Art. 1.
Il termine previsto dall' articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, e' riaperto per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Il termine previsto dall' articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, e' riaperto per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.