Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 469 del 2021 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 469 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Proprietà – Diritti reali – Muro Comune” e vertente TRA C.F. parte nata a CARIATI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
05.02.59, rappresentata e difesa dall'avv. SCORPINITI DOMENICO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE –
E
, C.F. parte nata a SCALA COELI in [...] Controparte_1 C.F._2
21.03.53, rappresentata e difesa dall'avv. PARROTTA ARALDO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 20.2.21, ha convenuto in giudizio . La difesa del primo Parte_1 Controparte_1 ha allegato che:
- Il sig. è proprietario in regime di comunione legale del bene Parte_1 immobile ad uso abitativo sito in Cariati, alla Via Corrado Alvaro n. 18;
- L'abitazione è confinate con la strada comunale, con la proprietà dei coniugi (lato Per_1 sinistro rispetto alla collocazione della strada comunale), con la proprietà dei coniugi e e, infine, con la proprietà dell'odierno convenuto (lato CP_2 CP_3 Controparte_1 destro rispetto alla viabilità pubblica).
- In data 6 giugno 2020 il sig. ha comunicato al sig. , a mezzo racc. a/r, ai Pt_1 CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. 882 cod. civ, la volontà di dar corso ai lavori di manutenzione e innalzamento del muro di confine tra le due proprietà, realizzato dal medesimo sig. al momento dell'edificazione della propria abitazione;
Pt_1
- Nella missiva veniva precisato che “l'attività avrà ad oggetto un parziale rifacimento del muro di confine, dettata da esigenze manutentive, nonché di decoro e miglioramento dello stato dei luoghi. Trattasi invero di muro perimetrale costruito oltre trent'anni orsono ed affetto da stati di forte annerimento prodotti dalle perdurante presenza di muffe e muschi vegetativi, frutto della pluriennale esposizione a piogge ed umidità; il medesimo è inoltre connotato da distacco degli intonaci e da multiple lesioni determinate dall'assestamento della superfice sottostante nel corso degli ultimi tre decenni. Comunico altresì che il muro perimetrale sarà oggetto di innalzamento entro i limiti fissati dalla norma codicistica di cui all'art. 886 cod. civ. e dal regolamento edilizio adottato dall'ente comunale di Cariati con delibera n. 14 del 27 marzo 2004
(art. 57 co. 3). L'intenzione è quella di provvedere ad un innalzamento della muratura sino alla misura di 1,40/1,50”;
- L'odierno attore invitava inoltre il “a voler partecipare alla determinazione delle CP_1 concrete modalità di determinazione dei lavori e di sostentamento delle spese necessarie” ed a tal fine precisava testualmente di aver individuato “la ditta
[...] quale appaltatore dei lavori di rifacimento del muro confinante con Controparte_4 la proprietà sicché mi permetto di suggerire la medesima per l'esecuzione CP_2 dell'opera di riparazione e innalzamento del muro perimetrale di cui si discorre, sussistendo evidenti profili di vantaggio nell'utilizzo della medesima ditta per entrambi gli appalti di lavori”.
- In risposta alla ridetta comunicazione il sig. inoltrava propria missiva con la CP_1 quale inibiva la realizzazione dell'opera, negando il proprio consenso (consenso mai richiesto dal trattandosi di intervento che non necessita un previo accordo tra i Pt_1 confinanti ex art. 885 c.c.) e negando altresì qualsivoglia disponibilità a corrispondere contributi economici di sorta;
- In seguito, il sig. ha provveduto a depositare presso l'ente comunale la Pt_1 documentazione relativa all'esecuzione dell'opera, corredata da progetto tecnico e documentazione fotografica circa lo stato dei luoghi;
- L'esecuzione dei lavori ha avuto inizio nel mese di settembre 2020, sicché il muro divisorio è stato manutenuto con sostituzione della precedente rete metallica ed innalzato, entro i prescritti limiti normativi, sino alla misura di 1,45 m. La conformità del progetto tecnico alla normativa codicistica e alla regolamentazione comunale veniva più volte verificata, nel corso della esecuzione dei lavori, dal locale corpo di polizia locale, dagli operatori della stazione dei Carabinieri e persino, di persona, dal dirigente dell'ufficio tecnico, tutti intervenuti in virtù delle numerose segnalazioni dall'odierno convenuto circa presunte e non meglio precisate “condotte illecite;
- Per la realizzazione dell'opera il sig. ha sostenuto spese pari alla somma Pt_1 complessiva di € 1.979,42;
- Ebbene, il sig. ha inteso adottare plurimi comportamenti volti ad affermare un CP_1 asserito diritto di comunione sul muro di confine (pur non avendo sostenuto alcun esborso per la sua realizzazione), a mero titolo di esempio: a. Utilizzando il muro perimetrale quale sostegno per l'accatastamento di legna da ardere, disposta, scientemente, in modo da coincidere con il punto in cui il sig. ha realizzato una Pt_1 doccia ad uso estivo, reso difficoltoso dalle nidificazioni di animali e insetti nell'accatastamento di legname;
b. Collocando a ridosso del muro divisorio alberi da frutto, arbusti di vite e persino un pergolato per la crescita rampicante delle viti, tutti ubicati in violazione dei limiti di cui all'art. 892 c.c. ecc. (sul punto è pendente dinanzi al competente G.d.P. giudizio civile per l'accertamento della violazione dei limiti di cui all'art. 892 c.c. e conseguente condanna alla rimozione degli arbusti);
- La spiacevole e perdurante situazione ha reso necessario promuovere l'odierna azione di accertamento negativo volta ad acclarare l'insussistenza di un diritto di comunione sul muro di confine e ad inibire le ridette turbative, essendosi rivelati vani i tentativi di componimento bonario assunti formalmente per mezzo di questo difensore;
- E, infatti, alla missiva-diffida inviata a mezzo racc. a/r del 12.10.2020 il ha CP_1 risposto eludendo l'oggetto della medesima e inerpicandosi su argomentazioni del tutto avulse dalla richiesta. Neppure l'avvio della mediazione civile (d.lgs. 28/2010) ha conseguito gli effetti sperati in quanto il , pur ritualmente convocato dinanzi al CP_1 mediatore per la data del 3 dicembre 2020, ha inteso non partecipare al relativo procedimento.
- Sul punto, desta stupore il comportamento procedimentale assunto dal convenuto, il quale, in termini irrituali ed estranei contesto normativo di riferimento, ha provveduto ad R.G. n. 469 del 2021 - Pag. 3 di 8
auto-compilare una modulistica web di un generico verbale di mediazione, apportandovi un'appendice “vergata a mano” del seguente tenore: verbale di “non” adesione alla mediazione (!); verbale comunicato direttamente all'ufficio del mediatore in data successiva (!?) alla convocazione del 3 dicembre.
- l'art. 874 c.c. disciplina il diritto all'ottenimento della comunione forzosa del muro sul confine disponendo espressamente al primo capoverso che “Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà”. La possibilità di domandare la comunione del muro è dunque compresa nel contenuto del diritto di proprietà e il titolare non può evitarla e, ove si rifiutasse di dare il consenso, il proprietario del fondo vicino può agire ai sensi di quanto previsto dall'art. 2932 c.c. Si tratta però di mera “possibilità” e, pertanto, come tale deve essere esercitata e non già presupposta. Si tratta precisamente di “possibilità condizionata”, da esercitare nei modi e nei termini dettati dalla norma, di obbligazione in senso tecnico, propter rem, che condiziona, ove non adempiuta, l'ottenimento del diritto di comunione. L'ottenimento del diritto è perciò ex lege condizionato al pagamento della metà del valore del muro, nonché della metà del valore del suolo su cui il muro insiste (c.d. indennità di medianza);
- Dato il quadro normativo di riferimento, è proprio in tale ottica che devono essere letti gli inviti alla compartecipazione alle spese che più volte il ha rivolto al proprio Pt_1 confinante;
- Pertanto, se il come apertis verbis dichiarato non intende avvalersi del diritto CP_1 potestativo all'ottenimento della comunione forzosa sul muro di confine (corrispondendo al la metà del valore del muro e la prescritta indennità di medianza), non potrà Pt_1 che essere accertata l'insussistenza di un diritto di comunione sul muro medesimo.
- Nessuna norma dell'ordinamento giuridico vigente consente al di pretendere CP_1 (perché di pretesa trattasi) di avere un diritto di comunione su di un'opera per la realizzazione della quale non ha fornito alcun contributo economico. L'ipotesi travalica nel campo dell'abuso e non certo in quello del diritto;
- In più occasioni (cfr. missiva in atti), il ha precisato di non aver mai prestato il CP_1 consenso alla realizzazione dell'opera ritenendo “illegale” l'attività intrapresa.
- La deduzione, sprovvista di alcun fondamento, necessita un breve approfondimento. In tema, il disposto normativo di cui all'art. 885 co. 1 c.c. prescrive che “ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopra edificata” (va da sé che l'innalzamento deve essere contenuto nei limiti consentiti: nel caso di specie entro il limite di 1,5 metri prescritto dall'allegato regolamento comunale). In proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che il muro comune divisorio può essere sopraelevato – anche abbattendo una preesistente rete metallica – senza necessità di consenso dell'altro comproprietario perché la relativa facoltà è svincolata dal regime normale della comunione (in tal senso, Cass. sent. n. 237 dell'11.01.1997; succ. conf. Cass. n. 8000 del 30.02.2018);
- L'interesse ad agire in accertamento negativo, volto ad acclarare l'insussistenza di un diritto di comunione sul muro divisorio di confine, è reso evidente dalle condotte assunte dal ed esplicative di una chiara volontà di assumere sussistente un diritto di CP_1 comproprietà meramente vantato e non oggetto di tutela giuridica se non nelle forme sopra esposte;
- l'insussistenza di un diritto di comunione sul muro divisorio di confine e la turbativa attuata dal mediante utilizzo del medesimo quale sostegno per l'accatastamento CP_1 di legna da ardere (disposta in modo da coincidere con il punto in cui il sig. ha Pt_1 realizzato una doccia ad uso estivo, reso difficoltoso dalle nidificazioni di animali e insetti nell'accatastamento di legname: cfr. docc. fotografica), condotta esemplificativa R.G. n. 469 del 2021 - Pag. 4 di 8
di una volontà del tesa ad affermare l'esistenza di diritti sulla cosa, impone CP_1 l'inibizione della turbativa e la rimozione dell'accatastamento di legname ai sensi di quanto previsto dall'art. 949 c.p.c.;
- Come precisato in punto di fatto, l'avvio del procedimento di mediazione civile di cui al d.lgs. 28/2010 non ha conseguito effetti di sorta in quanto il convenuto, ancorché ritualmente convocato dinanzi al mediatore per la data del 3 dicembre 2020 (cfr. doc. 10), ha inteso non partecipare costringendo il a dar corso all'odierna azione Pt_1 giudiziaria. Si è già detto del comportamento procedimentale assunto dal , il CP_1 quale, in termini del tutto irrituali ha provveduto ad auto-compilare una modulistica web di un generico verbale di mediazione, apportandovi un'appendice “vergata a mano”, di segno negativo, del seguente tenore: modulo di “non” adesione alla mediazione;
formulario poi notificato allo studio legale del mediatore in data successiva (!?) alla convocazione del 3 dic. Cit. Si chiede, pertanto, la condanna ex art. 96 c.p.c. e il risarcimento del danno non patrimoniale;
- Nella fattispecie in esame risulta altresì applicabile l'istituto delle misure coercitive introdotto nel corpo del codice di procedura civile - art. 614 bis - dalla riforma attuata con L. n. 69/2009.
- Dunque, trattandosi di uno strumento applicabile specie nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia avvenuta la violazione di un obbligo di non fare infungibile, nessun dubbio sorge circa la possibilità di adottare tale tipo di sanzione nel caso de quo.
- Difatti, essendosi concretizzata la violazione di un diritto a carattere permanente, parte attrice, nutre un interesse ben preciso: quello di far cessare definitivamente (ed anche coattivamente) un comportamento lesivo avvalendosi, se del caso, di un provvedimento a carattere inibitorio che possa ostacolare la reiterazione della condotta lesiva;
ed è proprio allo scopo di evitare situazioni in cui il protrarsi dell'adempimento possa arrecare ulteriori danni e/o disagi, si chiede all'adito Giudice di disporre la suddetta condanna a scopo di coercizione indiretta.
- A tal riguardo, il danno in re ipsa che si intende scongiurare attraverso tale condanna viene ricollegato alle semplici inadempienze in cui è incorsa la controparte senza che debbano essere provati indici rilevatori di un effettivo pregiudizio o il rapporto di causa/ effetto che lega condotta e danno prodotto.
- In conclusione si insiste affinché l'adito Giudice, esercitando i poteri allo scopo conferiti dall'art. 614 bis c.p.c., individui, allo scopo di sollecitare la controparte ad un adempimento spontaneo dell'obbligazione, la somma pecuniaria dovuta in caso di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna ad un ben determinato obbligo di fare infungibile.
Tanto premesso, a chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. accertare e dichiarare sulla base delle motivazioni espresse in narrativa, l'insussistenza di un diritto di comunione del sig. sul muro perimetrale di confine;
Controparte_1 b. per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di proprietà esclusiva del sig. sul ridetto muro divisorio;
Parte_1
c. ordinare la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore e, segnatamente, ordinare la rimozione dell'accatastamento di legname addossato in aderenza al muro di confine;
d. per l'effetto fissare in non meno di € 100,00, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la misura di coercizione indiretta che sarà dovuta dal sig.
in favore del sig. per ogni giorno di ritardo Controparte_1 Parte_1 nell'adempimento dell'obbligo prescritto nel dispositivo di sentenza;
e. condannare il convenuto ai sensi di quanto prescritto dall'art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento, in favore dell'attore, di una somma equitativamente determinata, in ogni caso, in misura non inferiore ad € 1.000,00; R.G. n. 469 del 2021 - Pag. 5 di 8
f. condannare, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con tutti gli accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.; Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.09.21, si è costituito
. La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- Inesistenza della proprietà esclusiva del muro di confine.
La vicenda che ci occupa si caratterizza, per come pacificamente dedotto in opposto libello introduttivo, per la parziale modifica della già esistente recinzione, in illo tempore realizzata da entrambe le parti, con paletti in ferro e rete metallica a mezzo di opera muraria in elevazione sul preesistente muro di confine.
L' attore confessa, con assoluta nonchalance, di aver proceduto alla rimozione della parte superiore della preesistente recinzione che divideva la sua proprietà da quella del convenuto e di aver sopraelevato il muro (preesistente) che costituiva la parte inferiore della suddetta recinzione sino ad una altezza di 1,45 cm;
- L'attore, con disarmante candore, afferma a sostegno della propria tesi che la turbativa da esso riscontrata si rileva (principalmente) nella impossibilità di godere pienamente di una “doccia estiva” da esso realizzata utilizzando la suddetta sopraelevazione, in quanto il convenuto accatasterebbe dalla parte opposta della legna;
- non solo l' attore pretende di procedere alla sopraelevazione del muro perimetrale per realizzarvi una “doccia estiva” dal proprio lato ma quando il convenuto pur non contestando il suo discutibile intento di effettuare tale intervento (per gli ovvi inconvenienti di infiltrazioni di umidità, di rumori molesti, di violazione delle distanze legali e di violazione delle norme igienico-sanitarie) e non partecipa alle spese richieste lo trascina ingiustamente innanzi alla intestata er negargli anche l' uso della parte CP_5 preesistente del muro invocando una inammissibile tutoria che di fatto consiste nella revoca dell' esistente diritto al godimento di un bene esercitato ab origine, ed in modo pacifico per circa trenta anni;
- infondata e destituita di ogni fondamento tanto è che a pagina 5 del libello introduttivo espressamente dichiara di essere a conoscenza dell' esistenza della norma e del contenuto di cui all' Art. 855 c.c. che prevede, per l' appunto, la regolamentazione della sopraelevazione del muro comune attribuendo ad uno dei comproprietari la facoltà, ed il diritto, di sopraelevare il preesistente muro a proprie spese e senza diritto di ripetizione dei costi verso gli altri comproprietari e, soprattutto, la previsione del mantenimento della comunanza in relazione alla parte già esistente al momento della sopraelevazione;
- Sebbene tale norma sia stringente alla regolamentazione di muri comuni realizzati sul confine e normalmente utilizzati quali parti di edifici, nel caso che ci occupa trova comunque applicazione ed impone la declaratoria della persistenza della comunione in reazione alla parte, quanto meno, inferiore del medesimo e che nel caso specifico sarebbe stata utilizzata dal convenuto per allocarvi la legna e/o altro……
- Invero, nel caso che ci occupa il convenuto non ha fatto altro che utilizzare dal proprio lato il preesistente muro comune, da sempre utilizzato in regime di comunione;
- L' azione siccome esperita è infondata e pretestuosa, non trova alcuna norma che ne possa confortare il suo sostegno e si caratterizza per temerarietà ex Art. 96 c.p.c. e per mancanza assoluta dei principi di lealtà e correttezza nei rapporti di vicinato;
- In via meramente gradata e, confutatis confutandis, nella remota ipotesi che dovesse risultare la circostanza che la (pre)esistente recinzione che divide le due proprietà delle parti sia mai stata realizzata su terreno esclusivo dell' attore e/o inizialmente a sue spese, circostanza qui rappresentata solo in via ipotetica e non veritiera, si rileva che essendo il muro che ci occupa, nella sua parte iniziale (ed in particolare la parte inferiore), realizzato da oltre un ventennio addietro si configura nel caso in esame la sussistenza del diritto di usucapione della servitù di godimento anche e qualora, si ripete a mero R.G. n. 469 del 2021 - Pag. 6 di 8
esempio scolastico, il muro stesso sia stato realizzato in area di proprietà esclusiva dell' attore e/o a sue esclusive spese.
- Si formula, pertanto, eccezione di usucapione riservandosi, ove strettamente necessario, di intraprendere separato giudizio di accertamento in tal senso.
Ciò posto, , ha chiesto a questo Tribunale: Controparte_1
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. Condannare parte attrice in favore del convenuto ad un risarcimento secondo equità ex art. 96 c.p.c.;
3. In via gradata e qualora dovesse risultare che la recinzione che ciò occupa è posta su terreno esclusivo dell'attore, dichiarare che per la sollevata eccezione di usucapione, il diritto del convenuto al godimento del bene oggetto di causa;
4. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Alla prima udienza entrambe le parti hanno chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, non avendo, peraltro, articolato alcuna prova orale neppure negli atti introduttivi. All'udienza del giorno 17.12.24, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Nel merito
Le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Pur prescindendo da una verifica di un serio ed attuale interesse ex art. 100 c.p.c. ad una azione di accertamento negativo anche sotto il profilo della concreta lesione del diritto, la stessa, per come esperita alla luce del petitum e della causa petendi evocati nell'atto introduttivo, è infondata e non può essere accolta. E' opportuno precisare, poi, che l'attore mira, anche attraverso riferimenti normativi del tutto impropri, non tanto all'accertamento della insussistenza della comunione sul muro divisorio delle due proprietà descritto in atti, ma alla affermazione della sua proprietà esclusiva sullo stesso. Come da giurisprudenza consolidata, nell'azione di accertamento negativo, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
2.2. Orbene, che il muro oggetto di causa non sia comune è deduzione priva di qualsiasi supporto probatorio, di cui la parte attrice era onerata.
Infatti, a sostegno delle proprie deduzioni, il ha prodotto esclusivamente delle Pt_1 fotografie e uno scambio di corrispondenza con l'odierno convenuto. Il contenuto dello scambio epistolare, invero, rivela che l'odierno attore richiede la ripartizione delle spese sull'assunto che il muro sia appunto comune e non già di sua proprietà esclusiva. Ad una attenta analisi, del medesimo tenore, peraltro, si rivelano le stesse deduzioni dell'atto introduttivo. In senso contrario, poi, attesa l'assenza di qualsiasi altro elemento di prova neppure articolato, assume rilievo decisivo l'art. 880 c.c., in base al quale il muro divisorio (v. pag. 2 punto 8 dell'atto di citazione) si presume comune. E la presunzione, in primo luogo, non opera quando il muro divisorio sia stato costruito con sicurezza sulla proprietà esclusiva di uno dei confinanti (v. Cass. Civ. 756 del 1999)
E, in secondo luogo, può essere vinta solo dall'accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione ex art. 934 c.c. (v. Cass. Civ. n. 50 del 2014).
Accertamento nel caso di specie impossibile, attesa la mancata produzione dei titoli di proprietà, della precisa indicazione dei confini tra i beni e l'assenza di qualsiasi prova articolata anche in ordine alla costruzione del muro. R.G. n. 469 del 2021 - Pag. 7 di 8
2.3. Il riferimento, poi, all'art. 874 c.c. è del tutto improprio. Invero, come si desume agevolmente dal tenore letterale della disposizione, la norma struttura un diritto potestativo del proprietario del fondo contiguo al muro altrui.
Pertanto, in primo luogo, è deduzione incongrua logicamente prima ancora che giuridicamente sostenere che il mancato esercizio del diritto potestativo da parte del – CP_1 desumibile, peraltro, semplicemente dal contegno volto a non sostenere le spese per l'innalzamento del muro, senza mai porre in discussione la comunione sullo stesso – importi l'assenza della comunione sul muro. Invero, il diritto potestativo consente l'attuazione di un trasferimento coattivo e rappresenta una facoltà insita nel diritto di proprietà non sottoposta a prescrizione.
Né tantomeno la contestazione in ordine alla necessità delle riparazioni – con riferimento all'art. 882 c.c., norma speciale rispetto all'art. 1104 c.c. – vale rinunzia del diritto stesso. In secondo luogo, è assorbente il rilievo per cui l'art. 874 c.c. prevede il diritto del proprietario di un fondo contiguo “al muro altrui”, sottintendendo, quindi, la preesistenza di un muro altrui (precisamente: non del titolare del diritto potestativo) in quanto collocato nella proprietà altrui (precisamente: del titolare del fondo contiguo). Di qui il diritto potestativo di ottenere la comunione di un muro non proprio ma altrui e l'obbligazione di corrispondere la metà del valore del muro e la metà del valore del suolo sul quale il muro è costruito, proprio perché edificato sul fondo altrui.
Orbene, come già sopra precisato, che il muro in esame sia altrui e, quindi, del solo è Pt_1 deduzione priva di qualsiasi fondamento probatorio. 2.4. Parimenti, il riferimento all'art. 885 c.c. è del tutto improprio, dal momento che, in primo luogo, nessuna deduzione relativa alla illiceità è stata articolata dalla parte convenuta;
e, in secondo luogo, la disposizione evocata presuppone la comunione sul muro, al contrario di quanto sostiene l'attore nel suo atto introduttivo e come, contraddittoriamente, riconosce nel corpo nel medesimo atto (pag. 2 punto 6 “consenso mai richiesto dal trattandosi di intervento che non Pt_1 necessita di un previo accordo tra i confinanti ex art. 885 c.c.”). 2.5. Le medesime ragioni esplicitate importano il rigetto della domanda ex art. 949 c.c. Si aggiunga, peraltro, a mero titolo di completezza della decisione, che la domanda ex art. 949 c.c. presuppone la prova – sebbene non rigorosa come quella della rivendica – del proprio diritto in virtù di un valido titolo di acquisto. Prova, come già indicato, mai fornita dalla parte attrice, che ne era onerata. Inoltre, l'attore è onerato di provare anche la sussistenza delle molestie e delle turbative e, cioè, un pregiudizio attuale e concreto idoneo ad incidere in modo significativo sul proprio diritto.
Anche in tal caso, alcuna prova è stata fornita dalla parte attrice. Gli unici documenti idonei a tal fine sono costituiti da due fotografie. La prima è chiaramente riferita al giudizio dinanzi al g.d.p. in tema di distanze. La seconda, invece, raffigura a ben vedere della legna apposta dal convenuto nel fondo di sua proprietà e, come tale, inidonea ad assurgere a molestia tecnicamente intesa.
2.6. Ne consegue l'infondatezza delle domande esperite dalla parte attrice. Assorbite le altre domande proposte.
3. Il regime delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; R.G. n. 469 del 2021 - Pag. 8 di 8
b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
f) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
Deve, infine, essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. PARROTTA per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte da Parte_1
B. CONDANNA parte attrice l pagamento in favore del convenuto Parte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 Controparte_1 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. PARROTTA ARALDO per dichiarato anticipo;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 31 maggio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia