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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/10/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1466/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466/2023 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il PAte_1 C.F._1
31.05.1983 e residente a [...] in Villaggio MAP n. 54 Picenze , PAte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Giannangeli del Foro dell'Aquila, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] Villaggio Map, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Ercole del Foro di L'Aquila, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
PM INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) stabilire l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, Per_1 [...]
con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé, sempre previo accordo con PAte_1 PA la IG in ogni caso il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21, due fine settimana alternati, festività natalizie e pasquali alternate, dieci giorni PA consecutivi nel periodo estivo, sempre previo accordo con la IG 3) assegnare la casa familiare sita a Barisciano (AQ), villaggio MAP n. 54 Picenze di Barisciano sita PA all'Aquila alla IG che vi vivrà con il figlio minore e con l'altro figlio Per_1
(domanda successivamente rinunciata con memoria del 17 aprile Persona_2
2023; vds. anche memoria ex art. 183 n. 1, c.p.c. che non la contempla); 4) stabilire a carico del l'obbligo di corrispondere in favore del figlio una somma CP_1 Per_1 mensile pari ad € 400,00, con rivalutazione dell'indice Istat;
5) in relazione alle eventuali spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, si applicheranno le modalità di concertazione e pagamento stabilite con “Protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” (Prot. Int. 87/1.2.1.), sottoscritto in data 2 marzo 2020; 6) stabilire PA a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della IG un assegno CP_1 di mantenimento pari ad € 250,00 mensili;
”
Per il resistente: “accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia rigettata la domanda di addebito al marito per tutti i fatti esposti in narrativa, e sia dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni, 1) pronunciare la separazione- senza addebito- fra i coniugi e e per l'effetto PAte_1 CP_1 ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Barisciano di procedere alla relativa annotazione sul certificato dimatrimonio contratto fra i coniugi in data 14 dicembre 2013; autorizzando i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
2) stabilire l'affido condiviso del figlio ( difettando ed essendo insussistenti i requisiti per un Per_1 affido esclusivo a favore della madre) con la sua collocazione prevalente presso la madre e per l'effetto voglia disciplinare il diritto di frequentazione e di vista del padre come appresso: martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 17.30 e fino alle ore 21:00, due fine settimana al mese alternati fra loro dalle ore 17 e 30 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
e comunque con la più ampia possibilità di esercitare il diritto di visita in ogni momento ed occasione previo preventivo accordo e consenso rilasciato dall'altro coniuge ed anche di concordare anche per le vie brevi nuovi ed alternativi giorni settimanali rispetto a quelli su indicati, in funzione delle esigenze che di volta in volta possano verificarsi e di prevedere in dette circostanze anche la possibilità di
pag. 2/12 pernotto del figlio presso di sè; 3) stabilire che, ad anni alterni, il figlio trascorra la vigilia di natale con la madre ed il giorno di natale con il padre, la vigilia di fine anno con la madre ed il primo dell'anno con il padre, il giorno di pasqua con il padre ed il lunedì di pasqua con la madre, ed, infine, il giorno di ferragosto in via alternata di anno in anno. Stabilire, inoltre, che durante la stagione estiva, ed in concomitanza con le ferie e le vacanze scolastiche, il figlio possa trascorrere 15 giorni consecutivi e non con il padre con possibilità di allontanarsi per i luoghi di villeggiatura previa comunicazione delle località e dei recapiti alla madre. Analoga disposizione, sia nei tempi che nelle modalità, si chiede venga convenuta a favore della madre. Tali periodi di vacanze vengano concordati fra i coniugi nel periodo e nella durata ogni anno entro il 30 di maggio. 4) stabilire che le le spese straordinarie siano ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti debbano essere preventivamente concordate. Stabilire, inoltre, che le spese straordinarie non necessarie e non urgenti non precedentemente concordate così come quelle puramente voluttuarie, non preventivamente concordate, rimangano ad esclusivo carico del coniuge che le ha sopportate. 5) porre a carico del sig. un CP_1 assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di euro 250,00 Per_1 mensili, con rivalutazione, ma con contestuale statuizione di riconoscere in suo favore la somma pari al 50% dell'assegno unico oggi (NUOVAMENTE) percepito PA nell'interezza dalla ricorrente. 6) rigetti ed escluda il diritto della sig.ra di vedersi riconoscere il diritto all'assegno di mantenimento in suo favore. E' rimasto accertato, infatti, nel procedimento 2521/23 rgnr ( che vede indagato per non aver potuto CP_1 versare nell'interezza le somme dovute a titolo di mantenimento) che nelle more del PAt procedimento di separazione la sig.ra ha trovato una ulteriore occupazione presso il Ristorante Cuore Nero sito in Calascio cosa questa, per quanto di interesse che gli consente di avere uno stipendio medio mensile di oltre 1500 euro, mentre il a CP_1 seguito di perdita del posto di lavoro all'attualità percepisce una indennità naspi per 800 euro. 7) assegni il diritto di abitazione della casa coniugale in favore del CP_1 PA PA vista la rinuncia della sig.ra alla domanda, ponendo a carico della sig.ra tutte le spese inerenti la conduzioni della stessa dal maggio 2022 e fino alla formale riconsegna della stessa in favore dello stesso- avendola lei medio tempore abitata- e con contestuale obbligo di rilasciare la stessa abitazione libera e vuota di cose di PA pertinenza della sig.ra e con rimozione a sua cura ed onere di eventuali sistemi audio visivi installati ancorchè privi di formale autorizzazione. 8) accerti e dichiari visto il preesistente regime di separazione dei beni che non vi sono ulteriori beni, aspetti patrimoniali ed economici da disciplinare.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 05.08.2022, , premesso di PAte_1 aver contratto matrimonio con in Barisciano (AQ) il CP_1
pag. 3/12 14.12.2013 e che dall'unione era nato il figlio in data 29.12.2012, Per_1 chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
2. La ricorrente rappresentava che: a) i coniugi avevano vissuto due anni e mezzo circa in Polonia, presso l'abitazione della ricorrente, per poi tornare in Italia;
b) la relazione coniugale, inizialmente, era stata abbastanza serena, ma gradualmente la ricorrente registrava cambiamenti significativi nelle condotte del coniuge, in particolare nel periodo della pandemia, quando il coniuge aveva iniziato ad abusare di sostanze alcoliche, il cui effetto era quello di renderlo via Pa via sempre più aggressivo ed offensivo nei confronti della NO , la quale era sottoposta ad insulti, offese e minacce continue;
c) il inoltre, CP_1 assumeva condotte sempre più controllanti ed ossessive nei confronti della ricorrente, la quale aveva iniziato a temere le sue reazioni;
durante la permanenza della coppia in Polonia, in ben due occasioni il avrebbe CP_1 inscenato un suicidio e queste condotte, insieme a quelle già descritte, avrebbero in sostanza alimentato nella ricorrente un senso di insicurezza e paura per sé e Pa per il figlio minore, ma anche per l'altro figlio che la IG aveva avuto da una precedente relazione e che viveva sotto lo stesso tetto;
d) la crescente Pa violenza psicologica sulla IG era sfociata, in data 28.12.2021, in un vero e proprio episodio di violenza fisica, che l'aveva costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Aquila, come da referto che allegava al ricorso, nonché a rivolgersi al Centro Antiviolenza dell'Aquila, dal quale è tutt'ora seguita, per richiedere supporto;
e) visto il crescendo di violenza e di PA umiliazioni inferte, la IG si era indotta ad interrompere la relazione e in data 20.05.2022 il lasciava la casa familiare, inducendo nella IG CP_1 Pa
la speranza di raggiungere un accordo per una separazione consensuale, ma inutilmente, posto che il continuava le sue condotte prevaricanti, oltre a CP_1 PA non rispettare gli accordi per le visite al figlio minore;
f) la IG , pertanto, al fine di tutelare se stessa ed i figli, si era risolta, in data 14.7.2022, a sporgere formale denuncia querela nei confronti del che veniva rinviato a CP_1 giudizio nel procedimento penale n. 1/2022 R.G.N.R.- n. 1771/2022 R.G.GIP per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p., pendente alla data della proposizione della domanda;
g) deduceva, inoltre, che vi era evidente squilibrio tra le posizioni economiche dei coniugi, posto che la ricorrente svolgeva attività di assistente domiciliare presso la Cooperativa Tre età con sede all'Aquila, mentre il signor svolgeva mansioni di muratore di II livello presso vari CP_1 cantieri, anche con funzioni di preposto alla sicurezza;
inoltre, il medesimo non contribuiva in alcun modo al sostentamento del nucleo familiare, ragion per cui la ricorrente doveva moltiplicare gli sforzi per provvedere al sostentamento suo e del figlio;
pag. 4/12 3. Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione tra i coniugi con addebito a carico del marito, l'affido esclusivo del figlio minore l'assegnazione della casa familiare, la concessione di assegno di € Per_1
400,00 mensili in favore del figlio e di € 250,00 mensili in suo favore;
4. In data 26.10.2022 si costituiva in giudizio il IG. il quale, pur aderendo CP_1 alla richiesta di declaratoria di separazione personale dei coniugi, contestava integralmente quanto ex adverso rappresentato, in particolare la richiesta di addebito della separazione. Riferiva che: a) contrariamente a quanto dichiarato PA dalla IG.ra , egli non aveva mai avuto atteggiamenti violenti o prevaricanti nei confronti della moglie, non aveva mai espresso intenti suicidari, né abusato di sostanze alcoliche, anche perché affetto da patologia fisica assolutamente incompatibile con tali tipi di abusi, e non corrispondevano al vero i riferiti episodi di aggressione fisica denunciati dalla ricorrente;
b) confermava di aver PA soggiornato in Polonia con la IG.ra , dove aveva costituito senza successo un'impresa edile;
la chiusura della predetta impresa, unitamente alle difficoltà di adattamento del IG. avevano determinato il ritorno in Italia dei due CP_1 PA coniugi;
c) tuttavia la IG.ra non riusciva ad adattarsi nel nuovo Paese e ciò aveva provocato, a detta del resistente, una sempre più crescente tensione familiare, sfociata in frequenti litigi, che rendevano intollerabile il menage matrimoniale, tanto che era sarebbe stato per iniziativa del IG. e della CP_1 ricorrente, che si sarebbero avviate le pratiche di separazione dalla moglie, che inizialmente avanzava solo richieste economiche;
d) deduceva inoltre che, se era vero che l'esponente percepiva uno stipendio medio di euro 1600/1700 mensili, era anche vero che egli dal momento dell'allontanamento dalla casa coniugale sopportava notevoli esborsi economici mensili, comprensivi del mantenimento del figlio dei quali offriva documentazione, per un totale complessivo Per_1 di circa euro 1.300,00 mensili, residuando così in suo favore solamente 400-500 euro, utilizzati per i suoi bisogni primari;
5. All'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 23.03.2023 venivano emanati i provvedimenti provvisori consistenti nell' autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
nell' affido condiviso del figlio minore con Per_1 collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione della casa familiare alla Pa IG , nell'obbligo a carico del signor di corrispondere un assegno CP_1 di mantenimento in favore del figlio dell'importo di € 350,00 mensili, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo protocollo Pa di intesa vigente, nonché l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra per l'importo di € 150,00 mensili. Venivano inoltre regolamentate le visite del padre al figlio Per_1
pag. 5/12 Pa
6. Dopo l'emanazione di detta ordinanza, la IG introduceva un procedimento ex art. 709 ter. c.p.c., iscritto come sub di quello principale di separazione, per chiedere la modifica dei provvedimenti provvisori nella parte in cui era stata assegnata alla stessa la casa familiare. A sostegno di tale richiesta la ricorrente adduceva la circostanza di aver dovuto lasciare la casa, a seguito della persistenza delle condotte controllanti e eccessive del coniuge, che rendevano intollerabile per sé e per i figli continuare a vivere in quel modo;
7. Con decreto del 17.04.2023 veniva revocata l'assegnazione della casa coniugale PA in favore della NO;
8. La causa veniva rinviata all'udienza del 15.05.2023, nella quale il resistente chiedeva la diminuzione dell'importo dell'assegno posto a suo carico, per il peggioramento della sua situazione economica, causata dal licenziamento dovuto all'aggravarsi delle sue condizioni di salute. La ricorrente si opponeva alle richieste del IG. e, con ordinanza del 20.06.2023, il Giudice CP_1 PA revocava l'assegno di mantenimento stabilito in favore della IG.ra , ma non l'assegno di mantenimento del figlio Per_1
9. La causa veniva successivamente rinviata all'udienza del 10.07.2024, dove veniva trattenuta a decisione, con concessione dei termini i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi;
10. Va dichiarata la separazione personale tra i coniugi, essendo evidente come la comunione materiale e spirituale da tempo interrotta non sia stata mai ripristinata.
11. Resta da valutare la domanda di addebito, che non può ritenersi fondata. Se il PA dato storico dell'avere la sig. formulato denuncia-querela nei confronti del è circostanza incontroversa, resta da considerare che nessuna specifica CP_1 documentazione risulta al riguardo prodotta, né relativamente alla denuncia stessa, né agli sviluppi processuali che ne sono conseguiti. I fatti addebitati in tale contesto, quando avvenuti e con quali modalità, non sono dunque conoscibili dal tribunale. La richiesta di prova testimoniale al riguardo avanzata, inoltre, è articolata con riferimento a fatti interamente valutativi e del tutto privi di qualsivoglia contestualizzazione nello spazio e nel tempo (manca del tutto la descrizione di singoli episodi, con indicazione del luogo e del tempo in cui sarebbero avvenuti, indispensabile a verificare l'attendibilità dell'allegazione e consentire di approntare alla controparte adeguata controprova). Neppure risulta allegata documentazione relativa ad eventuali relazioni stilate dal Centro Anti- Violenza, cui pure la ricorrente ha sostenuto di essersi recata a cercare sostegno. A fronte della totale assenza di adeguati riscontri, il collegio non può che pag. 6/12 respingere la domanda di addebito, la quale – è bene precisarlo – potrebbe essere accolta non solo previa dimostrazione di comportamenti violativi dei doveri coniugali, ma anche previa dimostrazione che tali comportamenti siano stati motivo della crisi del rapporto, che ben potrebbe essere fondata su altre ragioni.
12. Respinta la domanda di addebito, resta da valutare la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre. La domanda non appare convincente, ove si consideri che la stessa difesa attorea, che non ha depositato alcunché per consentire a questo collegio una valutazione dei fatti denunciati penalmente, ha comunque sottolineato in comparsa conclusionale che i fatti denunciati non sono ancora esitati in sentenza di condanna. La stessa difesa di parte ricorrente, peraltro, se da un lato ha chiesto l'affidamento esclusivo, allegando condotte abusive, non ha poi esitato a prospettare essa stessa di regolamentare il diritto di visita e di pernotto del minore del padre, comprensivo di un lungo periodo estivo, alla sola condizione che quest'ultimo periodo sia previamente concordato. Ciò esclude a parere del collegio che possa fondatamente essere dichiarata la sussistenza di ragioni di fatto rilevanti, tali da indurre, sulla base di una corretta argomentazione logico giuridica, a derogare alla regola che vede i figli affidati in maniera condivisa ai genitori escludere l'affidamento condiviso della prole. In presenza di situazioni concretamente pregiudizievoli mai la difesa avrebbe acconsentito a che il figlio avesse rapporti diretti, non controllati o protetti per il tramite del servizio sociale. Del resto, nessuna situazione di questo tipo è mai stata veicolata e fatta oggetto di richieste da parte dei genitori, né al riguardo sono pervenute segnalazioni da parte della Procura della Repubblica, nella pendenza del procedimento di separazione.
13. Per quanto riguarda l'affidamento del figlio, il unitamente alla CP_1 comparsa conclusionale, produce una relazione redatta dalla Specialista dei Servizi Sociali che supportano il figlio minore nel difficile momento familiare da lui vissuto, nella quale, in buona sostanza, viene dichiarato il buon equilibrio raggiunto dal ragazzo anche a seguito della frequentazione con il padre, a supporto della richiesta di affido congiunto del medesimo ad entrambi i genitori.
Pa 14. Inoltre, il ricorrente ha dedotto che la IG.ra avrebbe trovato un nuovo impiego che le garantirebbe uno stipendio di € 1.500,00 mensili, ma non vi è alcun elemento di prova a sostegno della circostanza.
15. La ricorrente ha richiesto la separazione con addebito al marito, imputando al medesimo tutta una serie di condotte contrarie ai doveri coniugali, sfociate in episodi di vera e propria violenza fisica, per i quali, a seguito della denuncia della donna, è pendente il procedimento penale n. 1/2022 R.G.N.R.- n. 1771/2022 R.G.GIP ove il signor è imputato ex artt. 61 n. 1 – 94, 572 (I CP_1
pag. 7/12 e II comma) c.p., ex artt. 81 e 609 bis co. 1, 609 ter (n. 5 quater), 609 septies (IV comma n. 4), 61 n.
2-94 c.p., la cui istruttoria dibattimentale è in corso, con relativa calendarizzazione delle udienze fino a quella stabilita per la discussione all'8 aprile 2025. Per tali motivi ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minorenne, l'assegnazione della casa coniugale, rinunciata in un secondo momento, un assegno mensile di mantenimento di € 400,00 per il figlio, e di € 250,00 per sé stessa. La ricorrente produceva le dichiarazioni dei redditi dei tre anni antecedenti al ricorso, nelle quali veniva evidenziato un reddito medio del di € 21.000,00 ed un reddito medio della Jez di circa € 9.000,00. Il CP_1 resistente contestava tutti gli assunti della moglie, non contestando sostanzialmente le risultanze delle produzioni documentali effettuate dalla stessa, ma producendo altresì documentazione su tutti gli esborsi che il medesimo doveva sostenere dal momento in cui aveva lasciato la casa coniugale.
16. Con una prima ordinanza presidenziale del 23.03.2023 venivano emanati i provvedimenti provvisori consistenti nell' autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
nell' affido condiviso del figlio minore con collocazione Per_1 Pa prevalente presso la madre ed assegnazione della casa familiare alla IG , nell'obbligo a carico del signor di corrispondere un assegno di CP_1 mantenimento in favore del figlio dell'importo di € 350,00 mensili, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo protocollo Pa di intesa vigente, nonché l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra per l'importo di € 150,00 mensile.
17. Successivamente veniva emanata Ordinanza interlocutoria del 20.06.2023 del seguente tenore: “ chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento per CP_1 il figlio e la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, in relazione al fatto che è stato licenziato per motivi di salute. Il fatto del licenziamento non è contestato, e dai documenti prodotti pare che esso sia stato determinato da motivi di salute e non è stato volontario. Vi è, quindi, da tenere presente la ovvia riduzione del reddito, anche considerando gli eventuali assegni sociali e la quota del TFR, e, d'altra parte, comunque il fatto che il potrà CP_1 utilizzare le residue capacità lavorative, allo stato, in lavori meno usuranti o precari. Pertanto, l'assegno di mantenimento per la moglie va revocato. Invece, non pare necessario, allo stato, ridurre l'assegno di mantenimento per il figlio minore, vista anche la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie. L'assegno universale unico dovrà essere riscosso interamente dalla madre, presso il quale il minore è collocato, anche alla luce della revoca dell'assegno di mantenimento di cui sopra”.
pag. 8/12 18. La causa perviene a sentenza dopo che l'istruttore, ravvisato il carattere generico e valutativo dei capitoli di prova e disattese pertanto le relative istanze, disponeva l'acquisizione id un aggiornamento della situazione reddituale al fine di valutare in maniera più attendibile le richieste di contenuto economico avanzate dalle parti nonché un aggiornamento della situazione familiare, anche alla luce della gravità delle prospettazioni attoree in punto di relazioni tra i coniugi e conseguente addebito della separazione, con particolare attenzione alla situazione del minore e ai suoi rapporti con il padre.
19. Emergeva un quadro che, rispetto alla prima delle relazioni, restituiva un aggiornamento tranquillizzante da parte degli esperti, all'interno di un contesto nel quale il ragazzo – con ottimo rendimento scolastico ed altrettanto buon inserimento sociale – intratteneva serene relazioni con entrambi i genitori, frenquetando liberamente il padre.
20. Nessuna prova valutabile è emersa invece in ordine ai comportamenti aggressivi e violativi dei doveri coniugali da parte del Si consideri che non Pt_3 risulta neppure depositata la relazione del centro Antiviolenza di cui pure si parla in ricorso. Posta l'inammissibilità delle prove testimoniali come articolate, ravvisa il collegio che l'addebito richiesto non possa essere pronunciato.
21. L'affidamento del minore, per le ragioni di cui al punto 19, può senz'altro prevedersi condiviso, mentre va mantenuto il collocamento presso la madre, segnalandosi che la stessa ha confermato di rinunciare all'assegnazione della casa familiare, peraltro condotta in locazione.
22. Al riguardo, va respinta la domanda di restituzione delle somme sborsate a titolo di canone di locazione avanzata dal con la memoria integrativa ed in CP_1 Pa esito alla decisione della sig. di lasciare la casa coniugale. Tale decisione è stata peraltro motivata dalla necessità di allontanarsi da un ambiente in cui abitavano anche molti familiari del con i quali il rapporto era molto CP_1 complesso. La scelta, dunque, come motivata, non appare libera, ma condizionata alla necessità di recuperare serenità anche per il bene del minore. Non appare dunque né corretto né fondato al collegio richiedere, ora per allora, un provvedimento che ponga a carico della ricorrente per intero gli oneri della locazione, per tutto il periodo precedente al rilascio e a decorrere dalla data della separazione. Tale assetto economico che ha già avuto esecuzione – pur in assenza di provvedimenti giudiziali al riguardo – è stato evidentemente il frutto di accordi che hanno consentito, in un periodo nel quale le condizioni economiche del resistente erano certamente migliori di quelle attuali, il sostegno del nucleo madre-figlio e non vi sono ragioni giuridiche per modificarlo ex post,
pag. 9/12 come ha chiesto, peraltro genericamente e senza neppure dar prova degli esborsi, il resistente. La relativa domanda va dunque respinta.
23. In ordine all'assegno di mantenimento per la moglie, è risultato confermato che il licenziato come già riscontrato dall'istruttore nel corso del 2023 ed CP_1 affetto da una patologia che ha comportato il riconoscimento in sede amministrativa da parte dell'INPS di una invalidità pari al 67% (vds. relativo certificato in copia tra le produzioni in atti), abbia ad oggi la disponibilità di quella che fu l'abitazione coniugale alla cui assegnazione la ricorrente ha in corso di causa rinunciato ed abbia maturato redditi per lavoro dipendente, secondo l'aggiornamento fornito, pari a circa 10mila euro. La sua situazione economica è dunque deteriore rispetto a quella della consorte cosicché – pur volendo prescindere dal prestito che assume di aver contratto, che è dimostrato attraverso la sola produzione di una ricevuta priva di data e sottoscrizioni PA attendibili – comunque nella comparazione con la situazione della sig. appare deteriore. Pertanto, fermo restando che il medesimo conserva una residua capacità lavorativa, e beneficia verosimilmente di un assegno di invalidità, si reputa doversi confermare la valutazione che già aveva indotto l'istruttore a revocare l'assegno per il mantenimento della moglie, con decorrenza dal 1 luglio 2023, come implicitamente stabilito nell'ordinanza del 20 giugno 2023, di revoca, appunto.
24. Resta fermo, tuttavia, l'obbligo di contribuzione verso il figlio che, stante il livello reddituale detto, ben può confermarsi anch'esso in € 350 mensili, rivalutabili ISTAT (FOI) con decorrenza dalla domanda giudiziale.
25. È altresì corretto che l'assegno unico per il figlio minore sia interamente riscosso dalla madre collocataria, in linea con la giurisprudenza più recente della corte di cassazione – cui questo ufficio si è uniformato – che ha ritenuto condivisibile l'interpretazione della predetta normativa fornita dalla Circolare INPS 23/22, in quanto “conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa”. Infatti, la norma, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori, l'assegno vada attribuito al genitore affidatario, da un lato contempla
“una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps”. In particolare – e questo è il dato di novità - tale norma non può essere riferita al solo caso in cui venga disposto un affidamento esclusivo, ben potendo il giudice attribuire integralmente l'assegno unico al genitore collocatario del minore nell'ambito di un affidamento condiviso, “trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”.
pag. 10/12 Alla luce di tali condivisibili considerazioni, va comunque aggiunto che – se si condivide la tesi che tale soluzione sia quella più in linea con le finalità dell'assegno unico - come anche la suprema corte non manca di rammentare,
“l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (in altri termini, le somme corrisposte dall'Inps a titolo di assegno unico sarebbero soggette ad un “vincolo di utilizzazione” nell'interesse dei figli), fermo restando il diritto del genitore che non percepisce tale misura “a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale”.
26. Le ulteriori domande proposte non possono essere accolte, essendo peraltro formulate in maniera particolarmente generica e non essendo state mai precisate in corso di causa cosicché, se è vero che non risultano specificamente contestate (rimozione sistemi audio ed altro all'interno dell'abitazione), la loro formulazione è talmente generica da rivelarsi inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- RESPINGE la domanda di addebito;
- DISPONE che il figlio minore sia affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocato presso il domicilio della madre, collocataria;
- REVOCA su richiesta della beneficiaria, l'assegnazione della casa coniugale condotta PA in locazione alla sig. ;
- REVOCA con decorrenza 1 luglio 2023 l'obbligo dl resistente di versare l'assegno di Pa mantenimento alla sig. ;
- DISPONE che il resistente versi alla ricorrente un assegno di mantenimento per il figlio minore dell'importo di € 350,00, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - FOI, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la metà delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso quest'Ufficio, il tutto con decorrenza dalla data della domanda;
- DISPONE, confermando il provvedimento provvisorio già adottato e dunque con decorrenza 1 luglio 2023, che l'assegno unico universale sia corrisposto per intero alla madre;
COMPENSA le spese di lite.
pag. 11/12 Così deciso in L'Aquila, il 9 ottobre 2025.
pag. 12/12
Il Presidente rel.est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466/2023 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il PAte_1 C.F._1
31.05.1983 e residente a [...] in Villaggio MAP n. 54 Picenze , PAte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Giannangeli del Foro dell'Aquila, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] Villaggio Map, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Ercole del Foro di L'Aquila, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
PM INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) stabilire l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, Per_1 [...]
con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé, sempre previo accordo con PAte_1 PA la IG in ogni caso il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21, due fine settimana alternati, festività natalizie e pasquali alternate, dieci giorni PA consecutivi nel periodo estivo, sempre previo accordo con la IG 3) assegnare la casa familiare sita a Barisciano (AQ), villaggio MAP n. 54 Picenze di Barisciano sita PA all'Aquila alla IG che vi vivrà con il figlio minore e con l'altro figlio Per_1
(domanda successivamente rinunciata con memoria del 17 aprile Persona_2
2023; vds. anche memoria ex art. 183 n. 1, c.p.c. che non la contempla); 4) stabilire a carico del l'obbligo di corrispondere in favore del figlio una somma CP_1 Per_1 mensile pari ad € 400,00, con rivalutazione dell'indice Istat;
5) in relazione alle eventuali spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, si applicheranno le modalità di concertazione e pagamento stabilite con “Protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” (Prot. Int. 87/1.2.1.), sottoscritto in data 2 marzo 2020; 6) stabilire PA a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della IG un assegno CP_1 di mantenimento pari ad € 250,00 mensili;
”
Per il resistente: “accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia rigettata la domanda di addebito al marito per tutti i fatti esposti in narrativa, e sia dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni, 1) pronunciare la separazione- senza addebito- fra i coniugi e e per l'effetto PAte_1 CP_1 ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Barisciano di procedere alla relativa annotazione sul certificato dimatrimonio contratto fra i coniugi in data 14 dicembre 2013; autorizzando i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
2) stabilire l'affido condiviso del figlio ( difettando ed essendo insussistenti i requisiti per un Per_1 affido esclusivo a favore della madre) con la sua collocazione prevalente presso la madre e per l'effetto voglia disciplinare il diritto di frequentazione e di vista del padre come appresso: martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 17.30 e fino alle ore 21:00, due fine settimana al mese alternati fra loro dalle ore 17 e 30 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
e comunque con la più ampia possibilità di esercitare il diritto di visita in ogni momento ed occasione previo preventivo accordo e consenso rilasciato dall'altro coniuge ed anche di concordare anche per le vie brevi nuovi ed alternativi giorni settimanali rispetto a quelli su indicati, in funzione delle esigenze che di volta in volta possano verificarsi e di prevedere in dette circostanze anche la possibilità di
pag. 2/12 pernotto del figlio presso di sè; 3) stabilire che, ad anni alterni, il figlio trascorra la vigilia di natale con la madre ed il giorno di natale con il padre, la vigilia di fine anno con la madre ed il primo dell'anno con il padre, il giorno di pasqua con il padre ed il lunedì di pasqua con la madre, ed, infine, il giorno di ferragosto in via alternata di anno in anno. Stabilire, inoltre, che durante la stagione estiva, ed in concomitanza con le ferie e le vacanze scolastiche, il figlio possa trascorrere 15 giorni consecutivi e non con il padre con possibilità di allontanarsi per i luoghi di villeggiatura previa comunicazione delle località e dei recapiti alla madre. Analoga disposizione, sia nei tempi che nelle modalità, si chiede venga convenuta a favore della madre. Tali periodi di vacanze vengano concordati fra i coniugi nel periodo e nella durata ogni anno entro il 30 di maggio. 4) stabilire che le le spese straordinarie siano ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti debbano essere preventivamente concordate. Stabilire, inoltre, che le spese straordinarie non necessarie e non urgenti non precedentemente concordate così come quelle puramente voluttuarie, non preventivamente concordate, rimangano ad esclusivo carico del coniuge che le ha sopportate. 5) porre a carico del sig. un CP_1 assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di euro 250,00 Per_1 mensili, con rivalutazione, ma con contestuale statuizione di riconoscere in suo favore la somma pari al 50% dell'assegno unico oggi (NUOVAMENTE) percepito PA nell'interezza dalla ricorrente. 6) rigetti ed escluda il diritto della sig.ra di vedersi riconoscere il diritto all'assegno di mantenimento in suo favore. E' rimasto accertato, infatti, nel procedimento 2521/23 rgnr ( che vede indagato per non aver potuto CP_1 versare nell'interezza le somme dovute a titolo di mantenimento) che nelle more del PAt procedimento di separazione la sig.ra ha trovato una ulteriore occupazione presso il Ristorante Cuore Nero sito in Calascio cosa questa, per quanto di interesse che gli consente di avere uno stipendio medio mensile di oltre 1500 euro, mentre il a CP_1 seguito di perdita del posto di lavoro all'attualità percepisce una indennità naspi per 800 euro. 7) assegni il diritto di abitazione della casa coniugale in favore del CP_1 PA PA vista la rinuncia della sig.ra alla domanda, ponendo a carico della sig.ra tutte le spese inerenti la conduzioni della stessa dal maggio 2022 e fino alla formale riconsegna della stessa in favore dello stesso- avendola lei medio tempore abitata- e con contestuale obbligo di rilasciare la stessa abitazione libera e vuota di cose di PA pertinenza della sig.ra e con rimozione a sua cura ed onere di eventuali sistemi audio visivi installati ancorchè privi di formale autorizzazione. 8) accerti e dichiari visto il preesistente regime di separazione dei beni che non vi sono ulteriori beni, aspetti patrimoniali ed economici da disciplinare.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 05.08.2022, , premesso di PAte_1 aver contratto matrimonio con in Barisciano (AQ) il CP_1
pag. 3/12 14.12.2013 e che dall'unione era nato il figlio in data 29.12.2012, Per_1 chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
2. La ricorrente rappresentava che: a) i coniugi avevano vissuto due anni e mezzo circa in Polonia, presso l'abitazione della ricorrente, per poi tornare in Italia;
b) la relazione coniugale, inizialmente, era stata abbastanza serena, ma gradualmente la ricorrente registrava cambiamenti significativi nelle condotte del coniuge, in particolare nel periodo della pandemia, quando il coniuge aveva iniziato ad abusare di sostanze alcoliche, il cui effetto era quello di renderlo via Pa via sempre più aggressivo ed offensivo nei confronti della NO , la quale era sottoposta ad insulti, offese e minacce continue;
c) il inoltre, CP_1 assumeva condotte sempre più controllanti ed ossessive nei confronti della ricorrente, la quale aveva iniziato a temere le sue reazioni;
durante la permanenza della coppia in Polonia, in ben due occasioni il avrebbe CP_1 inscenato un suicidio e queste condotte, insieme a quelle già descritte, avrebbero in sostanza alimentato nella ricorrente un senso di insicurezza e paura per sé e Pa per il figlio minore, ma anche per l'altro figlio che la IG aveva avuto da una precedente relazione e che viveva sotto lo stesso tetto;
d) la crescente Pa violenza psicologica sulla IG era sfociata, in data 28.12.2021, in un vero e proprio episodio di violenza fisica, che l'aveva costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Aquila, come da referto che allegava al ricorso, nonché a rivolgersi al Centro Antiviolenza dell'Aquila, dal quale è tutt'ora seguita, per richiedere supporto;
e) visto il crescendo di violenza e di PA umiliazioni inferte, la IG si era indotta ad interrompere la relazione e in data 20.05.2022 il lasciava la casa familiare, inducendo nella IG CP_1 Pa
la speranza di raggiungere un accordo per una separazione consensuale, ma inutilmente, posto che il continuava le sue condotte prevaricanti, oltre a CP_1 PA non rispettare gli accordi per le visite al figlio minore;
f) la IG , pertanto, al fine di tutelare se stessa ed i figli, si era risolta, in data 14.7.2022, a sporgere formale denuncia querela nei confronti del che veniva rinviato a CP_1 giudizio nel procedimento penale n. 1/2022 R.G.N.R.- n. 1771/2022 R.G.GIP per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p., pendente alla data della proposizione della domanda;
g) deduceva, inoltre, che vi era evidente squilibrio tra le posizioni economiche dei coniugi, posto che la ricorrente svolgeva attività di assistente domiciliare presso la Cooperativa Tre età con sede all'Aquila, mentre il signor svolgeva mansioni di muratore di II livello presso vari CP_1 cantieri, anche con funzioni di preposto alla sicurezza;
inoltre, il medesimo non contribuiva in alcun modo al sostentamento del nucleo familiare, ragion per cui la ricorrente doveva moltiplicare gli sforzi per provvedere al sostentamento suo e del figlio;
pag. 4/12 3. Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione tra i coniugi con addebito a carico del marito, l'affido esclusivo del figlio minore l'assegnazione della casa familiare, la concessione di assegno di € Per_1
400,00 mensili in favore del figlio e di € 250,00 mensili in suo favore;
4. In data 26.10.2022 si costituiva in giudizio il IG. il quale, pur aderendo CP_1 alla richiesta di declaratoria di separazione personale dei coniugi, contestava integralmente quanto ex adverso rappresentato, in particolare la richiesta di addebito della separazione. Riferiva che: a) contrariamente a quanto dichiarato PA dalla IG.ra , egli non aveva mai avuto atteggiamenti violenti o prevaricanti nei confronti della moglie, non aveva mai espresso intenti suicidari, né abusato di sostanze alcoliche, anche perché affetto da patologia fisica assolutamente incompatibile con tali tipi di abusi, e non corrispondevano al vero i riferiti episodi di aggressione fisica denunciati dalla ricorrente;
b) confermava di aver PA soggiornato in Polonia con la IG.ra , dove aveva costituito senza successo un'impresa edile;
la chiusura della predetta impresa, unitamente alle difficoltà di adattamento del IG. avevano determinato il ritorno in Italia dei due CP_1 PA coniugi;
c) tuttavia la IG.ra non riusciva ad adattarsi nel nuovo Paese e ciò aveva provocato, a detta del resistente, una sempre più crescente tensione familiare, sfociata in frequenti litigi, che rendevano intollerabile il menage matrimoniale, tanto che era sarebbe stato per iniziativa del IG. e della CP_1 ricorrente, che si sarebbero avviate le pratiche di separazione dalla moglie, che inizialmente avanzava solo richieste economiche;
d) deduceva inoltre che, se era vero che l'esponente percepiva uno stipendio medio di euro 1600/1700 mensili, era anche vero che egli dal momento dell'allontanamento dalla casa coniugale sopportava notevoli esborsi economici mensili, comprensivi del mantenimento del figlio dei quali offriva documentazione, per un totale complessivo Per_1 di circa euro 1.300,00 mensili, residuando così in suo favore solamente 400-500 euro, utilizzati per i suoi bisogni primari;
5. All'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 23.03.2023 venivano emanati i provvedimenti provvisori consistenti nell' autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
nell' affido condiviso del figlio minore con Per_1 collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione della casa familiare alla Pa IG , nell'obbligo a carico del signor di corrispondere un assegno CP_1 di mantenimento in favore del figlio dell'importo di € 350,00 mensili, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo protocollo Pa di intesa vigente, nonché l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra per l'importo di € 150,00 mensili. Venivano inoltre regolamentate le visite del padre al figlio Per_1
pag. 5/12 Pa
6. Dopo l'emanazione di detta ordinanza, la IG introduceva un procedimento ex art. 709 ter. c.p.c., iscritto come sub di quello principale di separazione, per chiedere la modifica dei provvedimenti provvisori nella parte in cui era stata assegnata alla stessa la casa familiare. A sostegno di tale richiesta la ricorrente adduceva la circostanza di aver dovuto lasciare la casa, a seguito della persistenza delle condotte controllanti e eccessive del coniuge, che rendevano intollerabile per sé e per i figli continuare a vivere in quel modo;
7. Con decreto del 17.04.2023 veniva revocata l'assegnazione della casa coniugale PA in favore della NO;
8. La causa veniva rinviata all'udienza del 15.05.2023, nella quale il resistente chiedeva la diminuzione dell'importo dell'assegno posto a suo carico, per il peggioramento della sua situazione economica, causata dal licenziamento dovuto all'aggravarsi delle sue condizioni di salute. La ricorrente si opponeva alle richieste del IG. e, con ordinanza del 20.06.2023, il Giudice CP_1 PA revocava l'assegno di mantenimento stabilito in favore della IG.ra , ma non l'assegno di mantenimento del figlio Per_1
9. La causa veniva successivamente rinviata all'udienza del 10.07.2024, dove veniva trattenuta a decisione, con concessione dei termini i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi;
10. Va dichiarata la separazione personale tra i coniugi, essendo evidente come la comunione materiale e spirituale da tempo interrotta non sia stata mai ripristinata.
11. Resta da valutare la domanda di addebito, che non può ritenersi fondata. Se il PA dato storico dell'avere la sig. formulato denuncia-querela nei confronti del è circostanza incontroversa, resta da considerare che nessuna specifica CP_1 documentazione risulta al riguardo prodotta, né relativamente alla denuncia stessa, né agli sviluppi processuali che ne sono conseguiti. I fatti addebitati in tale contesto, quando avvenuti e con quali modalità, non sono dunque conoscibili dal tribunale. La richiesta di prova testimoniale al riguardo avanzata, inoltre, è articolata con riferimento a fatti interamente valutativi e del tutto privi di qualsivoglia contestualizzazione nello spazio e nel tempo (manca del tutto la descrizione di singoli episodi, con indicazione del luogo e del tempo in cui sarebbero avvenuti, indispensabile a verificare l'attendibilità dell'allegazione e consentire di approntare alla controparte adeguata controprova). Neppure risulta allegata documentazione relativa ad eventuali relazioni stilate dal Centro Anti- Violenza, cui pure la ricorrente ha sostenuto di essersi recata a cercare sostegno. A fronte della totale assenza di adeguati riscontri, il collegio non può che pag. 6/12 respingere la domanda di addebito, la quale – è bene precisarlo – potrebbe essere accolta non solo previa dimostrazione di comportamenti violativi dei doveri coniugali, ma anche previa dimostrazione che tali comportamenti siano stati motivo della crisi del rapporto, che ben potrebbe essere fondata su altre ragioni.
12. Respinta la domanda di addebito, resta da valutare la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre. La domanda non appare convincente, ove si consideri che la stessa difesa attorea, che non ha depositato alcunché per consentire a questo collegio una valutazione dei fatti denunciati penalmente, ha comunque sottolineato in comparsa conclusionale che i fatti denunciati non sono ancora esitati in sentenza di condanna. La stessa difesa di parte ricorrente, peraltro, se da un lato ha chiesto l'affidamento esclusivo, allegando condotte abusive, non ha poi esitato a prospettare essa stessa di regolamentare il diritto di visita e di pernotto del minore del padre, comprensivo di un lungo periodo estivo, alla sola condizione che quest'ultimo periodo sia previamente concordato. Ciò esclude a parere del collegio che possa fondatamente essere dichiarata la sussistenza di ragioni di fatto rilevanti, tali da indurre, sulla base di una corretta argomentazione logico giuridica, a derogare alla regola che vede i figli affidati in maniera condivisa ai genitori escludere l'affidamento condiviso della prole. In presenza di situazioni concretamente pregiudizievoli mai la difesa avrebbe acconsentito a che il figlio avesse rapporti diretti, non controllati o protetti per il tramite del servizio sociale. Del resto, nessuna situazione di questo tipo è mai stata veicolata e fatta oggetto di richieste da parte dei genitori, né al riguardo sono pervenute segnalazioni da parte della Procura della Repubblica, nella pendenza del procedimento di separazione.
13. Per quanto riguarda l'affidamento del figlio, il unitamente alla CP_1 comparsa conclusionale, produce una relazione redatta dalla Specialista dei Servizi Sociali che supportano il figlio minore nel difficile momento familiare da lui vissuto, nella quale, in buona sostanza, viene dichiarato il buon equilibrio raggiunto dal ragazzo anche a seguito della frequentazione con il padre, a supporto della richiesta di affido congiunto del medesimo ad entrambi i genitori.
Pa 14. Inoltre, il ricorrente ha dedotto che la IG.ra avrebbe trovato un nuovo impiego che le garantirebbe uno stipendio di € 1.500,00 mensili, ma non vi è alcun elemento di prova a sostegno della circostanza.
15. La ricorrente ha richiesto la separazione con addebito al marito, imputando al medesimo tutta una serie di condotte contrarie ai doveri coniugali, sfociate in episodi di vera e propria violenza fisica, per i quali, a seguito della denuncia della donna, è pendente il procedimento penale n. 1/2022 R.G.N.R.- n. 1771/2022 R.G.GIP ove il signor è imputato ex artt. 61 n. 1 – 94, 572 (I CP_1
pag. 7/12 e II comma) c.p., ex artt. 81 e 609 bis co. 1, 609 ter (n. 5 quater), 609 septies (IV comma n. 4), 61 n.
2-94 c.p., la cui istruttoria dibattimentale è in corso, con relativa calendarizzazione delle udienze fino a quella stabilita per la discussione all'8 aprile 2025. Per tali motivi ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minorenne, l'assegnazione della casa coniugale, rinunciata in un secondo momento, un assegno mensile di mantenimento di € 400,00 per il figlio, e di € 250,00 per sé stessa. La ricorrente produceva le dichiarazioni dei redditi dei tre anni antecedenti al ricorso, nelle quali veniva evidenziato un reddito medio del di € 21.000,00 ed un reddito medio della Jez di circa € 9.000,00. Il CP_1 resistente contestava tutti gli assunti della moglie, non contestando sostanzialmente le risultanze delle produzioni documentali effettuate dalla stessa, ma producendo altresì documentazione su tutti gli esborsi che il medesimo doveva sostenere dal momento in cui aveva lasciato la casa coniugale.
16. Con una prima ordinanza presidenziale del 23.03.2023 venivano emanati i provvedimenti provvisori consistenti nell' autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
nell' affido condiviso del figlio minore con collocazione Per_1 Pa prevalente presso la madre ed assegnazione della casa familiare alla IG , nell'obbligo a carico del signor di corrispondere un assegno di CP_1 mantenimento in favore del figlio dell'importo di € 350,00 mensili, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo protocollo Pa di intesa vigente, nonché l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra per l'importo di € 150,00 mensile.
17. Successivamente veniva emanata Ordinanza interlocutoria del 20.06.2023 del seguente tenore: “ chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento per CP_1 il figlio e la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, in relazione al fatto che è stato licenziato per motivi di salute. Il fatto del licenziamento non è contestato, e dai documenti prodotti pare che esso sia stato determinato da motivi di salute e non è stato volontario. Vi è, quindi, da tenere presente la ovvia riduzione del reddito, anche considerando gli eventuali assegni sociali e la quota del TFR, e, d'altra parte, comunque il fatto che il potrà CP_1 utilizzare le residue capacità lavorative, allo stato, in lavori meno usuranti o precari. Pertanto, l'assegno di mantenimento per la moglie va revocato. Invece, non pare necessario, allo stato, ridurre l'assegno di mantenimento per il figlio minore, vista anche la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie. L'assegno universale unico dovrà essere riscosso interamente dalla madre, presso il quale il minore è collocato, anche alla luce della revoca dell'assegno di mantenimento di cui sopra”.
pag. 8/12 18. La causa perviene a sentenza dopo che l'istruttore, ravvisato il carattere generico e valutativo dei capitoli di prova e disattese pertanto le relative istanze, disponeva l'acquisizione id un aggiornamento della situazione reddituale al fine di valutare in maniera più attendibile le richieste di contenuto economico avanzate dalle parti nonché un aggiornamento della situazione familiare, anche alla luce della gravità delle prospettazioni attoree in punto di relazioni tra i coniugi e conseguente addebito della separazione, con particolare attenzione alla situazione del minore e ai suoi rapporti con il padre.
19. Emergeva un quadro che, rispetto alla prima delle relazioni, restituiva un aggiornamento tranquillizzante da parte degli esperti, all'interno di un contesto nel quale il ragazzo – con ottimo rendimento scolastico ed altrettanto buon inserimento sociale – intratteneva serene relazioni con entrambi i genitori, frenquetando liberamente il padre.
20. Nessuna prova valutabile è emersa invece in ordine ai comportamenti aggressivi e violativi dei doveri coniugali da parte del Si consideri che non Pt_3 risulta neppure depositata la relazione del centro Antiviolenza di cui pure si parla in ricorso. Posta l'inammissibilità delle prove testimoniali come articolate, ravvisa il collegio che l'addebito richiesto non possa essere pronunciato.
21. L'affidamento del minore, per le ragioni di cui al punto 19, può senz'altro prevedersi condiviso, mentre va mantenuto il collocamento presso la madre, segnalandosi che la stessa ha confermato di rinunciare all'assegnazione della casa familiare, peraltro condotta in locazione.
22. Al riguardo, va respinta la domanda di restituzione delle somme sborsate a titolo di canone di locazione avanzata dal con la memoria integrativa ed in CP_1 Pa esito alla decisione della sig. di lasciare la casa coniugale. Tale decisione è stata peraltro motivata dalla necessità di allontanarsi da un ambiente in cui abitavano anche molti familiari del con i quali il rapporto era molto CP_1 complesso. La scelta, dunque, come motivata, non appare libera, ma condizionata alla necessità di recuperare serenità anche per il bene del minore. Non appare dunque né corretto né fondato al collegio richiedere, ora per allora, un provvedimento che ponga a carico della ricorrente per intero gli oneri della locazione, per tutto il periodo precedente al rilascio e a decorrere dalla data della separazione. Tale assetto economico che ha già avuto esecuzione – pur in assenza di provvedimenti giudiziali al riguardo – è stato evidentemente il frutto di accordi che hanno consentito, in un periodo nel quale le condizioni economiche del resistente erano certamente migliori di quelle attuali, il sostegno del nucleo madre-figlio e non vi sono ragioni giuridiche per modificarlo ex post,
pag. 9/12 come ha chiesto, peraltro genericamente e senza neppure dar prova degli esborsi, il resistente. La relativa domanda va dunque respinta.
23. In ordine all'assegno di mantenimento per la moglie, è risultato confermato che il licenziato come già riscontrato dall'istruttore nel corso del 2023 ed CP_1 affetto da una patologia che ha comportato il riconoscimento in sede amministrativa da parte dell'INPS di una invalidità pari al 67% (vds. relativo certificato in copia tra le produzioni in atti), abbia ad oggi la disponibilità di quella che fu l'abitazione coniugale alla cui assegnazione la ricorrente ha in corso di causa rinunciato ed abbia maturato redditi per lavoro dipendente, secondo l'aggiornamento fornito, pari a circa 10mila euro. La sua situazione economica è dunque deteriore rispetto a quella della consorte cosicché – pur volendo prescindere dal prestito che assume di aver contratto, che è dimostrato attraverso la sola produzione di una ricevuta priva di data e sottoscrizioni PA attendibili – comunque nella comparazione con la situazione della sig. appare deteriore. Pertanto, fermo restando che il medesimo conserva una residua capacità lavorativa, e beneficia verosimilmente di un assegno di invalidità, si reputa doversi confermare la valutazione che già aveva indotto l'istruttore a revocare l'assegno per il mantenimento della moglie, con decorrenza dal 1 luglio 2023, come implicitamente stabilito nell'ordinanza del 20 giugno 2023, di revoca, appunto.
24. Resta fermo, tuttavia, l'obbligo di contribuzione verso il figlio che, stante il livello reddituale detto, ben può confermarsi anch'esso in € 350 mensili, rivalutabili ISTAT (FOI) con decorrenza dalla domanda giudiziale.
25. È altresì corretto che l'assegno unico per il figlio minore sia interamente riscosso dalla madre collocataria, in linea con la giurisprudenza più recente della corte di cassazione – cui questo ufficio si è uniformato – che ha ritenuto condivisibile l'interpretazione della predetta normativa fornita dalla Circolare INPS 23/22, in quanto “conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa”. Infatti, la norma, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori, l'assegno vada attribuito al genitore affidatario, da un lato contempla
“una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps”. In particolare – e questo è il dato di novità - tale norma non può essere riferita al solo caso in cui venga disposto un affidamento esclusivo, ben potendo il giudice attribuire integralmente l'assegno unico al genitore collocatario del minore nell'ambito di un affidamento condiviso, “trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”.
pag. 10/12 Alla luce di tali condivisibili considerazioni, va comunque aggiunto che – se si condivide la tesi che tale soluzione sia quella più in linea con le finalità dell'assegno unico - come anche la suprema corte non manca di rammentare,
“l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (in altri termini, le somme corrisposte dall'Inps a titolo di assegno unico sarebbero soggette ad un “vincolo di utilizzazione” nell'interesse dei figli), fermo restando il diritto del genitore che non percepisce tale misura “a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale”.
26. Le ulteriori domande proposte non possono essere accolte, essendo peraltro formulate in maniera particolarmente generica e non essendo state mai precisate in corso di causa cosicché, se è vero che non risultano specificamente contestate (rimozione sistemi audio ed altro all'interno dell'abitazione), la loro formulazione è talmente generica da rivelarsi inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- RESPINGE la domanda di addebito;
- DISPONE che il figlio minore sia affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocato presso il domicilio della madre, collocataria;
- REVOCA su richiesta della beneficiaria, l'assegnazione della casa coniugale condotta PA in locazione alla sig. ;
- REVOCA con decorrenza 1 luglio 2023 l'obbligo dl resistente di versare l'assegno di Pa mantenimento alla sig. ;
- DISPONE che il resistente versi alla ricorrente un assegno di mantenimento per il figlio minore dell'importo di € 350,00, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - FOI, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la metà delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso quest'Ufficio, il tutto con decorrenza dalla data della domanda;
- DISPONE, confermando il provvedimento provvisorio già adottato e dunque con decorrenza 1 luglio 2023, che l'assegno unico universale sia corrisposto per intero alla madre;
COMPENSA le spese di lite.
pag. 11/12 Così deciso in L'Aquila, il 9 ottobre 2025.
pag. 12/12
Il Presidente rel.est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli