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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 5131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5131 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona DEla dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 8893/2023 R.G. introdotto ex art. 281 decies c.p.c. da:
[...]
[...]
Parte_1 rappresentate e difese dall'avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta, entrambi DE Foro di Roma
contro
resistente contumace Controparte_1
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO DEla Procura DEla Repubblica presso il Tribunale di Ve- nezia.
Oggetto: riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis.
Indirizzi di residenza dei ricorrenti indicati con Nota DE 13/10/2025
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione di udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_1 propria cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di
[...]
, nato il [...] nel Comune di AL DE UB (VI), che in data Persona_1
1 28/04/1888 a EB (VI) contraeva matrimonio con e dalla cui Per_2 unione, successivamente emigrati in Brasile, aveva origine l'odierna discendenza.
Il sig. mai si naturalizzava cittadino brasiliano. Persona_1
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status DEla persona, è intervenuto in giudizio senza formulare conclusioni.
La causa è passata in decisione all'udienza DE 29/10/2025 sostituita dal deposito DEle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., regolarmente depositate agli atti con la precisa- zione DEle conclusioni.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima DEla riforma avvenuta nel 1992 l'istituto DEla cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio DE riconoscimento DEla citta- dinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio DE cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile DE 1865 che all'art. 4 statuiva infat- ti: “Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione “residuale” di cui all'art. 7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge DE 1912 e il contenuto DEla medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale DE 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni DEla Legge, in parti- colare per violazione DE principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 DE 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 DE 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore DEla Legge n.91 DE 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge DE
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine DElo ius sanguinis e nella via residuale DElo ius soli.
La legge DE 1992 ha rivalutato il peso DEla volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita DEla cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge DE 1992, è la trasmissione DElo status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in
2 particolare le sentenze DEla Corte Costituzionale n. 87 DE 1975 e n. 30 DE 1983), sia la circolare n. K. 28.1 DEl'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento DEla cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere DE medesimo status.
Orbene. Va preliminarmente rilevato che l'avo ebbe a nascere a Persona_1
AL DE UB (VI) il 12/05/1856 e quindi in epoca anteriore all'annessione DE Vene- to al Regno d'Italia (avvenuto il 22 ottobre 1866): tuttavia il certificato di matrimonio comprova che lo stesso fu celebrato a EB (VI) il 28/04/1888 e dimostra dunque la presenza in vita nel territorio italiano a tale data DElo stesso capostipite, che conseguentemente fu cittadino italiano.
E' altresì documentato che , emigrato in Brasile, non si natura- Persona_1 lizzò mai cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo elettorale e dal certifi- cato di mancata naturalizzazione, prodotti agli atti nelle forme di legge, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto, infatti, alla cd. “grande naturalizzazione” DE 1889 con cui il Governo provviso- rio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel ter- ritorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione DE decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravve- nuta costituzione brasiliana DE 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 DE Codice civile italiano DE 1885 statuiva che “Lo stato e la capa- cità DEle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi DEla nazione a cui esse appartengo- no”. Quanto poi alla perdita DEla cittadinanza, l'art. 11 DE codice citato affermava espressamen- te che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale DElo stato civi- le DE proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinan- za in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione DE governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base DEle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli
3 effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione DEla citta- dinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” DE 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto DEla perdita DEla cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da deci- sioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (DEla sentenza n.25317) la Suprema Corte ulte- riormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso vero) DEl'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione de- sunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva DEl'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula DEl'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella DEl'art. 8 DEla l. n. 555 DE 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile DE 1865 furono difatti replicate, secon- do la tradizione DEl'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza DE 1912. La quale, por- tando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinan- za straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione DEla cittadinanza straniera spontaneo e volontario DE soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria con- dizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva DElo status.”.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova riscontro nella documentazione versata in atti telemati- camente, documentazione tutta debitamente tradotta ed apostillata.
In particolare, quanto all'avo capostipite la produzione DEla Persona_1 copia DE certificato di nascita e di Battesimo DEla Controparte_2
I), con l'autentica DEla Curia Vescovile di Vicenza, va ritenuta pacificamente am-
[...] missibile ai fini DEla prova in ragione DE fatto che alla data di nascita DElo stesso
4 (12/05/1856) non erano ancora stati istituiti in Veneto gli uffici comunali DElo stato ci- vile ed ancora vigeva il sistema di stato civile istituito dall'Impero austro-ungarico, la cui tenuta era, per legge, affidata ai parroci: sistema che venne a cessare il 31.08.1871 quan- do entrò in vigore il sistema di stato civile DE Regno di Italia (dal 01.09.1871).
Si tratta di trasmissione DEla cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discen- denza maschile dal capostipite , in cui non si registrano passaggi Persona_1 generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vi- gore DEla Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in relazione a quest'ultima ipotesi.
Si osserva, quanto agli eventuali modesti mutamenti DEle generalità o meglio una lieve alterazione DEle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fo- netico dei grafemi italiani ai fonemi DEla lingua DE paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione DEla cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità DEle persone nella linea di discendenza.
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo ai ricorrenti per l'accertamento DEla cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ri- correnti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione DE fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita DEl'avo italiano prevedevano la trasmissione DE- la cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto DEla citta- dinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore DEla Co- stituzione italiana, per il quale l'accoglimento DEla richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta che il Consola- to Generale d'Italia di Curitiba e l'Ambasciata di Italia di Brasilia, territorialmente com- petenti - in base alle residenze dichiarate - per poter iniziare l'iter per l'accertamento DE proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, risultano trovarsi in situazione di grave arretrato.
Appare evidente come la vastità DE fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di paralisi degli uffici competenti a fronte DEl'enorme mole di domande presentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione DEla domanda di riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re DE termine di 730 giorni per l'evasione DEle domande previsto dall'art. 3 DE DPR
5 n.362/1994 (seppur per fattispecie diverse di riconoscimento DEla cittadinanza italiana), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento DE diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti e l'intervenuto hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici, tutti debi- tamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, pro- vato dal alcun evento interruttivo. Controparte_1
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione DEl'onere DEla prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema DEineato dal codice civile DE 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 DE 1912 e dall'attuale l. n. 91 DE 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento DEla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova DEl'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti e dall'intervenuto per il riconoscimento DEla propria cittadinanza italiana iure sanguinis va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte DE dei provve- Controparte_1 dimenti conseguenti.
La particolare natura DE giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero DEle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
, nata in [...] il [...], Parte_1
, nata in [...] il [...], Parte_1
, nata in [...] il [...], Parte_1
6 sono cittadine italiane;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale DElo Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 30 Ottobre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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