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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 746 del 2023
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro D'Egidio,
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Volpe, Controparte_1
E NEI CONFRONTI dell' Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
Antonio Bove.
E
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI, in persona del Sindaco p.t., non costituita.
APPELLATI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 17.09.2020 ed iscritto al R.G.
n. 4974/2020, deduceva: a) di aver presentato in data 08.02.2019, Controparte_1 domanda alla “competente Asl Commissione Invalidi Civili” di riconoscimento dello status di invalido civile e di soggetto affetto da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e/o portatore di handicap intellettivo, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; b) che, avverso il giudizio negativo espresso dalla
Commissione Sanitaria, aveva proposto ricorso per a.t.p. dichiarato inammissibile dal Tribunale di Trani.
In ragione di tanto, conveniva in giudizio con ricorso ordinario l la Pt_1
CP_ e l' al fine di ottenere dal Giudice del Lavoro del Controparte_3
Tribunale di Trani una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «…
- accertare e dichiarare il diritto, in favore dell'istante , al riconoscimento di Controparte_1 soggetto in età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68; - per l'effetto ordinare e condannare l' in persona Controparte_4 del legale rapp.te p.t. e/o la in persona del Controparte_3 [...]
e legale rapp.te p.t all'iscrizione dell'istante nata a [...] il CP_5 Controparte_1
09.12.1988 nelle liste del collocamento mirato presso il Centro per l'impiego di competenza territoriale;
- con vittoria di spese, diritti e onorari, che si chiede distrarsi in favore del sottoscritto difensore per fattane anticipazione».
2. Con sentenza n.33/2023 del 11.01.2023, il Tribunale di Trani-Sezione
Lavoro, assegnato al ricorrente il termine di cui all'art. 445 bis, comma 2 c.p.c. per la presentazione dell'istanza di ATP e preso atto del provvedimento di CP_ omologa disposto il 22.03.2022, recante il riconoscimento nei confronti dell del requisito sanitario, ha così definito la controversia: «1. dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta nelle liste del collocamento mirato a decorrere dal 08.02.2019 e, per l'effetto, condanna l' a provvedere alla detta iscrizione, con la decorrenza Parte_1 innanzi indicata;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva delle altre parti costituite;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, Parte_1 che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Francesco
Volpe;
4. compensa le spese tra le restanti parti”.
2 In particolare, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' ha dato atto del contenuto del decreto di omologa emesso Pt_1 nel giudizio di a.t.p., (attestante la riduzione della capacità lavorativa del 55% della a decorrere 08.02.2019) e per l'effetto, ha accolto integralmente la CP_1 domanda di iscrizione nelle liste di collocamento mirato.
4. Avverso tale pronuncia, l ha proposto appello, con ricorso Pt_1 depositato in data 06.07.2023, chiedendo, in via preliminare, l'improponibilità della domanda giudiziale e, nel merito, l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione della nelle liste di collocamento mirato. CP_1
CP_
5. Con memoria del 05.06.2024, si costituiva in giudizio l' che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l'improponibilità della domanda formulata dalla ricorrente, in assenza di una valida domanda amministrativa.
6. si costituiva e dava atto della sopravvenuta cessazione Controparte_1 della materia del contendere, avendo l' provveduto ad iscriverla nelle liste Pt_1 di collocamento;
la restavano intimata. CP_3 Controparte_3
7. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- - - - - - - - - - - - - -
II.1. Sul ricorso in appello.
II.
1.a. Con l'appello proposto l' lamenta: “a) Violazione e falsa Pt_1 applicazione degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 533/1973 e dell'art. 8, comma 1, della Legge
n. 68/1999; b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 comma 1, del D.Lgs. n.
150/2015 e dell'art. 4, comma 15-quater del D.L. n. 4/2019; c) Motivazione errata ed insufficiente”.
In particolare, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha dichiarato il diritto della ad essere iscritta nelle liste di collocamento a CP_1 decorrere dal 08.02.2019, con condanna a detta iscrizione ed al pagamento delle spese processuali, in quanto la medesima decisione risulterebbe in contrasto con i principi vigenti in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali e con la normativa sul collocamento mirato. Al riguardo rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha interpretato gli artt. 7 e 8 L. 533/1973 nel senso che, in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda
3 giudiziale e condizione di accesso al beneficio, a pena di improcedibilità della domanda.
Con particolare riguardo al collocamento mirato, richiama la disciplina di cui all'art. 8, comma 1 L. 68/1999, ritenendo che l'iscrizione ivi menzionata possa avvenire solo su istanza di parte e previa presentazione di apposita domanda amministrativa completa di documentazione, non sussistendo il dovere di provvedervi d'ufficio.
Sostiene che quanto detto deriva dalla necessità di procedere all'iscrizione nelle liste del collocamento non solo in virtù della sussistenza del requisito medico-sanitario ovvero di una invalidità pari al 46%, ma anche della ricorrenza di ulteriori requisiti richiesti (ossia lo stato di disoccupazione ovvero l'essere titolare di un reddito annuale, in ragione dell'eventuale attività lavorativa svolta, non superiore ad € 8.174,00 per lavoro dipendente e assimilato, ovvero ad €
5.500,00 per lavoro autonomo ed essere immediatamente disponibile al lavoro.
Tanto premesso, l'appellante deduce che la non ha mai presentato CP_1 domanda amministrativa diretta all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato e non vi ha provveduto né al momento della presentazione del ricorso per a.t.p. né al momento della proposizione della domanda ex art. 442 c.p.c. né al momento della proposizione del ricorso per a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c.: situazione avrebbe impedito di verificare la ricorrenza degli ulteriori requisiti richiesti per il riconoscimento della pretesa.
Aggiunge inoltre che, dal modello Unilav del 15.06.2023, emerge che la
[...] risulterebbe già occupata e percettrice di un reddito di € 9.699,00, superiore CP_1
a quanto previsto dalla legge: condizione questa che non le consentirebbe di essere legittimamente iscritta nelle liste del collocamento mirato.
L'appellante sostiene ancora che la sentenza, oltre ad aver omesso di dichiarare l'improponibilità della domanda, risulterebbe erronea anche nella parte in cui ha ritenuto che la ricorrente potesse essere iscritta «automaticamente nelle liste di collocamento» a seguito della notifica del decreto di omologa, e tanto perché detto provvedimento si limiterebbe ad attestare la ricorrenza del solo profilo medico-sanitario e non già degli ulteriori requisiti richiesti;
rileva inoltre che il primo giudice avrebbe errato anche nel condannare all'iscrizione a far data dal 08.02.2019 (data di presentazione della domanda di visita medica), attesa l'insussistenza di specifica domanda di inserimento nelle liste di collocamento.
4 Infine, l impugna la pronuncia nella parte in cui ha anche disposto la Pt_1 propria condanna al pagamento delle spese processuali, ritenendo di non aver posto in essere alcuna inadempienza rispetto ai propri doveri istituzionali né di aver determinato le condizioni affinché la ricorrente chiedesse la tutela dell'autorità giudiziaria.
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III.
1. L'appello è fondato e deve essere accolto, nei termini che di seguito si espongono.
In via preliminare, va disattesa la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata in memoria dalla atteso che, come evincibile CP_1 dall'esame degli atti prodotti dalla stessa appellata, la sopravvenuta iscrizione della stessa nelle liste di collocamento, lungi dal discendere da uno spontaneo adempimento dell'Agenzia, è derivata dall'esecuzione di quanto disposto nella sentenza oggetto di gravame.
Ne consegue, anche alla luce delle chiare determinazioni in questo senso espresse dall'ente, l'insussistenza dei presupposti per l'invocata declaratoria della materia del contendere, persistendo l'interesse dell'ente ad ottenere una pronuncia nel merito della pretesa.
Pervenendo al merito del gravame, occorre premettere, in linea con l'orientamento di questa Corte che, già nel vigore del D.Lgs. n. 469 del 1997, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, o il permanere delle relative condizioni sanitarie, doveva essere direttamente proposta alla Provincia competente (cfr. Cass. n.18637 del 2012; con specifico riferimento alla CP_6
v. Cass. n. 23851 del 2017: «va ritenuta sussistente la legittimazione passiva
[...] della Provincia, con riferimento al profilo della iscrizione negli elenchi speciali, incombenza di competenza di tale organo istituzionale, ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 469/1997 … che hanno conferito alle Regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento obbligatorio,
Regioni che – autorizzate dalle norme innanzi richiamate – hanno poi trasferito alle
Province – per la , v. legge regionale n. 76/1998 – le funzioni amministrative di Pt_1 tenuta delle liste dei lavoratori disabili. Tale assetto normativo è stato, inoltre, confermato dall'art. 6 e ss. della legge n. 68/1999»).
In tal senso, è orientata anche la giurisprudenza di questa Corte territoriale
(cfr. App. Bari sent. n.472/2020 pubblicata il 9 marzo 2020, est. Persona_1
5 nonché App. Bari sent. n. 1188/2020 pubblicata il 23 settembre 2020, est.
Tarantino).
In particolare, si è rilevato che, a norma degli artt. 2 e 6 del D.Lgs. n. 469 del
1997, sono attribuiti alla Provincia anche i compiti di verifica delle condizioni sanitarie prescritte per l'inserimento nelle liste del collocamento obbligatorio;
diversamente, non vi sarebbe stata ragione di prevedere, all'interno dell'organismo provinciale deputato, un comitato tecnico di esperti nella materia della inabilità che devono valutare le residue capacità lavorative degli interessati.
Occorre tuttavia considerare che il D.Lgs. n.469 del 1997 è stato abrogato dall'art. 34 del d.lgs. n.150 del 2015 (recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”).
Più nello specifico, l'art. 4 del D.Lgs. n.150 cit. ha anche provveduto ad istituire l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), con il compito – fra gli altri – di provvedere al coordinamento della gestione del collocamento dei disabili di cui alla l. n. 68 del 1999 (art. 9).
Inoltre, in forza dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150 cit., il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, «allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa», deve stipulare con ogni regione e con le province autonome di RE e OL una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma, nel rispetto – fra gli altri – del principio di «attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 18, nonché dei seguenti compiti: … servi-zi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999».
Ciò posto, con n.29 del 2018 (“Norme in materia di politica CP_7 regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”), emanata allo scopo di disciplinare funzioni e compiti conferiti alla
Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della l. n.56 del 2014
(“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, il cui art. 1, comma 16, ha sancito che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime, ormai soppresse, e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2015 (“Disposizioni per il riordino della normativa in mate-ria di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, 6 com-ma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”), è stata istituita l'
[...]
ente dotato di personalità giuridica e Parte_1 piena autonomia (art. 7) avente natura tecnico-operativa e strumentale e che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro (art. 8).
A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad l Pt_1 Pt_1 medesima subentra nelle funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla
[...] nella materia dei servizi per l'impiego (art. 10, comma 4). I Controparte_3
Centri ex art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2015, che costituiscono Parte_2 articolazioni operativo-funzionali dell' (art. 5, comma 1 lett. b, della Pt_1 [...]
n. 29 del 2018), svolgono i compiti e le funzioni previste dalla l. n. 68 del CP_7
1999 garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità, secondo le modalità previste dall'art. 19 del d.lgs. 150 del 2015 (art. 6, comma 2,
cit.). CP_7
Sulla scorta del riportato quadro normativo, appare dunque evidente che, a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale (più correttamente, dalla data di trasferimento del personale ad che risulta Pt_1 essere avvenuto con deliberazione della Giunta Regionale n.409 del 7 marzo
2019), la domanda diretta ad ottenere l'inserimento nelle liste del collocamento mirato di cui alla l. n.68 del 1999 deve essere proposta nei confronti dell' Pt_1 ente dotato di personalità giuridica e che, tramite i Centri per l'Impiego, gestisce il servizio di iscrizione alle liste di competenza della CP_6
Tale istanza amministrativa costituisce, infatti, un elemento indispensabile ai fini del riconoscimento del diritto all'iscrizione in quanto, oltre a costituire l'atto di impulso del relativo procedimento amministrativo nei confronti dell'organo competente, si rende necessaria per attestare la ricorrenza delle condizioni normative richieste, fra cui lo stato di disoccupazione e/o le condizioni reddituali nonché la disponibilità al lavoro.
A dispetto di tali principi, la non ha inteso presentare alcuna CP_1 domanda amministrativa all non potendo all'uopo rilevare la Parte_1 diversa istanza inviata alla Commissione invalidi Civili ai limitati fini del riconoscimento del requisito sanitario.
A ciò si aggiunga che parte ricorrente, oltre a non aver proposto alcuna domanda amministrativa volta al riconoscimento del proprio diritto all'iscrizione,
7 non ha neppure provveduto ad allegare nel ricorso di primo grado -nonché a comprovare nel corso del giudizio- la ricorrenza degli ulteriori presupposti richiesti per l'invocata iscrizione.
Per converso, tali presupposti risultano smentiti dalla documentazione prodotta in giudizio dall' (cfr. cfr. Mod Unilav del 15.06.2023), da cui Pt_1 risulta che la quantomeno dal 2021, risultava regolarmente occupata. CP_1
In tale situazione, non può quindi condividersi la prospettazione del primo giudice di ritenere sufficiente, per l'accoglimento della domanda, la sussistenza del solo requisito sanitario riconosciuto a seguito del procedimento di a.t.p., assumendo valenza dirimente, ai fini decisori, la carenza in atti di allegazione e prova degli ulteriori requisiti richiesti nonché la mancata proposizione della domanda amministrativa nei confronti dell'unico ente tenuto alle relative verifiche amministrative.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, pur non potendosi pervenire alla declaratoria di improponibilità del ricorso, in quanto l'iscrizione nelle liste di collocamento, afferendo alla sfere delle tutele lavoristiche dei soggetti disabili, non costituisce propriamente una prestazione previdenziale ed assistenziale (con conseguente inapplicabilità, quanto meno in via diretta, del disposto di cui all'art. 8 della l. n. 533 del 1973), deve comunque pervenirsi al rigetto della domanda proposta, non ricorrendo nella fattispecie alcuna prova della ricorrenza dei requisiti socio-economici richiesti e neppure esplicitati nel ricorso di prime cure.
In conclusione, l'appello proposto va accolto per quanto di regione e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve pervenirsi al rigetto della domanda attorea.
Nonostante la soccombenza, ricorrono nella fattispecie i presupposti (novità della questione giuridiche trattata, con riferimento alla mancata proposizione, in uno con la domanda di accertamento della condizione sanitaria, di CP_2 specifica domanda nei confronti dell' anche a fronte del decreto di omologa Pt_1 del 22.03.2022 che ha confermato fondatezza della pretesa sanitaria), per la CP_ compensazione integrale delle spese di lite fra l'appellante, la e l CP_1
Nulla è dovuto a titolo di spese nei confronti della Controparte_3 rimasta intimata.
P.Q.M.
8 La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato in data Parte_1
06.07.2023, avverso la sentenza emessa in data 11.01.2023 dal Giudice del CP_ Lavoro del Tribunale di Trani, nei confronti di , dell' e della Controparte_1
così provvede: Controparte_3
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea.
- Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra , Controparte_1
CP_ l l nulla per le spese nei confronti della Pt_1 Controparte_3
Così deciso in Bari, addì 03.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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