscono, infatti, la differenza tra il debito totale dell'accipiens (e, dunque, il montante complessivo) ed il capitale finanziato, mentre il tasso di interesse esprime il rapporto tra gli interessi dovuti e lo stesso capitale, in ragione del tempo del suo rimborso.
Attesa l'attitudine del tasso di interesse a fungere da indicatore del prezzo del finanziamento, la sua misura ed i parametri che concorrono a determinarla vanno esplicitati in modo chiaro e comprensibile per il contraente aderente ed il contratto versato in atti non risulta, sul punto, deficitario.
Il piano di rimborso del capitale è sintetizzato nella tabella di ammortamento, allegata sub lettera C) del contratto, debitamente sottoscritta dalle parti, contenente l'indicazione, per ciascuna delle 240 rate, della quota capitale e del debito residuo.
La predetta tabella non reca l'indicazione della quota interessi mensili dovuti per il periodo di ammortamento.
A norma dell'art. 4 del contratto, il tasso di interesse periodale, trattandosi di mensilità, viene stabilito nella misura pari a 1/12 del TAN, risultante dalla somma dei seguenti addendi: a) tasso nominale annuo depositi interbancari ad 1 mese (base 360 c.d. euribor rilevato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata – pari allo 0,847% annuo alla data di stipula del contratto); b) Spread nominale annuo fisso di 1,9 p.p., con TAN massimo di 5,30%.
L'omissione della quota interessi, dunque, appare conseguenza necessitata, come rilevato anche dal
CTU, della peculiare morfologia del piano di rimborso, che non consente, in ragione del tasso variabile previsto ex art. 4, di predeterminarne l'ammontare.
Il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non può che essere, per sua natura, indicativo, sostanziandosi in una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.
5 Il contratto fornisce comunque tutti gli elementi necessari e sufficienti a calcolare l'interesse e cioè il debito residuo in linea capitale, il tasso d'interesse annuo e il tempo di maturazione (mensile) o, più semplicemente, il tasso periodale (cfr. Trib. Torino, Sez. I, 29 gennaio 2024).
La censura di parte attrice relativa alla pretermissione, nel contratto, dell'indicazione del regime finanziario risulta inconferente, atteso che, nel caso di specie, tale informazione non appare necessaria per la costruzione univoca del piano di ammortamento: da un lato, infatti, la tabella allegata al contratto contiene, come già rilevato, per ciascuna delle 240 rate, l'esatta determinazione della quota capitale da versare, fino all'integrale rimborso del prestito con l'ultima rata (capitale residuo = 0); dall'altro, il reticolato negoziale esplicita i criteri per la determinazione, rata per rata, della quota interessi, secondo il tasso variabile ivi stabilito.
Gli elementi offerti consentono, dunque, l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri convenuti, così tacitando ogni doglianza in merito al requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto, che, come costantemente precisato in sede di legittimità, richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi, in base ai quali fissare, anche ricorrendo a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o discrezionalità, non essendo peraltro rilevante la difficoltà del calcolo necessario a pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. n.
28824/2023; Cass. n. 6026/2023; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 8028/2018; Cass. n. 25205/2014).
L'accettazione del piano di ammortamento ricomprende, dunque, l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, già esplicitate nel contratto, e costituisce espressione di una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.
Ne consegue l'infondatezza della contestazione relativa alla omessa esplicitazione del regime di ammortamento ed alla conseguente nullità parziale del contratto.
5. Gli attori si dolgono della illegittimità del sistema di capitalizzazione composta degli interessi, che li avrebbe esposti ad una produzione ricorsiva di un maggiore monte di interessi e quindi ad una maggiore onerosità del prestito.
Come precisato in sede di nomofilachia, l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene esclusivamente alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, all'integrità del consenso negoziale ed al controllo di meritevolezza del contratto, non anche alla relativa convenienza economica, che costituisce un profilo del tutto irrilevante ai fini del giudizio sulla validità del medesimo, sicché la maggiore onerosità che deriverebbe dal metodo di ammortamento alla francese rispetto ad altri piani non può costituire criterio di orientamento dell'indagine sull'oggetto del contratto (cfr. punto n. 15, Cass. Sez. Unite, 29/05/2024 n. 15130, cit.). 6 Le Sezioni Unite, ricostruendo, con un imponete contributo esegetico, i meccanismi di funzionamento ed operatività del sistema composto di capitalizzazione degli interessi, in riferimento ai piani di ammortamento alla francese standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno statuito che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. «È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard
e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento
«alla francese» standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario
7 a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto (così Cass. ord. 19/03/2025 n. 7382).
Tali regulae iuris trovano applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento non sia fisso, ma variabile, “ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima” (così Cass. ord. 19/03/2025 n. 7382, cit.; Cass. ord.
29/03/2025 n. 8322).
Nel caso di specie, il tasso di interesse indicato, pur variabile, risulta determinato.
Il tasso di interesse non può essere, infatti, considerato indeterminato laddove gli interessi corrispettivi siano parametrati per relationem al tasso Euribor, il quale costituisce di per sé un indice determinabile in modo costante, sulla base di un procedimento di rilevazione articolato, ma sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca.
Il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è integrato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo ad individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispettivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto (così, Cass. 23/09/2002, n. 13823; Cass., ord. 18/10/2018, n. 26173).
Non può, per tali motivi, essere accolta la doglianza relativa alla illiceità del regime composto di capitalizzazione degli interessi passivi.
6. Del pari infondata è la censura relativa alla erronea misurazione della onerosità dell'operazione finanziaria, espressa nel TAEG, che rappresenta al cliente il costo globale che dovrà sostenere, espresso su base annua e in percentuale, e che consiste nel tasso di c.d. attualizzazione, che rende uguali, su base annua, i valori di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore.
Il contratto indica il TAEG nella misura del 2,94%, con valore sostanzialmente sovrapponibile a quello ricalcolato dal consulente d'ufficio, pari alla percentuale (inferiore) del 2,92%.
8 7. Per tutti i superiori motivi, le domande attoree non possono, in definitiva, essere accolte.
Venuto meno il presupposto fattuale dell'intera prospettazione attorea, rappresentato dalla necessità di ridefinire il piano di rimborso secondo il regime finanziario di capitalizzazione semplice degli interessi debitori, in ragione della illegittimità del regime di capitalizzazione composta, non esplicitato in contratto e, in ogni caso, indebitamente produttivo di interessi anatocistici, le domande formulate dagli attori rimangono prive di qualsivoglia impalcatura giuridica.
Come ampiamente argomentato dal CTU, il contratto indica, in modo puntuale e specifico, conformemente al dettato di cui all'art. 123 TUB, tutti i fattori generatori degli oneri finanziari, non presenta lacune informative od opacità di sorta, né appare viziato da indeterminatezza del tasso d'interesse e/o di altra componente "strutturale" della prestazione di rimborso, offrendo, invece, una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate).
Non sorge allora alcun vulnus in termini di trasparenza, in quanto i mutuatari hanno avuto integrale cognizione degli elementi giuridici ed economici del contratto, ovviamente nei limiti imposti dalla peculiare natura del mutuo a tasso variabile.
Le domande, principale e subordinata, si appalesano non solo infondate, ma anche sfornite di valido supporto probatorio, risultando il corredo documentale offerto dagli attori incompleto, rispetto alla verifica dell'effettivo esborso di somme non dovute.
Il CTU, infatti, ha rilevato che, pur contemplando l'articolato contrattuale tutti i fattori generatori degli oneri finanziari, non è stato possibile accertare se i mutuatari avessero eventualmente sostenuto, nel corso del rapporto, costi ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto, in quanto non sono stati prodotti documenti che forniscano informazioni circa le rate effettivamente corrisposte.
Quanto alla constatazione del CTU relativa alla erronea determinazione del piano di ammortamento, avendo la banca utilizzato un TAN del 2,5% (tasso di pre-ammortamento) anziché il tasso indicato nel contratto all'atto della stipula pari al 2,747%, così indicando di una quota capitale più alta rispetto a quella effettivamente dovuta, si deve rilevare che la circostanza si pone, in realtà, a favore dei mutuatari, in quanto, da un punto di vista matematico-finanziario, il più elevato valore delle quote di capitale determina la riduzione dell'ammontare complessivo degli interessi.
8. Alla luce delle considerazioni svolte, le domande formulate dagli attori devono essere respinte.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, alla condotta delle parti, alla natura delle questioni trattate, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sul tema e dell'arresto esegetico della 9 Suprema Corte a Sezioni Unite, successivo alla proposizione della domanda, grazie al quale stanno progressivamente affinandosi gli orientamenti interpretativi sulla materia del contendere, possono essere integralmente compensate le spese di lite (cfr. Cass. ord. 16/02/2023 n. 4864), ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica, così come liquidate con separato decreto, che vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Parte convenuta va condannata al pagamento in favore dell'Erario di una sanzione pecuniaria per la mancata comparizione al procedimento di mediazione ex art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande formulate dagli attori;
2. Compensa integralmente le spese di lite;
3. Pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
4. Condanna al versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, di una Controparte_1 somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 28/06/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita Annunziata
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