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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/11/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1017 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. COSTA LEONARDO (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MAZZEO FRANCESCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 03/06/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio nato a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1) Il figlio minore , ai sensi dell'art. 155 c.c., verrà affidato ad entrambi i genitori, che, pertanto, Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendone le relative responsabilità.
Entrambi i genitori manterranno il diritto-dovere di vigilare sulla educazione e istruzione del figlio, e si impegnano alla predisposizione ed all'attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione del bambino, nel rispetto delle sue esigenze e richieste. Più in generale, i genitori si impegnano ad una comune genitorialità nell'adempimento del compito della cura, della crescita fisica, psichica, culturale, affettiva e comportamentale del figlio, attraverso la condivisione delle impostazioni di fondo sulle scelte di vita del minore.
2) Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e salute verranno, quindi, concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore ed in ogni caso considerando esclusivamente prevalente il suo interesse.
Durante eventuali periodi di permanenza fuori dalla città di Rimini o dalla regione Emilia Romagna del signor
, dettati dalle esigenze lavorative di quest'ultimo, lo stesso autorizza, la Sig.ra a prendere le Pt_2 Pt_1 decisioni di maggiore interesse per il minore, sempre previo consulto e condivisione.
Per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza del figlio con sé.
3) I genitori si impegnano a salvaguardare le figure genitoriali e parentali congiuntamente e si impegnano ad agevolare e a non ostacolare la frequentazione del figlio con gli ascendenti paterni e materni, atteso quanto previsto dall'art.8 CEDU, dall'art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost. e 317 Cc..
4) Nella casa familiare, sita a Rimini nella via Coriano n. 354, di proprietà di entrambi i ricorrenti, resterà ad abitare la signora con il figlio minore, essendosi il signor già trasferito presso altra Parte_1 Pt_2 abitazione sita a Rimini (RN), Via Bainsizza n. 21, dove dichiara di voler eleggere la propria residenza.
Il mobilio e l'arredo tutto resterà presso l'abitazione familiare, cosi come gli elettrodomestici, che verrà pertanto assegnata alla signora , avendo il Sig. portato via quanto di sua proprietà Parte_1 Pt_2 in occasione del suo allontanamento e non avendo lo stesso interesse a togliere i beni acquistati nell'interesse del nucleo familiare e del minore.
pagina 2 di 5 Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il proprio eventuale cambiamento di residenza, entro
15 giorni dalla variazione per il tramite dei rispettivi legali presso cui sono domiciliati per il presente ricorso.
5) Il figlio minore resterà collocato in via prevalente presso l'abitazione della madre, attualmente sita in
Rimini, in Via Coriano n. 354 ed il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo i termini di seguito spiegati.
Il genitore non collocatario, per esigenze meramente lavorative, disporrà delle visite col proprio figlio nelle seguenti modalità: da maggio a settembre di ogni anno, potrà tenere con sé il figlio anche 1 pomeriggio infrasettimanali) dalle ore 16:00 alle ore 20:00, previo e salvi diversi accordi con l'altro genitore, nel corso del quale potrà anche pernottare presso il padre che lo accompagnerà a scuola nella giornata successiva, salvo diversa volontà del minore o diverso accordo delle parti e comunque nei limiti delle esigenze del minore legate anche agli impegni scolastici;
inoltre, il minore trascorrerà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, con prelevamento del minore il sabato alle ore 15:00, con conseguente pernottamento e rientro dalla madre la domenica entro le ore 21:00.
Invece da giugno fino ad agosto, solo ed esclusivamente nel caso in cui il signor dovesse svolgere Pt_2 attività lavorativa stagionale quale chef, potrà fare visita al minore due volte la settimana prelevandolo dalla abitazione della madre dopo le ore 20:00 e fino alle 22:00 salvo diverso accordo tra le parti.
Il minore trascorrerà alternativamente con i genitori le festività canoniche (Natale, Santo Stefano, Notte di
San Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto,
1 Novembre) e il suo compleanno.
6) I ricorrenti si scambiano il reciproco consenso per il rinnovo o il rilascio del passaporto con l'iscrizione del figlio su quello di entrambi, nonché per la richiesta sempre congiunta all'emissione o al rinnovo dei passaporti intestati al figlio minore.
Il bambino potrà, accompagnato da uno dei due genitori, allontanarsi dalla regione e/o effettuare viaggi in altre regioni o all'estero esclusivamente previo accordo tra i genitori e giusto consenso scritto dell'altro genitore. I signori e convengono sin da adesso che, secondo il rispettivo periodo di Pt_1 Pt_2 affidamento estivo, in ragione delle disponibilità delle ferie, entrambi potranno recarsi col minore presso le residenze dei propri genitori, e precisamente in Salemi (TP) per i nonni materni e in San Chirico Nuovo (PZ) per i nonni paterni.
Qualora il signor dovesse avere degli impedimenti di lavoro o di altra natura che gli impedissero di Pt_2 adempiere ai diritti di visita col minore e qualora i suoi genitori dovessero trovarsi a Rimini, gli stessi genitori del signor potranno sostituirsi ad esso e passare del tempo col loro nipotino per la stessa Parte_2 durata prevista del turno della visita paterna e comunque sempre nel rispetto della volontà del minore. pagina 3 di 5 Le parti potranno sempre raggiungere accordi diversi che comunque dovranno essere formalizzati per iscritto.
7) Per il mantenimento del figlio a titolo di contributo al mantenimento, il Signor Per_1 Parte_2 verserà, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, compresi i periodi in cui il minore sarà con il padre, alla Sig.ra la somma di euro trecentocinquanta/00 (€ 350,00); tale somma sarà versata su Parte_1
c/c Postepay Evolution intestato alla signora alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...] ; tale somma dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutata dal
Sig. in base agli indici ISTAT. Pt_2
La somma convenuta a titolo di mantenimento potrà essere modificata, secondo la volontà manifestata dal signor ed esclusivamente in via migliorativa, qualora la condizione economica del signor Pt_2 Pt_2 dovesse migliorare rispetto alla data di presentazione del presente ricorso.
8) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
il signor , per sua espressa Pt_2 volontà si impegna a versare la quota del 50% dell'assegno unico di sua spettanza su un conto o deposito postale vincolato intestato al minore che ne potrà beneficiare al raggiungimento del diciottesimo anno di età.
- Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ; per spese straordinarie sono da intendersi quelle spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie e/o imprevedibili (in via esemplificativa e non esaustiva acquisto farmaci, spese mediche, acquisto apparecchio ortottico;
acquisto occhiali, spese per le forniture dei libri di testo scolastici). Saranno sostenute nella misura del 50% le spese per il pagamento della scuola dell'infanzia che attualmente frequenta pari ad € 280,00 mensili;
del centro estivo e i Per_1 costi per le attività sportive che saranno svolte dal minore su consenso di entrambi i genitori. Il rimborso avverrà a semplice richiesta del genitore collocatario. Si rimanda comunque al protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli approvato dal Tribunale di Bologna.
9) Nel caso in cui il piccolo necessitasse si essere affidato alle cure di una babysitter o di un terzo Per_1 estraneo - chiunque esso/a sia - sarà necessario il consenso di entrambi i ricorrenti i quali dovranno comunicarsi tempestivamente, le generalità ed i recapiti di quest'ultimo/a.
10) Con compensazione delle spese del presente giudizio ed espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori, mediante sottoscrizione del presente atto, al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della Legge Professionale Forense;
e con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per difese conclusive.
pagina 4 di 5 Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e , nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti del figlio nato dall'unione a Rimini (RN) il 16.08.2019, si attengano alle Per_1 condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. COSTA LEONARDO (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MAZZEO FRANCESCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 03/06/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio nato a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1) Il figlio minore , ai sensi dell'art. 155 c.c., verrà affidato ad entrambi i genitori, che, pertanto, Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendone le relative responsabilità.
Entrambi i genitori manterranno il diritto-dovere di vigilare sulla educazione e istruzione del figlio, e si impegnano alla predisposizione ed all'attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione del bambino, nel rispetto delle sue esigenze e richieste. Più in generale, i genitori si impegnano ad una comune genitorialità nell'adempimento del compito della cura, della crescita fisica, psichica, culturale, affettiva e comportamentale del figlio, attraverso la condivisione delle impostazioni di fondo sulle scelte di vita del minore.
2) Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e salute verranno, quindi, concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore ed in ogni caso considerando esclusivamente prevalente il suo interesse.
Durante eventuali periodi di permanenza fuori dalla città di Rimini o dalla regione Emilia Romagna del signor
, dettati dalle esigenze lavorative di quest'ultimo, lo stesso autorizza, la Sig.ra a prendere le Pt_2 Pt_1 decisioni di maggiore interesse per il minore, sempre previo consulto e condivisione.
Per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza del figlio con sé.
3) I genitori si impegnano a salvaguardare le figure genitoriali e parentali congiuntamente e si impegnano ad agevolare e a non ostacolare la frequentazione del figlio con gli ascendenti paterni e materni, atteso quanto previsto dall'art.8 CEDU, dall'art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost. e 317 Cc..
4) Nella casa familiare, sita a Rimini nella via Coriano n. 354, di proprietà di entrambi i ricorrenti, resterà ad abitare la signora con il figlio minore, essendosi il signor già trasferito presso altra Parte_1 Pt_2 abitazione sita a Rimini (RN), Via Bainsizza n. 21, dove dichiara di voler eleggere la propria residenza.
Il mobilio e l'arredo tutto resterà presso l'abitazione familiare, cosi come gli elettrodomestici, che verrà pertanto assegnata alla signora , avendo il Sig. portato via quanto di sua proprietà Parte_1 Pt_2 in occasione del suo allontanamento e non avendo lo stesso interesse a togliere i beni acquistati nell'interesse del nucleo familiare e del minore.
pagina 2 di 5 Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il proprio eventuale cambiamento di residenza, entro
15 giorni dalla variazione per il tramite dei rispettivi legali presso cui sono domiciliati per il presente ricorso.
5) Il figlio minore resterà collocato in via prevalente presso l'abitazione della madre, attualmente sita in
Rimini, in Via Coriano n. 354 ed il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo i termini di seguito spiegati.
Il genitore non collocatario, per esigenze meramente lavorative, disporrà delle visite col proprio figlio nelle seguenti modalità: da maggio a settembre di ogni anno, potrà tenere con sé il figlio anche 1 pomeriggio infrasettimanali) dalle ore 16:00 alle ore 20:00, previo e salvi diversi accordi con l'altro genitore, nel corso del quale potrà anche pernottare presso il padre che lo accompagnerà a scuola nella giornata successiva, salvo diversa volontà del minore o diverso accordo delle parti e comunque nei limiti delle esigenze del minore legate anche agli impegni scolastici;
inoltre, il minore trascorrerà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, con prelevamento del minore il sabato alle ore 15:00, con conseguente pernottamento e rientro dalla madre la domenica entro le ore 21:00.
Invece da giugno fino ad agosto, solo ed esclusivamente nel caso in cui il signor dovesse svolgere Pt_2 attività lavorativa stagionale quale chef, potrà fare visita al minore due volte la settimana prelevandolo dalla abitazione della madre dopo le ore 20:00 e fino alle 22:00 salvo diverso accordo tra le parti.
Il minore trascorrerà alternativamente con i genitori le festività canoniche (Natale, Santo Stefano, Notte di
San Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto,
1 Novembre) e il suo compleanno.
6) I ricorrenti si scambiano il reciproco consenso per il rinnovo o il rilascio del passaporto con l'iscrizione del figlio su quello di entrambi, nonché per la richiesta sempre congiunta all'emissione o al rinnovo dei passaporti intestati al figlio minore.
Il bambino potrà, accompagnato da uno dei due genitori, allontanarsi dalla regione e/o effettuare viaggi in altre regioni o all'estero esclusivamente previo accordo tra i genitori e giusto consenso scritto dell'altro genitore. I signori e convengono sin da adesso che, secondo il rispettivo periodo di Pt_1 Pt_2 affidamento estivo, in ragione delle disponibilità delle ferie, entrambi potranno recarsi col minore presso le residenze dei propri genitori, e precisamente in Salemi (TP) per i nonni materni e in San Chirico Nuovo (PZ) per i nonni paterni.
Qualora il signor dovesse avere degli impedimenti di lavoro o di altra natura che gli impedissero di Pt_2 adempiere ai diritti di visita col minore e qualora i suoi genitori dovessero trovarsi a Rimini, gli stessi genitori del signor potranno sostituirsi ad esso e passare del tempo col loro nipotino per la stessa Parte_2 durata prevista del turno della visita paterna e comunque sempre nel rispetto della volontà del minore. pagina 3 di 5 Le parti potranno sempre raggiungere accordi diversi che comunque dovranno essere formalizzati per iscritto.
7) Per il mantenimento del figlio a titolo di contributo al mantenimento, il Signor Per_1 Parte_2 verserà, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, compresi i periodi in cui il minore sarà con il padre, alla Sig.ra la somma di euro trecentocinquanta/00 (€ 350,00); tale somma sarà versata su Parte_1
c/c Postepay Evolution intestato alla signora alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...] ; tale somma dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutata dal
Sig. in base agli indici ISTAT. Pt_2
La somma convenuta a titolo di mantenimento potrà essere modificata, secondo la volontà manifestata dal signor ed esclusivamente in via migliorativa, qualora la condizione economica del signor Pt_2 Pt_2 dovesse migliorare rispetto alla data di presentazione del presente ricorso.
8) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
il signor , per sua espressa Pt_2 volontà si impegna a versare la quota del 50% dell'assegno unico di sua spettanza su un conto o deposito postale vincolato intestato al minore che ne potrà beneficiare al raggiungimento del diciottesimo anno di età.
- Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ; per spese straordinarie sono da intendersi quelle spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie e/o imprevedibili (in via esemplificativa e non esaustiva acquisto farmaci, spese mediche, acquisto apparecchio ortottico;
acquisto occhiali, spese per le forniture dei libri di testo scolastici). Saranno sostenute nella misura del 50% le spese per il pagamento della scuola dell'infanzia che attualmente frequenta pari ad € 280,00 mensili;
del centro estivo e i Per_1 costi per le attività sportive che saranno svolte dal minore su consenso di entrambi i genitori. Il rimborso avverrà a semplice richiesta del genitore collocatario. Si rimanda comunque al protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli approvato dal Tribunale di Bologna.
9) Nel caso in cui il piccolo necessitasse si essere affidato alle cure di una babysitter o di un terzo Per_1 estraneo - chiunque esso/a sia - sarà necessario il consenso di entrambi i ricorrenti i quali dovranno comunicarsi tempestivamente, le generalità ed i recapiti di quest'ultimo/a.
10) Con compensazione delle spese del presente giudizio ed espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori, mediante sottoscrizione del presente atto, al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della Legge Professionale Forense;
e con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per difese conclusive.
pagina 4 di 5 Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e , nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti del figlio nato dall'unione a Rimini (RN) il 16.08.2019, si attengano alle Per_1 condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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