Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4389/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima sezione civile - riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4389/2020 R.G., avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Pompei alla via Parte_1
S. Abbondio n. 157/C, presso lo studio dell'avv. Loredana Del Sorbo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(nato a [...] - Svizzera - il 1.7.1973) elettivamente domiciliato in Controparte_1
Sant'Antonio Abate alla Via Scafati n. 149 presso lo studio dell'avv. Anna Rosanova che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024, l'avv. Loredana
Del Sorbo per la ricorrente ha dedotto di aver depositato la documentazione richiesta precisando che come da decreto allegato è portatrice di Handicap in situazione di gravità ai sensi Parte_2 dell'art.3 comma 3 e percepisce un rateo di 343,66 € mensili, non percepisce accompagnamento.
L'avv. Anna Rosanova ha rassegnato le seguenti conclusioni “disporre l'affido congiunto di Pt_2
benché maggiorenne - atteso che è diventata maggiorenne - ad entrambi i genitori con Per_1
1
(quattrocento/00), rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, posto a carico del ricorrente/resistente sig. stabilito con la separazione consensuale omologata con Controparte_1
decreto del Tribunale di Torre Annunziata in data 29/10/2019, essendo economicamente Per_2 autosufficiente, percependo l'assegno di invalidità ed accompagnamento, essendo anche Pt_2
maggiorenne e diventata economicamente indipendente e risiedente con il padre;
inoltre, le Per_1
parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Si chiedono i termini di cui all'art.190 c.p.c. con riserva di produrre ulteriore documentazione e/o di precisare e/o modificare ulteriori conclusioni”.
Il P.M., in data 11.11.2024, ha concluso affinché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne affetta da handicap grave e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2020, ha chiesto di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in Boscoreale in data Controparte_1
29.11.1994, nel corso del quale sono nati tre figli, , in data 28.9.1997, in data Persona_3 Pt_2
19.1.1996, e in data 29.11.2003, ormai tutti maggiorenni. Per_1
A sostegno della domanda ha addotto che fra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Torre Annunziata il 29.10.2019 (nella quale è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli all'epoca minorenni con collocazione delle figlie presso la madre e del figlio presso il padre, la disciplina del rispettivo diritto di visita e l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento di un importo mensile di euro 400,00 e spese straordinarie al 50%) e che da quel tempo è cessata l'effettiva convivenza, perdurando lo stato di separazione;
che il figlio vive con il padre ed è autosufficiente economicamente. Ha, Persona_3
pertanto, chiesto condannarsi il resistente al pagamento di un assegno di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie non economicamente indipendenti e di un assegno divorzile di euro 200,00.
, nel costituirsi in giudizio, non si è opposto al divorzio ma, dopo aver chiesto Controparte_1 disciplinarsi l'affidamento, la collocazione e il diritto di visita della figlia divenuta però Per_1 nelle more maggiorenne, ha chiesto la revoca dell'assegno mensile di mantenimento per i due figli
2 e essendo il figlio economicamente autosufficiente e percependo la figlia Persona_3 Pt_2
l'assegno di invalidità e di accompagnamento, determinando in euro 150,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia oltre rimborso del 50% delle sole spese mediche straordinarie Per_1
necessarie previamente concordate.
All'udienza presidenziale del 22.01.2021, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente ha confermato le condizioni di cui alla separazione consensuale e nominato il G.I. Con sentenza non definitiva n. 740/2022, il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, disponendo procedersi oltre per il prosieguo.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con la memoria istruttoria I termine parte resistente ha allegato che la figlia frattanto diventata maggiorenne, da diversi mesi aveva Per_1
iniziato a convivere con il padre a Gragnano;
rigettate le istanze istruttorie così come formulate dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e in allegato alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 17.10.2023, il resistente ha depositato comunicazione UniLav relativa alla figlia Pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione Per_1
dei termini ex art. 190 cpc e acquisizione del parere del PM. Con ordinanza depositata in data
29.04.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo invitando le parti a depositare documentazione comprovante la sussistenza o meno, in capo alla figlia dei requisiti di cui all'art. 3, co. 3, l. Pt_2
104/1992, nonché documentazione comprovante l'esatto ammontare della pensione di invalidità e dell'eventuale indennità di accompagnamento percepita dalla figlia.
Disposta la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale G.I., con ordinanza depositata in data 26.09.2024 all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c., acquisita la documentazione richiesta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e disponendo la trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
Collocazione e regime di visita della figlia Pt_2
Per quel che attiene al regime di affidamento della figlia essendo ella maggiorenne, nulla si Pt_2 dispone. Tuttavia, l'art. 337 septies, secondo comma, c.c. dispone che “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori” e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di separazione giudiziale dei coniugi - cui va senz'altro equiparata l'ipotesi di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio - per i figli maggiorenni che si trovino in tale condizione, trovano applicazione le ulteriori disposizioni previste in favore dei figli minori, quali quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione della casa coniugale (Cass. 12977/2012 citata;
v. anche
Trib. di Potenza 12.1.2016 secondo cui “l'obbligo di prendersi cura del figlio … - consistente nel dovere di apprestare quel complesso di attenzioni, di premura e di atti di assistenza ed ausilio di cui
3 il figlio non ancora maggiorenne necessita per vivere la propria quotidianità - deve ancor più ipotizzarsi se esso è dettato in favore del figlio maggiorenne portatore di patologia invalidante, specie nel caso di infermità totale, riguardante sia la sfera psichica che la sfera fisica”).
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente in seguito alla rimessione della causa sul ruolo, la figlia “portatore di handicap in situazione di gravità ai Pt_2 sensi dell'art. 3, comma 3, L.
5.2.1992 n. 104” (cfr. verbale della commissione medica per l'accertamento di handicap) e percepisce una pensione di invalidità mensile pari ad euro 343,66, mentre non percepisce alcuna somma a titolo di indennità di accompagnamento.
Ne consegue che, atteso lo stato di invalidità della figlia di anni 27, attestato da Pt_2 documentazione prodotta dalla ricorrente, ferma l'attuale collocazione della figlia presso la madre, con la quale vive in maniera stabile da sempre, va comunque garantita la continuità del rapporto padre-figlia attraverso la regolamentazione del diritto-dovere di visita del padre nei termini indicati in dispositivo.
Domanda di assegno divorzile.
Occorre, poi, analizzare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, la quale ha chiesto di condannare il resistente al pagamento di un importo mensile di euro 200,00.
In punto di diritto, si premette che ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile è necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio.
Ebbene, applicando tali principi, la domanda va accolta.
Nel caso di specie, è pacifico che la di anni 56, ha lavorato saltuariamente come collaboratrice Pt_1
domestica e che il di anni 51, ha lavorato come grafico. Al riguardo si osserva che, in sede di CP_1
udienza presidenziale, il resistente ha allegato di lavorare con contratto part time con una retribuzione mensile di euro 900,00 circa (dalle buste paga allegate risulta che a marzo 2020 ha percepito uno stipendio di euro 1.767,00, ad ottobre uno stipendio di euro 802,00, a novembre 2020 uno stipendio di euro 1.009,00 e a gennaio 2021 uno stipendio di euro 812,00; dall'unica dichiarazione dei redditi in atti, relativa all'anno 2019, emerge un reddito annuo lordo di euro 17.981,00), mentre la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato saltuariamente come collaboratrice domestica, percependo un importo
4 mensile di circa euro 200,00, e di aver smesso di lavorare a causa di un intervento al piede;
il CP_1
ha, poi, depositato comunicazione UniLav del 2.02.2022, allegata in data 21.11.2022 con la memoria istruttoria II termine, da cui emerge che è stato licenziato, deducendo di percepire l'indennità di disoccupazione.
Ciò detto, però, si ritiene che la capacità economica del sia in realtà superiore rispetto a quella CP_1
dichiarata e che, durante il matrimonio, sia stato egli ad occuparsi in via prevalente del sostentamento economico del coniuge e dei figli;
ciò si presume proprio dalle allegazioni del resistente che, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha dichiarato di aver versato alla ricorrente, in occasione della separazione, la cauzione per il contratto di locazione dell'immobile sito in Boscoreale in cui ella decise di trasferirsi, acquistando anche i mobili nuovi e sostenendo i lavori di tinteggiatura per questa casa a due livelli, oltre agli allacci delle utenze (acqua, luce, gas); ha, ancora, allegato che la ricorrente, contestualmente al trasloco, prelevò la somma di euro 16.000,00 dal libretto di risparmi familiare “frutto del lavoro esclusivo del sig. . CP_1
Trattasi, dunque, di circostanze dalle quali si ricava la sussistenza di un'effettiva disparità economica tra i coniugi. A ciò si aggiunga che il usufruisce a titolo gratuito di un appartamento sito in una CP_1
villa (inizialmente adibito a casa familiare) di proprietà dei genitori dotata, altresì, di piscina - come si ricava dalle allegazioni delle parti - il cui godimento gli consente di non sostenere spese a titolo di locazione, a differenza della ricorrente che corrisponde un canone mensile di euro 250,00 (per come dichiarato in udienza presidenziale).
È innegabile allora che, durante il matrimonio - celebrato nel 1994 - sia stato prevalentemente il CP_1
a provvedere al sostentamento della famiglia e, di contro, può ragionevolmente presumersi che la
[...]
abbia contributo alla vita familiare occupandosi, in via prevalente, dei tre figli , Pt_1 Persona_3
(tra l'altro invalida) e Dunque, deve ritenersi sussistente uno squilibrio tra le Pt_2 Per_1
rispettive situazioni patrimoniali riconducibile, se non esclusivamente, alle scelte operate nel corso del matrimonio.
Quanto, poi, alla misura dell'assegno, tenuto conto di tali circostanze nonché dell'indubbia capacità lavorativa della ricorrente, si reputa equo prevedere un assegno divorzile mensile a carico del CP_1
in favore della ricorrente di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
Domanda di mantenimento per le figlie Pt_2 Per_1
Quanto, poi, alla domanda di mantenimento per le figlie, va precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
5 proporzionale al proprio reddito. Si precisa, inoltre, che la pensione di invalidità percepita dalla figlia
è finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di Pt_2
provvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente.
Pertanto, non è una risorsa economica della quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento, ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia.
Il contributo al mantenimento è invece diretto a fare fronte alle ordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociale, della opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex multis: Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass. n. 16739 del 06/08/2020; Cass. n. 3974 del 19/03/2002).
Resta fermo, dunque, il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e correnti esigenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone, secondo le regole che riguardano la genitorialità (articoli 147 e 337 ter c.c.).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese all'udienza di comparizione e dalla documentazione in atti, emerge che la figlia è beneficiaria di una pensione di euro 343,66, ma ciò non è sufficiente Pt_2 per escludere l'obbligo in capo al genitore di contribuire al mantenimento. D'altra parte, il non CP_1
ha contestato che la figlia non sia autosufficiente economicamente, limitandosi a dedurre che nulla è da lui dovuto in quanto ella percepisce la pensione di invalidità.
Dunque, facendo applicazioni di tali principi e tenuto conto dell'età della figlia anni 27), della Pt_2
circostanza che ella ha conseguito il diploma alberghiero, nonché dei redditi percepiti dai genitori, si ritiene equo determinare in euro 150,00 l'assegno mensile che il resistente è tenuto a versare alla
[...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia da rivalutare annualmente secondo gli Pt_1 Pt_2
indici Istat come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per la figlia, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Con riguardo alla figlia di anni 21, al di là di ogni considerazione circa l'effettiva residenza Per_1
della stessa (il resistente ha dedotto che la figlia abita con lui, mentre la ricorrente ha contestato detta circostanza allegando che ha spostato la residenza presso il padre solo per accedere ad un rapporto di lavoro temporaneo), il resistente con le note di udienza del 17.10.2023 ha depositato comunicazione
6 UniLav del 28.08.2023, da cui risulta che la figlia in corso di causa è stata assunta con Per_1
contratto di lavoro a tempo determinato con presso la con mansioni di Parte_3
impiegata amministrativa. Deve, pertanto, ritenersi in assenza di contrarie allegazioni e di indicazioni circa il percorso di studi dalla medesima intrapreso e circa le sue aspirazioni professionali, che ella sia ormai entrata a far parte del mondo del lavoro, con la conseguenza di dover rigettare la domanda.
Regolamentazione delle spese di lite.
La peculiare materia del giudizio e l'esito complessivo del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia maggiorenne, “portatore di handicap in Pt_2 situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
5.2.1992 n. 104”, collocata prevalentemete presso la madre:
- almeno due pomeriggi a settimana (in caso di mancato accordo il martedì e il giovedì) dalle
15:00 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle 9:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
- per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- alternativamente con la madre, le festività natalizie (ad anni alterni la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio) e le festività pasquali (ad anni alterni la Pasqua e la
Pasquetta);
2) pone a carico di , l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, Pt_2
l'assegno mensile di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
3) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la figlia, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
mensile di euro 150,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat come per legge;
5) rigetta la domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne;
Per_1
7 6) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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