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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 544-1/2025 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione IV Civile, procedure concorsuali ed esecutive
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. UC PE Presidente
Dott.ssa SI BR Giudice rel.
Dott. Gianluigi Canali Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da
, rappresentato e difeso dall'avv. Santella Lorenzo con Parte_1
studio in Parma, Via Renzo del Chicca presso cui ha eletto domicilio come da procura allegata in atti;
Parte ricorrente
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato;
rilevato in fatto che:
1 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata Parte_1
dei propri beni;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
• non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II,
C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Verolanuova
(BS), Via Gerolamo Rovetta n. 31 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di c.f. Parte_1
), residente in [...]; C.F._1
2) NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa SI BR;
3) NOMINA liquidatore la dott.ssa già nominato O.C.C.; Persona_1
4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
2 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore/AUTORIZZA, in presenza di gravi e specifiche ragioni, il debitore o il terzo ad utilizzare i seguenti beni:
7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), (a tal fine il liquidatore provvederà a CP_1 depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Brescia, il 30/10/2025
Giudice estensore
SI BR
Il Presidente
UC PE
3
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 544-1/2025 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione IV Civile, procedure concorsuali ed esecutive
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. UC PE Presidente
Dott.ssa SI BR Giudice rel.
Dott. Gianluigi Canali Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da
, rappresentato e difeso dall'avv. Santella Lorenzo con Parte_1
studio in Parma, Via Renzo del Chicca presso cui ha eletto domicilio come da procura allegata in atti;
Parte ricorrente
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato;
rilevato in fatto che:
1 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata Parte_1
dei propri beni;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
• non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II,
C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Verolanuova
(BS), Via Gerolamo Rovetta n. 31 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di c.f. Parte_1
), residente in [...]; C.F._1
2) NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa SI BR;
3) NOMINA liquidatore la dott.ssa già nominato O.C.C.; Persona_1
4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
2 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore/AUTORIZZA, in presenza di gravi e specifiche ragioni, il debitore o il terzo ad utilizzare i seguenti beni:
7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), (a tal fine il liquidatore provvederà a CP_1 depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Brescia, il 30/10/2025
Giudice estensore
SI BR
Il Presidente
UC PE
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