Ordinanza collegiale 31 ottobre 2022
Sentenza 10 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/05/2023, n. 7827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7827 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2023
N. 07827/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Giorgio Laganà e Rosarita Laganà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio territoriale del governo di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Presidente della Repubblica firmato, su proposta del Ministero dell’Interno, il 23/07/2019, notificato in data 07/11/2019, con il quale veniva annullato il decreto del Presidente della Repubblica del 02/05/2017 di conferimento della cittadinanza, emesso in seguito alla richiesta di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente impugna il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 2019, con cui è stato annullato il precedente decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2017 di concessione della cittadinanza italiana in ragione della domanda presentata il 24 giugno 2014.
II. - A fondamento del provvedimento di annullamento d’ufficio l’Amministrazione ha rappresentato che il suddetto decreto di concessione della cittadinanza, già emanato in favore del ricorrente, è successivamente divenuto oggetto del procedimento penale n. 43898/17, conclusosi presso il Tribunale di Roma con sentenza di condanna in data 19 ottobre 2018, e che il relativo procedimento è risultato carente in via assoluta di istruttoria.
III. - A sostegno del gravame il ricorrente deduce i seguenti motivi:
Eccesso di potere. Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di discrezionalità. Abuso di potere.
In particolare, il ricorrente, che assume di essere ben integrato nel tessuto sociale nazionale, lamenta il cattivo esercizio del potere visto che la revoca sarebbe intervenuta nonostante il possesso di tutti i requisiti previsti per la concessione dello status ; senza la previa comunicazione di cui all’art. 10- bis della legge n. 241/1990; in violazione del termine ragionevole previsto dall’art. 21- nonies della citata legge n. 241; nonché infine malgrado l’estraneità al procedimento penale evocato nelle premesse motivazionali.
IV. – Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio, ha depositato una relazione, per resistere nel merito delle doglianze, nonché il fascicolo del procedimento relativo all’originaria istanza del 24 giugno 2014 e i documenti afferenti la vicenda oggetto del procedimento penale definita, in sede di giudizio di legittimità, con sentenza della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale n.12582-21 dep. 1° aprile 2021.
A seguito dell’Ordinanza collegiale della Sezione n. 14092 del 31 ottobre 2022, la p.a. resistente ha chiarito quali siano le irregolarità riscontrate sul conto dell’odierno ricorrente.
V. - All’udienza pubblica del 14 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Si controverte sulla legittimità della revoca della cittadinanza, precedentemente concessa senza la previa rigorosa istruttoria procedimentale a causa della condotta fraudolenta di un funzionario infedele del Ministero dell’Interno, che, peraltro, in ragione di un accordo criminale con intermediari, si è autoattribuito l’istruttoria della pratica.
III. - In fatto, appare utile premettere che la pratica di cittadinanza per naturalizzazione del ricorrente è oggetto di una vicenda penale, relativa inizialmente a 100 pratiche di richiesta dello status , oggi definita in sede di legittimità con sentenza della Corte di Cassazione (Sezione VI penale, n.12582/2021), che ha riguardato una dipendente del Ministero dell’Interno, condannata per vari reati ed, in particolare per essersi introdotta abusivamente nel sistema Sicitt allo scopo di manipolare i dati ivi contenuti e consentire a numerosi stranieri di ottenere il rilascio della cittadinanza dietro pagamento di somme di denaro a lei versati da almeno due intermediati identificati. Peraltro, in relazione ai fatti riferiti, il Ministero nella relazione prodotta in atti ha riferito che l’attività degli inquirenti è proseguita e che, a conclusione dell’ulteriore filone di indagini, in data 07.07.2020, nell’ambito di un nuovo procedimento penale, è stato disposto il rinvio a giudizio della medesima dipendente e di altri soggetti in relazione a numerosi reati, fra i quali l’associazione per delinquere e l’accesso abusivo ad un sistema informatico: detti reati vengono ipotizzati con riferimento a 486 pratiche di cittadinanza, fra le quali figura ancora quella dell’odierno ricorrente.
L’identificazione delle pratiche oggetto di tale manipolazione è stata frutto dell’indagine della Procura che ha accertato che le pratiche irregolari erano tutte state gestite dalla dipendente infedele di cui sopra, mediante un account generico non utilizzato dagli istruttori preposti e poste in valutazione senza la previa verifica della sussistenza dei requisiti.
Anche la pratica del ricorrente è stata così posta in valutazione prima dell’acquisizione dei necessari pareri e per essa non è stata fatta la doverosa istruttoria.
Il Consiglio di Stato in diverse pronunce su analoghi ricorsi ha confermato che la concessione delle cittadinanze di cui si discute fosse inficiata da un grave deficit istruttorio (vedi, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. III, ord. 6066/2020, decreto 1586/2020 e sentenza n. 4687/2022).
Per tutte le pratiche così contraffatte l’Amministrazione, assicuratasi del mantenimento della cittadinanza originaria in capo agli interessati, ha provveduto all’annullamento in autotutela del provvedimento di concessione e alla conseguente reiezione delle istanze originarie volte al rilascio della cittadinanza italiana, facendo salvi gli effetti dei provvedimenti annullati per i figli minori.
Anche nel caso del ricorrente sono emerse irregolarità nel corso dell’istruttoria svolta sull’istanza presentata, che hanno fatto ritenere all’Amministrazione sussistente un concreto interesse pubblico all’annullamento del provvedimento concessorio. Al suddetto annullamento ha fatto peraltro seguito in data 21.02.2020 il decreto di reiezione dell’istanza.
IV. – Tanto premesso, è possibile passare in rassegna le singole doglianze.
V. - In via preliminare bisogna esaminare l’argomento con cui la parte eccepisce di non aver mai ricevuto la comunicazione di cui all’art. 10- bis della legge 241/1990 e che tale circostanza lesione delle garanzie procedimentali della parte.
In proposito, il Collegio rileva che l’Amministrazione ha dimostrato di aver tentato la notifica del preavviso dell’imminente ritiro del D.P.R. di concessione della cittadinanza e della successiva reiezione dell’istanza iniziale, depositando in atti la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, che è stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
In ogni caso, deve essere rimarcata l’inconsistenza in linea generale di simili censure, alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza formatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche alla legge n. 241/1990, introdotte dal cd. decreto semplificazioni (decreto-legge 16.7.2020, n. 76 conv. legge 11.9.2020, n. 120) che ne ha modificato l’art. 10- bis e l’art. 21- octies , che era costante nel ritenere che il mancato preavviso di rigetto non inficia la legittimità del provvedimento, allorquando, in applicazione estensiva dell'art. 21- octies , comma 2, della medesima legge n. 241/1990, emerga nel corso del giudizio che il contenuto dispositivo del provvedimento oggetto di gravame non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; tale era la normativa applicabile ratione temporis al caso in esame, non trovando applicazione retroattiva la successiva disciplina dell’istituto di cui all’art. 21- octies legge 241/1990 (cfr. ex plurimis , su caso analogo, la sentenza di questa Sezione n. 3618 del 30.03.2022).
VI. – Inoltre, con l’odierno ricorso l’interessato eccepisce di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione della cittadinanza, che già gli era stata concessa con decreto dal Presidente della Repubblica del 23 luglio 2019. Lo stesso eccepisce, altresì, che le motivazioni del diniego non avrebbero fondamento, in quanto il procedimento indicato non lo coinvolge direttamente, essendo state condannate terze persone con cui non ha mai avuto a che fare né preso contatti.
In relazione a siffatte osservazione, è possibile replicare in maniera congiunta, deducendone l’infondatezza.
In proposito, la presunta estraneità del ricorrente al procedimento penale sotteso al provvedimento impugnato non appare dirimente al fine dello scrutinio della legittimità dell’annullamento d’ufficio del precedente decreto di concessione della cittadinanza e del successivo decreto di diniego, vista la gravità del fatto, relativo a quello che è stato definito una sorta di “mercato” delle pratiche della cittadinanza, in relazione al quale è possibile presupporre l’esistenza di un accordo criminoso e il conseguente coinvolgimento di un gran numero di soggetti a vario titolo interessati.
In presenza di una concessione radicalmente illegittima del massimo status giuridico nazionale, solamente un contrarius actus può costituire valido rimedio (TAR Lazio, Sez. V-bis sent. 3170/2022; sez. I ter, sent. nr. 9069/2021) e nel caso di specie l’illegittimità è riconducibile ad un fatto costituente reato, in grado di mettere in pericolo al massimo grado quegli stessi interessi pubblici, presidiati dal complesso di controlli e verifiche rigorose che si impongono nell’esercizio del potere concessorio de quo.
A questo proposito, come è stato sottolineato anche dai precedenti di questa Sezione ( ex plurimis , Tar Lazio, Sez. V bis, sentenze nn. 1975; 2943; 2945; 3026 del 2022), si ricorda che alla base del provvedimento di cittadinanza vi è una valutazione altamente discrezionale del soggetto pubblico, che pone in essere un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, proprio perché sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’ agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
Nel caso all’esame del Collegio, la gravità della vicenda in questione, la presumibile esistenza di un pactum sceleris tra un gran numero di soggetti, la delicatezza degli interessi lesi – come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in relazione a fattispecie analoghe di cui alle sentenze TAR Lazio, sez. I ter, nn. 9340/2020, n. 253/2022 e 524/2022; sez. V bis nn. 3618/2022 e 3844/2022 - rende ancor più comprensibile la particolare prudenza e cautela che ispira l'azione amministrativa nel settore in argomento, non potendosi comunque ammettere che l’incorporazione di un nuovo membro nella comunità nazionale avvenga secondo modalità o procedure criminose, in modo del tutto incompatibile con i valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.
In proposito, il Consiglio di Stato con sentenza n. 4687 del 09/06/2022 ha affermato: « Invero, se il giudizio penale si appunta, in una dimensione eminentemente soggettiva, sulla condotta dell’autore del reato, in vista di una valutazione di riprovevolezza funzionale alla determinazione della sanzione criminale, il provvedimento viene in rilievo, quale possibile oggetto del potere di riesame, in una prospettiva di carattere squisitamente oggettivo, intesa a verificare se l’assetto regolatorio da esso determinato sia funzionale ad una corretta composizione degli interessi in gioco, secondo la gerarchia degli stessi così come definita dalla norma attributiva del potere e nel rispetto delle modalità di esercizio legislativamente definite: impostazione alla quale aderisce, del tutto condivisibilmente, anche l’Amministrazione appellata, osservando con il provvedimento impugnato che, per i fini in discorso, deve aversi “riguardo esclusivamente ai dati oggettivi relativi al provvedimento di concessione della cittadinanza”.
Non è quindi sufficiente, al fine di giustificare l’esercizio del potere di riesame, accertare che il provvedimento che ne costituisce oggetto sia stato lambito da una vicenda penalmente rilevante, dovendo piuttosto verificarsi se essa abbia determinato la deviazione del provvedimento dalla sua funzione tipica, connessa come si è detto all’oggettivo, quanto efficace ed imparziale, perseguimento dell’interesse pubblico cui esso è preordinato ».
Peraltro, l’elusione assoluta della fase istruttoria, quale conseguenza dell’attività illecita denunciata, assume tanto più rilevanza se si considera, come è emerso nel corso del procedimento penale, che la pratica di cittadinanza in esame è stata scelta e istruita al di fuori dei compiti assegnati alla dipendente sottoposta al giudizio penale, essendo il relativo procedimento attribuito, in base al numero identificativo, alla competenza di un’area diversa rispetto a quella cui l’istruttrice era assegnata, come è risultato (nella sentenza della Cassazione, sez. VI penale, n. 12582/2021, i giudici di legittimità, confermando le statuizioni del primo e secondo grado di giudizio, hanno affermato che “ciascuna delle complessive 98 pratiche illecitamente trattate, tutte comunque esito dell’abusivo ingresso nel sistema con alterazione dell’ordine di trattazione”).
Peraltro, ponendo specifico riferimento alla pratica del ricorrente, la p.a. nella relazione difensiva prodotta in data 13 febbraio 2023 ha rappresentato che per la stessa l’utilizzo abusivo di credenziali per accesso al sistema informatico è stato accertato nell’ambito di un’attività di intercettazione telematica attiva sulla postazione di lavoro della dipendente infedele.
A fronte di un’operazione criminale che ha visto rilasciato lo status della cittadinanza in ragione di un accordo tra un dipendente infedele e soggetti intermediari, l’Amministrazione era tenuta ad intervenire ritirando le cittadinanze concesse, in violazione delle norme procedimentali e omettendo i complessi adempimenti istruttori richiesti, quale contropartita del compenso in favore degli autori dell’operazione illecita.
In questo contesto, visti i fatti accertati in sede penale concernenti sia la funzionaria che ha manipolato le pratiche che gli intermediari identificati che hanno versato il prezzo per l’operazione criminale, la partecipazione o meno del ricorrente alla vicenda è irrilevante, non potendosi ammettere la sanatoria di un procedimento la cui definizione ha costituito corrispettivo di un reato.
Definizione che peraltro è avvenuta senza la doverosa istruttoria, visto che infatti al ricorrente lo status è stato rilasciato nonostante la mancata richiesta del Casellario giudiziale e l’omessa verifica della continuità della residenza a fronte della segnalazione da parte della Questura, dei ripetuti tentativi di rintracciare l’interessato.
Da questo punto di vista, dette carenze istruttorie, evidenziate nell’” elenco pratiche illecite ” prodotto in atti, non possono in ogni caso essere elise né sanate dalle allegazioni attoree sul presunto possesso dei richiesti requisiti per l’acquisizione della cittadinanza.
Va, comunque, infine osservato che nella specie l’Amministrazione ha altresì considerato, nei limiti del possibile, la posizione dell’interessato in quanto egli non è venuto a trovarsi in una condizione di apolidia, essendo stato accertato il mantenimento della cittadinanza originaria.
VII. - Quanto alla censura per violazione dell’art. 21- nonies ¸ con specifico riferimento alla previsione di un termine ragionevole, quale limite temporale per l’attivazione dei procedimenti di secondo grado a tutela del legittimo affidamento del privato, ad avviso del Collegio non è da ritenersi condivisibile.
Nessun legittimo affidamento in una situazione che ha consentito l’acquisizione dello status in ragione di un’operazione, grazie all’intervento di intermediari che hanno pagato un prezzo per la definizione della pratica, può configurarsi, né tanto meno prevalere sulla necessità di ripristino della legalità.
In questo contesto, al cospetto dell’accertamento in sede penale della vicenda, come si è già diffusamente evidenziato, l’Amministrazione non aveva scelta, non potendosi ammettere la sanatoria di un procedimento la cui definizione ha costituito corrispettivo di un reato. E quanto appena statuito vale soprattutto a fronte della concessione dello status che è, si ribadisce, un provvedimento che consente al soggetto di entrare in una comunità ed è tra i più rilevanti e duraturi benefici previsti dall’ordinamento: non è possibile ammettere che l’incorporazione di un nuovo membro nella comunità nazionale, che eventualmente avvenga secondo modalità o procedure radicalmente anomale, possa consolidarsi col mero decorso del tempo, in modo del tutto incompatibile con i valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. Il rilascio della cittadinanza, al di fuori di un regolare procedimento non può essere ammesso nel rispetto dei canoni di legalità dell’azione amministrativa, dell’art. 97 Cost. e del giusto procedimento che deve contemperare in ambito amministrativo l’interesse pubblico con quello del privato.
Al riguardo, a conferma della bontà dell’operato della resistente, non può farsi a meno di valorizzare quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno nella depositata relazione difensiva prot. n. 3552 del 24 giugno 2022: “ Il principio di legalità che ha rappresentato criterio di valutazione e vincolo di scopo per la Direzione Centrale di cittadinanza non può che porsi, d’altro canto, come garanzia per gli amministrati: il dovere di lealtà e correttezza della P.A. deve improntare sempre l’attività di cittadinanza, pena la violazione dei criteri che informano l’agire amministrativo ai sensi dell’art. 97 Cost. e dell’art.1 della legge n.241/1990.
Inoltre, un’opzione diversa dall’annullamento in autotutela avrebbe comportato non solo lo sviamento del potere dai fini stabiliti con le norme attributive dello stesso, ma anche la violazione del principio di proporzionalità e di quello di imparzialità, tanto in senso negativo, come divieto di discriminazione, quanto in senso positivo, come valutazione equa degli interessi coinvolti. ”.
A questo proposito, nell’ottica di una più completa ricostruzione del caso all’esame e dei relativi profili di complessità e di delicatezza, appare utile richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale, Sez. I-ter, 18.01.2022, n. 524, secondo cui «[q] uanto osservato avvicina la fattispecie qui trattata all’istituto della decadenza prima ancora che dell’annullamento, atteso il carattere fraudolento degli atti endoprocedimentali, la cui non veridicità ha consentito di ritenere le domande già doverosamente istruite e dotate dei pareri mai richiesti e/o acquisiti.
“Fra i due istituti (decadenza e autoannullamento) non vi è piena coincidenza. La decadenza è una sanzione, che può e deve essere applicata a prescindere da ogni valutazione dell'interesse dell'amministrazione, e anche se, in ipotesi, tale interesse sia inesistente (…); al contrario l'annullamento in autotutela postula che sia stato apprezzato discrezionalmente l'interesse attuale dell'amministrazione ma prescinde invece dalla circostanza che al soggetto sia addebitabile o meno una condotta illecita (…).”
“In altre parole, non è sempre detto che quando vi siano i presupposti della decadenza vi siano anche quelli dell'autoannullamento, e viceversa; e può anche accadere che vi siano i presupposti di entrambi. Peraltro, quando si verifichi quest'ultima ipotesi, non per questo viene meno la doverosità (o se si preferisce l'automatismo) della decadenza” (così Cons. Stato, III, 10 luglio 2013, n. 3707).
Nel caso in esame, l’amministrazione ha fatto espresso utilizzo dello strumento dell’annullamento d’ufficio, ma ciò non toglie che la fattispecie presenti significative similitudini con le ipotesi di decadenza, verosimilmente non azionata per fare salvi alcuni effetti del provvedimento oggetto di annullamento, quali quelli relativi ai figli minori ».
In ogni caso, con più specifico riferimento al dettato dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 e dei limiti all’esercizio del potere di autotutela, di cui la parte lamenta il travalicamento nel caso di specie da parte dell’amministrazione, il Collegio, nell’ottica di una maggiore adesione alle prospettazioni attoree, precisa che il termine ivi previsto, peraltro, riguarda le autorizzazioni e i provvedimenti che attribuiscono vantaggi economici e non provvedimenti di concessione di status, quale è quello sub judice .
Se, in linea di principio, l’interesse pubblico non conosce scadenza, il limite temporale introdotto dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, che rappresenta l’esito di un bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore “a monte” dei concreti procedimenti di autotutela, va interpretato in senso restrittivo, il che ne preclude l’applicazione oltre le ipotesi previste dal legislatore.
VIII. – Alla luce di postulati sopra enucleati, il ricorso deve essere conclusivamente respinto, non potendosi ritenere il provvedimento impugnato affetto dai vizi di illegittimità dedotti dal ricorrente.
IX. - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Antonino Masaracchia, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.