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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/05/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in primo grado rubricata al n. 197/2024 R.G. pendente
tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. De Castro Roberta presso il cui C.F._2
studio in Brindisi alla via Conserva n. 32 sono elettivamente domiciliati;
attori
contro
(c.f. ; (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
; (c.f. ; (c.f. C.F._4 CP_3 C.F._5 CP_4
); (c.f. ); C.F._6 Parte_3 C.F._7 Parte_4
(c.f. ; (c.f. ); C.F._8 Parte_5 C.F._9 Parte_6
(c.f. ); (c.f. ); C.F._10 Parte_7 C.F._11 Parte_8
(c.f. ); (c.f. ; C.F._12 Parte_9 C.F._13 [...]
(c.f. ); (c.f. Pt_10 C.F._14 Parte_11
; (c.f. ; C.F._15 Parte_12 C.F._16 Parte_13
[...]
[..
[...] (c.f. ; (c.f.); (c.f.
[...] C.F._17 Parte_14 Parte_15
); (c.f. ); C.F._18 Parte_16 C.F._19 Parte_17
(c.f. ); (c.f.); (c.f.
[...] C.F._20 Parte_18 Parte_19
); (c.f. ); (c.f. C.F._21 Parte_20 C.F._22 Parte_21
); (c.f. ed eventuali C.F._23 Parte_22 C.F._24
eredi;
convenuti contumaci
Oggetto: Usucapione
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 10.04.2025
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con atto di citazione depositato in data 17.01.2024 - notificato a mezzo di pubblici proclami previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Brindisi in data 14.12.2023,
e hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale Parte_1 Parte_2 CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, e tutti gli eventuali eredi e successori, Parte_20 Parte_21 Parte_22 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare e riconoscere che i
Sigg.ri e hanno posseduto in maniera continuata, pacifica Parte_1 Parte_2
e pubblica per oltre un ventennio il terreno sito in agro di Brindisi alla Strada Schiavoni, al foglio 75, p.lla 994 sub. 1, sub 2 e sub.3; 2) dichiarare l'avvenuta usucapione dell'immobile sopra indicato a favore degli attori;
3) emettere in subordine ogni altro provvedimento consequenziale al precedente”.
2 In particolare, e hanno dedotto di aver da sempre occupato Parte_1 Parte_2
l'immobile de quo, sostituendosi ininterrottamente e pacificamente agli altri comproprietari, mostrandosi – pubblicamente - come unici proprietari.
Nella contumacia dei convenuti, il giudizio è stato istruito attraverso prova per testi quindi previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10.04.2025 fissata a norma 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale veniva deciso come segue.
La domanda è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e dalla pubblicità (artt.
1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, le risultanze processuali hanno confermato le circostanze addotte nell'atto introduttivo e, segnatamente, che gli attori siano stati nella materiale detenzione dell'immobile in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto per oltre vent'anni, provvedendo alla gestione, manutenzione e pulizia, nonché alla stessa abitazione, senza alcuna ingerenza da parte degli altri proprietari.
Depongono nello stesso senso sia le evidenze documentali (nota di trascrizione dell'atto per Notar di Brindisi in data 03.10.1989 e diversi fotogrammi) che Persona_1
corroborano la tesi degli attori sia quanto ammesso dai quattro testi escussi nel presente giudizio (sig.ri , , e . In Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 particolare, il teste ha dichiarato: “[…]I sigg.ri hanno Testimone_1 CP_5 costruito una recinzione lungo il perimetro del terreno dove hanno realizzato l'immobile”, ed ancora che: “[…] il terreno che circonda l'immobile è inaccessibile perché chiuso da un cancello”.
Così, anche il teste , oltre a confermare la circostanza per la quale Tes_2 Parte_1
e hanno posseduto per oltre 20 anni l'immobile, ha dichiarato che
[...] Parte_2 gli odierni attori: “[…] hanno provveduto a pavimentare il terreno ed a piantare alberi
3 come risulta dalle fotografie che mi vengono esibite”. Ed ancora, nello stesso senso, la teste ha dichiarato: “Confermo che l'immobile costituisce l'abitazione Testimone_4 principale dei miei cognati da 33 anni”.
Le emergenze istruttorie consentono dunque di riconoscere che gli attori hanno posseduto uti dominus – per ben oltre vent'anni – l'immobile, esercitando sullo stesso in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, tanto da aver abitato l'immobile adibendolo a loro principale abitazione.
Tali univoche risultanze consentono a questo giudicante di ritenere sussistente, nella specie, l'usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato (ex multis, Cass. n.20508/19), in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Secondo, infatti, il costante ed uniforme insegnamento della
S.C. cui questo giudice si uniforma “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva […] occorre che l'attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi
a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario.” (ex plurimis: Cass. n.6123/2020).
Né, del resto, sono emersi elementi tali a far ritenere che e Parte_1 Parte_2
abbiano acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità. Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che gli attori siano divenuti pieni proprietari, a titolo di usucapione, dell'immobile sopra descritto, avendolo posseduto uti dominus per un periodo ben superiore ai venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della
4 parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di opposizione da parte dei convenuti contumaci, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giovanna Manca, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Parte_1
e nei confronti di , ,
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] CP_4 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così Parte_22
provvede:
1. dichiara che e sono divenuti proprietari per Parte_1 Parte_2
intervenuta usucapione dell'immobile sito in agro di Brindisi alla Strada Schiavoni, al foglio 75, p.lla 994 sub. 1, sub 2 e sub.3
2. nulla sulle spese.
Brindisi, lì 09.05.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
5
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in primo grado rubricata al n. 197/2024 R.G. pendente
tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. De Castro Roberta presso il cui C.F._2
studio in Brindisi alla via Conserva n. 32 sono elettivamente domiciliati;
attori
contro
(c.f. ; (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
; (c.f. ; (c.f. C.F._4 CP_3 C.F._5 CP_4
); (c.f. ); C.F._6 Parte_3 C.F._7 Parte_4
(c.f. ; (c.f. ); C.F._8 Parte_5 C.F._9 Parte_6
(c.f. ); (c.f. ); C.F._10 Parte_7 C.F._11 Parte_8
(c.f. ); (c.f. ; C.F._12 Parte_9 C.F._13 [...]
(c.f. ); (c.f. Pt_10 C.F._14 Parte_11
; (c.f. ; C.F._15 Parte_12 C.F._16 Parte_13
[...]
[..
[...] (c.f. ; (c.f.); (c.f.
[...] C.F._17 Parte_14 Parte_15
); (c.f. ); C.F._18 Parte_16 C.F._19 Parte_17
(c.f. ); (c.f.); (c.f.
[...] C.F._20 Parte_18 Parte_19
); (c.f. ); (c.f. C.F._21 Parte_20 C.F._22 Parte_21
); (c.f. ed eventuali C.F._23 Parte_22 C.F._24
eredi;
convenuti contumaci
Oggetto: Usucapione
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 10.04.2025
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con atto di citazione depositato in data 17.01.2024 - notificato a mezzo di pubblici proclami previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Brindisi in data 14.12.2023,
e hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale Parte_1 Parte_2 CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, e tutti gli eventuali eredi e successori, Parte_20 Parte_21 Parte_22 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare e riconoscere che i
Sigg.ri e hanno posseduto in maniera continuata, pacifica Parte_1 Parte_2
e pubblica per oltre un ventennio il terreno sito in agro di Brindisi alla Strada Schiavoni, al foglio 75, p.lla 994 sub. 1, sub 2 e sub.3; 2) dichiarare l'avvenuta usucapione dell'immobile sopra indicato a favore degli attori;
3) emettere in subordine ogni altro provvedimento consequenziale al precedente”.
2 In particolare, e hanno dedotto di aver da sempre occupato Parte_1 Parte_2
l'immobile de quo, sostituendosi ininterrottamente e pacificamente agli altri comproprietari, mostrandosi – pubblicamente - come unici proprietari.
Nella contumacia dei convenuti, il giudizio è stato istruito attraverso prova per testi quindi previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10.04.2025 fissata a norma 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale veniva deciso come segue.
La domanda è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e dalla pubblicità (artt.
1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, le risultanze processuali hanno confermato le circostanze addotte nell'atto introduttivo e, segnatamente, che gli attori siano stati nella materiale detenzione dell'immobile in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto per oltre vent'anni, provvedendo alla gestione, manutenzione e pulizia, nonché alla stessa abitazione, senza alcuna ingerenza da parte degli altri proprietari.
Depongono nello stesso senso sia le evidenze documentali (nota di trascrizione dell'atto per Notar di Brindisi in data 03.10.1989 e diversi fotogrammi) che Persona_1
corroborano la tesi degli attori sia quanto ammesso dai quattro testi escussi nel presente giudizio (sig.ri , , e . In Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 particolare, il teste ha dichiarato: “[…]I sigg.ri hanno Testimone_1 CP_5 costruito una recinzione lungo il perimetro del terreno dove hanno realizzato l'immobile”, ed ancora che: “[…] il terreno che circonda l'immobile è inaccessibile perché chiuso da un cancello”.
Così, anche il teste , oltre a confermare la circostanza per la quale Tes_2 Parte_1
e hanno posseduto per oltre 20 anni l'immobile, ha dichiarato che
[...] Parte_2 gli odierni attori: “[…] hanno provveduto a pavimentare il terreno ed a piantare alberi
3 come risulta dalle fotografie che mi vengono esibite”. Ed ancora, nello stesso senso, la teste ha dichiarato: “Confermo che l'immobile costituisce l'abitazione Testimone_4 principale dei miei cognati da 33 anni”.
Le emergenze istruttorie consentono dunque di riconoscere che gli attori hanno posseduto uti dominus – per ben oltre vent'anni – l'immobile, esercitando sullo stesso in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, tanto da aver abitato l'immobile adibendolo a loro principale abitazione.
Tali univoche risultanze consentono a questo giudicante di ritenere sussistente, nella specie, l'usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato (ex multis, Cass. n.20508/19), in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Secondo, infatti, il costante ed uniforme insegnamento della
S.C. cui questo giudice si uniforma “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva […] occorre che l'attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi
a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario.” (ex plurimis: Cass. n.6123/2020).
Né, del resto, sono emersi elementi tali a far ritenere che e Parte_1 Parte_2
abbiano acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità. Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che gli attori siano divenuti pieni proprietari, a titolo di usucapione, dell'immobile sopra descritto, avendolo posseduto uti dominus per un periodo ben superiore ai venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della
4 parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di opposizione da parte dei convenuti contumaci, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giovanna Manca, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Parte_1
e nei confronti di , ,
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] CP_4 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così Parte_22
provvede:
1. dichiara che e sono divenuti proprietari per Parte_1 Parte_2
intervenuta usucapione dell'immobile sito in agro di Brindisi alla Strada Schiavoni, al foglio 75, p.lla 994 sub. 1, sub 2 e sub.3
2. nulla sulle spese.
Brindisi, lì 09.05.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
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