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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/12/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
SC RD, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 10/12/2025, lette le note depositate dall'avv. LL MA nell'interesse di , ritenuta la causa Parte_1 matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2414/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LL MA e dall'avv. GIUSEPPE MARIA SCILABRA
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2 C.F._2
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. ANTONINO RIZZO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato in data 20.11.2024, ha rappresentato di avere prestato attività lavorativa, dal 1.08.2023 al 6.1.2024, senza regolare contratto, e dal
07.1.2024 al 30.4.2024, previa stipula di un contratto di collaborazione, in favore dell'associazione non riconosciuta svolgendo, “su precise indicazioni del Presidente CP_1
, le seguenti mansioni: sviluppo e implementazione strategie di marketing Controparte_2 mirate per promuovere l'immagine della e dei calciatori, anche mediante la CP_1 creazione di una pagina Facebook;
scrittura e diramazione di comunicati stampa;
creazione dei report video/fotografici da diffondere sui social media;
ha esposto di avere osservato un orario lavorativa che si dipanava dal lunedì al sabato, dalle 16:00 alle 18:30 nonché la domenica per n. 4 ore ovvero, in caso di trasferta, per l'intera giornata;
ha precisato di avere
1 ricevuto solo tre bonifici di € 2.200,00; ha lamentato la mancata percezione della retribuzione dal mese di novembre 2023 al mese di aprile 2024 nonché la mancata erogazione di una retribuzione conforme ai parametri del CCNL di settore, del TFR e degli oneri contributivi;
ha chiesto di accertare la responsabilità personale di Controparte_2 quale presidente dell' dal 21.3.2023 al 8.8.2024 e, per l'effetto, lo ha convenuto CP_1 in giudizio, unitamente all' e all al fine di sentire accogliere le CP_1 CP_3 seguenti conclusioni: - Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e l'associazione non riconosciuta
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato in nero, dal 01/08/2023 al CP_1
06/01/2024, ed id in regola dal 07/01/2024 al 30/04/2024;
- Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., la responsabilità personale e solidale dell'ex
Presidente Controparte_2
- Ritenere e dichiarare, il diritto del ricorrente ad aver corrisposto, in applicazione del CCNL di settore,
e in subordine ex art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., da in solido fra di Parte_2 loro, il pagamento di tutte le differenze retributive, 13° e 14° mensilità, lo straordinario, nonché il T.F.R. oltre accessori di legge;
- Condannare, per gli effetti, e in solido fra di loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 in favore del ricorrente delle spettanze retributive spettantegli per la somma complessiva di € 8.277,31 o della maggiore o minore somma che dovesse emergere dalle risultanze istruttorie, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito;
- Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al corretto versamento dei contributi da parte di CP_1
e in solido fra di loro, nei confronti dell'
[...] Controparte_2 Controparte_4
nel periodo che va dal 01/08/2023 al 30/04/2024, e per l'effetto accertare la
[...] responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei resistenti per le omissioni contributive relative al periodo indicato, con condanna degli stessi, in solido fra di loro, al risarcimento di tutti i danni pensionistici pregressi e futuri ex art. 2116 c.c. e art. 13 Legge n. 1338/1962;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
2. L' con memoria depositata in data 17.1.2025, ha formulato le seguenti CP_3 conclusioni: “- ammettere le prove richieste dal ricorrente
- verificare i limiti ed effettiva sussistenza della legittimazione passiva dell ovvero di quella CP_3 dell' in base alla natura del rapporto intercorso tra le parti. CP_5
- ove venga ritenuta raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro subordinato) con evasione contributiva dei contributi FPLD disporre un breve differimento al fine di CP_3 consentire all'Istituto la precisa quantificazione delle somme dovute dal datore di lavoro per contributi e somme aggiuntive;
con condanna del datore di lavoro a versare tali ulteriori somme
- con vittoria di spese di lite
2 - ove la domanda del lavoratore venga ritenuta sfornita di prova, rigettarla con vittoria di spese
- in caso di conciliazione tra le altre parti ammettere le prove chieste dal lavoratore e rinviare per la prosecuzione del giudizio in ordine alla regolarizzazione contributiva.
3. La e benché regolarmente evocati non si sono CP_1 Controparte_2 costituiti.
4. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione di testi, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
5. La presente causa viene alla decisione del Tribunale al fine di dichiarare lo svolgimento da parte del ricorrente di una attività lavorativa subordinata alle dipendenze della convenuta associazione nonché, in caso di raggiunta prova in ordine alla suddetta subordinazione, al fine di condannare quest'ultimo al pagamento delle differenze retributive oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Le domande azionate traggono fondamento dall'asserita sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la nozione generale contenuta nell'art. 2094 del codice civile.
Sul punto va evidenziato che l'art. 2094 c.c. definisce prestatore di lavoro subordinato colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Dalla lettura della norma si evince che l'elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro. La giurisprudenza, in particolare, ha chiarito che detta soggezione è elemento essenziale e condicio sine qua non della subordinazione, precisando altresì che le direttive e gli ordini impartiti dal datore di lavoro al lavoratore devono essere puntuali, pregnanti ed assidui, così da tradursi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia (cfr. sul punto, Cass. n.
5645/2009; Cass. n. 21150/2010; Cass. n. 2317/2012).
Il diverso nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è vincolante per il giudice.
Al proposito, la Corte di Cassazione “ha avuto modo di ribadire che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362 c.c., comma 2) ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova
e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare
3 singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata;
con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto
(Cass., 4770/2003; 5960/1999). Del resto, come è stato osservato, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro” (così Cass. Civ. sez. lav. n. 14296/2017).
Va poi sottolineato che, secondo il generale principio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore l'onere di provare l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso, la sussistenza del vincolo di soggezione dello stesso al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. civ. sez. L. n. 2728/2010; Cass. civ. n. 326/1996) nonché la sussistenza dei c.d. indici della subordinazione. È, infatti, sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. n. 11937/2009).
Va però evidenziato che vi sono degli ambiti lavorativi che presentano dei tratti sintomatici salienti tali da introdurre significative differenze rispetto al paradigma ordinario della subordinazione come sopra esposto.
Nell'ambito del lavoro giornalistico, ad esempio, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa.
È stato, infatti, affermato che “in tema di attività giornalistica, tenuto conto del carattere creativo del lavoro - sono configurabili gli estremi della subordinazione in presenza di indici rivelatori quali
l'inserimento stabile nella struttura produttiva e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile a soddisfarne le esigenze;
né la subordinazione è esclusa per il solo fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un determinato orario o alla permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni” (così massimata Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 16210/2016; cfr. anche Cass. Civ. 22785/2013). La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che la subordinazione non è esclusa per “l'eventuale collaborazione del giornalista o del pubblicista ad altri giornali” o per “l'esecuzione della prestazione lavorativa a domicilio”, modalità quest'ultima
“conciliabile con la ricezione e l'osservanza di istruzioni, che, per incisività, ripetizione, dettagli e
4 meticolosità, trascendano le direttive solitamente generali che caratterizzano l'affidamento di compiti nel diverso caso della "locatio operis"” (cfr. Cass. Civ. n. 6598/1988).
In sostanza, quindi, l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico
è rappresentato dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione datoriale. Ciò vuol dire che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti di rubriche e quindi esige il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra (v. sul punto Cass. 8068/2009).
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso in esame, gli elementi di prova acquisiti dimostrano chiaramente che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti ha avuto sostanzialmente natura subordinata, sia pure nella forma “attenuata” propria del lavoro giornalistico.
I testi escussi hanno, invero, confermato che il ricorrente prestava attività di addetto stampa nell'interesse della convenuta, rispettando un preciso e puntuale orario di lavoro dal martedì al sabato nonché la domenica in occasione delle partite. Essi, inoltre, hanno dichiarato che il ricorrente era sempre presente in occasione delle preparazioni atletiche e per le partite e ciò al fine di effettuare le interviste. Le chat allegate dimostrano che il lavoratore non aveva autonomia decisionale nelleascrittura dei comunicati, dovendo aspettare il nulla osta da parte della dirigenza prima della pubblicazione;
in alcune occasioni, sono state anche richieste modifiche ai comunicati predisposti dall'attore.
Le prove orali e documentali in atti consentono dunque di ritenere processualmente accertato che il ricorrente, certamente presente alle partite come da documentazione fotografica esibita, abbia prestato attività lavorativa sostanzialmente subordinata dal
1.8.2023 al 30.4.2024, osservando un orario giornaliero, dal martedì al sabato, oltre che le domeniche in occasioni delle partite.
6. Una volta accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive e contributive, gravava sul datore di lavoro l'onere di provarne il pagamento.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide,
l'attore che agisce per la risoluzione, per l'esatto adempimento, per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre il convenuto deve dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non
5 imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Orbene, nel caso di specie, la convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio sicché la stessa va condannata al pagamento delle voci retributive richieste.
Venendo al quantum della pretesa creditoria azionata, vanno ritenuti corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in quanto determinati alla luce del CCNL allegato in ricorso, in tale sede applicabile soltanto come parametro di riferimento ai fini dell'individuazione di una retribuzione equa e rispondente ai criteri di cui all'art. 36 Cost. Invero, dall'attività istruttoria è emerso che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello terzo del
CCNL allegato in ricorso per avere lo stesso compiuto attività di “addetto ai media durante le manifestazioni sportive”
Il datore di lavoro va quindi condannato al pagamento della somma di € 5.661,32 a titolo di differenze retributive nonché a provvedere alla regolarizzazione contributiva e previdenziale del lavoratore per il periodo lavorativo, tenuto conto dei superiori parametri.
Considerato che ai sensi dell'art. 38 c.c. “delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente
e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”, Controparte_2
Presidente della ASD convenuta (cfr. attestazione FIGC – LND) al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro e nel corso dello stesso, deve essere condannato, in via solidale, al pagamento delle differenze retributive e contributive.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo, nella contumacia di CP_2
US:
[...] CP_1
a) accoglie il ricorso e condanna solidalmente e al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.661,32 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come in parte motiva;
2) condanna US AR e alla regolarizzazione della posizione Controparte_2 contributiva facente capo al lavoratore, mediante versamento in favore dell' della CP_3 contribuzione corrispondente per il periodo di cui è causa;
3) condanna e a rifondere le spese di lite sostenute dal CP_1 Controparte_2 ricorrente che liquida in € 2.695,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna e a rifondere le spese di lite sostenute CP_1 Controparte_2 dall' che liquida in € 2.695,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. CP_3
Così deciso in Marsala, il 10/12/2025
6 IL GIUDICE
SC RD
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. SC RD, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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