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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/06/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 28/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2992/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1
residente in [...], cod. fisc.: , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in S.Agata Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'Avv. Massimo Miracola (cod. fisc. C.F._2
), che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente,
[...]
all'Avv. Ciro Iraci (cod. fisc: ), giusta procura in CodiceFiscale_3
atti, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio amezzo PEC agli indirizzi e ovvero al seguente Email_1 Email_2
numero di fax: 0941.722667.
RICORRENTE
CONTRO , con sede in Roma via G. Grezar 14 Controparte_1
c.f. e p. Iva , subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi P.IVA_1
di , in virtù dell'art. 76 del Decreto Legge 25 Controparte_2
maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio
2021 n. 106, (cf. e p.iva ), in persona del Responsabile degli P.IVA_1
atti introduttivi del giudizio giusta procura Controparte_3
rilasciata da ed autenticata il 22.6.2023, Controparte_4
dal Notaio notaio in Roma, rep. n. 180134 racc. n. Persona_1
12348, rappresentata e difesa giusta procura allegata al presente atto dall'avv. Isabella Salerno, elett. dom. in Ragusa presso il di lei studio in
Ragusa in via Archimede n. 17/a (c.f , numero di C.F._4
fax. n. 0932.681568, pec: . Email_3
c.f. , Controparte_5 P.IVA_2
con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rap-presentato e difeso dall'Avv. Michela Foti
( – t – fax CodiceFiscale_5 Email_4
090 5724777) dell'Avvocatura dell'Istituto, giu-sta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio rep. 37875 Persona_2
racc. 7313 del 22 marzo 2024 e con la medesima elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, anche, in Messina Via Armeria 1.;
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Pag. 2 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, conveniva Parte_1
in giudizio e , proponendo Controparte_1 CP_5
opposizione avverso intimazione di pagamento dell'Intimazione di
Pagamento n. 295 2023 90119565 44/000, emessa dall
[...]
notificata in data 16.10.2023, per l'importo Controparte_6
complessivo di € 29.043,14, impugnata limitatamente all'importo di €
27.915,87, relativa ai seguenti avvisi di addebito:
- Avviso di Addebito n. 59520170001288642000, dell'importo di €
2.417,70, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2016;
- Avviso di Addebito n. 59520180001103534000, dell'importo di €
4.106,22, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2017;
- Avviso di Addebito n. 59520180004098437000, dell'importo di €
2.705,19, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2018;
- Avviso di Addebito n. 59520180005298036000, dell'importo di €
1.618,03, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2016;
- Avviso di Addebito n. 59520190000747382000, dell'importo di €
2.640,57, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2018;
- Avviso di Addebito n. 59520190003513429000, dell'importo di €
2.561,52, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anni 2018-
2019;
- Avviso di Addebito n. 59520190005870369000, dell'importo di €
1.741,26, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2017;
- Avviso di Addebito n. 59520210000259001000, dell'importo di €
1.830,37, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2018;
Pag. 3 di 15 - Avviso di Addebito n. 59520210000593902000, dell'importo di €
3.938,74, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2019;
- Avviso di Addebito n. 59520220001262366000, dell'importo di €
4.356,27, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2020.
A sostegno di tale opposizione deduceva l'illegittimità dell'anzidetta intimazione, sostenendo l'omessa notifica degli atti presupposti dall'intimazione e la sopravvenuta prescrizione quinquennale dei crediti richiesti.
Quanto agli avvisi di addebito n. 59520210000593902000 e n.
59520220001262366000, cui viene richiesto il versamento dei contributi
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, per gli anni 2019 e 2020, rilevava nel merito l'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale, sostenendo di aver ha iniziato la propria attività d'impresa in data 5.05.2014 e di averla cessata a far data dal 24.04.2019, con contestuale scioglimento della
Società e messa in liquidazione, con la conseguenza che da tale data è da ritenersi insussistente l'obbligo di versare i contributi relativi all'attività cessata.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L' , che si costituiva in giudizio con memoria del 27.7.2024, con la CP_5
quale sosteneva di aver regolarmente notificato tutti gli avvisi di addebito presupposti dall'intimazione di pagamento oggi impugnata, con la conseguenza che, non essendo intervenuta alcuna impugnazione ex art. 24
d.lgs. n. 46/99, la pretesa contributiva da essi portata, comprensiva di sanzioni ed interessi maturati, sarebbe ormai intangibile e non più contestabile
Pag. 4 di 15 A tal proposito, rilevava l'inammissibilità dei motivi di ricorso in ordine alla insussistenza dell'obbligo contributivo riferito agli anni 2019 e 2020 di cui agli avvisi di addebito n. 59520210000593902000 e n.
59520220001262366000, non essendo stati i predetti atti gravati da tempestiva impugnazione.
Per la medesima ragione, parimenti inammissibile sarebbe ogni censura relativa alla paventata decadenza, per tutti gli avvisi di addebito menzionati nell'impugnazione, dal potere di iscrivere a ruolo i crediti contributivi ex art. 25 del d.lgs 46/99. CP_5
Infine, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto anche della sospensione del decorso dei relativi termini, in ragione di quanto disposto dalla legislazione emergenziale varata nel periodo della pandemia da covid 2019.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l' con memoria Controparte_1
del 23.8.2024, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, la propria carenza di responsabilità in riferimento alla eventuale maturazione della prescrizione a seguito di eventuale difetto di notifica degli avvisi di addebito, di competenza dell' . CP_5
Nel merito deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto sia del fatto che i termini devono essere calcolati tenendo conto della sospensione degli stessi stabilita dalla normativa di emergenza per la pandemia da COVID 19.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, la causa veniva decisa all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
Pag. 5 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, occorre rilevare la infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall , va rilevato che, Controparte_1
a fronte di un ricorso avverso una procedura esecutiva, sono legittimati passivi sia colui che è incaricato alla riscossione, sia il titolare del credito
(cfr. Cass. sentenza n.3990/2020; v., da ultimo, Cass. sent. n.7514/2022).
Tanto premesso, nel merito risulta palesemente infondato il motivo di impugnazione connesso all'inesistenza del credito ed alla mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione oggi opposta e specificamente oggetto di rilievi nel corpo del ricorso.
A tal proposito, giova premettere l' ha tempestivamente e ritualmente CP_5
fornito copia delle relate di notifica dei seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso di Addebito n. 59520170001288642000, dell'importo di €
2.417,70, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2016.
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
27.9.2017
2. Avviso di Addebito n. 59520180001103534000, dell'importo di €
4.106,22, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2017.
Notificato con raccomandata a.r. al ricorrente personalmente il
26.6.2018
3. Avviso di Addebito n. 59520180004098437000, dell'importo di €
2.705,19, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2018.
Pag. 6 di 15 Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
11.1.2019
4. Avviso di Addebito n. 59520180005298036000, dell'importo di €
1.618,03, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2016.
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
11.1.2019
5. Avviso di Addebito n. 59520190000747382000, dell'importo di €
2.640,57, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2018.
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
28.6.2019
6. Avviso di Addebito n. 59520190003513429000, dell'importo di €
2.561,52, per omesso versamento contributi I.V.S. anni 2018-2019.
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
16.12.2019
7. Avviso di Addebito n. 59520190005870369000, dell'importo di €
1.741,26, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2017.
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
13.1.2020
Pag. 7 di 15 8. Avviso di Addebito n. 59520210000259001000, dell'importo di €
1.830,37, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2018.
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente in data 11.10.2021
9. Avviso di Addebito n. 59520210000593902000, dell'importo di €
3.938,74, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2019.
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
24.11.2021
10. Avviso di Addebito n. 59520220001262366000, dell'importo di €
4.356,27, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2020, che contestualmente si impugna
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
4.8.2022
Ed infatti, per ciascuno di tali avvisi, inviati a mezzo di raccomandata A.R., sono state prodotte le relative cartoline di ricevimento, tutte recapitate presso la residenza della ricorrente e sottoscritte per ricezione dallo stesso ricorrente (avviso di addebito di cui al n. 2) o da altro soggetto che ha direttamente ricevuto l'atto presso il suo domicilio, come accertato dall'ufficiale postale che ha effettuato la notifica.
Pag. 8 di 15 A fronte di ciò, parte ricorrente alla prima udienza utile si è limitata ad un generico disconoscimento di tali atti, precisando che la firma non sarebbe corrispondente alla sua o che sarebbe illeggibile e che dalle altre firme non si evince la qualifica dei soggetti riceventi ed il suo rapporto con il destinatario.
A fronte di ciò, va rammentato che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, informatiche, fonografiche e, in genere, ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose, compreso l'atto di costituzione in mora inviata tramite il servizio postale, “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
E tale disconoscimento non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un mero disconoscimento ma, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
(Cass. 19.1.2018, n. 1250)
In particolare, un generico disconoscimento non è idoneo a far venir meno l'efficacia probatoria degli atti prodotti in fotocopia dalle resistenti, atteso che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali
"impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume
Pag. 9 di 15 differisca dall'originale.” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del
13/12/2017 (Rv. 646981 - 01)).
E' vero che la ricorrente ha contestato la conformità della firma riportata nelle predette cartoline, ma è anche vero che anche tale disconoscimento appare anch'esso generico se contestualizzato rispetto all'atto cui si riferisce.
Ed infatti, va rammentato che le firme in questione sono state apposte davanti all'ufficiale postale, il quale ha attestato di aver consegnato il plico presso la residenza del destinatario o al soggetto che si è qualificato come tale, apponendo la relativa firma di ricevimento (nel caso della consegna a mani del destinatario) o ad altro soggetto presente nella residenza del destinatario e qualificatosi come abilitato alla ricezione di atti, sottoscrivendo come tale. Sicché, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del DM 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Dunque, non vale il generico disconoscimento della firma da parte del ricorrente, atteso che, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr., da ultimo, Cass. n. 946/20).
Pag. 10 di 15 Conseguentemente, una volta ritenuto inammissibile il disconoscimento, va tenuto conto della corrispondenza delle relate di notifica prodotte ai modelli postali, alla apparenza ed uniformità grafica delle sottoscrizioni ivi apposte, nonché della plausibilità delle date di notifica degli atti indicati rispetto alla data di spedizione, unitamente alla dichiarazione di conformità della società di riscossione e dell' (che pur non avendo un formale CP_5
valore certificativo, in mancanza di specifiche e riconoscibili contestazioni, ha comunque una valenza indiziaria da valutarsi debitamente).
Emerge, pertanto un quadro probatorio tale da non consentire di dubitare che le fotocopie prodotte possano essere in qualche modo difformi dagli originali.
Sotto altro profilo, non coglie nel segno nemmeno il rilievo della ricorrente circa la non riconducibilità delle cartoline agli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento e a cui si riferirebbero.
L'esame di tali atti smentisce tale ricostruzione, atteso che in ognuno degli avvisi di addebito in questione risulta riportato il numero della raccomandata A.R. poi utilizzata per l'invio e che corrisponde esattamente a quello riportato nella relativa cartolina di ricevimento.
Tutto ciò premesso, va rilevato che la prova della notifica degli avvisi di addebito e la constatazione del dato pacifico della loro mancata impugnazione, determina l'inammissibilità di qualsiasi motivo di impugnazione che attenga al merito di tali atti.
Ed infatti, l'art. 24 del d.lgs 46/1999 dispone che: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore (2).
6. Il giudizio di opposizione
Pag. 11 di 15 contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”.
Conseguentemente, stante la natura perentoria del predetto termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, il suo decorso preclude la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale ed all'avviso di addebito (Cass. Civ. 9784/2020).
Sono, pertanto, inammissibili i motivi di merito relativi alla intervenuta cessazione dell'attività d'impresa, come pure quelli genericamente formulati in relazione alla decadenza dalla pretesa contributiva.
Infine, la valutazione delle date di notifica degli avvisi di addebito consente di ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata consente di concludere che in nessun caso è maturato il termine di prescrizione, considerando la sospensione del termine quinquennale disposta dalla legislazione emergenziale emanata in conseguenza della pandemia da COVID 19.
Infatti, tale sospensione deriva dalle misure adottate con i vari decreti che hanno comportato la sospensione del termine prescrizionale degli atti impositivi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e il conseguenziale slittamento della maturazione del suddetto termine.
In particolare, deve essere rammentato che l'art. 67 del d.l. n. 18/2020 ha disposto: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Inoltre, al quarto comma ha precisato che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27
Pag. 12 di 15 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 159”.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
159. il quale al comma 2 così statuisce: "I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione".
Inoltre, l'art. 68D.L. n. 18 del 2020 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29e30delD.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il
Pag. 13 di 15 mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12delD.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
Il D.L. n. 73 del 2021- convertito con modifiche con L. n. 106 del 2021
(c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, D.L. n. 18 del 2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29
e 30 del D.L. n. 78 del 2010.
Dunque, in ragione di tali disposizioni, non si può dubitare che la sospensione in questione abbia operato dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021.
Conseguentemente, come si evince dalla seguente tabella, in nessun caso deve ritenersi maturato il termine di prescrizione:
Avviso di Addebito Data di Prescrizion
Notifica Termine di Stato Notifica e Intimazion Prescrizion e di e
Pagamento
5952017000128864200 27/09/201 21/03/2024 16/10/2023 16/10/2028 Non 0 7 Prescritt
o
5952018000110353400 26/06/201 18/12/2024 16/10/2023 16/10/2028 Non 0 8 Prescritt o
5952018000409843700 11/01/201 05/07/2025 16/10/2023 16/10/2028 Non 0 9 Prescritt o
5952018000529803600 11/01/201 05/07/2025 16/10/2023 16/10/2028 Non
0 9 Prescritt o
5952019000074738200 28/06/201 21/12/2025 16/10/2023 16/10/2028 Non 0 9 Prescritt
o
5952019000351342900 16/12/201 10/06/2026 16/10/2023 16/10/2028 Non 0 9 Prescritt
o
Pag. 14 di 15 5952019000587036900 13/01/202 08/07/2026 16/10/2023 16/10/2028 Non 0 0 Prescritt o
5952021000025900100 11/10/202 04/04/2028 16/10/2023 16/10/2028 Non
0
1 Prescritt o
5952021000059390200 24/11/202 18/05/2028 16/10/2023 16/10/2028 Non
0
1 Prescritt o
5952022000126236600 04/08/202 26/01/2029 16/10/2023 16/10/2028 Non
0 2 Prescritt o
L'opposizione deve essere, pertanto, integralmente rigettata.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, il ricorrente deve essere condannato a pagare a e , le spese di lite, che si CP_5 Controparte_1
liquidando ex D.M: n. 147/22 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte da Parte_1
1. Rigetta per il resto il ricorso
2. Condanna a pagare a e Parte_1 CP_5 [...]
le spese di lite, che liquida per ciascuna parte in Controparte_1
complessivi € 3291,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Patti, 31/5/2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 15 di 15
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 28/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2992/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1
residente in [...], cod. fisc.: , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in S.Agata Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'Avv. Massimo Miracola (cod. fisc. C.F._2
), che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente,
[...]
all'Avv. Ciro Iraci (cod. fisc: ), giusta procura in CodiceFiscale_3
atti, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio amezzo PEC agli indirizzi e ovvero al seguente Email_1 Email_2
numero di fax: 0941.722667.
RICORRENTE
CONTRO , con sede in Roma via G. Grezar 14 Controparte_1
c.f. e p. Iva , subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi P.IVA_1
di , in virtù dell'art. 76 del Decreto Legge 25 Controparte_2
maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio
2021 n. 106, (cf. e p.iva ), in persona del Responsabile degli P.IVA_1
atti introduttivi del giudizio giusta procura Controparte_3
rilasciata da ed autenticata il 22.6.2023, Controparte_4
dal Notaio notaio in Roma, rep. n. 180134 racc. n. Persona_1
12348, rappresentata e difesa giusta procura allegata al presente atto dall'avv. Isabella Salerno, elett. dom. in Ragusa presso il di lei studio in
Ragusa in via Archimede n. 17/a (c.f , numero di C.F._4
fax. n. 0932.681568, pec: . Email_3
c.f. , Controparte_5 P.IVA_2
con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rap-presentato e difeso dall'Avv. Michela Foti
( – t – fax CodiceFiscale_5 Email_4
090 5724777) dell'Avvocatura dell'Istituto, giu-sta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio rep. 37875 Persona_2
racc. 7313 del 22 marzo 2024 e con la medesima elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, anche, in Messina Via Armeria 1.;
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Pag. 2 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, conveniva Parte_1
in giudizio e , proponendo Controparte_1 CP_5
opposizione avverso intimazione di pagamento dell'Intimazione di
Pagamento n. 295 2023 90119565 44/000, emessa dall
[...]
notificata in data 16.10.2023, per l'importo Controparte_6
complessivo di € 29.043,14, impugnata limitatamente all'importo di €
27.915,87, relativa ai seguenti avvisi di addebito:
- Avviso di Addebito n. 59520170001288642000, dell'importo di €
2.417,70, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2016;
- Avviso di Addebito n. 59520180001103534000, dell'importo di €
4.106,22, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2017;
- Avviso di Addebito n. 59520180004098437000, dell'importo di €
2.705,19, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2018;
- Avviso di Addebito n. 59520180005298036000, dell'importo di €
1.618,03, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2016;
- Avviso di Addebito n. 59520190000747382000, dell'importo di €
2.640,57, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2018;
- Avviso di Addebito n. 59520190003513429000, dell'importo di €
2.561,52, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anni 2018-
2019;
- Avviso di Addebito n. 59520190005870369000, dell'importo di €
1.741,26, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2017;
- Avviso di Addebito n. 59520210000259001000, dell'importo di €
1.830,37, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2018;
Pag. 3 di 15 - Avviso di Addebito n. 59520210000593902000, dell'importo di €
3.938,74, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2019;
- Avviso di Addebito n. 59520220001262366000, dell'importo di €
4.356,27, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. anno 2020.
A sostegno di tale opposizione deduceva l'illegittimità dell'anzidetta intimazione, sostenendo l'omessa notifica degli atti presupposti dall'intimazione e la sopravvenuta prescrizione quinquennale dei crediti richiesti.
Quanto agli avvisi di addebito n. 59520210000593902000 e n.
59520220001262366000, cui viene richiesto il versamento dei contributi
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, per gli anni 2019 e 2020, rilevava nel merito l'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale, sostenendo di aver ha iniziato la propria attività d'impresa in data 5.05.2014 e di averla cessata a far data dal 24.04.2019, con contestuale scioglimento della
Società e messa in liquidazione, con la conseguenza che da tale data è da ritenersi insussistente l'obbligo di versare i contributi relativi all'attività cessata.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L' , che si costituiva in giudizio con memoria del 27.7.2024, con la CP_5
quale sosteneva di aver regolarmente notificato tutti gli avvisi di addebito presupposti dall'intimazione di pagamento oggi impugnata, con la conseguenza che, non essendo intervenuta alcuna impugnazione ex art. 24
d.lgs. n. 46/99, la pretesa contributiva da essi portata, comprensiva di sanzioni ed interessi maturati, sarebbe ormai intangibile e non più contestabile
Pag. 4 di 15 A tal proposito, rilevava l'inammissibilità dei motivi di ricorso in ordine alla insussistenza dell'obbligo contributivo riferito agli anni 2019 e 2020 di cui agli avvisi di addebito n. 59520210000593902000 e n.
59520220001262366000, non essendo stati i predetti atti gravati da tempestiva impugnazione.
Per la medesima ragione, parimenti inammissibile sarebbe ogni censura relativa alla paventata decadenza, per tutti gli avvisi di addebito menzionati nell'impugnazione, dal potere di iscrivere a ruolo i crediti contributivi ex art. 25 del d.lgs 46/99. CP_5
Infine, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto anche della sospensione del decorso dei relativi termini, in ragione di quanto disposto dalla legislazione emergenziale varata nel periodo della pandemia da covid 2019.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l' con memoria Controparte_1
del 23.8.2024, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, la propria carenza di responsabilità in riferimento alla eventuale maturazione della prescrizione a seguito di eventuale difetto di notifica degli avvisi di addebito, di competenza dell' . CP_5
Nel merito deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto sia del fatto che i termini devono essere calcolati tenendo conto della sospensione degli stessi stabilita dalla normativa di emergenza per la pandemia da COVID 19.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, la causa veniva decisa all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
Pag. 5 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, occorre rilevare la infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall , va rilevato che, Controparte_1
a fronte di un ricorso avverso una procedura esecutiva, sono legittimati passivi sia colui che è incaricato alla riscossione, sia il titolare del credito
(cfr. Cass. sentenza n.3990/2020; v., da ultimo, Cass. sent. n.7514/2022).
Tanto premesso, nel merito risulta palesemente infondato il motivo di impugnazione connesso all'inesistenza del credito ed alla mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione oggi opposta e specificamente oggetto di rilievi nel corpo del ricorso.
A tal proposito, giova premettere l' ha tempestivamente e ritualmente CP_5
fornito copia delle relate di notifica dei seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso di Addebito n. 59520170001288642000, dell'importo di €
2.417,70, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2016.
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
27.9.2017
2. Avviso di Addebito n. 59520180001103534000, dell'importo di €
4.106,22, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2017.
Notificato con raccomandata a.r. al ricorrente personalmente il
26.6.2018
3. Avviso di Addebito n. 59520180004098437000, dell'importo di €
2.705,19, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2018.
Pag. 6 di 15 Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
11.1.2019
4. Avviso di Addebito n. 59520180005298036000, dell'importo di €
1.618,03, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2016.
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
11.1.2019
5. Avviso di Addebito n. 59520190000747382000, dell'importo di €
2.640,57, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2018.
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
28.6.2019
6. Avviso di Addebito n. 59520190003513429000, dell'importo di €
2.561,52, per omesso versamento contributi I.V.S. anni 2018-2019.
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
16.12.2019
7. Avviso di Addebito n. 59520190005870369000, dell'importo di €
1.741,26, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2017.
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
13.1.2020
Pag. 7 di 15 8. Avviso di Addebito n. 59520210000259001000, dell'importo di €
1.830,37, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2018.
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente in data 11.10.2021
9. Avviso di Addebito n. 59520210000593902000, dell'importo di €
3.938,74, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2019.
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
24.11.2021
10. Avviso di Addebito n. 59520220001262366000, dell'importo di €
4.356,27, per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2020, che contestualmente si impugna
Notificato con raccomandata a.r. presso il domicilio del ricorrente il
4.8.2022
Ed infatti, per ciascuno di tali avvisi, inviati a mezzo di raccomandata A.R., sono state prodotte le relative cartoline di ricevimento, tutte recapitate presso la residenza della ricorrente e sottoscritte per ricezione dallo stesso ricorrente (avviso di addebito di cui al n. 2) o da altro soggetto che ha direttamente ricevuto l'atto presso il suo domicilio, come accertato dall'ufficiale postale che ha effettuato la notifica.
Pag. 8 di 15 A fronte di ciò, parte ricorrente alla prima udienza utile si è limitata ad un generico disconoscimento di tali atti, precisando che la firma non sarebbe corrispondente alla sua o che sarebbe illeggibile e che dalle altre firme non si evince la qualifica dei soggetti riceventi ed il suo rapporto con il destinatario.
A fronte di ciò, va rammentato che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, informatiche, fonografiche e, in genere, ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose, compreso l'atto di costituzione in mora inviata tramite il servizio postale, “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
E tale disconoscimento non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un mero disconoscimento ma, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
(Cass. 19.1.2018, n. 1250)
In particolare, un generico disconoscimento non è idoneo a far venir meno l'efficacia probatoria degli atti prodotti in fotocopia dalle resistenti, atteso che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali
"impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume
Pag. 9 di 15 differisca dall'originale.” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del
13/12/2017 (Rv. 646981 - 01)).
E' vero che la ricorrente ha contestato la conformità della firma riportata nelle predette cartoline, ma è anche vero che anche tale disconoscimento appare anch'esso generico se contestualizzato rispetto all'atto cui si riferisce.
Ed infatti, va rammentato che le firme in questione sono state apposte davanti all'ufficiale postale, il quale ha attestato di aver consegnato il plico presso la residenza del destinatario o al soggetto che si è qualificato come tale, apponendo la relativa firma di ricevimento (nel caso della consegna a mani del destinatario) o ad altro soggetto presente nella residenza del destinatario e qualificatosi come abilitato alla ricezione di atti, sottoscrivendo come tale. Sicché, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del DM 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Dunque, non vale il generico disconoscimento della firma da parte del ricorrente, atteso che, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr., da ultimo, Cass. n. 946/20).
Pag. 10 di 15 Conseguentemente, una volta ritenuto inammissibile il disconoscimento, va tenuto conto della corrispondenza delle relate di notifica prodotte ai modelli postali, alla apparenza ed uniformità grafica delle sottoscrizioni ivi apposte, nonché della plausibilità delle date di notifica degli atti indicati rispetto alla data di spedizione, unitamente alla dichiarazione di conformità della società di riscossione e dell' (che pur non avendo un formale CP_5
valore certificativo, in mancanza di specifiche e riconoscibili contestazioni, ha comunque una valenza indiziaria da valutarsi debitamente).
Emerge, pertanto un quadro probatorio tale da non consentire di dubitare che le fotocopie prodotte possano essere in qualche modo difformi dagli originali.
Sotto altro profilo, non coglie nel segno nemmeno il rilievo della ricorrente circa la non riconducibilità delle cartoline agli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento e a cui si riferirebbero.
L'esame di tali atti smentisce tale ricostruzione, atteso che in ognuno degli avvisi di addebito in questione risulta riportato il numero della raccomandata A.R. poi utilizzata per l'invio e che corrisponde esattamente a quello riportato nella relativa cartolina di ricevimento.
Tutto ciò premesso, va rilevato che la prova della notifica degli avvisi di addebito e la constatazione del dato pacifico della loro mancata impugnazione, determina l'inammissibilità di qualsiasi motivo di impugnazione che attenga al merito di tali atti.
Ed infatti, l'art. 24 del d.lgs 46/1999 dispone che: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore (2).
6. Il giudizio di opposizione
Pag. 11 di 15 contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”.
Conseguentemente, stante la natura perentoria del predetto termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, il suo decorso preclude la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale ed all'avviso di addebito (Cass. Civ. 9784/2020).
Sono, pertanto, inammissibili i motivi di merito relativi alla intervenuta cessazione dell'attività d'impresa, come pure quelli genericamente formulati in relazione alla decadenza dalla pretesa contributiva.
Infine, la valutazione delle date di notifica degli avvisi di addebito consente di ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata consente di concludere che in nessun caso è maturato il termine di prescrizione, considerando la sospensione del termine quinquennale disposta dalla legislazione emergenziale emanata in conseguenza della pandemia da COVID 19.
Infatti, tale sospensione deriva dalle misure adottate con i vari decreti che hanno comportato la sospensione del termine prescrizionale degli atti impositivi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e il conseguenziale slittamento della maturazione del suddetto termine.
In particolare, deve essere rammentato che l'art. 67 del d.l. n. 18/2020 ha disposto: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Inoltre, al quarto comma ha precisato che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27
Pag. 12 di 15 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 159”.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
159. il quale al comma 2 così statuisce: "I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione".
Inoltre, l'art. 68D.L. n. 18 del 2020 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29e30delD.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il
Pag. 13 di 15 mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12delD.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
Il D.L. n. 73 del 2021- convertito con modifiche con L. n. 106 del 2021
(c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, D.L. n. 18 del 2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29
e 30 del D.L. n. 78 del 2010.
Dunque, in ragione di tali disposizioni, non si può dubitare che la sospensione in questione abbia operato dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021.
Conseguentemente, come si evince dalla seguente tabella, in nessun caso deve ritenersi maturato il termine di prescrizione:
Avviso di Addebito Data di Prescrizion
Notifica Termine di Stato Notifica e Intimazion Prescrizion e di e
Pagamento
5952017000128864200 27/09/201 21/03/2024 16/10/2023 16/10/2028 Non 0 7 Prescritt
o
5952018000110353400 26/06/201 18/12/2024 16/10/2023 16/10/2028 Non 0 8 Prescritt o
5952018000409843700 11/01/201 05/07/2025 16/10/2023 16/10/2028 Non 0 9 Prescritt o
5952018000529803600 11/01/201 05/07/2025 16/10/2023 16/10/2028 Non
0 9 Prescritt o
5952019000074738200 28/06/201 21/12/2025 16/10/2023 16/10/2028 Non 0 9 Prescritt
o
5952019000351342900 16/12/201 10/06/2026 16/10/2023 16/10/2028 Non 0 9 Prescritt
o
Pag. 14 di 15 5952019000587036900 13/01/202 08/07/2026 16/10/2023 16/10/2028 Non 0 0 Prescritt o
5952021000025900100 11/10/202 04/04/2028 16/10/2023 16/10/2028 Non
0
1 Prescritt o
5952021000059390200 24/11/202 18/05/2028 16/10/2023 16/10/2028 Non
0
1 Prescritt o
5952022000126236600 04/08/202 26/01/2029 16/10/2023 16/10/2028 Non
0 2 Prescritt o
L'opposizione deve essere, pertanto, integralmente rigettata.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, il ricorrente deve essere condannato a pagare a e , le spese di lite, che si CP_5 Controparte_1
liquidando ex D.M: n. 147/22 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte da Parte_1
1. Rigetta per il resto il ricorso
2. Condanna a pagare a e Parte_1 CP_5 [...]
le spese di lite, che liquida per ciascuna parte in Controparte_1
complessivi € 3291,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Patti, 31/5/2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 15 di 15