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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 774/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4398/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 AS - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 452/2026 depositato il
17/02/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, rituale e tempestivo, la Ricorrente_1 AS , impugna il silenzio-rifiuto opposto all'Amministrazione in relazione all'IVA chiesta a rimborso nella misura di € 20.919,00 prima con la dichiarazione presentata in data 12/03/2021 relativa all'anno di imposta 2020, successivamente con l'istanza presentata in data 8/04/2025.
Con il ricorso notificato in data 24/10/2025 la Società ricorrente espone quanto segue.
Di aver acquistato nel 2006 dalla Società_2 s.a.s. il diritto di riscatto relativo all'immobile sito in Milano, in Indirizzo_1 al prezzo di € 152.000,00 oltre IVA, oggetto del contratto di leasing stipulato tra la Società_2 s.a.s. e la Società_1 s.p.a.
Negli anni 2006 e 2007, parte del prezzo veniva corrisposto per complessivi €m 131.083,00 oltre IVA pari ad € 26.216,67. La restante parte non veniva corrisposta a causa di difficoltà e impedimenti sopravvenuti.
Il credito IVA relativo alla parte contrattuale portata ad esecuzione veniva riportato puntualmente nelle dichiarazioni presentate negli anni successivi, fino ad essere chiesto a rimborso nel Modello IVA/2021 relativo all'anno di imposta 2020 per un importo di € 20.919,00.
Conclude pertanto con la richiesta di riconoscimento del suddetto rimborso.
Si costituisce la Agenzia delle Entrate, DP I di Milano asserendo che nel caso di specie l'importo chiesto a rimborso dalla Società non risulta spettante in quanto l'operazione che avrebbe dato luogo al credito IVA è priva di sostanza economica e non legittima la restituzione degli importi chiesti a rimborso.
Conclude per il rigetto del ricorso.
Discussa la causa alla udienza del 17 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
La sig.ra Rappresentante_1, rappresentante legale della Ricorrente_1 odierna ricorrente, risulta essere anche socia accomandante della Società_2; la sede legale della Ricorrente_1, e cioè Indirizzo_1 - Milano, coincide con la sede legale della Società_2.; l'immobile per cui la Società_2 aveva ceduto il diritto di riscatto si trova proprio in Indirizzo_1 Milano. Attualmente risulta di proprietà della Società_2.
Non è provato agli atti che la Società_1 spa all'epoca fosse a conoscenza della cessione del diritto di riscatto alla Ricorrente_1 e pertanto, secondo le regole del codice civile, la scrittura privata stipulata tra le società citate non era alla stessa opponibile.
La Ricorrente_1 non sembra aver mai svolto effettivamente alcuna attività di impresa considerato che, fatta eccezione per l'anno di imposta 2013, non ha mai dichiarato operazioni attive. Anche gli acquisti dichiarati risultano comunque irrisori, non superando mai la soglia di € 1.000,00; dai dati presenti in Anagrafe Tributaria la Ricorrente_1 non possiede alcuna immobilizzazione;
in tutte le dichiarazioni dei redditi presentate successivamente all'anno di imposta 2013, l'odierna ricorrente ha sempre barrato la casella “Impegno allo scioglimento” .Nonostante ciò risulta ancora attiva in Anagrafe Tributaria e presso la Camera di Commercio.
In base a tali indizi, gravi, precisi e concordanti, l'Ufficio ha ritenuto non spettante il credito IVA richiesto a rimborso, in quanto la Società odierna ricorrente non ha fornito adeguata prova della sua effettiva esistenza;
inoltre, la stessa, risulta qualificabile come società non operativa ai sensi della normativa vigente.
Appare principio consolidato da diverse pronunce di legittimità, se un contribuente chiede un rimborso ha l'onere di provare che il credito è certo, liquido ed esigibile (tra le altre SS.UU. n.21766/2021).
Ad abundatiam, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 “Per le società e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Pertanto il ricorso viene respinto.
In ragione della natura della decisione, fondata sulla mancata o insufficiente prova, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, lì 17 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4398/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 AS - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 452/2026 depositato il
17/02/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, rituale e tempestivo, la Ricorrente_1 AS , impugna il silenzio-rifiuto opposto all'Amministrazione in relazione all'IVA chiesta a rimborso nella misura di € 20.919,00 prima con la dichiarazione presentata in data 12/03/2021 relativa all'anno di imposta 2020, successivamente con l'istanza presentata in data 8/04/2025.
Con il ricorso notificato in data 24/10/2025 la Società ricorrente espone quanto segue.
Di aver acquistato nel 2006 dalla Società_2 s.a.s. il diritto di riscatto relativo all'immobile sito in Milano, in Indirizzo_1 al prezzo di € 152.000,00 oltre IVA, oggetto del contratto di leasing stipulato tra la Società_2 s.a.s. e la Società_1 s.p.a.
Negli anni 2006 e 2007, parte del prezzo veniva corrisposto per complessivi €m 131.083,00 oltre IVA pari ad € 26.216,67. La restante parte non veniva corrisposta a causa di difficoltà e impedimenti sopravvenuti.
Il credito IVA relativo alla parte contrattuale portata ad esecuzione veniva riportato puntualmente nelle dichiarazioni presentate negli anni successivi, fino ad essere chiesto a rimborso nel Modello IVA/2021 relativo all'anno di imposta 2020 per un importo di € 20.919,00.
Conclude pertanto con la richiesta di riconoscimento del suddetto rimborso.
Si costituisce la Agenzia delle Entrate, DP I di Milano asserendo che nel caso di specie l'importo chiesto a rimborso dalla Società non risulta spettante in quanto l'operazione che avrebbe dato luogo al credito IVA è priva di sostanza economica e non legittima la restituzione degli importi chiesti a rimborso.
Conclude per il rigetto del ricorso.
Discussa la causa alla udienza del 17 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
La sig.ra Rappresentante_1, rappresentante legale della Ricorrente_1 odierna ricorrente, risulta essere anche socia accomandante della Società_2; la sede legale della Ricorrente_1, e cioè Indirizzo_1 - Milano, coincide con la sede legale della Società_2.; l'immobile per cui la Società_2 aveva ceduto il diritto di riscatto si trova proprio in Indirizzo_1 Milano. Attualmente risulta di proprietà della Società_2.
Non è provato agli atti che la Società_1 spa all'epoca fosse a conoscenza della cessione del diritto di riscatto alla Ricorrente_1 e pertanto, secondo le regole del codice civile, la scrittura privata stipulata tra le società citate non era alla stessa opponibile.
La Ricorrente_1 non sembra aver mai svolto effettivamente alcuna attività di impresa considerato che, fatta eccezione per l'anno di imposta 2013, non ha mai dichiarato operazioni attive. Anche gli acquisti dichiarati risultano comunque irrisori, non superando mai la soglia di € 1.000,00; dai dati presenti in Anagrafe Tributaria la Ricorrente_1 non possiede alcuna immobilizzazione;
in tutte le dichiarazioni dei redditi presentate successivamente all'anno di imposta 2013, l'odierna ricorrente ha sempre barrato la casella “Impegno allo scioglimento” .Nonostante ciò risulta ancora attiva in Anagrafe Tributaria e presso la Camera di Commercio.
In base a tali indizi, gravi, precisi e concordanti, l'Ufficio ha ritenuto non spettante il credito IVA richiesto a rimborso, in quanto la Società odierna ricorrente non ha fornito adeguata prova della sua effettiva esistenza;
inoltre, la stessa, risulta qualificabile come società non operativa ai sensi della normativa vigente.
Appare principio consolidato da diverse pronunce di legittimità, se un contribuente chiede un rimborso ha l'onere di provare che il credito è certo, liquido ed esigibile (tra le altre SS.UU. n.21766/2021).
Ad abundatiam, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 “Per le società e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Pertanto il ricorso viene respinto.
In ragione della natura della decisione, fondata sulla mancata o insufficiente prova, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, lì 17 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
Avv. Giuseppa Crisafulli