Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli del 1981 per la sesta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e per la prima proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington il 24 marzo 1981.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli del 1981 per la sesta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e per la prima proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington il 24 marzo 1981.