Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1250/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA riunito nella camera di consiglio del 29.1.2025, nella causa civile iscritta al n.
1250/2023 R.G., promossa da:
in persona del procuratore – per atto notaio Notaio Controparte_1 Per_1
del 21 settembre 2023, Rep. n. 89548, Racc. n. 27781 - avv. Francesca Muraca,
[...] rappresentata e difesa, dall'avv. Ludovico Lucibello del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via San Barnaba n. 39, giusta procura in atti;
ricorrente e
Controparte_2
[...]
in persona del Socio Amministratore e legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Dino Anglani, con studio in Pescara alla Via di Villa Basile n. 6, con dichiarata elezione di domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata di esso procuratore giudiziale:
giusta procura in atti;
Email_1
resistente
, in Controparte_3
persona del ministro p.t.; convenuto contumace
OGGETTO: opposizione alla stima di indennità di asservimento
CONCLUSIONI: per la ricorrente “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1
respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
Nel merito:
- dichiarare che la stima definitiva dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea, quest'ultima limitatamente alla parte indicata in narrativa, dei terreni di proprietà Parte_1
è stata condotta e adottata dal Collegio tecnico
[...] applicando criteri errati e diversi da quelli previsti dalla legge e per l'effetto,
- rideterminare l'indennità di asservimento spettante alla
[...]
Parte_1
proprietaria dei terreni di cui sopra, sulla base dei criteri utilizzati nel piano particellare e meglio specificati nel Decreto di asservimento allegato ed in ogni caso nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della richiesta CTU;
- rideterminare l'indennità di occupazione temporanea (e danni) sulla base dei criteri utilizzati nel piano particellare e meglio specificati nel Decreto di asservimento allegato ed in ogni caso nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della richiesta
CTU;
- in ogni caso escludere qualsivoglia liquidazione del valore complementare delle aree come erroneamente riportato al paragrafo 8) lett. B della contestata Relazione collegiale;
pag. 2/24 3
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”;
per la resistente Parte_1
: “ - In via preliminare, dichiararsi la
[...] inammissibilità dell'introduttivo Ricorso, per maturata tardività ;
- In via gradata, respingersi integralmente l'introduttivo Ricorso, per rilevata infondatezza, con integrale conferma delle risultanze rassegnate in virtù della Relazione
Tecnica unanimemente condivisa e sottoscritta da parte dei tre componenti del Collegio all'uopo insediato;
- Disporsi vittoria per spese e competenze legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.12.2023, la ̶ beneficiaria del Controparte_1 decreto del 07.12.2022 con cui il Controparte_3 aveva disposto l'asservimento e l'occupazione temporanea del terreno situato in Silvi
(TE) ed individuato nel CT al foglio 3 part.lle 43, 373, 369 e foglio 7 part.lle 5, 459, 18,
767, 768, 765, 762, 129, 277., di proprietà della
[...]
[...]
, per la realizzazione dei Parte_1 lavori relativi a un tratto del “Metanodotto Ravenna-Chieti - Rifacimento tratto San
Benedetto del Tronto – Chieti 8°tronco DN 650 (26”) DP 75 bar” – ha proposto opposizione alla stima delle indennità di asservimento e di occupazione cui era pervenuta, con relazione notificata il 10.11.2023, la terna arbitrale nominata ai sensi dell'art. 21 d.p.r. 327/2001, la quale aveva quantificato le complessive indennità spettanti alla proprietaria del bene asservito in € 160.663,20.
1.1. Contestati sia i criteri valutativi, sia gli esiti della stima collegiale (la quale, in sintesi: avrebbe erroneamente riconosciuto tre distinti coefficienti di indennità suddividendo la proprietà in fasce, relative all'area sovrastante la conduttura, all'area necessaria al transito del personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione, nonché alla rimanente area con limitazioni edificatorie;
avrebbe di fatto duplicato gli importi riconosciuti alla proprietaria asservita;
non avrebbe tenuto conto della destinazione agricola del terreno e della conseguente esclusione della indennità per il limite aedificandi;
il deprezzamento da considerare sarebbe relativo pag. 3/24 4
alla sola superficie assorbita pari ad un massimo del 10% del valore venale del terreno, mentre per le aree destinate a campeggi, villaggi turistici, attrezzature private per sport, tempo libero e ricreative, il deprezzamento da considerare sarebbe del 25%; avrebbe omesso di considerare che l'area interessata al transito risultava già Parte gravata da precedente servitù di gasdotto e che per tale gravame aveva già a suo tempo corrisposto un indennizzo, il quale andrebbe detratto da quanto dovuto per la posa della nuova tubazione;
avrebbe erroneamente considerato la fascia di m. 3 necessaria per il transito di personale e mezzi, laddove la sorveglianza e la manutenzione sarebbero effettuate con tecniche di “pigging”, mediante il traguardo del tracciato del gasdotto da punti di visuale posti lungo strade esistenti e sorvoli in elicottero;
avrebbe fatto impropria ed erronea applicazione del criterio del valore complementare, pur non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 33
TUE, difettando sia la prova del pregiudizio arrecato al fondo residuo non interessato dalla servitù, sia del dissolvimento dell'unitarietà economico-funzionale del bene;
avrebbe infine erroneamente quantificato i danni c.d. “agricoli” causati dall'occupazione temporanea utilizzando il prezzo medio dell'olio di oliva, peraltro omettendo di considerare, nei valori di trasformazione, le relative spese di produzione), la ricorrente ha chiesto la rideterminazione delle indennità in questione sulla base dei criteri utilizzati nel piano particellare, così come specificati nel relativo decreto di asservimento, escludendo altresì la liquidazione della voce relativa al valore complementare delle aree.
2. Si è costituita l' Parte_1
resistendo all'avversa pretesa e chiedendo, in
[...]
via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della stima peritale;
nel merito ne ha chiesto il rigetto, sostenendo la correttezza della stima operata dalla terna arbitrale.
3. Non si è costituito il , dovendo Controparte_3
pertanto dichiararsene la contumacia.
4. Disposta ed espletata CTU, il giudizio è pervenuto a decisione. Quest'ultima, secondo questa Corte, deve avere forma, oltre che natura, di sentenza, tenuto conto che tale forma assumono ex art. 702-quater c.p.c. i provvedimenti decisori della Corte
d'appello – qui competente in unico grado - anche nei procedimenti regolati dall'art. 702-bis e ss. c.p.c. e che è principio consolidato quello per cui davanti al giudice adito pag. 4/24 5
si osservano le forme proprie dei procedimenti davanti a lui, se non è altrimenti stabilito (Cass. 365/2003).
5. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per asserita tardività della iniziativa oppositoria, sollevata da parte convenuta, sul presupposto che la relazione di stima sarebbe stata notificata alla ricorrente mediante inoltro, avvenuto in data 27.10.2023, dalla casella di posta elettronica certificata del terzo componente dell'insediato collegio tecnico.
5.1. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità appare ampiamente consolidata nel ritenere che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima, nel sistema introdotto dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, così come in quello attuale, regolato dall'art. 29 del d.lgs. n.
150 del 2011, decorra dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio, alcuna distinzione fra espropriato e promotore dell'espropriazione essendo operata dalle richiamate norme, ragion per cui non vi è alcuna ragione per affermare una diversa decorrenza del termine per proporre opposizione (cfr. Cass. 21731/2016; Cass. n.
5340/2021; Cass. 28791/2018).
Invero “In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dall'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, del d.P.R. medesimo (Cass.
28791/2018).
5.2. Ciò premesso, deve allora rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto della difesa di parte convenuta, la notifica della relazione di stima deve ritenersi perfezionata, non alla comunicazione del 27.10.2023 (data in cui il collegio tecnico inoltrava la versione definitiva dell'elaborato), bensì a quella successiva del pag. 5/24 6
10.11.2023, solo quest'ultima potendo rilevare ai fini del decorso del termine di cui all'art. 29 del d.lgs. 150/2011 in quanto proveniente dall'unico soggetto normativamente preposto ad effettuare detta notifica, ossia l'autorità espropriante.
L'art. 21, comma 10, T.U.E. appare infatti chiaro nel prevedere che, se da un lato la relazione dei tecnici debba essere depositata presso l'autorità espropriante, dall'altro sia proprio quest'ultima a darne notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.
È chiaro che la previsione di un termine di 30 giorni per l'esercizio di siffatte facoltà, per certi versi propedeutiche ad un eventuale azione di opposizione alla stima, sarebbe in parte svuotata di contenuto laddove si ritenesse che il termine decadenziale
(anch'esso di 30 giorni) per l'opposizione alla stima decorra dalla data conoscenza
(comunque acquisita) dell'atto, anziché da quella della formale notifica effettuata dall'ente a ciò deputato.
Proprio in ragione di tale chiarezza ed univocità della normativa, restano esclusi i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla difesa della parte resistente.
Nel caso in esame, dovendosi prescindere dalla notifica dell'elaborato da parte del collegio arbitrale (la quale rileverebbe al più come comunicazione dell'avvenuto deposito della relazione di stima), deve rilevarsi che, poiché la notifica venne effettuata dall'autorità espropriante in data 10.11.2023, l'atto di opposizione - notificato il successivo 11.12.2023 – risulta essere stato tempestivamente proposto da
Parte parte di .
6. Constatata dunque la tempestività del ricorso rispetto al termine decadenziale previsto dall'art. 29 d.lgs. 150/2011 (e già dall'art. 54 dpr 327/2001, norme la cui applicazione, nei limiti della compatibilità, è estesa dall'art. 52-bis “ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche”, ivi compresi quelli che sfociano in provvedimenti di imposizione di servitù che, ancorché non ablativi del diritto di proprietà, sono suscettibili di menomare le facoltà di godimento e disposizione del proprietario e individuano quest'ultimo quale avente diritto all'indennità: Cass. ord. 3891/2021) e la irrilevanza nella specie di ogni questione relativa alla legittimazione passiva del convenuto dalla CP_3 ricorrente, ma non costituitosi (legittimazione che, trattandosi dell'ente espropriante, sembrerebbe comunque sussistere alla luce del disposto letterale delle norme sopra pag. 6/24 7
ricordate, ancorché la necessaria partecipazione dell'autorità espropriante al procedimento di opposizione alla stima fosse negata – nel regime normativo previgente – dalla giurisprudenza nomofilattica, costante nell'affermare il principio, anche di recente ribadito, secondo cui “superata la fase autoritativa dell'emissione del decreto di occupazione di urgenza e di espropriazione riservata all'autorità pubblica indicata dalla legge, la controversia attinente all'adeguatezza dell'indennità di espropriazione concerne unicamente il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento ablativo”: si vedano, ad esempio, Cass. ordd. 1597/2020; 25376/2019), deve precisarsi – al fine di meglio definire l'oggetto del presente giudizio – che l'azione di determinazione dell'indennità o di opposizione alla relativa stima non introduce un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuta, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, nei limiti del principio della domanda (la cui valida proposizione neanche richiede che sia quantificata la somma che si ritiene dovuta a titolo di indennità), sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili ed indipendentemente, non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima definitiva dall'organo a tanto deputato (si vedano, tra tante, Cass. ord. 12619/2020; ord. 7155/2018; 10446/2017;
22844/2016; 1587/2012; 1701/2005).
7. I parametri normativi applicabili nella specie devono essere individuati in primo luogo nell'art. 44 di tale dpr (TUE) – ricompreso nel già ricordato rinvio contenuto nell'art. 52-bis in relazione ai procedimenti finalizzati alla realizzazione di strutture lineari energetiche, tra le quali rientra anche un metanodotto -, che attribuisce al proprietario del fondo il quale, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, il diritto ad una indennità, la quale, pur in assenza nella norma di rigorosi criteri di quantificazione, deve essere comunque correlata alla perdita o alla riduzione della possibilità di esercizio dei diritti dominicali determinata dalla costituzione del vincolo prediale.
pag. 7/24 8
7.1. La norma (che trova il proprio antecedente storico nell'art. 46, comma 1, legge
2359/1865) disciplina due distinte (per struttura ed effetti) fattispecie: a) quella – che ricorre nella specie - relativa all'asservimento di un fondo mediante decreto impositivo di servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile (e la cui emanazione, nella specie indubbia, costituisce condizione delle azioni tese alla determinazione dell'indennità dovuta);
b) quella riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera (si vedano, tra altre, Cass.
19972/2009; 23865/2015; ord. 16495/2019; e, con specifico riferimento ad imposizione di servitù finalizzata alla realizzazione di un metanodotto di pubblica utilità, Cass. ordd. 18581/2020; 5342/2021).
7.2. Mentre nella seconda fattispecie (cd. espropriazione larvata) l'indennizzo non mira a compensare integralmente l'obiettiva diminuzione del valore di uso o di scambio della proprietà, ma si fonda su un principio di giustizia distributiva, nella prima fattispecie (e quindi nel caso concreto qui in esame) l'indennità di asservimento spetta al proprietario gravato dall'imposizione dovuta alla realizzazione dell'opera pubblica e si colloca all'interno della categoria dell'espropriazione, nell'ambito di applicazione dell'art. 42 Cost., trovando credito indennitario fonte nel provvedimento impositivo per un rapporto mutuato da quello esistente tra decreto di esproprio e relativa indennità, la quale deve, quindi, “essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione” (così, da ultimo, Cass. ord. 7988/2021). Il criterio di calcolo di tale indennità consiste, pertanto, in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi.
7.3. La riconduzione della indennità di asservimento a quella di esproprio ai fini del suo calcolo, comporta altresì (pur restando fermo che la prima non è pienamente equiparabile all'indennità di esproprio, nel senso che, mentre quest'ultima è diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto dell'ablazione, l'altra è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito pag. 8/24 9
dal medesimo proprietario, che rimane pur sempre tale, a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica) la rilevanza del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza nomofilattica (ad esempio: Cass. 11504/2014; 6926/2016; 10747/2020), secondo cui laddove si assista ad una unica vicenda espropriativa non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione (o di asservimento) e l'altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato (o asservito), sicché qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria di un unico proprietario, il danno alla residua proprietà, non attinta direttamente dal decreto di espropriazione o di asservimento, può (e deve) trovare riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablatorio o impositivo avuto riguardo al valore venale residuo, secondo quanto stabiliva in passato in materia di cd. esproprio parziale l'art. 40 legge 2359/1865 e stabilisce oggi l'art. 33 TUE, il quale riconosce al proprietario una indennità commisurata non solo al valore venale della porzione fondiaria ablata o asservita, ma anche alla perdita di valore della porzione residua e tanto per effetto del provocato venir meno dell'originaria unità economica e funzionale del compendio.
7.4. Pertanto – contrariamente a quanto ha inizialmente opinato la difesa della CP_4
- l'accostamento della disciplina dell'indennizzo espropriativo a quello
[...] conseguente alla imposizione di una servitù fa sì che “la posta di cui all'art. 33 cit. trovi applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte non attinta dal provvedimento impositivo di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene” (così – con specifico riferimento ad imposizione per pubblica utilità di servitù di metanodotto - le già citate Cass. ord. 18581/2020 e 5342/2021). Come chiaramente e condivisibilmente affermato dagli arresti appena ricordati, “il criterio dettato dall'art. 33 del d.P.R. n.
327/2001 trova applicazione, in ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espropriativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servitù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui valore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarietà del bene”, sicché, in siffatte ipotesi, la determinazione della indennità di asservimento va ricondotta “all'osservanza del criterio di determinazione del valore venale del fondo pag. 9/24 10
declinato come valore complementare, che si accompagna alle ipotesi in cui il soggetto destinatario della imposizione di una servitù, quale unico proprietario, lamenti, per l'effetto dell'asservimento, un pregiudizio anche rispetto ad una parte del bene non direttamente coinvolta dalla misura reale, ma ritenuta funzionalmente correlata alla prima parte del bene”. Quindi, laddove “alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari — quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti — la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa”.
7.5. Ovviamente, a tali fini assumono rilevanza solo le perdite di valore adeguatamente dimostrate (anche mediante ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio che assume, in materia, funzione anche percipiente) come conseguenti alla compromissione o alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene (pur rimasta nella piena disponibilità del proprietario) ed al connesso deprezzamento, tra le cui diverse ed eterogenee cause la giurisprudenza ha ricordato,
a titolo esemplificativo, quelle che si producono in ragione della diversa consistenza o della diversa conformazione assunta dal fondo, o delle diverse modalità di utilizzazione imposte per effetto della separazione nonché la sua interclusione o per converso, la maggiore vicinanza alla strada pubblica ed ancora i nocumenti arrecati al fondo dalla diversa conformazione di questa (Cass. 6765/1996; 1043/ 2007).
8. Venendo al caso di specie, ai principi e criteri sin qui delineati (e sostanzialmente trasfusi nei quesiti sottopostigli) si è pienamente conformato il CTU officiato nel presente giudizio, dott. il quale, in risposta ai quesiti rivoltigli da Persona_2
questa Corte sulla scorta delle considerazioni in diritto già esposte, ha, anzitutto, premesso come il procedimento di asservimento riguardi, di fatto, due distinte opere, ossia:
a) la posa di una nuova condotta per trasporto idrocarburi, che andrà a sostituire un metanodotto esistente ed ancora in esercizio alla data del sopralluogo, la quale corre sulle particelle 43 del foglio 3 e 762, 5 e 459 del foglio 7;
pag. 10/24 11
b) la costituzione di una servitù di passaggio su area già destinata a strada privata in ghiaia, sui mappali 18, 767, 768, 765 e 129 del foglio 7, necessaria per l'accesso al
P.I.D.I. 21 (Punto di Intercettazione e Derivazione Importante) in fase di realizzazione su terreni confinanti (ditta FAITEC srl), strada che sarà utilizzata per il transito di mezzi per controlli, gestione e manutenzione del metanodotto e dello stesso
P.I.D.I..
Ha poi determinato – sulla scorta del piano particellare richiamato dal decreto di asservimento, del verbale di immissione in possesso, della relativa planimetria e della documentazione fotografica risalente al periodo dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del tratto di metanodotto interessato, utile ad osservare la effettiva posizione e lunghezza della condotta – la entità delle porzioni immobiliari definitivamente asservite (pari a mq 10.708, di cui mq 9.431 relativi al metanodotto e mq 1.277 per il passaggio, corrispondenti rispettivamente alla superficie alla superficie della fascia di terreno sovrastante la condotta ed avente lunghezza pari mt
350 e larghezza di mt 27, nonché alla superficie del tratto di strada privata già esistente con lunghezza di mt 460 e larghezza di mt 2,70) ed occupate temporaneamente nella fase di esecuzione dei lavori (pari a mq. 15.353, di cui mq
8.516 relativi al metanodotto e mq 6.837 per il passaggio).
Il CTU ha poi accertato che i suddetti terreno avevano, secondo gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Silvi all'epoca dell'asservimento (cui va riferita la valutazione, a norma dell'art. 32 TUE), diverse destinazioni urbanistiche, come da schematizzazione che segue:
pag. 11/24 12
Al fine di determinare i valori unitari di mercato, il CTU, considerata la diversità di destinazioni urbanistiche concernenti i terreni interessati, ha ritenuto l'opportunità di procedere separatamente alla individuazione dei valori unitari relativi ai suoli agricoli ed agli altri suoli.
Quanto ai primi, il CTU, sulla base delle offerte di vendita immobiliare di terreni simili e con medesima destinazione, ha calcolato il prezzo medio unitario di offerta, per poi convertirlo in presumibile prezzo di mercato applicando una percentuale di abbattimento stimabile nell'ordine del 10%, per poi mediare detto valore con quello unitario medio risultante dai documenti forniti dai ctp (consistente in rogiti di terreni agricoli equiparabili, relazione di stima di terreno in zona agricola in Silvi, nonché perizia giurata del 2008 relativa agli stessi terreni interessati alla servitù di passaggio pag. 12/24 13
per zona attrezzature private per sport ecc.), per un valore medio di €4,00 al metro quadrato.
Quanto agli altri suoli, a destinazione decisamente particolare (come zona per campeggi, villaggi turistici, attrezzature per sport, centri vacanza ecc..), il CTU ha invece ritenuto adoperare un valore di €10,00 al metro quadrato.
Ha, dunque, determinato l'indennità di asservimento in € 24.744,15 quanto alla servitù di metanodotto, ed in € 21.307,64 relativamente alla servitù passaggio.
Ha, inoltre, calcolato la somma di € 26.721,64, ritenuta congrua a ristorare i danni diretti, consistenti nei danni per eliminazione delle colture annuali e l'abbattimento di diverse piante arboree ed ornamentali presenti lungo il tracciato (pista lavori) al momento dell'immissione in possesso.
Quanto al calcolo della indennità di occupazione temporanea, infine, il CTU ha dapprima determinato il valore venale pieno della superficie occupata - maggiore di quella asservita e pari a mq.
8.516 per la servitù di metanodotto e a mq. 6837 per la servitù di passaggio e resa temporaneamente del tutto indisponibile ed inutilizzabile da parte dei proprietari – pari, in applicazione dei valori unitari già visti, ad €
[(8.516*7,00) =] 9.935,33 e [(6.537*16,50)+(300*4,00)=] 9.088,38 ed ha poi quantificato la corrispondente indennità di occupazione in ragione di un dodicesimo del suddetto importo per ognuno dei due anni di durata dell'occupazione stessa (come indicato nell'art. 9 del decreto di asservimento) e quindi in € 28.112,08.
9. Le risultanze di cui alla relazione peritale sono state oggetto di osservazioni critiche, sotto vari profili, da parte dei consulenti di entrambe le parti.
I risultati cui è pervenuto il CTU devono essere posti a base della presente decisione, in quanto rappresentanti l'esito di una stima impostata e sviluppata con modalità metodologicamente corrette e conformi ai principi giuridici applicabili nella specie (e sopra ampiamente esposti), che resiste alle osservazioni critiche mosse dalle parti e dai loro consulenti, alle quali il CTU ha convincentemente replicato nella relazione di chiarimenti, cui è qui sufficiente fare rinvio (Cassazione civile sez. III, 30/04/2009
10123 Cass. n. 10222 del 2009 e 18618/2011), con le precisazioni che seguono.
9.1. Quanto alla determinazione della indennità di asservimento da servitù di
Parte metanodotto, contrariamente a quanto sostenuto da , trattandosi di una infrastruttura lineare energetica, si ritiene di dover condividere quanto ritenuto dal pag. 13/24 14
CTU in merito alla necessità di far ricorso alla consolidata procedura estimativa, detta indennità dovendo individuarsi per analogia con la servitù da elettrodotto (art. 52 bis dpr 321/2001) quale somma: a) dell'intero valore di mercato dell'area occupata dalle tubazioni interrare ed eventuali manufatti accessori, al lordo dei tributi capitalizzati;
b) della metà del valore di mercato dell'area di terreno necessaria al transito del personale addetto alla ispezione e la manutenzione, al lordo dei tributi capitalizzati;
c) di un quarto dell'area di rispetto con limitazioni edificatorie, al lordo dei tributi capitalizzati.
Va peraltro evidenziato come, per stessa ammissione del CTP di parte ricorrente,
l'applicazione della formula additiva concretamente utilizzata da parte del CTU ed il metodo di calcolo consistente nel semplice deprezzamento percentuale dell'area Parte asservita proposta da , conducano ad un risultato finale sostanzialmente equivalente sotto il profilo strettamente economico.
9.2. Viceversa, meritano di essere condivise le censure relative all'erroneo riconoscimento, da parte collegio arbitrale, del valore complementare delle aeree asservite.
Benché la relativa questione risulti assorbita e superata dalle risultanze della espletata CTU, non appare superfluo sottolineare che, così come effettivamente riscontrato, i suoli contraddistinti dalla particella 43 del foglio 3 e dalle particelle 762,
5 e 459 del foglio 7 risultavano già interessati dall'attraversamento del metanodotto denominato “Ravenna Chieti – tratto Recanati Chieti DN 650”, mentre gli interventi previsti dal decreto di asservimento consistevano nel “Rifacimento Metanodotto
Ravenna-Chieti tratto San Benedetto del Tronto Chieti DN 650 (27”) DP 750 bar ed opere connesse”.
Il tracciato corre quasi parallelamente al vecchio metanodotto, ancora in esercizio alla data del sopralluogo, traslando marginalmente il vincolo imposto dalla servitù.
Diversamente da quanto assume parte resistente, il nuovo metanodotto Ravenna-
Chieti, 8° tronco, come da D.M. 7/12/2022, non contempla nuove realizzazioni e nuovi vincoli, il vecchio metanodotto essendo solo giunto a fine vita tecnico-funzionale.
Aldilà dell'adeguamento meramente tecnico dell'impianto, resta dunque il fatto, unico rilevante ai fini de quibus, che l'indennizzo ai tempi riconosciuto in favore dell'espropriato aveva tenuto in considerazione anche la potenziale durata indeterminata nel tempo del vincolo stesso. Deve pertanto ritenersi che la fascia di pag. 14/24 15
asservimento, per circa la metà della sua larghezza (di mt 27) insista sulla fascia di vincolo del metanodotto già esistente, quindi di fatto non edificabile.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha invero precisato come “in caso di espropriazione parziale la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile solo quando sussiste un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione ed il danno, non anche allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà o a vincoli che non colpiscano in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo” (Cass. n. 263577/2011). Parte 9.3. Sotto diverso profilo, la ricorrente sostiene l'erroneità insita nel calcolo della indennità laddove quest'ultima veniva incrementa con la capitalizzazione dell'imposta IMU.
Sostiene, a tal proposito, che la servitù influirebbe sul valore imponibile da dichiararsi ai fini dell'imposta (in diminuzione), tal che l'ammontare da corrispondere al fisco rifletterà solo il valore residuo del terreno (valore non deprezzato dalla servitù), che deriva dal fatto che l'area asservita manterrà un intrinseco potenziale di sviluppo, in termini di reddito derivabile dalle attività che potranno comunque ancora avverarsi in detta area.
La servitù, dunque, non sposterebbe l'obbligo di pagamento sul fondo dominante, ma implicherebbe la riduzione dell'imposta per il fondo servente. In altri termini, la somma individuata dal CTU rappresenterebbe la quota d'imposta che la proprietà, previa segnalazione all'ufficio tributi, potrà scontare dal totale fiscale dovuto.
Tali censure non hanno fondamento. La formula additiva adoperata, condivisa da diversi autori (cfr. vedasi letteratura prodotta dal consulente), prevede in tutte le indennità da servitù il calcolo della capitalizzazione delle imposte.
Sul punto, il consulente ha peraltro precisato come nelle tabelle delle indennità
(calcolate a pagina 14 della bozza), il valore imponibile utilizzato per la capitalizzazione delle imposte fosse stato in ogni caso ridotto del 30%, quale deprezzamento causato dalla servitù (quindi il valore venale residuo indicato dal
CTP), come da delibera di giunta n. 9 del 2017 del comune di Silvi.
9.4. Quanto al valore venale dei terreni, parte resistente ha invece contestato la relativa determinazione, in quanto operata dal consulente con criteri soggettivi e opinabili nelle diverse declinazioni (€ 4,00 mq terreni agricoli, € 10,00/mq terreni per pag. 15/24 16
attrezzature sportive e tempo libero, € 16,50 mq terreni a destinazione turistica ricettiva).
In relazione ai terreni agricoli, si obietta che terreni contigui nonché della stessa natura, interessati dal medesimo nuovo metanodotto, in capo all'analoga azienda famigliare FAITEC srl, erano stati valutati in sede di Relazione rassegnata dalla stessa terna tecnica collegiale con il prezzo unitario di € 8,00 e che in ordine a detta valutazione era stata espressa acquiescenza sia da parte del competente sia CP_3
Parte dalla stessa , giusto provvedimento di svincolo e Ordinanza di pagamento in data
01/07/2024.
Quanto ai terreni ricadenti in “Zone per attrezzature private per lo sport e il tempo libero e ricreazione” e “Zone per campeggi, villaggi turistici, centri vacanza..”, invece, la resistente chiede l'applicazione, dei valori estimativi immobiliari approvati e applicati dal Comune di Silvi per la determinazione delle imposte, ovvero € 15,00
(estimi IMU, Zona F4, art 73 NTA) ed € 35,00 (estimi IMU, ZonaB2-E, art 60 NTA), come definiti da apposita Delibera Comunale.
Si contesta, inoltre, il calcolo dell'indennità di metanodotto effettuata dal CTU utilizzando un valore unitario intermedio tra agricolo ed edificabile.
9.4.1. Tali doglianze non appaiono condivisibili.
Per quanto specificamente concerne i valori assunti a base della stima e determinati con metodo sintetico-comparativo, va ricordato che, secondo principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, ad esempio, Cass. n. 7988/2021,
Cass. n. 18577/2020 e Cass. n. 34743/2019), la determinazione del valore venale dell'immobile asservito “richiede l'applicazione del metodo sintetico-comparativo con obbligo per il giudice, onde non incorrere in violazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati documentandone la rappresentatività in riferimento ad immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici ed identificabili”. A tale esigenza di documentata concretezza valutativa il CTU si è attenuto, avendo desunto il valore attribuito ai fondi asserviti secondo la destinazione urbanistica che lo caratterizzava all'epoca dell'asservimento – che, considerata la diversità di destinazioni urbanistiche concernenti i terreni interessati, ha ritenuto l'opportunità di procedere separatamente alla individuazione dei valori unitari relativi ai suoli agricoli ed agli altri suoli - oltre che da indagini di mercato presso operatori del pag. 16/24 17
settore, Agenzie Immobiliari, Agenzia delle Entrare, dalla documentazione fornita da parte dei CTP (consistente in rogiti di terreni agricoli equiparabili, relazione di stima di terreno in zona agricola in Silvi, nonché perizia giurata del 2008 relativa agli stessi terreni interessati alla servitù di passaggio per zona attrezzature private per sport ecc.), nonché sulla base delle offerte di vendita immobiliare di terreni simili e con medesima destinazione (che attestano valori ricompresi tra un minimo di 2,50 ed un massimo di 9,70 €/mq., range entro il quale il consulente ha collocato la relativa stima del valore unitario), calcolando il prezzo medio unitario di offerta, per poi convertirlo in presumibile prezzo di mercato applicando una percentuale di abbattimento stimabile nell'ordine del 10%, per poi mediare detto valore con quello unitario medio risultante dai documenti forniti dai CTP, per un valore medio di €4,00/mq.
Per quanto attiene gli altri suoli, a destinazione particolare ( e dunque poco diffusa
(come zona per campeggi, villaggi turistici, attrezzature per sport ecc.), non avendo l'indagine di mercato recato risultati puntuali, il CTU procedeva ad individuarne il valore unitario (in € 10/mq) parametrandolo al valore unitario di terreni a destinazione residenziale posti nella stessa zona ed ottenuti mediante analoga procedura utilizzata per i terreni agricolo, per poi considerare il valore unitario di detti suoli pari alla metà del valore unitario ottenuto per suoli residenziali (in virtù soprattutto di un minore indice di edificabilità) escludendo di poter considerare a tal fine il valore unitario indicato dal comune di Silvi ai fini del pagamento delle imposte
(di € 15,00) per i suoli ricadenti in Zona per Attrezzature Private per Sport Tempo
Libero e Ricreative (cfr tabella allegata alla CTU), in quanto ritenuto eccessivo, soprattutto in considerazione che nell'atto del 14.4.2021 rep. 31871 Persona_3
fornito dal CTP di parte ricorrente veniva indicato un valore unitario di euro 2,50 per suoli aventi la medesima destinazione.
9.4.2. Al contrario, il CTP della resistente, nel contestare tali valori, non è stato in grado di documentare gli elementi concreti che (al di là di generiche considerazioni relative al prezzo unitario determinato dalla terna collegiale e pari ad € 8,00/mq) possano fondare una stima valoriale diversa da quella cui è documentatamente pervenuto il CTU (vieppiù laddove si consideri che la relazione di stima di cui alla documentazione fornita dallo stesso CTP di parte resistente indicava un valore unitario di euro 1,80) a tal fine alcun valore potendo attribuirsi alla delibera comunale di determinazione dei valori immobiliari a fini IMU, dotata di valenza pag. 17/24 18
esclusivamente fiscale, i quali non tengono conto dei vari parametri che influenzano il reale valore di mercato.
Peraltro, non può non evidenziarsi come il valore IMU di € 35 sia in realtà relativo a terreni ricadenti in Zona Residenziale B2-E (cfr. tabella IMU allegata alla CTU) e non terreni in Zona Per Campeggi, Villaggi Turistici ecc.
Si rileva, infine, come, se da un lato i terreni interessati avevano diverse destinazioni urbanistiche (cfr. tabella intra), dall'altro non può che condividersi la scelta operata dal CTU (e, prima ancora, dalla terna arbitrale) di considerare, a tal fine, anche i mappali 762 e 5 come zone agricole. Ciò in considerazione del fatto che tali terreni risultavano già interessati dalla posa in opera del metanodotto Ravenna Chieti attualmente in esercizio che sarà dismesso.
Come precisato dal CTU in sede di risposta alle osservazioni critiche dei rispettivi
CTP, invero, “Rimane il fatto che alla data di emissione del decreto di asservimento una porzione (circa la metà) della fascia di asservimento ricadeva in zona già vincolata, quindi non edificabile. E come tale è stata considerata”.
Per il calcolo dell'indennità si ritiene dunque congrua la scelta utilizzare il valore unitario medio tra suolo agricolo e suolo per attrezzature private ecc., ossia €
7.00/mq.
Parte 9.5. In relazione all'indennità di servitù di passaggio, invece, la ricorrente contesta quantificazione della stessa, operata dal CTU in misura del pieno valore di mercato del terreno su cui insiste, quantunque la strada sia già esistente, non essendo soggetta ad alcun ampliamento e restando in capo alla attuale proprietà (che potrà
Parte utilizzarla secondo il consueto uso) e che sarà utilizzata da solo sporadicamente.
La proprietà non perderebbe la disponibilità della superficie asservita e continuerebbe ad utilizzare quella strada come faceva prima dell'asservimento.
9.5.1. Va tuttavia rilevato come, ai sensi dell'art. 1053 c.c. l'indennizzo debba essere proporzionato all'effettivo danno cagionato dal passaggio, il quale non può essere inteso esclusivamente quale preclusione totale del suo uso.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, precisato che “L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pag. 18/24 19
pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli” (Cass. n. 27719/2022; cfr. Cass. n. 21866/2020).
Tenuto conto allora della destinazione turistico-ricettiva dei luoghi interessati dal provvedimento ablatorio e della incidenza su tale destinazione del passaggio, anche sporadico dei tecnici (circostanza pacifica per espressa ammissione SRG), la somma indicata dal CTU nella misura di € 21.307,64 appare sufficientemente adeguata a ristorare la parte del pregiudizio subito dal fondo servente.
9.6. Per quanto concerne la quantificazione dei danni diretti computati alle pagine 15
e 16 della relazione peritale, entrambe le parti hanno mosso obiezioni.
9.6.1. In particolare, la convenuta lamentava errori di calcolo della stima dei danni diretti relativi all'uliveto, i quali venivano successivamente emendati dal CTU, il quale riconosceva l'errore di calcolo derivante dalla incorretta impostazione del foglio Excel.
9.6.2. Quanto alle osservazioni mosse dalla ricorrente SRG, seppur correttamente la metodologia del calcolo dei danni messa in pratica dal CTU segua percorsi distinti in relazione alle differenti tipologie colturali, viene argomentato come, nel caso degli uliveti, sarebbe più opportuno esprimere il danno per unità di superficie, anziché per singola pianta.
Viene poi contestata la stima del CTU in merito al risarcimento delle spese necessarie alla ricostruzione della serra, proponendo una valutazione di € 1.257,00, in luogo di
€3.339,00.
Si lamenta inoltre la circostanza che il CTU avesse considerato, errando inequivocabilmente, i costi per l'acquisto e la messa a dimora di nuove piante d'ulivo con le stesse caratteristiche di grandezza/maturità di quelle estirpate (300,00 €/pianta con diametro di 30 cm e 50 €/pianta con diametro di 7 cm), prezzi peraltro riferibili al mercato vivaistico di ulivi di pronta fruttificazione.
9.6.3. Sul punto, sembra doversi rilevare come, se da un lato la metodologia sintetica utilizzata ed esposta nella bozza di CTU (che, come riferito a pag. 15 della stessa, risulta utilizzata in numerose ed analoghe esperienze professionali e, soprattutto, in numerosissime trattative di accordo tra ente impositore e proprietari di fondi asserviti da metanodotti) appaia senz'altro più idonea ad assicurare l'integrale e puntuale ristoro delle perdite concretamente subite, specie laddove il numero totale di piante non sia in contestazione (come nel caso di specie), dall'altro non appaia in pag. 19/24 20
alcun modo confermata la circostanza che il CTU abbia fatto riferimento a piante nuove, d'altra parte il prezzo indicato non apparendo affatto riferibile a piante di ulivo di quella dimensione e di pronta fruttificazione.
In ogni caso, il valore da riconoscere, in termini di perdita patrimoniale e reddituale, alle piante di ulivo estirpate per la realizzazione del metanodotto, deve trovare conferma in quanto il medesimo valore (di € 300,00 per ogni unità di pianta di ulivo) è stato in varie occasioni già ritenuto congruo da questa Corte nell'ambito di procedimenti già definiti (su cui infra) e relativi ad asservimenti di fondi finalizzati alla realizzazione del medesimo metanodotto.
Va tuttavia accolta la censura relativa alla stima delle spese necessarie alla ricostruzione della serra, spese oggettivamente documentate sulla base dei valori indicati nel Prezziario della Regione Abruzzo per il Programma di Sviluppo Rurale
2014/2022, a fronte di una stima di massima operata nella bozza di CTU.
Le somme spettanti a titolo di danni diretti agli uliveti devono pertanto essere corrette, secondo il prospetto che segue, con inserimento in esso anche la rettifica del valore della serra (€ 1.257,00):
pag. 20/24 21
Parte 9.7. La ha infine contestato il riconoscimento della indennità per l'occupazione temporanea ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 327/01.
In particolare, la ricorrente assume che la norma in commento non sia applicabile al caso di specie ed il riconoscimento della relativa indennità, di fatto, comporterebbe una inaccettabile duplicazione dell'indennizzo.
Il CTU avrebbe infatti riconosciuto un risarcimento per i danni prodotti alle coltivazioni in aggiunta all'indennità prevista dall'art 50 TUE.
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Siffatta liquidazione sarebbe impropria, oltre che contra ius, dovendo l'indennità provvisoria per l'occupazione sui fondi della resistente limitarsi alla sola quantificazione (già operata dal CTU) dei danni agricoli.
9.7.1. Tali censure sono destituite di fondamento.
Sia a tal fine sufficiente precisare che la indennità di occupazione temporanea (che nella specie – conformemente a quanto prevede l'art. 52-octies TUE - è stata autorizzata dallo stesso decreto di asservimento per la durata di due anni e per una superficie maggiore di quella asservita;
cfr. art. 9 e 10 del decreto in atti, non impugnato in alcuna sede), deve essere determinata tenendo conto – oltre che della durata della occupazione - della estensione della superficie occupata e della totale, seppur temporanea, assoluta indisponibilità della stessa da parte del proprietario (ciò che comporta una diversa e più pregnante consistenza del valore da assumere a base della relativa stima, il quale non può che corrispondere al valore venale pieno della porzione immobiliare occupata e sottratta – durante l'occupazione – ad ogni possibilità di disposizione e godimento del proprietario), secondo il criterio previsto dall'art. 50 TUE, il quale (ancorché richiami la diversa fattispecie regolata dall'art. 22-bis, di occupazione che precede il provvedimento ablatorio o impositivo) “è oggi il solo criterio normativo esistente per compensare l'occupazione temporanea collegabile all'espropriazione di qualunque tipologia di suolo, edificabile e inedificabile” (Cass. n. 14330/2019).
Ovviamente, diversa e non confondibile con la indennità di occupazione è la somma destinata a ristorare la perdita di costruzioni o piantagioni (il cd. soprassuolo) preesistenti all'avvio del procedimento impositivo (art. 32, comma 2, TUE) e/o i costi di ripristino della porzione occupata e poi non espropriata o asservita (circostanze delle quali deve tenersi conto nella determinazione della indennità di espropriazione o di asservimento: Cass. 23967/2010; 6743/2014; 18732/2017).
Anche sotto tale profilo, dunque, deve ritenersi corretta la valutazione operata dal
CTU incaricato.
10. Conclusivamente, le indennità spettanti al proprietario asservito vanno determinate nel complessivo importo di € 107.603,51, di cui € 24.744,15 per indennità di asservimento relativamente alla servitù di metanodotto, € 21.307,64 per indennità di asservimento relativamente alla servitù di passaggio, € 28.112,08 per indennità di occupazione temporanea ed € 33.439,64 per danni al soprasuolo.
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11. Sulle somme così determinate – delle quali non può essere disposto il pagamento, ma soltanto ordinato il deposito presso la competente Controparte_5
per la parte non ancora depositata - decorrono, fino al deposito stesso, interessi
[...] compensativi, in misura legale, decorrenti dal 13.03.2023, data dell'immissione in possesso, fino al deposito stesso quanto a quella parte dell'indennità di esproprio che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo.
In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella stessa misura, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che non vi è prova o anche solo allegazione di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò che esclude anche la riconoscibilità della rivalutazione monetaria
(Cass. 9/3/2012, n. 3738).
12. Vertendosi in ipotesi di sostanziale soccombenza reciproca, si dispone l'integrale compensazione integrale delle spese.
13. Analogamente le spese di CTU liquidate in corso di causa restano a carico di entrambe le parti costituite, in parti uguali.
14. Le spese del procedimento amministrativo di stima collegiale restano regolate dall'art. 21 comma 6 dpr 327/2001.
15. Sostanzialmente nei termini sin qui esposti, si vedano i precedenti già assunti da questa stessa Corte, in altra composizione, di cui alle decisioni nrr. 1059/22, 679/21,
1434/20 e 811/20, che all'Ufficio non risultano ulteriormente impugnate
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) determina le indennità spettanti alla
[...]
, in conseguenza della Parte_1 occupazione temporanea e dell'asservimento degli immobili per cui è causa, in complessivi € 107.603,51 (di cui € 24.744,15 per indennità di asservimento relativamente alla servitù di metanodotto, € 21.307,64 per indennità di asservimento relativamente alla servitù di passaggio, € 28.112,08 per indennità di occupazione temporanea ed € 33.439,64 per danni al soprasuolo);
2) ordina alla di depositare le somme di cui sopra, detratto Controparte_1
quanto già eventualmente depositato, maggiorate di interessi legali con le decorrenze iniziali specificate in motivazione e fino al deposito stesso, presso la competente
; Controparte_5
pag. 23/24 24
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e pone l'onere del rimborso spese CTU definitivamente su entrambe le parti, in parti uguali.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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