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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato, a seguito del deposito di note difensive la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso– come da procure in calce al ricorso – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. CodiceFiscale_1
Giordano n. 15. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec
Email_1
ricorrente contro
, elettivamente Controparte_1 domiciliata/o in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2 16100 GENOVA presso l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione
E contro
Controparte_2
E contro
Controparte_3
,
[...]
convenuti
Ogg: inserimento in Prima fascia GPS e II fascia graduatorie di TU per i diplomati AM , titolari di 24 CFU Conclusioni: come da rispettivi atti. 1 MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024 il dott. ha Parte_1 convenuto in giudizio il , l' Controparte_1 Controparte_2
e l' per la provincia di Genova,
[...] Controparte_3 affermando:
- di aver conseguito diploma accademico di II livello rilasciato dagli Istituti di Alta
Formazione Artistica e Musicale ( AM) , nonché il diploma di istruzione superiore che consentono l'accesso alla classe di concorso ai sensi del DPR 14 febbraio 2016 n. 19, nonché 24 CFU nelle discipline antro psico pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art 5 del dlgs 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento di punteggio spettante per i titoli culturali e di carriera in relazione alle classi di concorso corrispondenti;
- di non avere tuttavia ottenuto l'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) della provincia di Genova, né in quelle di II fascia di TU, in quanto il convenuto, in conformità alle ordinanze CP_1 ministeriali 60/2020 e 112/2022, non gli consente l'accesso alle fasce riservate ai docenti abilitati;
- che, invece, sulla base di una corretta interpretazione della normativa di legge, la titolarità dei suddetti titoli deve considerarsi equipollente all'abilitazione all'insegnamento non soltanto – come espressamente previsto - ai fini dell'accesso ai concorsi per l'assunzione dei docenti, ma anche a fini dell'iscrizione nella I fascia delle GPS;
- di avere quindi diritto all'inserimento nella I fascia delle GPS di Genova e nella II classe per le Graduatorie di TU per le classi di concorso delle discipline antropo
-psico- pedagogiche .
Il ricorrente chiede pertanto di dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Genova, nella Prima Fascia delle GPS, o di II fascia delle graduatorie di TU per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento previa disapplicazione di ogni atto amministrativo contrario…
Con vittoria di spese”.
Il , costituitosi ritualmente in giudizio, Controparte_1 sostiene l'infondatezza nel merito delle domande, non essendo il ricorrente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento richiesto dalla disciplina che regolamenta le
GPS.
Il convenuto chiede pertanto la reiezione del ricorso, con vittoria di CP_1 spese di lite. Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria ed essendo stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, il presente provvedimento viene quindi adottato ai sensi dell'art. 127 bis co. 2° c.p.c.
2 Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere respinte per le ragioni che seguono.
La legittimazione passiva
Prima di passare al merito della controversia, deve premettersi che, pur avendo il ricorrente convenuto in giudizio il , l' Controparte_1 [...]
di Genova, Controparte_4 questi ultimi sono una mera articolazione periferica del privi di soggettività CP_1 giuridica.
Infatti, “l'art. 16, lett. f), del d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165), nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma primo, della legge 3 aprile 1979, n. 103", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del
Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, dei r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n.
260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente” (Cass., 16 maggio 2016
n. 9998; Cass., 26 marzo 2008, n. 7862; Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342).
I D.P.R. di organizzazione del succedutisi nel tempo, pur richiamando CP_1 la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16 co. 1° lettera f, d.lgs. n.
165/2001, certamente non hanno dotato di personalità giuridica né l' Controparte_2
né tantomeno l' .
[...] Controparte_5
Conseguentemente gli Uffici regionali e gli Ambiti territoriali CP_2 provinciali restano articolazioni interne al (Cass., 3 novembre 2011, n. 22743) CP_1
e unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio è il
[...]
. Controparte_1
Infondatezza nel merito delle domande
Venendo al merito delle domande, la normativa primaria richiamata dal ricorrente è costituita dagli articoli 1, comma 110, legge n. 107/2015 e 5 comma 3 d. lgs.
n. 59/2017, entrambi riguardanti i requisiti per la partecipazione ai futuri concorsi per docenti. L'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015, per quanto qui interessa, dispone che: “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma
113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”.
3 In attuazione della legge delega è stato emanato il d. lgs. n. 59/2017, contenente norme sul "Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria".
L'art. 5 comma 3 d.lgs. n. 59/2017, nel testo in vigore dal 1 gennaio 2019, prevede che “costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3 comma 4, il possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche..”.
Come emerge dalla piana lettura delle disposizioni ora citate, l'art. 1, comma 110 della legge n. 107/2015 stabilisce che per partecipare al concorso sia necessaria l'abilitazione, ma nulla precisa - e dunque nulla innova - circa gli specifici titoli abilitanti (che rimangono, quindi, quelli già previsti come tali dalla normativa positiva preesistente).
Lo stesso art. 5, co. 3, d.lgs. n. 59/2017 prosegue poi prevedendo quali titoli di accesso ai percorsi di specializzazione gli stessi requisiti previsti per l'accesso ai concorsi.
L'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 modifica così i requisiti di accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, abrogando la disciplina contenuta nell'art. 13 del D.M. n.
249/2010, che riservava l'accesso a tali percorsi unicamente ai docenti abilitati.
Il mero fatto che l'art. 5 co. 3° d. lgs. n. 59/2017 abbia aggiunto titoli che, in alternativa all'abilitazione, consentono la partecipazione al concorso o ai corsi di specializzazione sul sostegno non autorizza a concludere che tali titoli siano stati equiparati all'abilitazione anche a effetti diversi o in ambiti diversi.
Al contrario l'art. 5 co. 3° d.lgs. n. 59/2017 - nell'usare la congiunzione disgiuntiva “oppure”, invece di comprendere i diploma di II livello dell'alta formazione artistica ed i 24 CFU tra i titoli abilitanti - differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendo la sola equiparazione funzionale di questi ultimi allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso.
Il successivo co. 4 ter dell'art. 5 d.lgs. n. 59/2017 dispone poi che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo
6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. Tale disposizione non avrebbe evidentemente senso se tutti coloro che possono partecipare al concorso fossero già in possesso di titolo abilitante. Al contrario i soggetti privi dell'abilitazione specifica possono acquisirla tramite la partecipazione al concorso, ma soltanto in caso di superamento di tutte le prove concorsuali con il conseguimento dei punteggi minimi previsti.
La normativa italiana, che richiede l'abilitazione all'insegnamento per ottenere l'inserimento in seconda fascia, non contrasta con la normativa europea di riferimento.
4 Le Direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con d.lgs. n. 206/2007 e d.lgs. n. 15/2016, attinenti al riconoscimento delle qualifiche professionali, perseguono la finalità di rimuovere ogni ostacolo alla libera circolazione delle professionalità, permettendo ai cittadini europei in possesso di specifiche qualifiche o titoli abilitanti acquisiti in uno Stato membro di esercitare la professione corrispondente nello Stato membro di origine.
In particolare, ai sensi dell'art. 13 co. 1° direttiva 2005/36/CE, “se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio”. In altre parole, le direttive europee richiamate intendono perseguire l'equiparazione dei titoli abilitanti e professionalizzanti conseguiti in qualunque Stato membro, eventualmente anche all'esito di eventuali percorsi formativi e/o professionalizzanti, per poter realizzare la libera circolazione dei professionisti negli
Stati membri.
Senz'altro, invece, le direttive europee non intendono vietare che gli Stati membri possano richiedere specifiche qualifiche professionali per l'esercizio di una professione, cioè, come precisato dall'art. 3 della direttiva, “qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale”-
Poiché la normativa italiana struttura i percorsi abilitanti come articolati cicli di studi orientati alla specifica professione di insegnante, deve escludersi che gli stessi possano essere qualificati come procedure amministrative costituenti una mera modalità di reclutamento dei docenti.
Ne consegue la legittimità della scelta dell'O.M. di distinguere chi è in possesso dell'abilitazione all'insegnamento da chi, al contrario, ne è privo ai fini della valutazione di una maggiore professionalità e, conseguentemente, sul piano pratico, dell'inserimento nella prima fascia delle GPS.
Da ultimo, la disciplina normativa, così interpretata, non comporta violazione del principio di non discriminazione e/o irragionevole disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale.
Esistono, infatti, differenze sostanziali tra i titoli abilitanti riconosciuti dall'ordinamento ed i 24 CFU o i diplomi di III livello di TU AM , in quanto i titoli abilitanti presuppongono e attestano lo svolgimento e conclusione di un articolato percorso didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali, ciò che, invece, allo stato, non risulta essere previsto per l'ottenimento dei 24 CFU (cfr. il D.M n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi - TFA;
il D.M. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti – PAS, le precedenti SSIS, nonché laurea in scienze della formazione).
5 I percorsi abilitanti sono caratterizzati dalla durata di un anno accademico, dal numero chiuso, dalla frequenza obbligatoria in aula, da un periodo di tirocinio obbligatorio, dall'obbligo di sostenere una tesi e un esame di discussione finale, ed inoltre sono esclusivamente rivolti a coloro che siano già in possesso del titolo di studio idoneo all'insegnamento (ad esempio la laurea). Diversamente, i corsi per conseguire i 24 CFU sono di durata semestrale, frequentabili in modalità totalmente on line e senza alcun obbligo di presenza in aula, senza tirocinio formativo e senza esame finale né produzione di alcun elaborato da parte del candidato, ed inoltre possono essere seguiti durante gli studi universitari come parte del piano di esami, quindi da coloro che ancora nemmeno abbiano il titolo idoneo all'insegnamento. L'abilitazione all'insegnamento costituisce, quindi, un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante tramite i percorsi ordinari e speciali di abilitazione sopra elencati. In tal senso si deve anche ricordare come la Corte Costituzionale, con sentenza
28 maggio 2019 n. 130, nell'escludere l'irragionevolezza della mancata previsione del dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, abbia evidenziato come il dottorato di ricerca non possa essere equipollente all'abilitazione all'insegnamento in quanto per “selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è
l'avere svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche”.
E' quindi del tutto ragionevole la previsione legislativa che prevede l'efficacia dei 24 CFU e dei diplomi AM soltanto ai fini della partecipazione al concorso e non ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.
Ed infatti “gli artt. 3 e 5 del d.lgs 13 aprile 2017 n. 59 sanciscono che è titolo idoneo alla partecipazione ai concorsi "a regime" ossia a quelli ordinari e non riservati preordinati al reclutamento di personale docente nella scuola primaria e secondaria il possesso della lauree congiunto ai 24 crediti formativi universitari o accademici.
Tuttavia va considerato che la vicenda che occupa non fa questione di ammissione ai concorsi de quibus bensì di diritto all'iscrizione nelle graduatorie di II fascia, le quali sono riservate ai docenti in possesso dell'abilitazione.
Ma la partecipazione al concorso è cosa diversa ontologicamente funzionalmente dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, la quale ultima postula il possesso del requisito dell'abilitazione, atteso che ad essa graduatoria la P.A. attinge per conferire incarichi di insegnamento. Chi viene interpellato dall'Istituzione scolastica per la sottoscrizione di contratti di insegnamento deve pertanto possedere ab initio l'idoneità dalla funzione di docente, la quale è conferita dall'essere l'insegnante iscritto nell'apposita graduatoria di seconda fascia.
Viceversa il mero possesso del diploma di laurea congiunto ai 24 CFU non garantisce affatto che il docente sia in possesso di idoneità abilitativa ad insegnare.
6 E invero per poter aspirare a sottoscrivere contratti di insegnamento deve non solo essere ammesso - e lo è in forza degli artt. 3 e 5, d.lgs. n. 59/2017 cit. - ai concorsi a cattedre per il reclutamento di docenti, ma altresì superare tali concorsi.
È solo il superamento del concorso al quale il docente laureato e formato con 24 crediti ha diritto di partecipare, che conferisce idoneità ad insegnare.
Ragion per cui la posizione dell'insegnante meramente facoltizzato a partecipare ad un concorso che non è dato sapere se vincerà, non può essere equiparata a quella di un insegnante che è iscritto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, alle quali ha avuto accesso previa selezione pubblica;
docente che è quindi ex lege considerato dall'ordinamento in possesso dell'idoneità alla funzione di docente” (Trib. Milano, ord. 4 novembre 2019).
In conclusione, nessuna disposizione di rango primario o secondario risulta aver disposto l'equiparazione o l'equipollenza al titolo abilitante del possesso di 24 CFU e del diploma di II livello AM.
Non è poi corretta l'affermazione di parte ricorrente per cui, non essendo stati da ultimo attivati corsi di abilitazione all'insegnamento, al ricorrente sarebbe preclusa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento.
Ed invero l'abilitazione può essere conseguita, ai sensi dell'art. 5 co. 4 d.lgs. n.
59/2017, già citato, mediante superamento di tutte le prove concorsuali, con il conseguimento almeno dei punteggi minimi.
Da ultimo deve evidenziarsi come il possesso dell'abilitazione non sia richiesto per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, e quindi per l'accesso all'insegnamento, ma soltanto per l'inserimento in una fascia superiore di tali graduatorie e quindi per la precedenza nell'ordine di chiamata per le supplenze.
Ed allora non può certo essere irragionevole attribuire una precedenza nell'ordine di chiamata per le supplenze a chi sia in possesso di abilitazione (e quindi si sia laureato in scienze della formazione oppure abbia positivamente superato gli articolati, complessi e mirati percorsi abilitanti) rispetto a chi possa vantare soltanto 24
CFU in settori formativi psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche. Contr Si osserva infine, come ricordato dallo stesso che anche la Corte di Appello di Genova (sent. n. 248 del 13-10-2021, R.G. 162-2020; Dott. , , sub. Per_1 Per_2 Per_3 doc. 10) si è espressa nel modo seguente:
“Il mero fatto che l'art. 5 co. 3° d. lgs. n. 59/2017 abbia aggiunto titoli che, in alternativa all'abilitazione, consentono la partecipazione al concorso non autorizza a concludere che tali titoli siano stati equiparati all'abilitazione anche a effetti diversi o in ambiti diversi.
Al contrario l'art. 5 co. 3° d.lgs. n. 59/2017 - nell'usare la congiunzione disgiuntiva "oppure", invece di comprendere i 24 CFU tra i titoli abilitanti - differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendo la sola equiparazione funzionale di questi ultimi allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso. Il successivo co. 4 ter dell'art. 5 d.lgs. n. 59/2017 dispone poi che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. Tale disposizione non avrebbe senso se tutti coloro che possono partecipare al concorso fossero già in possesso di titolo abilitante. Al contrario i soggetti privi dell'abilitazione
7 specifica possono acquisirla tramite la partecipazione al concorso, ma soltanto in caso di superamento di tutte le prove concorsuali con il conseguimento dei punteggi minimi previsti. Deve, quindi, concludersi che non sussiste alcuna norma primaria che fondi il diritto vantato dalle ricorrenti. “.
Per tutte tali ragioni le domande del ricorrente non possono dunque trovare accoglimento.
Le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della complessità della questione, del contrasto giurisprudenziale in materia e dell'assenza, allo stato, di decisioni di legittimità.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando a seguito del deposito di note difensive ex art 127 ter cpc rigetta la domanda.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 03/01/2025 Il Giudice
Francesca Maria Parodi
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