Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1974, n. 702
Articolo 2
Versione
19 gennaio 1975
Art. 1.
Il termine previsto dall' articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, e' riaperto per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1975