Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 col deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 505 / 2022
promossa da
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
GIUSEPPE GIARDINA giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: indennità una tantum.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, padre di
[...]
, deceduto in data 14.01.2019, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al Per_1
riconoscimento dell'indennità una tantum, prevista dall'art. 1 co. 20 L. 335/1995 e per l'effetto chiedeva condannarsi l' al pagamento della suddetta indennità, CP_1
corrispondente all'ammontare mensile dell'assegno sociale, sin dalla data di decesso del proprio figlio. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
chiedendone il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso, non può essere accolto.
In punto di diritto, giova ricordare che l'articolo 1, comma 20, legge 8 agosto 1995, n. 335
riconosce il beneficio della c.d. indennità una tantum prevedendo che: “Qualora non
sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte
dell'assicurato, ai medesimi superstiti che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o
malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali
di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno
di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione
accreditata a favore dell'assicurato”.
Sul punto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ha determinato, con decreto del 13 gennaio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2003, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
L'art. 1 del richiamato decreto, individua opportunamente i destinatari di tale indennità
specificando che: “I superstiti di assicurato, come individuati dall'articolo 22 della legge 21 luglio
1965, n. 903, richiamato dal decreto del 13 gennaio 2003, aventi titolo all'indennità sono: a) il
coniuge, anche se separato legalmente, purché non gli stata addebitata la responsabilità della
separazione. Anche il coniuge separato cui sia stata addebitata la responsabilità della separazione, ha
diritto all'indennità nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto
(circolare n. 277 del 28.12.1989); b) i figli minori degli anni 18; c) i figli studenti di scuola
media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e
che non prestino lavoro retribuito;
d) i figli studenti universitari, a carico del genitore al momento
della morte e che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26° anno di età; e) i figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al
momento della morte;
f) genitori di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e
risultino a carico dell'assicurato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge né figli
superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo all'indennità ; g) fratelli celibi e alle sorelle nubili,
che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte dell'assicurato risultino
permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti né genitori,
o, pure esistendo, non abbiano titolo all'indennità”.
Orbene nel caso di specie, parte ricorrente ha presentato domanda amministrativa dopo due anni dal decesso del proprio figlio, in data 28.05.2021.
Occorre pertanto valutare se, a quella data, la documentazione allegata fosse idonea al riconoscimento del beneficio, avuto particolare riguardo al requisito anagrafico e reddituale del richiedente.
Per quanto attiene il requisito anagrafico, la disposizione richiede che trattasi “di genitori di
età superiore ai 65 anni”; tale norma, letta in combinato disposto con l'art.6 della circolare n. 104 del 16/6/2003, richiamata anche dalla difesa avversaria, che recita ” La domanda CP_1
per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla
data di morte del lavoratore assicurato”, fa dedurre che l'età richiesta debba essere posseduta al momento dell'evento.
Parimenti, con riferimento al requisito reddituale, l'articolo 2 della richiamata circolare dell' prevede che: “La condizione reddituale deve essere verificata alla data del decesso del CP_1
lavoratore, considerando il reddito maturato fino alla fine del mese del decesso dal richiedente la
prestazione rapportato a mese (reddito diviso per il numero dei mesi da gennaio al mese del decesso
compreso)”; ed ancora : “Per quanto riguarda le condizioni reddituali che il richiedente l'indennità
in parola deve far valere alla data del decesso del dante causa, è riportato in allegato l'articolo 3,
comma 6, della legge n. 335/1995”.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto dichiarazioni reddituali afferenti l'anno
2021, data della domanda amministrativa, nulla provando in relazione ai redditi posseduti da se stesso e dai propri familiari nell'anno 2019, anno del decesso del proprio figlio. La prova circa la sussistenza di tali requisiti alla data del 14.01.2019 era a carico di parte ricorrente;
in assenza di tale prova, il ricorso non può essere accolto.
Spese irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
dichiara che parte ricorrente non è tenuta a rifondere a parte resistente le spese del giudizio;
pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 26/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo