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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12122/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso cartella di pagamento
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé medesimo ex art.86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania via Vittorio Emanuele II n.5, giusta costituzione di nuovo procuratore depositata il 4.11.2024
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Roma, via E.Q. Visconti n. 8, cod. fisc.: , P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania, via Mario Sangiorgi n. 18, presso lo studio dell'avv.
Matteo Scuderi, che la rappresenta e difende, come da procura in atti telematici
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, p. iva , rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Monica Bottino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Catania via R. Franchetti n. 70, nonché indirizzo pec:
come da procura in atti telematici Email_1
-RESISTENTI-
Pagina 1 CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 13.12.2022, in breve, ha impugnato Parte_1 la cartella di pagamento n.293 2022 0011553528000, inviata in data 9.11.2022 dall'
[...]
nell'interesse della dall'indirizzo mittente Controparte_3 CP_1
t, con la quale è stata assunta la spettanza Email_2 dell'importo complessivo di euro 51.065,04 iscritto al ruolo n.2021/005987 e, più esattamente:
- euro 25.930,32 quale importo derivante dalla sommatoria delle somme dovute a titolo di contributo soggettivo ed integrativo per l'anno di imposta 2009, nonché a titolo di sanzioni ed a titolo di interessi conteggiati su sorte e sanzioni;
- euro 24.678,36 quale importo derivante dalla sommatoria delle somme dovute a titolo di contributo soggettivo ed integrativo per l'anno di imposta 2010, nonché a titolo di sanzioni ed a titolo di interessi conteggiati su sorte e sanzioni;
- euro 472,76 a titolo di sanzione per irregolare dichiarazione per l'anno di imposta 2018, nonché interessi di mora e maggiori oneri di riscossione.
A fondamento dell'atto di opposizione de quo, in breve, il ricorrente ha dedotto:
- che il messaggio pec non era accompagnato da alcuna chiara indicazione nel suo oggetto e soltanto alla sua apertura, lo stesso ha conosciuto il documento ivi allegato, per cui deve ritenersi la notifica invalida;
- che peraltro la notifica a mezzo pec asseritamente eseguita dall' Controparte_3
tramite l'indirizzo mittente t, in
[...] Email_2 quanto non iscritto in nessuno dei registri pubblici, né nell'indice dei domicili digitali della
Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi, rende la stessa inesistente;
- che solo con la cartella opposta lo stesso ha conosciuto della pretesa contributiva asseritamente vantata dall'ente impositore e, perciò, quando ormai a norma dell'art. 3 comma 9 della l. n.335/1995 era già maturata la prescrizione dei contributi risalenti agli anni 2009 e
2010;
- che l'azione esercitata dall'ente previdenziale è in violazione delle norme del procedimento di riscossione non avendo provveduto a comunicare alcun avviso di contestazione dell'addebito né altri atti interruttivi;
Pagina 2 - che, oltre ai contributi previdenziali, risultano altresì prescritte le sanzioni irrogate dall'ente previdenziale per omesso versamento dei contributi soggettivi ed integrativi per gli anni 2009 e
2010, trovando applicazione il disposto dell'art. 28 della l. n. 689/81 in quanto “le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 – ovvero quelle ancora antecedenti di cui all'art.19 della l.n.576/1980 (nonché le norme speciali dei singoli ordinamenti previdenziali degli enti privatizzati e che contengono disposizioni concernenti la prescrizione dei contributi)
- non riguardano e non sono applicabili alla diversa fattispecie delle sanzioni per il tardivo o per l'omesso invio delle comunicazioni reddituali”.
Conseguentemente, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, di “… accertare l'inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec per tutti i motivi meglio espressi nella parte narrativa e, per l'effetto, dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. n.29320220011553528000 ed il relativo ruolo n.2021/005987; - nel merito, in accoglimento del presente ricorso, accertare
l'intervenuta prescrizione dei contributi, delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo, nonché
l'illegittimità della procedura di riscossione per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, pronunciare l'annullamento e/o la nullità e/o l'inefficacia della cartella di pagamento n.293
2022 0011553528000 emessa dalla ed il relativo ruolo Controparte_2
n.2021/005987, emesso dalla Cassa assistenza forense, reso esecutivo in data Controparte_4
30/11/2021 e consegnato al concessionario il 25-12-2021. In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
In data 17.02.2023 si è ritualmente costituita nel presente giudizio l' Controparte_3
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in estrema sintesi, ha eccepito:
- che difetta la propria legittimazione passiva, essendo soggetto estraneo rispetto al compimento degli atti prodromici alla cartella opposta ed alla formazione dei ruoli e neppure in alcun modo tenuto a verificare né “la probabile esistenza del credito”, né “l'effettiva notificazione degli atti presupposti”;
- che la cartella impugnata n. 29320220011553528000 è stata ritualmente notificata dalla stessa a mezzo PEC da in data 09.11.2022, per come ammesso dallo stesso ricorrente in CP_5
seno al ricorso a fronte di un ruolo sottostante consegnato alla in data CP_6
25.12.2021;
- che il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla CP_1
è divenuto decennale in forza dell'art. 66 della l. n. 247/2012, in vigore dal 2 febbraio 2013, e
Pagina 3 nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista a causa dell'emergenza Covid 19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021;
- che la tesi funzionale a pretendere che la notifica provenga da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante, risultante da pubblici elenchi, appare, oltre che immotivata ed erronea, anche priva di fondamento ed utilità;
- che, ad ogni modo, ove il destinatario di una e-mail certificata nutra dubbi circa il soggetto mittente potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” attraverso il servizio “who is”, tanto più che l'assegnazione dei domini avviene secondo regole e criteri prestabiliti, volti ad assicurare anche il legittimo utilizzo di un nome a dominio;
- che comunque eventuali vizi di notificazione devono considerarsi sanati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto per essere entrato nella sua sfera di conoscenza;
- che la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relative eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al Sistema informatizzato.
Su tali premesse, il ha chiesto testualmente di “… dichiarare Controparte_7
il difetto di legittimazione passiva della relativamente alle lagnanze Controparte_8
riguardanti il merito della pretesa, la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata ed una eventuale intervenuta prescrizione antecedente alla trasmissione del ruolo alla , avvenuta nell'anno 2020. Indi nel merito: … Rigettare le domande attrici CP_6
proposte contro la , siccome infondate in fatto e diritto e Controparte_2
comunque non supportate da elementi probatori;
… In via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la piena, puntuale e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla , per il recupero coattivo del credito de CP_5
quo e, coerentemente, dichiarare, con qualsiasi formula, che essa non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una eventuale condanna alle spese, che andrà, in caso di esito negativo, posta esclusivamente a carico dell'Ente impositore, oggi pure convenuto;
… Condannare, in conseguenza, parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, in subordine con la compensazione delle stesse. … In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea per ragioni imputabili all'Ente Impositore, esentare la
da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, tenendola conseguentemente indenne CP_5 dalle conseguenze di lite. … Sempre in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea per ragioni imputabili all'Ente impositore, condannare quest'ultimo alla
Pagina 4 rifusione delle spese di giudizio in favore della , oltre Controparte_2 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Con memoria difensiva depositata il 29.09.2023 si è ritualmente costituita nel presente procedimento , tra l'altro, eccependo: Controparte_1
- che la propria legittimazione passiva è circoscritta alla fase relativa alla compilazione dei ruoli, mentre, ai sensi dell'art. 18/VI l. n. 576/80, la procedura esattiva è di esclusiva competenza del Concessionario della Riscossione;
- che le censure mosse dal ricorrente in merito alla regolarità della procedura esattiva, in quanto costituenti opposizione agli atti esecutivi, erano da proporsi nel termine di legge di giorni venti dalla notificazione della cartella impugnata;
- che, nel merito, la pretesa creditoria inerente il debito contributivo trova origine dall'accertamento del reddito professionale e del volume d'affari iva prodotti dal professionista per gli anni 2009 e 2010, mai comunicati alla accertati in data 30.09.2016, a seguito CP_1 dell'apposita convenzione stipulata nel corso del detto anno con l'Anagrafe Tributaria;
- che, a seguito di detto controllo, il 30.09.2016 la stessa ha potuto accertare che ha Pt_1 dichiarato al Fisco l'importo di € 83.798,00 quale reddito prodotto nello svolgimento dell'attività professionale, per l'anno 2009, e, quale volume d'affari Iva, l'importo di €
106.350,00, e per l'anno 2010, l'importo di € 81.136,00 quale reddito professionale e in €
133.042,00 quale volume d'affari, sicché il professionista era tenuto a versare, per quanto riguarda l'anno 2009, la somma di € 11.184,00 (di cui € 1.310,00 a titolo di contributo soggettivo minimo, ed € 9.874,00 a titolo di contributo soggettivo dovuto in eccedenza rispetto al minimo, nonché l'importo di € 2.127,00 per contributo integrativo, di cui € 395,00 per contributo minimo ed € 1.732,00 per eccedenza) e, per l'anno 2010, la somma di € 10.548,00
(di cui € 2.100,00 a titolo di contributo soggettivo minimo ed € 8.448,00 a titolo di contributo soggettivo dovuto in eccedenza rispetto al minimo, l'importo di € 811,00 per contributo modulare (€ 160,00 per contributo minimo ed € 651,00 per eccedenza) nonché l'importo di €
5.322,00 per contributo integrativo, di cui € 550,00 per contributo minimo ed € 4.772,00 per eccedenza);
- che l'art. 17 della l. n.576/80 prevede l'obbligo dell'invio della dichiarazione reddituale a mezzo modello 5 (modulo predisposto dalla al fine di rendere la summenzionata CP_1 dichiarazione) per tutti coloro che, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione, risultano iscritti – anche per frazione d'anno – all'Albo degli Avvocati e/o dei Cassazionisti nonché per i praticanti procuratori iscritti alla e l'osservanza di tale obbligo prescinde dal fatto che le CP_1
Pagina 5 dichiarazioni fiscali siano state o meno presentate o siano negative e, sin anche all'effettivo esercizio della professione forense e dalla sussistenza di situazioni di incompatibilità;
- che l'eccezione di prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio CP_1
è infondata, in quanto il ricorrente non ha provveduto a trasmettere la dichiarazione reddituale relativa agli anni 2009 e 2010, per cui il termine prescrizionale neppure è iniziato a decorrere;
- che il termine di prescrizione quinquennale delle sanzioni per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali decorre dall'ultimo giorno utile per l'invio dei relativi “modelli 5” e, per l'anno 2018, dal 30.11.2019.
In considerazione delle superiori deduzioni, la Cassa previdenziale ha chiesto di “rigettare integralmente la domanda del ricorrente siccome infondata in fatto e in diritto. In subordine, ferma restando la richiesta in via principale di rigetto del ricorso, nella denegata ipotesi di accoglimento delle eccezioni relative ai presunti vizi della procedura, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, si chiede l'accertamento del credito della CP_1
Forense e la condanna del ricorrente al pagamento diretto alla medesima della somma CP_1 iscritta nel ruolo sotteso all'atto oggetto di causa, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo), dalla data del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 21.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa da ultimo richiamata.
__________________________
Sul piano processuale, innanzitutto, priva di pregio si palesa l'eccezione, sollevata da nelle note cartolari del 20.05.2025, di nullità della costituzione di per mancanza Pt_1 CP_5
dello ius postulandi del difensore nominato, in quanto avvocato del libero Foro.
In tali termini, di recente, si è già espressa la Corte di legittimità che, nel richiamare i propri conformi precedenti, “(Cass. S.U. n. 30008/2019) ha affermato il seguente principio di diritto:
"Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Controparte_3
impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al
Tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di
Pagina 6 massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, R.D. cit. - nel rispetto degli articoli
4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di CP_3
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo CP_3
dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità".
Alla luce di tale principio, l' ben poteva quindi proporre Controparte_3
appello con il patrocinio di avvocato del libero foro, di modo che la sanatoria del rilevato difetto di ius postulandi disposta dalla CTR, lungi dal poter ritenersi inoperante - come sostenuto dalla ricorrente - per inesistenza della procura alle liti, si palesava del tutto superflua” (Cass. 10.05.2025 n.12413).
Sempre sul piano processuale, va rilevato, va rilevato che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del
2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n.
6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
Pagina 7 convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2)
o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Nella fattispecie concreta, il ricorso risulta depositato il 13.12.2022 a fronte di una cartella esattoriale che il ricorrente assume pervenuta presso il proprio indirizzo pec il 9.11.2022, sicché ogni doglianza concernente i vizi attinenti alla notificazione dell'atto opposto ascrivendosi all'ambito delle opposizioni agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sono inammissibili.
Ad abundantiam, in ogni caso, va osservato che l'eccezione, sollevata da , di Pt_1
inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta in quanto proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente asseritamente non risultante dai registri PPAA del
Ministero della Giustizia, è infondata.
Infatti, di recente, la Suprema Corte nel richiamare quanto “recentemente ribadito … (dalla stessa) (Cass. nn. 26682 e 22659 del 2024), sulla scorta di principi che il Collegio condivide,” ha sottolineato che “le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n.
15979, hanno statuito che: in tema di notificazione a mezzo P.E.C., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge
n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6- terD.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo
a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente
(da ultimo, cfr. ancheCass. n. 6015 del 2023).
… Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente in un pubblico elenco è testualmente riferito al destinatario della notifica, mentre con riguardo al notificante è previsto unicamente l'utilizzo "di un indirizzo di posta elettronica certificata (...) risultante da pubblici elenchi", con il conseguente corollario che "la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3 bis della legge n. 53/1994 solo
Pagina 8 con riferimento al soggetto che riceve la notificazione e siffatta diversità di trattamento normativo, non configura alcuna disparità di trattamento;
le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di P.E.C. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente" (cfr.Cass. n. 18684 del 2023, in motivazione).
… Ciò è, peraltro, coerente con le pronunce di legittimità secondo cui la possibilità di denuncia di vizi dell'attività del giudice fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo
l'eliminazione del pregiudizio subìto dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, ovvero il diritto al rispetto delle regole del processo è riconosciuto nella misura in cui la violazione di dette regole comporti un concreto pregiudizio alla sfera giuridica dell'interessato (cfr.Cass. nn. 523,2130 e 4576 del 2023).
.... Dai principi esposti, ne deriva che la previsione della notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC tutela il diritto di ciascun contribuente a ricevere la notificazione di atti impositivi a indirizzi PEC sicuramente a lui riconducibili, risultanti da un pubblico elenco, in modo che possa essergli garantita la piena conoscenza dell'atto, diversamente dall'indirizzo dell'ente emittente, in assenza di norme specifiche che prevedano la nullità della notificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria in quanto proveniente da indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi.
… Ne consegue, pertanto, che la notifica è stata effettuata, per il tramite di un indirizzo
P.E.C. non presente nei pubblici registri, nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, risultando così validamente perfezionata” (così, in motivazione, Cass. 01.04.2025 n.8611.
Sostanzialmente conf. Cass.
8.03.2025 n.6195; Cass.
7.05.2024 n. 12361; Cass.
8.01.2024 n.
564).
Ed ancora, più in generale, i giudici di legittimità hanno ribadito che “laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da
Pagina 9 quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (cosìCass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio il contribuente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue il rilievo di infondatezza della censura sotto il profilo evidenziato” Cass.
7.05.2025 n.12050).
Dando applicazione ai superiori principi alla fattispecie concreta, occorre evidenziare che l'indirizzo PEC del mittente (rectius t), riporta Email_2
nel dominio la inequivoca individuazione dell'agente della riscossione, per cui non lascia margini per dubitare dell'effettiva provenienza di essa da parte dell'agente della riscossione né, del resto, ha evidenziato di aver subito pregiudizi sostanziali all'esercizio del diritto di Pt_1
difesa in conseguenza della ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, per cui la doglianza di inesistenza/nullità del procedimento notificatorio si palesa priva di pregio.
Nel merito, non ha specificatamente contestato di aver conseguito negli anni 2009 e Pt_1
2010 i redditi professionali e i volume d'affari IVA riportati dalla Cassa previdenziale nell'atto di costituzione e documentati in atti telematici, ma ha assunto l'inesigibilità, da parte di quest'ultima, dei contributi e delle correlate sanzioni assumendo che essi siano estinti per prescrizione.
Dall'esame della documentazione in atti, resta accertato che i contributi rivendicati dalla
Cassa opposta sono stati determinati dalla stessa operando presso l' una Controparte_3
rilevazione degli eventuali dati reddituali dichiarati dal ricorrente in sede fiscale in rapporto alle risultanze delle registrazioni contenute nei propri archivi informatici in quanto quest'ultimo non ha trasmesso alcuna comunicazione dei redditi percepiti negli anni 2009 e 2010.
Dall'accertamento fiscale eseguito dall'ente previdenziale, in particolare, risulta che Pt_1 ha dichiarato, nel 2009, un reddito professionale pari ad euro 83.798,00 e un volume d'affari
IVA ammontante ad euro 106.350,00, mentre, nel 2010, lo stesso ha dichiarato ai fini Irpef un reddito professionale, pari ad € 81.136,00 e un volume d'affari IVA pari ad € 133.042,00 e, a fronte di tali risultanze, l'ente previdenziale ha conteggiato che l'inevaso contributivo relativo all'anno 2009 e quello relativo all'anno 2010.
Fermi tali rilievi, va osservato che l'art. 17 della l. 20.09.1980 n.576, rubricato
“Comunicazioni obbligatorie alla , stabilisce testualmente che “1. Tutti gli iscritti agli CP_1
albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono comunicare alla con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data CP_1
prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all' articolo 10 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il
Pagina 10 volume complessivo d'affari di cui all' articolo 11 dichiarato ai fini dell'iva per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita iva, nonché quelle relative allo stato di famiglia.
Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili Irpef e dei volumi d'affari iva, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati. … 3. Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero,
è tenuto a versare alla , per questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo CP_1
soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata.
Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
4. L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla
Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della per mezzo di CP_1
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione al terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.
5. Il consiglio di amministrazione della cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi,e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 23 della presente legge.
…
7. La ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette CP_1
e dell'iva le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e i procuratori nonché i pensionati. …”.
Con specifico riferimento al pagamento dei contributi, poi, il successivo art. 18 prescrive che
“… Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente. Tale sanzione è pari al 30 per cento se vi è
Pagina 11 stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine;
è pari al 50 per cento se
l'omissione o la non conformità al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalità di cui al quarto comma dell'articolo 17.
La può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e,in genere delle somme e CP_1
degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17,a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
Ai fini della riscossione la cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita …”.
L'art. 19 della l. n.576/1980 citata, rubricato “prescrizione dei contributi” dispone che “La prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
La portata applicativa di tale disposizione è rimasta novellata, prima, dalla l. 08.08.1995 n.
335 prevedendo la prescrizione quinquennale dei contributi e, poi, dall'art. 66 della l. n.
247/2012, entrata in vigore il 2.2.2013, che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”, spiegando i giudici di legittimità che “la nuova Controparte_1
disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo il principio per cui il nuovo termine di prescrizione trova applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ovvero allorché alla data di entrata in vigore della norma non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa” (cfr. Cass. 29.04.2014 n. 18953)
Nel contesto complessivamente considerato, i giudici di legittimità hanno precisato che “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art.19 della legge 20 ottobre
1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da CP_1
Pagina 12 parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. 04.03.2014, n. 4981; conf. Cass. 06.09.2007, n.
18698).
Tale principio trova puntuale applicazione anche nella fattispecie che ci occupa stante il tenore dei richiamati art. 17 e 19 della l. n.576/1980.
In tal senso, nell'esaminare il decorso della prescrizione dei crediti azionati dalla CP_1 resistente a mezzo di cartella esattoriale, la Suprema Corte ha sottolineato che nel“l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, … proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la ben CP_1
può rivendicare i contributi maturati, per l'evidente ragione che rispetto ad essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere;
l'orientamento affermato da questa Corte ritiene che "La L.
20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della
[...]
, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la Controparte_1
comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt.
17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione."(Cass. n. 6259 del 2011)” (v. in motivazione,
Cass. 22.11.2021, n. 35873. Conf, di recente, con riguardo alla contribuzione da versarsi alla
Cassa italiana di previdenza ed assistenza geometri, Cass. 28.02.2025 n.5338).
Ne consegue che per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la prescrizione dei crediti contributivi facenti capo alla segue un distinto regime a seconda che Controparte_1
l'assicurato abbia provveduto a trasmettere o meno a quest'ultima entro il termine stabilito,
l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, atteso che ove siffatto invio sia stato omesso il termine prescrizionale resta sospeso non essendo posta la in condizione di CP_1 verificare la debenza e l'ammontare dei contributi e, per l'effetto, di far valere il proprio diritto al versamento dei contributi.
Infatti, l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto costituisce inadempimento del predetto obbligo normativo, dando luogo ad una impossibilità accertativa che non è di mero fatto, ma giuridica e come tale atta ad integrare la sospensione dei termini di
Pagina 13 prescrizione della contribuzione dovuta, atteso che a norma dell'art. 2935 c.c. il termine iniziale di decorrenza del periodo prescrizionale deve essere certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi e in ogni caso dai non definiti tempi di un accertamento d'ufficio, in disparte che l'ente opposto non dispone di autonomi poteri ispettivi, ma solo della possibilità di richiedere informazioni alla Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta. Perciò, solo “Quando la denuncia dei redditi è stata presentata, decorre da quel momento la prescrizione;
la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione Finanziaria non vale a rimettere in termini la quanto alla CP_1 prescrizione, se la dichiarazione dei redditi non è stata omessa” (Cass. 18.12.2008, n. 29664).
Nella fattispecie concreta, non ha allegato elementi per riscontrare l'assolvimento Pt_1 dell'onere di comunicare alla dei redditi conseguiti negli anni oggetto di censura CP_1
e dalla documentazione prodotta dalla parte opposta l'obbligo comunicazione dei redditi – positivi o negativi- maturati da non risulta osservato, tanto da aver accertato parte Pt_1 convenuta l'ammontare della contribuzione dovuta dal contribuente in base ai dati forniti dall' sulla scorta di specifica convenzione (all. 7, 8 e 9 del fascicolo della Controparte_3
CP_1
Nel contesto considerato, l'onere della prova dell'esordio della prescrizione grava sul debitore che la eccepisce (così, emblematica, tra le varie, Corte d'Appello Genova Sez. Lav, sent. 16.10.2019) e nella specie non risulta assolto, non avendo fornito alcun elemento Pt_1
utile per ravvisare la data in cui ha provveduto ad ottemperare agli obblighi posti dalla norma primaria e della disciplina regolamentare con riguardo alla comunicazione delle dichiarazioni contributive che, giova sottolineare, alla luce del disposto dell'art. 17 comma 1 della l.
n.576/1980, va osservato anche se le dichiarazioni fiscali non siano state presentate o siano negative.
I rilievi che precedono si estendono anche alle somme aggiuntive, stante che “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. Cass. 2620/2012; Cass. 8814/2008; v., da ultimo, Cass.
Sez. Unite 5076/2015) e l'art. 19 della l n.576/980, nel derogare rispetto ai principi di cui all'art. 2935 c.c., si riferisce a tutti indifferentemente “i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge” senza operare distinzione alcuna circa la loro
Pagina 14 natura e, peraltro, puntualizzando l'art. 17 citato che le dichiarazioni IRPEF e del volume di affari IVA devono essere inviate dal professionista anche se negative.
Diversamente, con riferimento alla sanzione comminata per l'omesso invio del modello 5, va osservato che essa è stata irrogata unicamente per l'anno 2018.
Non è in discussione che il professionista iscritto all'Albo Avvocati, ancor quando non iscritto alla Cassa di categoria è tenuto ad assolvere l'obbligo di trasmettere il modello 5 secondo i tempi e le modalità prestabile dalla normativa di riferimento.
Tale incombente –come già detto- non vi è prova che sia stato assolto dal ricorrente
La Suprema Corte, nell'affrontare la questione della prescrizione della pretesa sanzionatoria, ha osservato “in continuità con numerosi precedenti (v., da ultimo, Cass. n. 13639 del 2019), che il decorso del termine per l'esercizio della potestà sanzionatoria della debba CP_1
necessariamente essere ancorato al compimento del tempo concesso all'iscritto per assolvere
l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali di cui alla L. n. 576 del 1980, artt. 17 e 23, così come previsto dal comma 2 dell'art. 19 che recita: "Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23". CP_1
Il consolidato orientamento di legittimità che riconnette il decorso della prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria in esame al giorno in cui è stata commessa la violazione, vale a dire allo scadere dei trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, va ribadito non rinvenendosi, nella diversa tesi patrocinata dalla , argomenti decisivi per sottoporlo a rivisitazione (v., fra le tante, Cass. n. 17258 CP_1 del 2018 e i numerosi precedenti ivi richiamati)” (Cass. 28.10.2019 n.27509).
In applicazione di tali principi, tenuto conto del termine per la presentazione del Modello 5 per l'anno 2018, la sanzione amministrativa applicata a norma dell'art. 9 della l. 11.02.1992
n.141 alla data della notifica della cartella esattoriale opposta (9.11.2022) non risulta prescritta.
In considerazione di quanto precede, assorbito l'esame di ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali restano regolate secondo il principio della causalità che informa quello della soccombenza, per cui poste a carico della parte ricorrente e liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, del mancato svolgimento di istruttoria orale, della natura seriale delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta nonché degli ulteriori parametri di cui all'art. 2 e 4 DM 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Pagina 15 Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
RIGETTA il ricorso
CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore della e Parte_1 CP_1 dell' , che liquida in complessivi euro 4.800,00, in ragione di Controparte_3
metà per ciascuna, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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