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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/09/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4720/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4720/2024 R.G. promossa con ricorso depositato da
, nato a [...] il [...] (c. f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Tomasi
( – con studio in Trento, Via C.F._2 Email_1
Grazioli n. 75 presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso e
, nata a [...] il [...] (c.f. , residente Controparte_1 C.F._3
in Trento, Viale Verona n. 117, rappresentata e difesa dall'avv. Ingrid Friz Giuliani
( con studio in Trento, Via Roggia CodiceFiscale_4 Email_2
grande n. 5, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al presente atto
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio con l'intervento del PM CONCLUSIONI: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 18 settembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del
14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/10/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in LL (TN) in data 1/9/1996, come da estratto di matrimonio Atto N. 9, parte 2 serie A, anno 1996, che dalla loro unione era nata la figlia, , in data 5/11/1998, hanno adito il Per_1 tribunale con ricorso congiunto ex art. 473 bis-51 c.p.c. per chiedere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate.
Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 429/2024, pubblicata il 11.12.2024, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate che qui si riportano: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
il 1° settembre 1996 in LL (Tn), trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio
[...] del Comune di LL al n. 74 P. II s. B. anno 1996; 2) a definizione di ogni rapporto patrimoniale insorto durante il matrimonio e quale assegno concordato una tantum per il mantenimento del coniuge, il sig. si impegna a versare l'importo di ulteriori euro Parte_1
50.000,00 (cinquantamila) alla sig.ra entro l'udienza di comparizione dei coniugi CP_1
nell'ambito della fase della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
alla sig.ra CP_1 spetterà integralmente, rinunciando il sig. alla quota di sua spettanza, l'importo Parte_1
che risulterà all'esito dell'istanza di rimborso di quanto pagato a titolo di sanzioni e quant'altro in relazione alla pratica di sanatoria edilizia dell'immobile sito in Cognola, Via ai Camilastri n. 6B, avviata nei confronti del soggetto già venditore di quell'immobile, ove non ancora definita. Le spese legali relative a tale recupero resteranno in capo al signor
3)ciascun coniuge manterrà le spese del proprio legale”. Parte_1
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 429/2024, passata in giudicato e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n.
898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LL (TN) in data
1/9/1996 (matrimonio trascritto nel predetto comune al N. 9, parte 2 serie A - anno 1996), da nato a [...] in data [...], e nata a [...] Parte_1 Controparte_1 in data 13-08-1969, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi