Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/05/2022, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00535/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Di Noi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto Prefettura di Brindisi - Area I bis - -OMISSIS- di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del Questore di Brindisi di irrogazione del D.A.SPO. per la durata di cinque anni n. -OMISSIS- Div. Antr. emesso e notificato in data 28 ottobre 2021, sulla base della comunicazione notizia di reato Cat. -OMISSIS- redatta dalla Digos - Squadra Tifoserie del 22 ottobre 2021 su fatti occorsi in data 18 ottobre 2021 in occasione di un incontro di Basket Champion League tra la Pallacanestro Happy Casa e la squadra rumena del Cluj Napoka disputatosi in Brindisi presso il Palapentassuglia, nonché di quest’ultimo provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to L. Di Noi e avv.to dello Stato G. Liberti;
Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, atteso - essenzialmente - che:
- la notifica del provvedimento di D.A.SPO. (“ Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ”) è stata effettuata dalla Polizia di Stato in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento T.U.L.P.S. n. 773/1931, che non è stato abrogato (neppure implicitamente) dalla normativa sopravvenuta e, comunque, eventuali vizi della notifica non incidono sulla legittimità del provvedimento di D.A.SPO. e del decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico e conferma del suddetto provvedimento di D.A.SPO.;
- le censure incentrate sulla pretesa illegittimità del procedimento di convalida del G.I.P. del Tribunale di Brindisi delle prescrizioni limitative della libertà personale contenute nel D.A.SPO. sono inammissibili dinnanzi al Giudice Amministrativo;
- l’art. 2, comma 3, del D.L. n. 122 del 26/04/1993, convertito in L. n. 205/1993, prevede che « Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, […] si applica la disposizione di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 » e, nella fattispecie concreta de qua , risulta (dal provvedimento del Questore di Brindisi del 28 ottobre 2021 di irrogazione del D.A.SPO.) che il ricorrente è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Brindisi “ perchè ritenuto responsabile di concorso nell'ipotesi di reato di cui all'art. 3, Legge 13.10.1975, nr. 654, cosi come sostituito dall'art.2 d.l. nr. 122 del26.04.1993, conv. Legge nr. 205/1993 e succ. mod. ” e ciò rappresenta il presupposto necessario e sufficiente per legittimare - sul piano amministrativo (in disparte la successiva evoluzione e gli esiti del procedimento penale, nel quale assume rilevanza la questione della corretta contestazione all’odierno ricorrente del reato in questione e l’accertamento dei fatti contestati) - l’applicazione nei confronti dell’odierno ricorrente dell’impugnato provvedimento inibitorio delle manifestazioni sportive (c.d. D.A.SPO.), in base al consolidato orientamento di questa Sezione (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, n. 323 del 22 Febbraio 2017).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
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