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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/10/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1438/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1438/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPIGONE Parte_1 C.F._1
MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio del predetto difensore, via Silvio Pellico n. 3, Pontedera (PI) nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con intervento del PM in sede avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha allegato di aver contratto il 12 giugno 1996 Parte_1 matrimonio in Albania con dall'unione con la quale sono nati i figli, , il 30 Controparte_1 Per_1 gennaio 1998 e il 23 ottobre 2009. Pt_1
A fondamento della domanda proposta, il ricorrente allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza resa in data 22 dicembre 2021. Il ricorrente ha rappresentato come la controparte, dal suo trasferimento in Germania, si sia, di fatto, disinteressata dei figli, la cui gestione quotidiana è rimessa totalmente al padre.
Su tali presupposti, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio e, in punto di condizioni accessorie, ha domandato l'affido esclusivo dei figli a sé ricorrente, cui assegnare la casa coniugale, prevedendo che sia il padre ad occuparsi di tutte le loro esigenze.
Seppur raggiunta da tempestiva notifica, non si è costituita in giudizio, né è Controparte_1 comparsa personalmente all'udienza del 28 ottobre 2025, in occasione della quale il ricorrente ha insistito nella richiesta di pronuncia non definitiva sullo status e la causa, a questo punto, previa dichiarazione di contumacia della resistente, è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Il matrimonio contratto in Albania, seppure non trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è efficace anche in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. E questo perché la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa. La Suprema Corte da tempo ha, altresì, affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, tra l'altro divenuti cittadini italiani, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985).
Ciò posto, rileva il Collegio che sussiste, altresì, la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la residenza abituale in Castelfranco di
Sotto e che è inoltre applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli relativi al contributo di mantenimento in favore di moglie e figli.
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato in Albania, il 12 giugno 1996 e non trascritto. Controparte_1
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 30/10/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1438/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPIGONE Parte_1 C.F._1
MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio del predetto difensore, via Silvio Pellico n. 3, Pontedera (PI) nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con intervento del PM in sede avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha allegato di aver contratto il 12 giugno 1996 Parte_1 matrimonio in Albania con dall'unione con la quale sono nati i figli, , il 30 Controparte_1 Per_1 gennaio 1998 e il 23 ottobre 2009. Pt_1
A fondamento della domanda proposta, il ricorrente allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza resa in data 22 dicembre 2021. Il ricorrente ha rappresentato come la controparte, dal suo trasferimento in Germania, si sia, di fatto, disinteressata dei figli, la cui gestione quotidiana è rimessa totalmente al padre.
Su tali presupposti, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio e, in punto di condizioni accessorie, ha domandato l'affido esclusivo dei figli a sé ricorrente, cui assegnare la casa coniugale, prevedendo che sia il padre ad occuparsi di tutte le loro esigenze.
Seppur raggiunta da tempestiva notifica, non si è costituita in giudizio, né è Controparte_1 comparsa personalmente all'udienza del 28 ottobre 2025, in occasione della quale il ricorrente ha insistito nella richiesta di pronuncia non definitiva sullo status e la causa, a questo punto, previa dichiarazione di contumacia della resistente, è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Il matrimonio contratto in Albania, seppure non trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è efficace anche in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. E questo perché la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa. La Suprema Corte da tempo ha, altresì, affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, tra l'altro divenuti cittadini italiani, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985).
Ciò posto, rileva il Collegio che sussiste, altresì, la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la residenza abituale in Castelfranco di
Sotto e che è inoltre applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli relativi al contributo di mantenimento in favore di moglie e figli.
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato in Albania, il 12 giugno 1996 e non trascritto. Controparte_1
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 30/10/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina