Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 16/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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Sentenza n. Reg.Gen. n. 358/2024
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 358/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 893/2024 del
Tribunale di Campobasso in composizione collegiale pubblicata il 23.09.2024 a conclusione del giudizio n. 1649/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione personale dei coniugi”, vertente tra
, c.f. , elettivamente domiciliato in Campobasso, Parte_1 CodiceFiscale_1
v. Regina Elena n. 54 presso lo studio dell'avv. Tiziana Giarrusso che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Giancarlo Damiano per procura in calce al ricorso in appello.
-APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE-
1
e c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Campobasso, P. le M. Scarano n. 17 presso lo studio dell'avv. Ilenia Guadagno che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione in appello contenente appello incidentale.
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE-
con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso.
- INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025 entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento.
Per il P.G.: rigetto dell'impugnazione.
FATTO
Con ricorso del 14.10.2022, proponeva domanda di separazione Controparte_1
giudiziale dal marito , con il quale aveva contratto matrimonio in data Parte_1
10.03.2022 in Venezuela, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Toro.
Rappresentava che dalla loro unione era nato, il 27.12.2009, Persona_1
affetto da una grave malattia genetica (cromosomopatia) che lo aveva reso totalmente inabile, tanto da necessitare della sua assistenza completa e totale.
Chiedeva: dichiararsi la separazione tra i coniugi;
disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di lei;
disporsi
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l'assegnazione in suo favore della casa coniugale sita in Toro;
disciplinare il diritto di visita del padre;
porre a carico del un assegno di mantenimento in favore del Parte_1
figlio pari ad euro 350,00 mensili;
disporsi che gli assegni familiari fossero attribuiti al genitore collocatario in via prevalente del minore;
disporsi che le spese straordinarie necessarie per il figlio fossero poste a carico di entrambi i genitori in parti uguali.
Si costituiva in giudizio che, non opponendosi alla domanda di Parte_1
separazione, chiedeva: l'addebito della separazione alla moglie per violazione del dovere di fedeltà, a cagione della nuova relazione da lei intrecciata con un altro uomo;
disporsi l'affido condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di lui;
disporsi l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
la condanna della moglie ex artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento dei danni da lei causati alla sua integrità
psicofisica, nonchè per il danno biologico da lui riportato, a causa della violazione da parte della moglie degli obblighi nascenti dal matrimonio, ivi compreso l'obbligo di fedeltà.
Nella propria memoria integrativa del 15.03.2023 la ricorrente ribadiva le conclusioni rassegnate in sede di ricorso e, in aggiunta, chiedeva di: accertare e dichiarare che ella svolge il proprio ruolo genitoriale in maniera corretta e che il suo allontanamento temporaneo dalla casa coniugale per recarsi in una comunità protetta era stato determinato dall'esigenza di tutelare il figlio e restituire la serenità perduta a sé stessa e al minore;
per l'effetto, revocare il decreto n.2571/2022 del 15.12.2022 con il quale il Tribunale per i
Minorenni aveva disposto la sospensione dalla responsabilità genitoriale sua e del
; rigettare la richiesta di addebito della separazione;
pronunciare l'addebito della Parte_1
separazione in capo al marito, a causa delle condotte violente da lui poste in essere, che avevano determinato l'intollerabilità della convivenza e recato danno a lei;
disporre il risarcimento dei danni da lei subiti a causa delle condotte violente e dei maltrattamenti del
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marito, nella misura di € 10.000,00; disporre in suo favore un assegno periodico, da quantificarsi anche in via perequativa, in aggiunta a quello richiesto per il mantenimento del figlio minore.
Nella memoria integrativa il resistente ribadiva le conclusioni già rassegnate.
In corso di giudizio veniva disposta la riunione al procedimento di separazione del procedimento n. 472/2022 V.G. del Tribunale per i Minorenni di Campobasso.
In fase istruttoria veniva disposta ed espletata una indagine peritale psico -diagnostica sulle competenze genitoriali delle parti, affidata alla psicologa Dr.ssa . Persona_2
Con sentenza n. 286/2024, pubblicata l'8.03.2024, l'adito Tribunale di Campobasso
pronunciava sentenza parziale di separazione personale tra i coniugi e, con ordinanza in pari data, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per l'esame dell'accordo delle parti dell'11.01.2024, che il Tribunale rifiutava di recepire in quanto ritenuto in contrasto con gli interessi del minore.
All'esito del giudizio veniva pronunciata la sentenza definitiva n. 893/2024, che così ha disposto: “a) DICHIARA rinunciate le reciproche domande di addebito della separazione,
le reciproche domande risarcitorie, la domanda di mantenimento avanzata dalla
ricorrente; b) nell'esercizio Parte_2 Parte_1
della responsabilità genitoriale sul figlio minore , revocando Persona_1
sul punto l'ordinanza n. 221/2023 del 26.01.2023 (depositata in cancelleria il 1.02.2023)
del Tribunale per i Minorenni di Campobasso;
c) REVOCA l'incarico conferito al tutore
nominato, avv. Stefania Paolozzi;
d) REVOCA l'ordinanza n. 221/2023 del 26.01.2023
(depositata in cancelleria il 1.02.2023) del Tribunale per i Minorenni di Campobasso nella
parte in cui ha previsto che gli incontri tra ed il figlio Parte_1 Persona_1
debbano avvenire in forma protetta;
e) DISPONE che i Servizi Sociali competenti (ATS di
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– Bojano – Comune di Toro), prendano in carico il nucleo familiare in oggetto, al Pt_3
fine di porre in essere tutte le opportune azioni di supporto ai genitori;
f) DISPONE che il
figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre, presso la struttura
Vinchiaturo (CB); g) DISPONE che il padre potrà incontrare il minore secondo il
calendario di visita esplicitato in motivazione al punto VI);h) RIGETTA le reciproche
domande di assegnazione della casa familiare;
i) DISPONE a carico di Parte_1
l'obbligo di pagare, in favore di , la somma mensile di € 250,00 a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , con rivalutazioni Persona_1
annuali sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 25 di ogni mese, a mezzo bonifico
bancario sul conto corrente a lei intestato;
j)DISPONE che le spese straordinarie per il
figlio graveranno su ciascun genitore nella misura della metà, e saranno regolate nei modi
e termini di cui alle Linee giuda spese straordinarie del Tribunale di Milano (Linee giuda
spese straordinarie del Tribunale di Milano datate 14.11.2017); k) DISPONE che
l'assegno unico per il figlio a carico sarà percepito per il 50% dalla madre e per l'altro
50% dal padre;
l) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti private, ivi
comprese quelle di CTU”.
Avverso detta sentenza, con ricorso del 25.10.2024, ha proposto appello, Parte_1
affidato ai motivi di seguito precisati.
Con memoria del 29.12.2024, si è costituita l'appellata chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'impugnazione avversaria e, proponendo, a sua volta, appello incidentale affidato al motivo di seguito precisato.
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Con ordinanza del 10.04.2025 è stata disposta l'acquisizione di una relazione aggiornata dei Servizi Sociali competenti, pervenuta il 20.05.2025; in data 13.05.2025 è pervenuta la relazione aggiornata della “Casa Martina” di Vinchiaturo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di appello - punto A) dell'atto di gravame – il lamenta l'errata Parte_1
decisione del Tribunale relativa al collocamento prevalente del minore presso la madre,
adducendo a sostegno delle proprie ragioni il mancato accoglimento da parte del Collegio
dell'ipotesi di accordo raggiunto tra le parti, nonché del suggerimento della C.T.U,
ovverossia la collocazione paritaria del minore presso entrambi i genitori, secondo le modalità così testualmente indicate a pag. 4 del ricorso: “1. Presso la madre, il lunedì –
martedì – mercoledì – giovedì – venerdì mattina;
2. Presso il padre, il venerdì – sabato –
domenica – lunedì mattina”.
Il motivo è infondato.
Nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha dato prova di aver tenuto in debita considerazione il reale ed esclusivo interesse del minore, a prescindere dalle esigenze personali e dalle aspettative dei due genitori.
In sostanza, il Tribunale – attenutosi alle conclusioni della consulente d'ufficio – che ha definito i membri della coppia perfettamente idonei a svolgere, sia in coppia, sia ciascuno singolarmente, le funzioni genitoriali – ha ripristinato per entrambi la responsabilità
genitoriale, in quanto entrambi sono risultati attenti alle esigenze del figlio.
Dopo di che, all'esito di una valutazione effettuata su quello che è l'interesse esclusivo del minore, il primo giudice ha ritenuto correttamente di optare per il collocamento prevalente dello stesso presso uno solo dei due genitori, allo scopo di evitargli un inutile pendolarismo, ritenuto nel caso di specie, ed in considerazione del grave handicap da cui
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lo stesso è affetto, ancor più nocivo;
ha perciò reputato di dover collocare il bambino presso la madre, quale genitore che principalmente si occupa del suo menage.
Sul punto il primo giudice così si è espresso: “[…] il minore deve essere affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, come del resto espressamente richiesto. Si osserva
che, con riguardo al regime di affidamento dei minori, ogni provvedimento deve essere
adottato assumendo a parametro fondamentale il superiore interesse morale e materiale
della prole, così come previsto dall'art. 337 c.c.”; ed ha poi aggiunto: “[…]orbene,
richiamate tutte le valutazioni già esposte al punto III), nel caso di specie non è emersa
alcuna circostanza oggettiva che possa giustificare l'affido esclusivo ad uno dei due
genitori, in quanto l'altro è incapace o non idoneo ad assolvere il compito di curare ed
educare il minore. Non sono poi emersi elementi tali da far ritenere pregiudizievole
l'affido condiviso per il minore, in quanto foriero di provocare alterazioni del suo
equilibrio psico – fisico. Il Collegio ritiene di dover collocare il minore in maniera
prevalente presso la madre, che già vive con lui e di lui si occupa prioritariamente. La
circostanza per cui è stata sempre la madre, disoccupata, ad occuparsi del figlio nella
quotidianità, ed in maniera più totalizzante rispetto al padre (che invece lavorava come
autotrasportatore), emerge chiaramente da tutti gli atti di causa, ed è confermata in
particolare dalla CTU in atti, dalla quale si evince < è sempre stato seguito dalla Per_1
madre; solo in due occasioni è rimasto a lungo con il padre>, ossia per un periodo di
alcuni mesi durante il quale la madre aveva deciso di andare a lavorare, mentre il padre
era in aspettativa, e in occasione di un viaggio della madre in Venezuela, per un intervento
estetico. Emerge altresì dalla CTU che durante la settimana è la signora che CP_1
si preoccupa di far seguire le attività pomeridiane al figlio. All'udienza del 6.05.2024 il
tutore del minore, avv. Stefania Paolozzi, ha confermato che la si dedica al CP_1
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figlio in modo particolare, che è completamente a disposizione del bambino, e va di
continuo a scuola per ogni necessità […]”.
Tale iter logico - giuridico si palesa corretto, oltre che esaustivamente motivato.
Del resto, la decisione assunta in primo grado è coerente con l' orientamento più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il collocamento prevalente del figlio minore presso uno dei genitori, ordinariamente la madre, laddove non vi siano ragioni di deroga,
risponde ugualmente all'intento del legislatore di rispettare i ruoli genitoriali e la bigenitorialità. Il giudicante, secondo tale condivisibile orientamento, può discostarsi dal concetto di collocamento paritario, oggi prevalente, qualora – come nel caso di specie –
ravvisi nel collocamento prevalente la situazione più confacente al benessere del minore,
al fine di assicurargli una crescita armoniosa e serena, evitando di provocare la perdita di punti di appoggio stabili (cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza 3 agosto 2023, n. 24226).
Alla luce di quanto esposto, la deroga – nella concreta fattispecie - al collocamento paritario ha trovato conforto nel preminente interesse del minore, che è vissuto da sempre in simbiosi con la madre che si occupa di lui in maniera totalizzante e, anche allo scopo di evitargli un destabilizzante pendolarismo. Attesa anche la grave condizione di salute del minore, la sua routine è già perfettamente scandita, e non può essere modificata da continui spostamenti settimanali da un'abitazione all'altra, imposti da un collocamento rigidamente paritario. Perciò, nessuna contraddittorietà, né violazione dei principi cardine voluti da legislatore si rilevano nella decisione impugnata che, invece, proprio in virtù di un esame accurato, per nulla generico, ha ritenuto di dover collocare il minore presso la madre.
Conseguentemente alla ritenuta opportunità di collocare prevalentemente il ragazzo presso la madre, nella sentenza impugnata il Tribunale ha disposto le modalità di esercizio del diritto di visita del padre al figlio.
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In particolare, proprio nel rispetto del principio della bigenitorialità, ha primariamente statuito che il padre possa vedere senza alcuna limitazione “ogni volta Persona_1
che lo vorrà, anche tutti i giorni, previo accordo con la madre, sempre tenendo conto in
via prioritaria delle esigenze del minore”.
In sostanza, partendo dall'esito delle valutazioni personologiche della coppia genitoriale,
da cui è emerso che, nonostante permangano delle problematiche nel rapporto tra i due genitori, questi sono in grado di focalizzare le proprie risorse sulle esigenze del minore,
mettendo da parte le rispettive e reciproche recriminazioni, il Tribunale ha ritenuto non esservi ostacoli a che il minore possa trascorrere tempi paritari con entrambi i genitori anche se, nel proprio esclusivo interesse, ha reputato di collocarlo presso il genitore che da sempre se ne è occupato in maniera pressochè esclusiva, la madre.
Nulla di contrario ai principi legislativi.
La normativa di settore, infatti, attribuisce al giudice adito appositi poteri officiosi volti,
caso per caso, a decidere quale possa essere la decisione più idonea e più rispondente all'interesse del minore. In altri termini, a base della decisione deve essere posto ciò che garantisce al minore una esistenza serena ed armoniosa, a scapito delle esigenze personali dei genitori.
Solo in subordine, ed in caso di mancato accordo tra i genitori, il primo giudice ha definito nel dettaglio le giornate in cui potrà e dovrà stare con il padre, sempre nel rispetto Per_1
del principio secondo il quale ciascun genitore deve essere presente in maniera significativa nella vita del figlio.
Nel caso che occupa, il giudice a quo ha stabilito quanto segue: “ terrà Parte_1
con sé il figlio almeno due pomeriggi infrasettimanali, prelevandolo dall'uscita di scuola
e riaccompagnandolo presso la madre entro le ore 20.00. potrà vedere Parte_1
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e tenere con sé il figlio per due weekend al mese, alternati con la madre, dal venerdì
all'uscita di scuola, ove provvederà a prelevarlo, sino alla domenica alle ore 20.00, orario
in cui provvederà a riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre. Le vacanze estive
saranno equamente suddivise tra i due genitori, affinchè il minore possa trascorrere con
ciascuno almeno una settimana consecutiva nel mese di luglio e una settimana consecutiva
nel mese di agosto;
le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascun
genitore, ad anni alterni, salvo diversi accordi. Ai compleanni, agli onomastici del minore
ed ad altre eventuali feste organizzate, alle quali lo stesso sarà chiamato a partecipare,
saranno presenti entrambi i genitori. Ognuno dei genitori trascorrerà il giorno del suo
compleanno e del suo onomastico con il minore […]”.
Ebbene, attesa l'attenzione al rispetto del principio della bigenitorialità, il disposto motivazionale è conforme ai principi normativi: il padre – si ribadisce – può vedere,
volendo, il figlio anche tutti i giorni.
In ogni caso, è ormai principio consolidato che affido condiviso non significa necessariamente “pari tempo con i genitori”. E' infatti regola di buon senso che il minore abbia la residenza abituale e principale presso il genitore collocatario, di solito la madre,
al contempo garantendo all'altro genitore il diritto di mantenere legami solidi con il figlio
(cfr. Cass. civ., sentenza n. 22219/2018).
L'affidamento condiviso, infatti, non implica l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore con l'uno o l'altro genitore. Al contrario, i tempi di permanenza devono essere armonizzati in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio. Ciò che rileva, in altri termini, è il modo in cui i genitori abbiano svolto in precedenza i propri compiti, le capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, educazione e disponibilità ad un costante rapporto, la
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abitudini di vita di ciascun genitore e l'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. civ., Sez I civile – ordinanza n. 30191/20199).
Ciò detto, è palese come la sentenza appellata sia corretta e in linea con l'interesse del minore.
Sempre nel primo motivo di appello, in via subordinata rispetto al rigetto della domanda principale di affidamento paritario, il avanza domanda di collocazione stabile Parte_1
del minore presso il padre nella casa coniugale di Toro, nella quale abita e vive un'altra figlia dell'appellante principale, nata da precedente relazione, da poco maggiorenne.
Come quella principale, anche tale subordinata va respinta.
In primo luogo, perché la motivazione espressa al riguardo dal Tribunale è esente da vizi logici, è correttamente motivata e giustamente centrata sul preminente interesse del minore. Scrive al riguardo il Tribunale (pagg. 10 - 11 sentenza): “Occorre inoltre – e
soprattutto – rilevare che l'art. 337 sexies c.c. stabilisce che il godimento della casa
familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse del figlio. Ebbene, il
Collegio ritiene che la collocazione del minore presso la casa coniugale, sia in Toro, non
sia rispondente all'interesse del minore, in quanto è emerso dall'istruttoria che
l'abitazione di cui trattasi non è idonea alle sue esigenze, considerato che essa si sviluppa
su due piani e che, come rilevato anche dal CTU, il minore <non sa scendere le scale in>
modo autonomo>, e che < i genitori gli hanno insegnato a scendere e salire da seduto>,
operazione potenzialmente rischiosa per la sua incolumità. Si aggiunga che all'udienza
di precisazione delle conclusioni del 6.05.2024 anche il tutore del minore, avv. Stefania
Paolozzi, ha affermato di ritenere più opportuna la collocazione del bambino
più adatto a lui rispetto alla casa coniugale, perché trattasi di una casa con le scale due
piani>”.
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In secondo luogo, a sostegno della subordinata, il adduce che la moglie non Parte_1
sarebbe in grado di accudire il bambino a causa del proprio vissuto e dei vuoti affettivi emersi durante le operazioni di indagine psicologica. Ciò fa riportando solo ed esclusivamente un breve stralcio di quelle che sono state le laboriose operazioni peritali eseguite in modo ineccepibile dalla C.T.U.
Ebbene, a pagina 7 della sentenza il Tribunale riporta testualmente tutti i risultati delle indagini peritali “quanto nello specifico alla figura della madre. Dalla CTU (ed in
particolare dai risultati del test sottopostale denominato APS – I Assessment of Parental
Skills Interview), emerge che nella valutazione delle capacità genitoriali la ha CP_1
ottenuto dei punteggi che non hanno fatto rilevare criticità. I punteggi ottenuti sono stati
descritti come ottimali nell'area di
un'unica criticità relativa all'organizzazione delle attività sportive e ricreative del figlio,
dove è stato rilevato un disaccordo tra i genitori per questioni logistiche ed economiche.
Nell'area della
bambino a litigi violenti tra i genitori e nella bassa propensione a lasciarlo a persone
terze. Nell'area del
attenzione genitoriale, anche all'affettività”.
Orbene, il trascritto passaggio motivazionale, e tutte le circostanze già in precedenza esposte circa la dedizione totalizzante della donna nei confronti del figlio disabile, sono decisive nella confutazione della asserita incapacità della di svolgere il proprio CP_1
ruolo; tenuto anche conto che, a mente del nuovo articolo 473 bis. n. 25 c.p.c., la capacità
genitoriale non viene misurata sul vissuto dei genitori, bensì su quello che effettivamente essi fanno o non fanno nei confronti dei figli. La norma in questione, infatti, stabilisce che nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di
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personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulla capacità genitoriale, laddove l'aspetto da prendere in considerazione dal consulente d'ufficio, non è tanto la personalità dei due genitori, i propri trascorsi o i traumi del passato che in qualche modo abbiano potuto segnarli, bensì quanto il genitore fa o compie nell'esclusivo interesse del figlio: perciò, una volta che il giudice acquisisce la consulenza, raccoglie gli elementi di valutazione in ordine al rispetto del miglior interesse del minore. Ciò vuol dire che gli elementi della perizia, anche quelli attinenti al vissuto dei genitori, costituiscono la base di partenza per addivenire ad una decisione che possa, nel singolo caso di specie, essere il più possibile rispondente all'interesse del minore (di quel singolo minore.). Dunque, non è possibile sulla sola base del profilo di personalità – come si vorrebbe che si facesse l'appellante – stabilire se quel genitore sia o meno capace di svolgere il proprio ruolo.
Come è noto, la capacità genitoriale è quella che hanno i genitori (o chi per loro) di assolvere ai propri compiti verso i figli. Può essere valutata solo per verificare l'effettivo soddisfacente assolvimento dei compiti genitoriali attraverso i comportamenti concretamente attuali nella relazione con il figlio. Ne deriva che la valutazione psicologica in tema di genitorialità si deve rivolgere non già alle capacità sic et simpliciter di base e/o specifiche parametrate rispetto allo standard ideale, ma occorre porre attenzione a quelle che sono le criticità significative che si riflettono sui comportamenti che risultano dannosi per il figlio, in considerazione dei suoi bisogni e risorse, producendo violazioni dei diritti personali e relazionali del figlio.
Nel caso di specie, tali criticità non sono emerse relativamente alla madre, e neppure nel ragazzo sono emerse situazioni pregiudizievoli o destabilizzanti il suo equilibrio psico
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fisico che, anzi, viene ritenuto un ragazzo socievole, sereno e ben integrato nel Per_1
contesto in cui vive.
Nel secondo motivo di appello, il ha impugnato la sentenza nella parte in cui Parte_1
dispone l'onere a suo carico di versare un assegno periodico a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Anche in tal caso le doglianze sono prive di pregio.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto parzialmente fondata la domanda avanzata dalla CP_1
sulla previsione di un assegno in favore del minore a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento e, nel contemperamento degli interessi in gioco, ha reputato congruo quantificare il contributo dovuto dal genitore non collocatario nella misura di € 250,0
mensili, a fronte di € 350,00 richiesto dalla donna. Ha motivato la propria decisione al riguardo in questi termini: “Il dovere di mantenere i figli ha fondamento nell'art. 337 – ter
c.c., che nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei
figli in misura proporzionale al loro reddito, individua, quali elementi da tenere in conto
nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo
stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i
tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici
e di cura da loro assunti […]”.
Ed all'uopo aggiunge: “[…] nel caso di specie è incontestato che il resistente sia allo
stato privo di occupazione, condizione che, se da un lato certamente non lo esime
dall'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, dall'altro induce a ritenere equa la
determinazione dell'assegno mensile in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dalla
ricorrente. Si osserva sul punto che il , pur disoccupato, ha dichiarato di Parte_1
percepire, allo stato, l'importo di € 973,22 mensili a titolo di assegno di disoccupazione,
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che egli è proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Toro, ove vive e ove
potrà continuare a vivere (in tal modo non essendo costretto a sostenere ulteriori spese
per la locazione di altro immobile), non essendo stata assegnata la casa coniugale alla
. CP_1
Si rileva che la non è allo stato occupata, e che difficilmente ella potrà trovare CP_1
in futuro un'occupazione compatibile con il carico di cure del minore collocato Per_1
presso di lei. Dagli atti di causa emerge che ella, titolare sin al dicembre 2023 del reddito
di cittadinanza, per un importo pari ad € 600,00 mensili, dal mese di giugno percepisce
il reddito di inclusione, nonché l'importo di € 431,00 mensili a titolo di assegno di
accompagnamento per il bambino […]”.
Ebbene, anche in questo caso la sentenza si palesa corretta sotto ogni profilo e ne vanno confermate le conclusioni.
Per tali ragioni l'appello principale va disatteso.
L'appello incidentale investe quella parte della sentenza nella quale il primo giudice,
disciplinando il godimento della casa coniugale, ha disposto che madre e figlio rimangano presso “Casa Martina “ la casa di accoglienza in Vinchiaturo ove essi si trovano dal mese di dicembre 2022.
Ora, come detto, all'esito dell'istruttoria esperita in primo grado, entrambi i genitori sono stati giudicati in grado di gestire le proprie emozioni e di focalizzare le loro risorse esclusivamente sulle esigenze del minore. Per tali ragioni, il Tribunale ha revocato tutti i provvedimenti provvisori ed urgenti emanati dal Tribunale per i Minorenni, ad eccezione di quello che prevedeva il collocamento della diade madre – figlio in casa famiglia. Infatti
il giudice di primo grado, con un percorso logico condivisibile solo in parte, nell'assegnare la casa coniugale al padre, genitore non collocatario, ha deciso che la soluzione più congrua
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allo stato per il minore debba essere quella di rimanere presso la comunità che lo ospita,
insieme alla madre, dal dicembre 2022.
In sostanza, preso atto dell'impossibilità di assegnare la casa coniugale alla madre e al bambino a causa della sua inidoneità alle esigenze di preso atto, altresì, della Per_1
circostanza che la stessa casa coniugale non rappresenti per più un luogo di Per_1
identificazione, avendo egli vissuto con la madre per oltre due anni in altro luogo e avendo dato prova di grande spirito di adattamento ad ambienti nuovi;
considerato che
il ragazzo
è (era) iscritto a scuola a Vinchiaturo dove sta (stava) frequentando la terza media, e che qui risulta molte ben integrato con il gruppo di classe e ben seguito dalle docenti, ha ritenuto opportuno che madre e figlio rimanessero in comunità.
Ebbene, fino a questo inciso la sentenza è pienamente condivisibile;
la donna, peraltro,
aveva già deciso di rimanere nella casa - famiglia fino alla fine dell'anno scolastico per consentire al ragazzo la continuità didattica di cui ha bisogno.
La parte della sentenza che la impugna e di cui chiede la modifica, è quella CP_1
relativa al punto in cui il Giudice di prime cure non stabilisce un termine entro il quale la donna debba rimanere presso la comunità. “[…] Per tutte le ragioni sinora esposte, il
Collegio ritiene che la soluzione allo stato preferibile, tenuto conto del preminente
interesse del minore, sia la permanenza del minore e della madre presso la struttura “Casa
Martina” di Vinchiaturo, ove essi vivono dal dicembre 2022. Tale soluzione consente
infatti al minore di continuare a vivere in un ambiente idoneo alle sue esigenze, di evitare
di stravolgere le abitudini da lui ormai acquisite, di non essere esposto ad eventuali cambi
di scuola nel corso dell'anno scolastico (peraltro l'ultimo delle scuole medie). Trattasi
peraltro dell'unica soluzione abitativa possibile alla stato ipotizzabile, se si esclude la
casa coniugale apparsa inidonea. Sul punto si rileva che all'udienza del 6 maggio 2024 la
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madre ha dichiarato di essere disponibile anche a traferirsi altrove con il minore, ed in
particolare presso un immobile, che potrebbe essere a sua disposizione in comodato
gratuito, sito in Campobasso alla via Montebello n. 21, di proprietà del suo attuale
compagno e allo stato vuoto. Tale soluzione non è allo stato praticabile. La ricorrente si
è infatti limitata, in sede di comparsa conclusionale, ad allegare una visura catastale […]
senza tuttavia nulla documentare circa l'idoneità dell'immobile alle esigenze del minore
e circa le condizioni dello stesso ivi compresa l'agibilità […]”.
Ora, come condivisibilmente esposto dall'appellante incidentale, la decisione del
Tribunale, nella parte motiva anzidetta, appare illegittima, oltre che erronea, in quanto fondata su un presupposto errato.
In primo luogo, essa va ad incidere sulla capacità di autodeterminazione della donna pur ritenuta capace di svolgere il proprio ruolo genitoriale, oltre che apparire ingiustamente lesiva della sua libertà personale.
In secondo luogo, la decisione è fondata su un presupposto errato: quello per il quale l'immobile indicato dalla donna come sua possibile nuova residenza sia “vuoto”, come a dire inabitabile, quindi non idoneo a soddisfare le esigenze del minore e privo dei conforti necessari per una esistenza libera e dignitosa.
Ebbene, sul punto preme precisare (sulla base delle relazioni aggiornate acquisite dalla
Corte sia dai Servizi Sociali competenti, sia dal responsabile e dall'assistente sociale di
“Casa Martina”, che vi hanno effettuato un sopralluogo) che l'immobile in questione,
intanto si sviluppa su un unico piano, ragione per la quale non si presenta foriero di possibili rischi all'incolumità del minore, come invece la casa coniugale;
inoltre è stato ristrutturato e ben arredato in tutti i suoi vani, compresa la cameretta destinata a Per_1
che si presenta accogliente e già dotata dei suoi giochi preferiti, tablet, computer e
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televisore; è dotato dei confort necessari (compresi tutti gli elettrodomestici) per una civile abitazione, quindi è perfettamente abitabile ed è a completa disposizione di madre e figlio: infatti l'attuale compagno della , pur essendone CP_1 CP_2
proprietario, non vi abita, in quanto domiciliato altrove, presso la casa della madre anziana, bisognosa di cure e assistenza.
Si rappresenta inoltre che che medio tempore ha completato il terzo anno di scuola Per_1
media, per il prossimo anno scolastico è già stato iscritto, su consiglio dei docenti e del
Dirigente scolastico, e di comune accordo con i genitori, al liceo “Galanti” di Campobasso
con indirizzo musicale, che metterebbe a disposizione del ragazzo un pulmino per condurlo da casa a scuola e viceversa. Va da sé che, stanti le suddette circostanze, la scelta di trasferire la residenza nel capoluogo molisano appare la più agevole: infatti Campobasso,
a partire dal prossimo autunno, rappresenterà il centro degli interessi del minore, che ivi già frequenta settimanalmente il centro di riabilitazione “San Stefar”; inoltre, pur rimanendo nelle vicinanze della scuola per accudire il bambino nelle esigenze più pratiche,
quali il cambio del pannolino o dargli da mangiare, la madre sarebbe facilitata, nel capoluogo molisano, nel reperimento di piccoli lavoretti, nel tempo in cui il figlio è a scuola o con il padre, al fine di garantire – al di là del reddito di inclusione – una vita dignitosa e stabile.
A ciò aggiungasi che quella di “Casa Martina” è una collocazione temporanea ed urgente disposta , all'epoca, dal Tribunale per i Minorenni, al fine di mettere in sicurezza il minore dalle, allora, molto conflittuali dinamiche di coppia, e nel tempo in cui entrambi i genitori erano sospesi dalla responsabilità genitoriale, per cui tale situazione non può essere procrastinata illimitatamente.
Per tali ragioni, l'appello incidentale va accolto.
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Sussistono gravi ed eccezionali ragioni atte a giustificare la compensazione tra le parti private anche delle spese processuali del grado, consistenti nel fatto che solo successivamente alla decisione di primo grado si sono attualizzate le condizioni per il trasferimento in Campobasso della e del figlio, quanto meno perché all'epoca CP_1
della sentenza appellata il ragazzo ancora doveva completare la scuola media che giustificava la permanenza nella casa – famiglia in Vinchiaturo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 358/2024 R.G. sull'appello principale proposto con ricorso del
25.10.2024 da nei confronti di con l'intervento Parte_1 Controparte_1
del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, avverso la sentenza n. 893/2024 del
Tribunale di Campobasso in composizione collegiale pubblicata il 23.09.2024 a conclusione del giudizio n. 1649/2022 R.G., e sull'appello incidentale proposto da
[...]
ogni contraria domanda e/o eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1
provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara che Controparte_1
unitamente al figlio , hanno facoltà di trasferirsi, Persona_1
dalla struttura residenziale “Casa Martina” di Vinchiaturo, ove attualmente sono ospiti, nell'appartamento sito in Campobasso, via Montello n. 21;
3) Dichiara integralmente compensate fra le parti private le spese processuali del grado;
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4) dà atto dell'integrale rigetto dell' impugnazione principale ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co. 1 – quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 12.06.2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella
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