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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 217/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 217 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 al presente atto, dall'Avv. Jacopo Angelini del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Avezzano (AQ), alla Via Molise n. 9
ATTORE
CONTRO
- (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Di Pietro del Foro di Avezzano C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Avezzano (AQ), alla Via
Gramsci n. 41
- “ corrente in Avezzano via Garibaldi 159-165-167-171 angolo via Controparte_3
Monte Zebio 33-35, C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Zazzara del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Liana Giancola, in Avezzano (AQ) via L. Galvani n. 1
CONVENUTI
Materia: – Impugnazione di deliberazioni assembleari CP_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del 12.11.2024; segnatamente:
1 - gli attori hanno concluso riportandosi all'atto di citazione: “Piaccia all'On.le Tribunale di
Avezzano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) dichiarare annullabili e/o illegittime, previa sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assembleari impugnate del 22.09.2020 e del
28.01.2021ai sensi dell'art. 1137 c.c. per pendenza della controversia di determinazione giudiziale delle tabelle e per il grave nocumento che subirebbe l'attrice, nelle more, ai suoi diritti di comproprietà e comunque per tutti i motivi dianzi esposti, le medesime delibere assembleari;
2) ai sensi dell'art. 274 c.p.c. disporre la riunione del presente giudizio a quello già pendente dianzi a Codesto Tribunale, G.I. Dott.ssa Mastropietro, R.G. 2/2020 tra le medesime parti,
(parte attrice) contr (parti convenute), in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ragione della connessione di petitum e causa petendi e della identità delle questioni da trattare, anche al fine di evitare possibili contrasti di giudicato;
3) per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario. Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari”;
- e hanno così concluso: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: Controparte_1 CP_2
1) dichiarare infondate e rigettare integralmente le domande della sig.ra ; 3) Parte_1 condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite del presente giudizio – ivi Parte_1 comprese quelle della fase cautelare - a favore di e con Controparte_2 Controparte_1 rimborso forfettario, CPA e IVA”;
- il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, CP_3 contrariis reiectis: 1) dichiarare infondate e rigettare integralmente le domande della sig.ra
3) condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite del Parte_1 Parte_1 presente giudizio – ivi comprese quelle della fase cautelare - a favore del Controparte_3 con rimborso forfettario e CPA con distrazione a favore dell'avv. Elisabetta Zazzara che si dichiara antistataria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato il giorno 8.2.2021 e tempestivamente iscritto a ruolo Parte_1
ha convenuto in giudizio , e il CONDOMINIO sopra
[...] Controparte_1 Controparte_2 indicato premettendo come nella pendenza di una causa (n. 2/2020 R.G. di questo Tribunale) intesa alla determinazione giudiziale delle quote di proprietà esclusiva, con predisposizione di tabelle millesimali, di regolamento condominiale e di nomina di un amministratore, l'assemblea in data
22.9.2020 avesse approvato le tabelle millesimali predisposte dall'Ing. e, poi, il Persona_1
28.1.2021 avesse deliberato la nomina dello Studio 11 S.r.l. quale amministratore di condominio.
2 L'attore ha, dunque, dedotto la illegittimità di entrambe le deliberazioni impugnate sulla base delle seguenti considerazioni:
- non avrebbe conferito alcun incarico all'Ing. , contestando la correttezza di valori e Per_1 criteri seguiti e, dunque, il calcolo delle quote invocando la sospensione della deliberazione per la pendenza del causa sopra detta, avente asserita natura pregiudiziale;
- non vi sarebbe alcun obbligo di nomina di un amministratore di condominio in quanto questo è composto solo da tre condomini, del che la deliberazione esporrebbe essa condomina a dei costi non necessari (compenso dell'amministratore).
Ha, dunque, concluso in conformità.
B. Si sono costituiti in giudizio i convenuti, che hanno svolto difese in sostanza sovrapponibili eccependo e deducendo:
- come l'adozione della deliberazione del 22.9.2020 abbia determinato la cessazione della materia del contendere nella causa n. 2/2020 e come, in ogni caso, la pendenza di tale causa non avrebbe in alcun modo privato l'assemblea del potere di deliberare in punto di tabelle millesimali e regolamento;
- come faccia difetto la specifica censura dell'attore circa gli asseriti errori commessi dal tecnico nella predisposizione delle tabelle millesimali;
- come l'assemblea, procedendo alla nomina dell'amministratore, abbia esercitato legittimamente una facoltà.
Hanno, pertanto, rassegnato conclusioni conformi a tali argomentazioni.
***
Le domande svolte dall'attore sono infondate per quanto appresso.
1. Anzitutto la pendenza di una causa intesa ad ottenere la determinazione giudiziale delle tabelle non depriva l'assemblea del relativo potere, cosicché l'adozione delle tabelle pendente la causa non può dirsi, per ciò solo, illegittima. Né è ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità tecnica tra quella causa e la presente, avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione.
In materia si è soliti distinguere (Cass. Sez. 2, 19.10.2023, n. 29074) tre tipologie di tabelle millesimali:
a) le tabelle convenzionali c.d. “pure”, caratterizzate dall'accordo con il quale i condòmini, nell'esercizio della loro autonomia, dichiarano espressamente di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto dagli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att. c.c., dando vita alla “diversa convenzione“ di cui all'art. 1123, co. 1, c.c.: in questo caso, la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di
3 determinare le quote in un certo modo impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.;
b) le tabelle convenzionali c.d. “dichiarative”, che si differenziano dalle prime perché, tramite l'approvazione della tabella, anche in forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da parte dell'unico originario proprietario e l'accettazione degli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante l'accordo unanime di tutti i condòmini), i condòmini stessi intendono non già modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, bensì determinare quantitativamente siffatta portata (addivenendo, così, alla approvazione delle operazioni di calcolo documentate dalla tabella medesima): in detta ipotesi, la semplice dichiarazione di approvazione non riveste natura negoziale, con la conseguenza che l'errore, il quale, in forza dell'art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 ss. c.c., ma consiste, per l'appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito”;
c) le tabelle c.d. “assembleari”, cioè adottate dall'organo collegiale del condominio con la maggioranza qualificata all'uopo richiesta, le quali risultano «pacificamente soggette al procedimento di revisione di cui al più volte menzionato art. 69.
Nel caso di specie appare evidente che si tratti di tabella assembleare. In disparte la natura giuridica della deliberazione di approvazione, è evidente come la sua impugnazione riguardi solo formalmente la medesima deliberazione essendo, invece, diretta in maniera sostanziale a censurare il valore di calcolo proporzionale recato nella tabella. In sostanza, l'impugnazione ha lo scopo di invalidare i risultati della valutazione ex art. 1118 c.c. quali risultano dalla tabella ed è, pertanto, giustificata solo laddove siano specificamene illustrati quali siano i vizi del procedimento di accertamento dei valori millesimali che abbiano inciso sulla proporzione di valori.
L'attore si è, invero, limitato ad asserire “gravi errori tecnici di valutazione dei parametri e di redazione” non meglio specificati e, peraltro, senza neppure allegare che tali pretesi errori si siano riverberati sui valori esposti nelle tabelle.
A nulla rileva, poi, la circostanza che l'incarico al tecnico non fosse stato conferito dall'attore posto che non si tratta di un arbitraggio, di una perizia contrattuale o, comunque, di un mandato collettivo ma solamente di una prestazione d'opera intellettuale resa dal professionista a favore dei committenti, il cui risultato è stato recepito con la deliberazione assembleare, secondo quanto già osservato.
2. Quanto alla deliberazione di nomina dell'amministratore di condominio si evidenzia come la circostanza che l'anzidetta nomina non fosse obbligatoria per il dato quantitativo dei partecipanti (art. 1129 c.c.) non esclude che l'assemblea ben possa provvedervi, come in suo potere. Del resto il
4 criterio della maggioranza è il criterio di risoluzione dei conflitti di interessi dei membri del gruppo condominiale e alla nomina dell'amministratore può certamente procedersi pure in caso di condominio c.d. “minimo” (Cass. Sez. 6, 11.8.2017, n. 20071).
La censura dell'attore è, perciò, priva di pregio come pure non rileva la circostanza che la nomina dell'amministratore esporrà l'istante a spese ulteriori in quanto si tratta di una conseguenza di un atto legittimamente preso dall'assemblea, con conseguente obbligo dell'intera collettività condominiale di partecipare alla spese ex art. 1123.
3. In applicazione del regolare criterio della soccombenza, in difetto delle ragioni di cui all'art. 92
c.p.c. per farvi deroga, l'attrice deve essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti;
ciò tanto per il giudizio di merito che per quello cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva delle deliberazioni (sub 1), pure conclusosi con il rigetto (v. Cass. Sez. 2, 3.2.2023, n.
3416). Il valore di causa deve essere ritenuto indeterminabile (Cass. Sez. 2, 21.3.2022, n. 9068) e di complessità bassa. In considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto nonché della ripetitività delle difese tanto nella fase cautelare che di merito e della natura documentale del compendio istruttorio, si ritiene di dover fare applicazione dei parametri al valore minimo per tutte le fasi, senza far luogo ad aumento (facoltativo – v. Cass. Sez. 6 - 2, 14.1.2020, Ord. 461) in considerazione della medesimezza di questioni che non ha comportato aggravio della prestazione d'opera intellettuale. Non si ritiene di dover fare applicazione dell'art. 4, co. 8 D.M. 55/2014 posto che, al fine di non conferire all'aumento previsto una funzione sanzionatoria piuttosto che premiale per il pregio dell'attività difensiva, deve aversi riguardo alla incidenza causale dell'attività difensiva sulla decisione nel senso che la stessa abbia apportato elementi (di fatto) o argomenti (anche di solo diritto) orientato in concreto il Giudice: non a caso la norma si riferisce alla manifesta fondatezza delle difese e non alla manifesta infondatezza della domanda. Ciò anche al fine di tenere fede al criterio basilare per cui l'onorario deve essere adeguato e proporzionato al pregio dell'attività prestata.
Stante la dichiarazione di antistatarietà del difensore del , deve essere disposta la CP_3 distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande proposte da Parte_1
- CONDANNA lla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e che si liquidano, anche per la fase cautelare, in complessivi € 6.417,00 per Controparte_2 onorari oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA come per legge;
5 - CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_3
che si liquidano, anche per la fase cautelare, in complessivi € 6.417,00 per onorari
[...] oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA come per legge disponendone il pagamento all'Avv. Elisabetta Zazzara, difensore distrattario.
Così deciso, in data 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 217 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 al presente atto, dall'Avv. Jacopo Angelini del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Avezzano (AQ), alla Via Molise n. 9
ATTORE
CONTRO
- (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Di Pietro del Foro di Avezzano C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Avezzano (AQ), alla Via
Gramsci n. 41
- “ corrente in Avezzano via Garibaldi 159-165-167-171 angolo via Controparte_3
Monte Zebio 33-35, C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Zazzara del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Liana Giancola, in Avezzano (AQ) via L. Galvani n. 1
CONVENUTI
Materia: – Impugnazione di deliberazioni assembleari CP_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del 12.11.2024; segnatamente:
1 - gli attori hanno concluso riportandosi all'atto di citazione: “Piaccia all'On.le Tribunale di
Avezzano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) dichiarare annullabili e/o illegittime, previa sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assembleari impugnate del 22.09.2020 e del
28.01.2021ai sensi dell'art. 1137 c.c. per pendenza della controversia di determinazione giudiziale delle tabelle e per il grave nocumento che subirebbe l'attrice, nelle more, ai suoi diritti di comproprietà e comunque per tutti i motivi dianzi esposti, le medesime delibere assembleari;
2) ai sensi dell'art. 274 c.p.c. disporre la riunione del presente giudizio a quello già pendente dianzi a Codesto Tribunale, G.I. Dott.ssa Mastropietro, R.G. 2/2020 tra le medesime parti,
(parte attrice) contr (parti convenute), in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ragione della connessione di petitum e causa petendi e della identità delle questioni da trattare, anche al fine di evitare possibili contrasti di giudicato;
3) per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario. Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari”;
- e hanno così concluso: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: Controparte_1 CP_2
1) dichiarare infondate e rigettare integralmente le domande della sig.ra ; 3) Parte_1 condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite del presente giudizio – ivi Parte_1 comprese quelle della fase cautelare - a favore di e con Controparte_2 Controparte_1 rimborso forfettario, CPA e IVA”;
- il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, CP_3 contrariis reiectis: 1) dichiarare infondate e rigettare integralmente le domande della sig.ra
3) condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite del Parte_1 Parte_1 presente giudizio – ivi comprese quelle della fase cautelare - a favore del Controparte_3 con rimborso forfettario e CPA con distrazione a favore dell'avv. Elisabetta Zazzara che si dichiara antistataria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato il giorno 8.2.2021 e tempestivamente iscritto a ruolo Parte_1
ha convenuto in giudizio , e il CONDOMINIO sopra
[...] Controparte_1 Controparte_2 indicato premettendo come nella pendenza di una causa (n. 2/2020 R.G. di questo Tribunale) intesa alla determinazione giudiziale delle quote di proprietà esclusiva, con predisposizione di tabelle millesimali, di regolamento condominiale e di nomina di un amministratore, l'assemblea in data
22.9.2020 avesse approvato le tabelle millesimali predisposte dall'Ing. e, poi, il Persona_1
28.1.2021 avesse deliberato la nomina dello Studio 11 S.r.l. quale amministratore di condominio.
2 L'attore ha, dunque, dedotto la illegittimità di entrambe le deliberazioni impugnate sulla base delle seguenti considerazioni:
- non avrebbe conferito alcun incarico all'Ing. , contestando la correttezza di valori e Per_1 criteri seguiti e, dunque, il calcolo delle quote invocando la sospensione della deliberazione per la pendenza del causa sopra detta, avente asserita natura pregiudiziale;
- non vi sarebbe alcun obbligo di nomina di un amministratore di condominio in quanto questo è composto solo da tre condomini, del che la deliberazione esporrebbe essa condomina a dei costi non necessari (compenso dell'amministratore).
Ha, dunque, concluso in conformità.
B. Si sono costituiti in giudizio i convenuti, che hanno svolto difese in sostanza sovrapponibili eccependo e deducendo:
- come l'adozione della deliberazione del 22.9.2020 abbia determinato la cessazione della materia del contendere nella causa n. 2/2020 e come, in ogni caso, la pendenza di tale causa non avrebbe in alcun modo privato l'assemblea del potere di deliberare in punto di tabelle millesimali e regolamento;
- come faccia difetto la specifica censura dell'attore circa gli asseriti errori commessi dal tecnico nella predisposizione delle tabelle millesimali;
- come l'assemblea, procedendo alla nomina dell'amministratore, abbia esercitato legittimamente una facoltà.
Hanno, pertanto, rassegnato conclusioni conformi a tali argomentazioni.
***
Le domande svolte dall'attore sono infondate per quanto appresso.
1. Anzitutto la pendenza di una causa intesa ad ottenere la determinazione giudiziale delle tabelle non depriva l'assemblea del relativo potere, cosicché l'adozione delle tabelle pendente la causa non può dirsi, per ciò solo, illegittima. Né è ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità tecnica tra quella causa e la presente, avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione.
In materia si è soliti distinguere (Cass. Sez. 2, 19.10.2023, n. 29074) tre tipologie di tabelle millesimali:
a) le tabelle convenzionali c.d. “pure”, caratterizzate dall'accordo con il quale i condòmini, nell'esercizio della loro autonomia, dichiarano espressamente di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto dagli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att. c.c., dando vita alla “diversa convenzione“ di cui all'art. 1123, co. 1, c.c.: in questo caso, la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di
3 determinare le quote in un certo modo impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.;
b) le tabelle convenzionali c.d. “dichiarative”, che si differenziano dalle prime perché, tramite l'approvazione della tabella, anche in forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da parte dell'unico originario proprietario e l'accettazione degli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante l'accordo unanime di tutti i condòmini), i condòmini stessi intendono non già modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, bensì determinare quantitativamente siffatta portata (addivenendo, così, alla approvazione delle operazioni di calcolo documentate dalla tabella medesima): in detta ipotesi, la semplice dichiarazione di approvazione non riveste natura negoziale, con la conseguenza che l'errore, il quale, in forza dell'art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 ss. c.c., ma consiste, per l'appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito”;
c) le tabelle c.d. “assembleari”, cioè adottate dall'organo collegiale del condominio con la maggioranza qualificata all'uopo richiesta, le quali risultano «pacificamente soggette al procedimento di revisione di cui al più volte menzionato art. 69.
Nel caso di specie appare evidente che si tratti di tabella assembleare. In disparte la natura giuridica della deliberazione di approvazione, è evidente come la sua impugnazione riguardi solo formalmente la medesima deliberazione essendo, invece, diretta in maniera sostanziale a censurare il valore di calcolo proporzionale recato nella tabella. In sostanza, l'impugnazione ha lo scopo di invalidare i risultati della valutazione ex art. 1118 c.c. quali risultano dalla tabella ed è, pertanto, giustificata solo laddove siano specificamene illustrati quali siano i vizi del procedimento di accertamento dei valori millesimali che abbiano inciso sulla proporzione di valori.
L'attore si è, invero, limitato ad asserire “gravi errori tecnici di valutazione dei parametri e di redazione” non meglio specificati e, peraltro, senza neppure allegare che tali pretesi errori si siano riverberati sui valori esposti nelle tabelle.
A nulla rileva, poi, la circostanza che l'incarico al tecnico non fosse stato conferito dall'attore posto che non si tratta di un arbitraggio, di una perizia contrattuale o, comunque, di un mandato collettivo ma solamente di una prestazione d'opera intellettuale resa dal professionista a favore dei committenti, il cui risultato è stato recepito con la deliberazione assembleare, secondo quanto già osservato.
2. Quanto alla deliberazione di nomina dell'amministratore di condominio si evidenzia come la circostanza che l'anzidetta nomina non fosse obbligatoria per il dato quantitativo dei partecipanti (art. 1129 c.c.) non esclude che l'assemblea ben possa provvedervi, come in suo potere. Del resto il
4 criterio della maggioranza è il criterio di risoluzione dei conflitti di interessi dei membri del gruppo condominiale e alla nomina dell'amministratore può certamente procedersi pure in caso di condominio c.d. “minimo” (Cass. Sez. 6, 11.8.2017, n. 20071).
La censura dell'attore è, perciò, priva di pregio come pure non rileva la circostanza che la nomina dell'amministratore esporrà l'istante a spese ulteriori in quanto si tratta di una conseguenza di un atto legittimamente preso dall'assemblea, con conseguente obbligo dell'intera collettività condominiale di partecipare alla spese ex art. 1123.
3. In applicazione del regolare criterio della soccombenza, in difetto delle ragioni di cui all'art. 92
c.p.c. per farvi deroga, l'attrice deve essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti;
ciò tanto per il giudizio di merito che per quello cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva delle deliberazioni (sub 1), pure conclusosi con il rigetto (v. Cass. Sez. 2, 3.2.2023, n.
3416). Il valore di causa deve essere ritenuto indeterminabile (Cass. Sez. 2, 21.3.2022, n. 9068) e di complessità bassa. In considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto nonché della ripetitività delle difese tanto nella fase cautelare che di merito e della natura documentale del compendio istruttorio, si ritiene di dover fare applicazione dei parametri al valore minimo per tutte le fasi, senza far luogo ad aumento (facoltativo – v. Cass. Sez. 6 - 2, 14.1.2020, Ord. 461) in considerazione della medesimezza di questioni che non ha comportato aggravio della prestazione d'opera intellettuale. Non si ritiene di dover fare applicazione dell'art. 4, co. 8 D.M. 55/2014 posto che, al fine di non conferire all'aumento previsto una funzione sanzionatoria piuttosto che premiale per il pregio dell'attività difensiva, deve aversi riguardo alla incidenza causale dell'attività difensiva sulla decisione nel senso che la stessa abbia apportato elementi (di fatto) o argomenti (anche di solo diritto) orientato in concreto il Giudice: non a caso la norma si riferisce alla manifesta fondatezza delle difese e non alla manifesta infondatezza della domanda. Ciò anche al fine di tenere fede al criterio basilare per cui l'onorario deve essere adeguato e proporzionato al pregio dell'attività prestata.
Stante la dichiarazione di antistatarietà del difensore del , deve essere disposta la CP_3 distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande proposte da Parte_1
- CONDANNA lla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e che si liquidano, anche per la fase cautelare, in complessivi € 6.417,00 per Controparte_2 onorari oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA come per legge;
5 - CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_3
che si liquidano, anche per la fase cautelare, in complessivi € 6.417,00 per onorari
[...] oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA come per legge disponendone il pagamento all'Avv. Elisabetta Zazzara, difensore distrattario.
Così deciso, in data 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
6