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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/12/2024, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2429/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.7.2024 da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Alghero, via Parte_1 C.F._1
Giovanni XXIII, n. 41, presso e nello studio dell'avv. Manuela Orgiu (C.F.: ) C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
(C.F.: elettivamente domiciliato in Alghero, via Kennedy, n. CP_1 C.F._3
22, presso e nello studio dell'avv. Bastianina Cocco (C.F.: ) che lo rappresenta C.F._4
e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
26.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25.7.2024, e hanno adito Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale per ottenere una pronuncia di separazione personale.
pagina 1 di 6 Premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Alghero in data 27.5.2006, atto trascritto presso i registri dell'Ufficio di stato civile del predetto Comune per l'anno 2006 al n. 19, parte II, serie
A e che dall'unione coniugale erano nati tre figli: nato ad [...] il [...], studente;
Per_1
nata ad [...] il [...], studentessa;
nato ad [...] il [...], Per_2 Per_3
scolaro, hanno allegato che negli ultimi anni la serenità coniugale e l'affetto tra i coniugi erano venuti meno e che la convivenza era divenuta intollerabile.
Hanno dedotto che la casa coniugale era di proprietà della precisando che l'immobile era stato Pt_1
acquistato con somme corrisposte dal marito CP_1
Sotto il profilo economico hanno allegato che: a) il dipendente della percepiva una CP_1 Pt_2
retribuzione mensile pari a circa € 1.200,00, oltre ad essere titolare di una rendita Inail di € 2.500,00 mensili (complessivi € 3.700,00, dai quali dovevano essere detratti circa € 2.085,00 mensili relativi a debiti contratti in costanza di matrimonio); b) la , per contro, si era sempre occupata della Pt_3
gestione della casa e dei tre figli, ed aveva intrapreso un tirocinio formativo come operatrice dei servizi alla infanzia, per cui all'attualità non prestava attività lavorativa retribuita.
Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per ottenere la separazione hanno richiesto la relativa declaratoria alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi , ordinandone Parte_4 all'ufficiale di Stato Civile l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, e autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2. Disporre che la casa familiare, sita in Alghero via Raffaello Sanzio n.1, inclusi gli arredi e corredi ivi contenuti, resti assegnata alla NO , la quale continuerà ad abitarla unitamente Parte_1
ai minori e . Per_1 Per_2 Per_3
3. Disporre che i minori ed restino affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori e abbiano collocazione prevalente presso la madre, nella sua residenza. Le decisioni più importanti nell'interesse dei minori figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di ciascuno di loro. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figlii. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Salvo diverse concordate intese tra i genitori, fermo il rispetto degli intendimenti di e Per_1
comunque nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori, i genitori avranno cura di pagina 2 di 6 formare all'inizio di ogni mese il calendario della permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori. In difetto, comunque fatti salvi diversi accordi, si applicherà la seguente disciplina:
Settimana 1/3
- I minori staranno con il padre tre pomeriggi, il lunedì, mercoledì e venerdì dalla uscita di scuola alle ore 20.00 (21.00 periodo estivo).
Settimana 2/4
- I minori trascorreranno con il padre due giornate infrasettimanali - da concordarsi tenuto conto degli impegni scolastici, ludici e sportivi dei figli - nonché le giornate dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore alle ore 18.00.
Fermo l'impegno di ciascun genitore nei giorni in cui esercita il diritto di visita nei confronti dei figli ad accompagnarli nei loro impegni sportivi, ludici e sociali, nonché a seguirli negli impegni scolastici.
5. Salvi diversi accordi tra i genitori, durante il periodo extrascolastico coincidente con la fine e l'inizio del periodo scolastico, i minori potranno stare con ciascun genitore per almeno due settimane, anche non consecutive, alternate e/o frazionate, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Durante tali periodi saranno garantiti costanti e giornalieri contatti telefonici e in videochiamata tra il minore e l'altro genitore.
6. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze familiari e lavorative, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio.
7. Salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni i minori trascorreranno: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese i minori trascorreranno ad anni alterni una volta col padre ed una volta con la madre anche tutte le altre festività e/o ponti scolastici, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre.
8. Salvo diverse concordate intese, i minori potranno stare con la madre durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come staranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà.
9. Per il giorno del compleanno di (14 maggio), (17 maggio) e (19 Per_1 Per_2 Per_3
agosto), salvo diversi e migliorativi accordi in tal senso che prevedano che i genitori si impegnino a festeggiarlo insieme, i minori staranno con i genitori ad anni alterni.
pagina 3 di 6 10. Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente ed esaustivamente all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che li riguardi.
11. Premesso che, in occasione della permanenza presso l'uno o l'altro genitore, questi sarà tenuto a soddisfare ogni esigenza dei figli secondo le forme del mantenimento diretto, disporre che il sig. CP_1 contribuisca al mantenimento dei minori figli versando entro il giorno cinque del mese, l'importo mensile di € 800,00, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
12. Disporre che i signori e contribuiscano, nella misura del 50 % ciascuno, al pagamento Pt_1 CP_1
delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie per i figli, così come individuate nel Protocollo di intesa CNF del 29/11/2017, ivi comprese quelle del servizio baby sitting qualora necessario.
13. Disporre che l'assegno unico universale, così come ogni altra provvidenza spettante nell'interesse dei figli, venga percepita nella misura del 50% da ciascun genitore;
14. Disporre la possibilità per le parti di scaricare al 50% le spese mediche sanitarie sostenute per i figli. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
15. Il sig. , inoltre, si obbliga a sostenere integralmente il pagamento mensile delle rate CP_1 relative al pagamento del mutuo gravante sull'immobile sito in Alghero via Raffaello Sanzio n.1, esonerando la NO al predetto pagamento, salvo quanto previsto al successivo punto 18. Pt_1
16. Il signor si impegna inoltre al pagamento integrale delle seguenti rate mensili e con ciò CP_1
liberando la dai predetti pagamenti e senza avere poi nulla a pretendere nei confronti della Pt_1
stessa:
- Rateo di finanziamento di euro 870,00 circa, con scadenza al 2031, rateo di finanziamento di euro
358,00 circa, rateo di finanziamento per acquisto automobile di euro 280,00 circa;
bolletta internet/telefono di euro 141,00 circa.
17. In ragione degli impegni economici assunti dal di cui ai punti 11)- 15) e 16) ed in ragione CP_1
della esiguità delle risorse residue, nonché della potenzialità lavorative della NO , Parte_1
la stessa rinuncia espressamente al contributo al mantenimento in suo favore;
18. Fermo quanto pattuito al punto 15) le parti concordano fin da ora che quando la NO vrà Pt_1
raggiunto una autosufficienza economica, ovvero una stabilità lavorativa che le garantisca un reddito mensile netto di euro 1000,00, la stessa provvederà al pagamento integrale del rateo mensile di mutuo.
pagina 4 di 6 A tal fine la pani si impegna fin dalla sottoscrizione del presente ricorso a relazionare il con CP_1
cadenza semestrale, in ordine alle proposte/offerte lavorative in essere e/o ricevute.
19. L'autovettura modello Nissan Xtrail tg. FC594XF, di proprietà del resterà in uso ad CP_1
entrambi i genitori e segnatamente al genitore che ha con sé i figli, per il soddisfacimento delle necessità di trasporto dei minori.
20. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto patrimoniale e si impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate”.
All'udienza del 26.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti, insistendo nel ricorso, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo, tuttavia, la modifica della condizione di cui al punto n. 19 del ricorso medesimo, che risulta quindi così riformulato: “Il signor
(cod. fisc. , si impegna a cedere la piena ed assoluta proprietà CP_1 C.F._5 dell'autovettura modello Nissan Xtrail tg. FC594XF, in favore della sig.ra (cod. fisc. Parte_1
la quale avrà cura di provvedere, a proprie cura e spese, alla comunicazione e C.F._1
formalizzazione del relativo passaggio di proprietà, entro giorni 10 dalla pubblicazione della sentenza di separazione. La NO all'intervenuta formalizzazione del relativo passaggio di Parte_1
proprietà, si accollerà il pagamento del relativo rateo mensile di finanziamento, con ciò esonerando il dal relativo pagamento”. CP_1
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Alghero in data Parte_1 CP_1
27.5.2006, atto trascritto presso i registri dell'Ufficio di stato civile del predetto Comune per l'anno
2006 al n. 19, parte II, serie A.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che le condizioni di cui al ricorso introduttivo, come modificate (p. 19) con le note di trattazione scritta depositate il 19.11.2024 debbano trovare accoglimento, in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori, poiché garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 5 di 6 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata ad [...] il [...] e ivi residente a[...]
n. 1 e (C.F.: , nato ad [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._3
residente a[...], che hanno contratto matrimonio concordatario in
Alghero in data 27.5.2006, atto trascritto presso i registri dell'Ufficio di stato civile del predetto
Comune per l'anno 2006 al n. 19, parte II, serie A, alle condizioni congiunte sopra richiamate da intendersi qui integralmente trascritte,
- manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza,
- spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.7.2024 da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Alghero, via Parte_1 C.F._1
Giovanni XXIII, n. 41, presso e nello studio dell'avv. Manuela Orgiu (C.F.: ) C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
(C.F.: elettivamente domiciliato in Alghero, via Kennedy, n. CP_1 C.F._3
22, presso e nello studio dell'avv. Bastianina Cocco (C.F.: ) che lo rappresenta C.F._4
e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
26.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25.7.2024, e hanno adito Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale per ottenere una pronuncia di separazione personale.
pagina 1 di 6 Premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Alghero in data 27.5.2006, atto trascritto presso i registri dell'Ufficio di stato civile del predetto Comune per l'anno 2006 al n. 19, parte II, serie
A e che dall'unione coniugale erano nati tre figli: nato ad [...] il [...], studente;
Per_1
nata ad [...] il [...], studentessa;
nato ad [...] il [...], Per_2 Per_3
scolaro, hanno allegato che negli ultimi anni la serenità coniugale e l'affetto tra i coniugi erano venuti meno e che la convivenza era divenuta intollerabile.
Hanno dedotto che la casa coniugale era di proprietà della precisando che l'immobile era stato Pt_1
acquistato con somme corrisposte dal marito CP_1
Sotto il profilo economico hanno allegato che: a) il dipendente della percepiva una CP_1 Pt_2
retribuzione mensile pari a circa € 1.200,00, oltre ad essere titolare di una rendita Inail di € 2.500,00 mensili (complessivi € 3.700,00, dai quali dovevano essere detratti circa € 2.085,00 mensili relativi a debiti contratti in costanza di matrimonio); b) la , per contro, si era sempre occupata della Pt_3
gestione della casa e dei tre figli, ed aveva intrapreso un tirocinio formativo come operatrice dei servizi alla infanzia, per cui all'attualità non prestava attività lavorativa retribuita.
Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per ottenere la separazione hanno richiesto la relativa declaratoria alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi , ordinandone Parte_4 all'ufficiale di Stato Civile l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, e autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2. Disporre che la casa familiare, sita in Alghero via Raffaello Sanzio n.1, inclusi gli arredi e corredi ivi contenuti, resti assegnata alla NO , la quale continuerà ad abitarla unitamente Parte_1
ai minori e . Per_1 Per_2 Per_3
3. Disporre che i minori ed restino affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori e abbiano collocazione prevalente presso la madre, nella sua residenza. Le decisioni più importanti nell'interesse dei minori figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di ciascuno di loro. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figlii. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Salvo diverse concordate intese tra i genitori, fermo il rispetto degli intendimenti di e Per_1
comunque nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori, i genitori avranno cura di pagina 2 di 6 formare all'inizio di ogni mese il calendario della permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori. In difetto, comunque fatti salvi diversi accordi, si applicherà la seguente disciplina:
Settimana 1/3
- I minori staranno con il padre tre pomeriggi, il lunedì, mercoledì e venerdì dalla uscita di scuola alle ore 20.00 (21.00 periodo estivo).
Settimana 2/4
- I minori trascorreranno con il padre due giornate infrasettimanali - da concordarsi tenuto conto degli impegni scolastici, ludici e sportivi dei figli - nonché le giornate dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore alle ore 18.00.
Fermo l'impegno di ciascun genitore nei giorni in cui esercita il diritto di visita nei confronti dei figli ad accompagnarli nei loro impegni sportivi, ludici e sociali, nonché a seguirli negli impegni scolastici.
5. Salvi diversi accordi tra i genitori, durante il periodo extrascolastico coincidente con la fine e l'inizio del periodo scolastico, i minori potranno stare con ciascun genitore per almeno due settimane, anche non consecutive, alternate e/o frazionate, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Durante tali periodi saranno garantiti costanti e giornalieri contatti telefonici e in videochiamata tra il minore e l'altro genitore.
6. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze familiari e lavorative, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio.
7. Salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni i minori trascorreranno: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese i minori trascorreranno ad anni alterni una volta col padre ed una volta con la madre anche tutte le altre festività e/o ponti scolastici, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre.
8. Salvo diverse concordate intese, i minori potranno stare con la madre durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come staranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà.
9. Per il giorno del compleanno di (14 maggio), (17 maggio) e (19 Per_1 Per_2 Per_3
agosto), salvo diversi e migliorativi accordi in tal senso che prevedano che i genitori si impegnino a festeggiarlo insieme, i minori staranno con i genitori ad anni alterni.
pagina 3 di 6 10. Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente ed esaustivamente all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che li riguardi.
11. Premesso che, in occasione della permanenza presso l'uno o l'altro genitore, questi sarà tenuto a soddisfare ogni esigenza dei figli secondo le forme del mantenimento diretto, disporre che il sig. CP_1 contribuisca al mantenimento dei minori figli versando entro il giorno cinque del mese, l'importo mensile di € 800,00, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
12. Disporre che i signori e contribuiscano, nella misura del 50 % ciascuno, al pagamento Pt_1 CP_1
delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie per i figli, così come individuate nel Protocollo di intesa CNF del 29/11/2017, ivi comprese quelle del servizio baby sitting qualora necessario.
13. Disporre che l'assegno unico universale, così come ogni altra provvidenza spettante nell'interesse dei figli, venga percepita nella misura del 50% da ciascun genitore;
14. Disporre la possibilità per le parti di scaricare al 50% le spese mediche sanitarie sostenute per i figli. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
15. Il sig. , inoltre, si obbliga a sostenere integralmente il pagamento mensile delle rate CP_1 relative al pagamento del mutuo gravante sull'immobile sito in Alghero via Raffaello Sanzio n.1, esonerando la NO al predetto pagamento, salvo quanto previsto al successivo punto 18. Pt_1
16. Il signor si impegna inoltre al pagamento integrale delle seguenti rate mensili e con ciò CP_1
liberando la dai predetti pagamenti e senza avere poi nulla a pretendere nei confronti della Pt_1
stessa:
- Rateo di finanziamento di euro 870,00 circa, con scadenza al 2031, rateo di finanziamento di euro
358,00 circa, rateo di finanziamento per acquisto automobile di euro 280,00 circa;
bolletta internet/telefono di euro 141,00 circa.
17. In ragione degli impegni economici assunti dal di cui ai punti 11)- 15) e 16) ed in ragione CP_1
della esiguità delle risorse residue, nonché della potenzialità lavorative della NO , Parte_1
la stessa rinuncia espressamente al contributo al mantenimento in suo favore;
18. Fermo quanto pattuito al punto 15) le parti concordano fin da ora che quando la NO vrà Pt_1
raggiunto una autosufficienza economica, ovvero una stabilità lavorativa che le garantisca un reddito mensile netto di euro 1000,00, la stessa provvederà al pagamento integrale del rateo mensile di mutuo.
pagina 4 di 6 A tal fine la pani si impegna fin dalla sottoscrizione del presente ricorso a relazionare il con CP_1
cadenza semestrale, in ordine alle proposte/offerte lavorative in essere e/o ricevute.
19. L'autovettura modello Nissan Xtrail tg. FC594XF, di proprietà del resterà in uso ad CP_1
entrambi i genitori e segnatamente al genitore che ha con sé i figli, per il soddisfacimento delle necessità di trasporto dei minori.
20. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto patrimoniale e si impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate”.
All'udienza del 26.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti, insistendo nel ricorso, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo, tuttavia, la modifica della condizione di cui al punto n. 19 del ricorso medesimo, che risulta quindi così riformulato: “Il signor
(cod. fisc. , si impegna a cedere la piena ed assoluta proprietà CP_1 C.F._5 dell'autovettura modello Nissan Xtrail tg. FC594XF, in favore della sig.ra (cod. fisc. Parte_1
la quale avrà cura di provvedere, a proprie cura e spese, alla comunicazione e C.F._1
formalizzazione del relativo passaggio di proprietà, entro giorni 10 dalla pubblicazione della sentenza di separazione. La NO all'intervenuta formalizzazione del relativo passaggio di Parte_1
proprietà, si accollerà il pagamento del relativo rateo mensile di finanziamento, con ciò esonerando il dal relativo pagamento”. CP_1
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Alghero in data Parte_1 CP_1
27.5.2006, atto trascritto presso i registri dell'Ufficio di stato civile del predetto Comune per l'anno
2006 al n. 19, parte II, serie A.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che le condizioni di cui al ricorso introduttivo, come modificate (p. 19) con le note di trattazione scritta depositate il 19.11.2024 debbano trovare accoglimento, in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori, poiché garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 5 di 6 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata ad [...] il [...] e ivi residente a[...]
n. 1 e (C.F.: , nato ad [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._3
residente a[...], che hanno contratto matrimonio concordatario in
Alghero in data 27.5.2006, atto trascritto presso i registri dell'Ufficio di stato civile del predetto
Comune per l'anno 2006 al n. 19, parte II, serie A, alle condizioni congiunte sopra richiamate da intendersi qui integralmente trascritte,
- manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza,
- spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6