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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 225/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 13/03/2025 e promossa in questo grado
Da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), quale liquidatrice e legale rappresentante pro tempore della
[...] [...]
, con sede a Gela (CL) (c.f. ), nonché quale unica _1 P.IVA_1
erede, con beneficio di inventario, di nato a [...] il [...], ivi Persona_1
deceduto il 5.4.2018; , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2
residente (c.f. ); , nata a [...] CodiceFiscale_2 Controparte_3
il 21.2.1969 ed ivi residente (c.f. ); e , CodiceFiscale_3 Controparte_4
nata a [...] il [...] ed ivi residente (c.f. ); nonché da CodiceFiscale_4
, nato a [...] il [...] ed ivi residente (c.f.: Parte_2 C.F._5
; , nato a [...] il [...] ed ivi residente (c.f.:
[...] Controparte_5 [...]
); , nata a [...] il [...] ed C.F._6 Controparte_6
ivi residente (c.f.: ), gli ultimi tre nella qualità di eredi di CodiceFiscale_7 [...]
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 29.5.2022; tutti elettivamente CP_2 domiciliati in Catania presso lo studio dell'Avv. F. Coco, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI
Contro in persona del legale rappresentante pro-tempore., con sede a Controparte_7
Roma, (c.f. , quale procuratrice di in persona del P.IVA_2 Parte_3
legale rappresentante pro-tempore, con sede a Roma, (c.f. , elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. N. Balistreri, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 13.03.2025 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( ed altri) “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Pt_1
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza appellata:
-revocare il decreto ingiuntivo n. 103/2017, emesso il 7.3.2017 dal Tribunale di Gela;
-dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, difettando la forma scritta, richiesta ad substantiam;
-determinare il saldo del conto corrente senza applicazione di interessi, o, in subordine, con applicazione degli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cod. civ.;
-dichiarare la nullità della fideiussione del 16.8.2006, in quanto in contrasto con la normativa antitrust, di cui alla L. n. 287/1990, come da provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005;
-condannare l'appellata alle spese ed onorari del doppio grado del giudizio in favore degli appellanti;
-in via istruttoria: richiamare il c.t.u., al fine di determinare il saldo del conto corrente senza applicazione di interessi, o con applicazione degli interessi al tasso legale.
Chiede che la causa sia posta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
“Insiste in atti e contesta l'appello di controparte in quanto Parte_3
infondato in fatto ed in diritto;
precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto eccepito
e dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di appello;
con concessione dei termini 190
c.p.c. e con vittoria di spese e compensi di causa”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 18.04.2017, la , debitrice _1
principale, e , fideiussori, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
oppugnavano il decreto ingiuntivo n° 103/2017, con il quale il Tribunale di Gela aveva loro ingiunto di pagare in solido alla la somma di € Controparte_8
367.674,95, quale saldo debitorio del contratto di conto corrente n. 9589/12936-32. Gli opponenti gradualmente eccepivano: 1) l'illegittima applicazione di tassi usurari al rapporto in contestazione, unitamente alla loro capitalizzazione trimestrale;
2) la nullità dell'azione monitoria proposta nei confronti dei fideiussori per violazione del disposto dell'art. 1957 c.c.; 3) l'addebito di spese e commissioni non dovute;
4) la unilaterale variazione del tasso di interesse in danno della società correntista;
etc..
Chiedevano la revoca del provvedimento monitorio opposto e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
Accettava il contraddittorio la (ma Controparte_8
successivamente, quale cessionaria del credito, interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c.,
a mezzo della procuratrice , la quale contestava Parte_3 Controparte_7
“funditus” tutte le argomentazioni avversarie, sostenendo altresì la legittimità dell'azione proposta in danno dei fideiussori.
Nella fase istruttoria si procedeva all'acquisizione di documenti ed all'espletamento di una c.t.u. che veniva affidata alle cure del dr. . Per_2
All'esito la causa trovava il suo epilogo nella sentenza n° 390/2021, con la quale il
Tribunale di Gela disponeva il rigetto dell'opposizione, la conferma del provvedimento monitorio opposto e la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 367.674,95, oltre degli interessi, nonché alla rifusione di tutte le spese processuali.
Avverso la succitata statuizione hanno proposto appello la _1
, quale erede di frattanto deceduto, nonché
[...] Parte_1 Persona_1
, e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Si è costituita regolarmente a mezzo della procuratrice, contestando Parte_3 tutte le doglianze avversarie, delle quali ha chiesto il rigetto “per manifesta infondatezza”.
Nelle more del giudizio di gravame è deceduta e la causa, in esito Controparte_2 all'ordinanza che ha pronunciato l'interruzione, è stata regolarmente riassunta dai di lei eredi , e . Parte_2 Controparte_6 Controparte_5
Frattanto la Corte, nell'ambito del sub-procedimento rubricato al n. 225-1/2021 R.G., ha disposto il rigetto della richiesta di inibitoria e, con ordinanza del 25.05.2022, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni disattendendo l'istanza di nomina di un nuovo c.t.u.
All'udienza del 13.03.2025, mediante il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo che sorregge la proposta impugnazione, gli impugnanti censurano la gravata sentenza per avere ritenuto che la banca, producendo “il contratto di conto corrente stipulato il 26.4.2006 insieme a tutti i relativi “estratti conto” fino alla sua alla chiusura, avesse assolto pienamente all'onere probatorio su di essa gravante”.
Non aveva invece considerato che non era stato prodotto il contratto di apertura di credito in conto corrente e che il tasso pattuito nella misura del 10,125%, indicato nell'ordinario contratto di conto corrente, atteneva unicamente al saldo debitore “per utilizzi in assenza di affidamento”.
L'espressione usata, a loro dire, si riferiva “alle frequenti ipotesi in cui, in un conto corrente non affidato, il correntista utilizza in tutto od in parte somme accreditate a seguito del versamento di assegni ancor prima della relativa data di valuta”.
Dal momento che la normativa di cui al d. lgs. 1.9.1993, n. 385 richiede la forma scritta dei contratti bancari a pena di nullità (l'art. 117 TUB sancisce che i contratti sono redatti per iscritto), il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere nullo il relativo negozio ed il c.t.u. nominato, per converso, avrebbe dovuto operare il ricalcolo del saldo senza applicare interesse alcuno, detraendo cioè dall'importo calcolato la somma di € 149.929,06 per interessi e riducendolo, in tal modo, al complessivo importo di € 219.465,01.
In ogni caso, soggiungono “mancando la prova scritta della misura degli interessi convenzionali, il ctu, nell'effettuare la propria ricostruzione, avrebbe dovuto calcolare il saldo finale del conto corrente applicando, nel corso del rapporto, il tasso di interesse nella misura legale, come previsto dall'art. 1284, comma 3, c.c., secondo cui, gli interessi superiori alla misura legale debbono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
La doglianza è infondata in tutta la sua articolazione per i motivi che di seguito si espongono.
L'art. 7 (“norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”) del negozio intercorso tra la (poi confluita nella CP_8 CP_9 Controparte_8
e la sotto la rubrica “aperture di credito in conto corrente”,
[...] CP_1
regolamenta minuziosamente il contratto di apertura di credito, stabilendo testualmente nel primo capoverso che: “le aperture di credito che la banca ritenesse di concedere alla correntista …… saranno regolate in conto corrente e saranno soggette alle condizioni del presente articolo salvo patto contrario. La correntista in una o più volte può utilizzare la somma messale a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità……..”.
Se così è, il denunciato motivo non coglie affatto nel segno, atteso che le disposizioni contenute nel D.M. 24 aprile 1992 e nelle istruzioni della Banca d'Italia, al pari delle prescrizioni di cui alla Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, emanata in attuazione dell'art. 117, comma 2 TUB, escludono che il contratto in questione, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, debba essere documentato a sua volta, a pena di nullità (Cass. n° 14470/2005; più di recente: Cass. n°
7763/201; Cass. n° 27836/2017).
In merito dimorano numerosi pronunciamenti della Suprema Corte, tra i quali: “In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto
a pena di nullità”. (Cassazione civile sez. I, 27/03/2017, n.7763).
Senza dire, poi, dell'atteggiamento di “tolleranza” che diverse banche, in assenza di
“fido”, adottano spesso nei confronti di “clienti ritenuti virtuosi”, ai quali consentono
“sconfinamenti” per poi invitarli a risanare il debito.
Con il secondo motivo di gravame, gli impugnanti lamentano la nullità assoluta delle fideiussioni apposte al relativo negozio del 16.08.2006 (fideiussione omnibus), attesa, a loro dire, la conformità del modello contrattuale sottoscritto allo schema ABI del 2002; modello le cui clausole, con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005, sono state qualificate come illegittime perché in contrasto con la normativa Antitrust (art. 2 lett.
A) della Legge n. 287/1990), in quanto frutto di un'intesa bancaria a monte preclusiva del diritto del singolo contraente di poter scegliere tra diversi prodotti in concorrenza.
In particolare, si sostiene che il giudice a quo non avrebbe dovuto dare rilevo, ai fini della prova della nullità, “alla mancata produzione del provvedimento della Banca d'Italia e del modulo ABI, stante la loro diffusissima notorietà, anche perché ampiamente commentati e riprodotti in precedenti decisioni della Corte di Cassazione e nella giurisprudenza di merito, nelle quali è stato, peraltro, evidenziato come vi sia ormai una presunzione di utilizzo uniforme dello schema ABI”. Anche la superiore doglianza è infondata e non può scalfire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, in quanto si basa su di un fatto costitutivo non tempestivamente allegato dagli opponenti.
Deve infatti osservarsi al riguardo che, al fine di provare i fatti costitutivi della dedotta nullità, non poteva prescindersi dalla produzione in giudizio – oltre che del contratto di fideiussione dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto – anche del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003.
Intervenendo “in subiecta materia” la giurisprudenza di merito si è così espressa: “il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere
“normativo”; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere certo annoverato tra le fonti del diritto” (Così
Tribunale di Padova n. 453 del 2.3.2020).
Ebbene tale produzione, che avrebbe dovuto avvenire ritualmente nel rispetto delle barriere preclusive stabilite dal Codice di procedura civile, ossia entro lo scadere del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (all'epoca vigente), nel caso di specie è stata opportunamente ritenuta tardiva, in quanto effettuata soltanto con la comparsa conclusionale.
Ma, al di là della tempestività o meno della produzione della documentazione in parola, la censura non merita accoglimento dal momento che le argomentazioni svolte dalla parte appellante a sostegno dei propri assunti non possano essere in alcun modo condivise, e ciò alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte nell'importante pronuncia a Sezioni
Unite n. 41994/2021, con la quale è stata definitivamente confutata la tesi della nullità assoluta della fideiussione che riproduce le clausole dello schema ABI.
Se si tiene conto infatti dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in esame (anno
2006), deve fermamente negarsi la natura di prova privilegiata al provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia, il quale ha fatto unicamente riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame dell'Autorità di vigilanza (e cioè alle fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005 periodo cui è stata limitata l'istruttoria), sicché, al fine di ottenere la declaratoria di nullità, le parti appellanti avrebbero dovuto allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio e di cui all'art. 2 della l. 287/1990.
Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita sull'asserita circostanza che la prestata fideiussione costituiva un contratto a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, sicché appare evidente la violazione dell'onere distributivo di cui all'art. 2697 c.c., che imponeva alla parte appellante di provare la ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità, e cioè
l'esistenza di un'intesa tra diversi istituti di credito, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia in parola, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Se perciò da un lato deve ritenersi la nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'associazione bancaria italiana nell'ottobre 2002 per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, dall'altro non può ritenersi la nullità dei contratti di fideiussione (come quello in esame) successivi all'anzidetto intervento dell'Autorità di vigilanza, nei quali non vi è alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus.
E tanto basta ad escludere la dedotta nullità delle prestate fideiussioni.
Alla stregua delle superiori considerazioni l'appello non può dunque essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 390/2021 emessa dal
Tribunale di Gela ed impugnata da , , _1 Controparte_2
e , nonché da , e Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 Controparte_6
quali eredi di frattanto deceduta. Controparte_5 Controparte_2
Condanna i predetti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata che, in ragione della semplicità delle questioni trattate, liquida in €
6.000,00 (€ 2200,00 per la fase di studio, € 1300,00 per quella introduttiva ed € 3500,00 per quella decisoria), oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 26.06.2025.
IL PRESIDENTE Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice