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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 418 / 2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Distrettuale dello Stato di Firenze appellante contro
CP_1
Avv. Anna Santini, Niccolò Pulidori appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 198/2024 del Tribunale di Prato quale giudice del Lavoro, pubblicata il 9 giugno 2024
All'esito della camera di consiglio dell'udienza 25 marzo 2025, con lettura del dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti:
- con richiesta di intervento del 15 dicembre 2015, aveva rivolto alla Direzione Persona_1 territoriale del lavoro di la segnalazione del rapporto di lavoro svolto dal 30 aprile 2015 al 18 Pt_1 novembre 2015 presso l'impresa di , che esercitava attività di Controparte_2 Pt_1 confezione in serie di abbigliamento;
aveva riferito di essere stata occupata come stilista R_ figurinista, in assenza di contratto, e di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 18:00, dopo un colloquio con stilista della stessa impresa, dal quale aveva ricevuto acconti in CP_1 contanti per complessivi €. 1.700; era stato sempre ad occuparsi dei rapporti con i CP_1
pagina 1 di 9 committenti ed i rappresentanti dei tessuti, mentre “titolare” dell'impresa era tale CP_2
persona di nazionalità cinese marito di , il quale si limitava ad approvare i modelli Per_2 CP_2
/ campioni prodotti dallo stilista (doc. 5 res. 1°); CP_1
- con verbale di dichiarazioni spontanee del 17 maggio 2016, aveva precisato di avere R_ conosciuto tramite un'amica la quale le aveva segnalato che l'impresa presso CP_3 CP_2 la quale lavorava come stilista, cercava un aiuto, e di essersi quindi recata presso la stessa CP_1 impresa incontrando con il quale aveva avuto un colloquio di lavoro, nel quale egli le aveva CP_1 descritto i compiti e gli orari che avrebbe svolto, e che il periodo iniziale sarebbe stato svolto come tirocinio formativo con la retribuzione di €. 500 al mese;
aveva quindi iniziato la sua attività R_ senza firmare alcun contratto, ed aveva affiancato nel suo lavoro di stilista sia all'interno dei CP_1 locali dell'impresa sia accompagnandolo nelle trasferte a Bologna per motivi di lavoro;
CP_2
aveva sempre preso ordini solo da dal quale aveva ricevuto acconti in contanti da R_ CP_1 giugno a ottobre 2015 per complessivi €. 1.700,00; invece non aveva mai avuto né contatti R_ diretti, né aveva ricevuto somme di sorta dall'impresa e quindi il 18 novembre 2015 CP_2 aveva deciso di interrompere la sua attività per mancata regolarizzazione del rapporto, dopo che la mamma della stessa era venuta più volte a parlare personalmente con per capire le R_ CP_1 prospettive del rapporto con la figlia (doc. 10 res. 1°)
- con e-mail del 20 maggio 2016, aveva inviato alla Direzione territoriale del lavoro di R_ Pt_1 gli screenshot delle chat telefoniche intercorse fra lei e (doc. 11 ric. 1°, doc. 11 res. 1°) CP_1
- con dichiarazioni spontanee del 27 aprile 2016 alla Direzione territoriale del lavoro di , Pt_1 CP_1 aveva riferito di essere stilista con partita IVA e di collaborare con
[...] CP_2 aggiungendo di avere conosciuto quando essa aveva appena terminato gli studi di stilista;
per R_ dare alla ragazza la possibilità di fare esperienza, aveva quindi deciso di portarla con sé, cosa CP_1 che era avvenuta da marzo a novembre 2015, di modo che lo aveva affiancato nel suo lavoro, R_ disegnando i modelli;
fra i due vi era stato solo un accordo verbale, sulla base del quale lo stilista aveva presentato la sua aiuto all'impresa negava di avere mai pagato compensi a CP_2 CP_1
(doc. 9 res. 1°) R_
- con ulteriore audizione del 6 giugno 2017, aveva fornito ancora la propria versione del CP_1 rapporto con , alla quale egli aveva consentito di affiancarlo per fare esperienza nel disegno R_ dei modelli, attività di cui egli era esperto e che all'epoca svolgeva presso la impresa Labuoncostume di
Prato; in questa ultima versione, aggiungeva che non solo lo affiancava nel disegno dei CP_1 R_ modelli ma in altri momenti erano altri dipendenti dell'impresa che insegnavano a CP_2
attività diverse quali il taglio, la modelleria, le spedizioni, la prototipia ecc.; per di più R_
pagina 2 di 9 delegato alla gestione dell'impresa ordinava a anche di fare delle Per_2 CP_2 R_ spedizioni;
infine vi erano state non più di due occasioni nelle quali lo stesso aveva incaricato Per_2 di consegnare dei contanti a (doc. 6 ric. 1°) CP_1 R_
- con verbale unico di accertamento e notifica del 28 settembre 2016, la Direzione territoriale del lavoro di aveva contestato a il rapporto di lavoro non assicurato con dal 30 Pt_1 CP_1 R_ marzo 2015 al 18 novembre 2015 (doc. 4 res. 1°)
- con ordinanza ingiunzione notificata il 13 ottobre 2021, l' di e Parte_1 Pt_1
aveva intimato a di pagare €. 12.024 a titolo di sanzioni amministrative per avere Pt_1 CP_1 impiegato la dipendente nel medesimo periodo, per un numero di giorni di lavoro Persona_1 effettivo superiore a 60, senza preventiva comunicazione di avere instaurato il medesimo rapporto (art. 3 comma 3 DL 12/2002)
- aveva opposto l'ordinanza ingiunzione al Tribunale del lavoro di Prato deducendo che: 1) vi CP_1 era assoluta incertezza in ordine al periodo controverso poiché in alcuni atti si faceva riferimento all'anno 2015 ed in altri all'anno 2016; 2) il verbale di accertamento era eccessivamente laconico sulla posizione lavorativa dell'opponente e sulla struttura organizzativa della sua impresa individuale, CP_1 che aveva ad oggetto la attività autonoma di stilista;
3) comunque non era provato il preteso rapporto di lavoro irregolare con , mancando elementi di sorta per poterlo qualificare come subordinato R_
- con la sentenza appellata, il Tribunale aveva accolto il motivo 3) di opposizione, nel quale aveva assorbito emotivi 1) e 2); esaminate le dichiarazioni raccolte dalla Direzione territoriale del lavoro nonché la prova orale assunta in giudizio (testi , Tes_1 Persona_1 Testimone_2
, aveva escluso che il rapporto di lavoro non assicurato potesse imputarsi a
[...] Testimone_3
mentre erano prevalenti gli elementi per attribuirlo piuttosto alla impresa CP_1 CP_2 infatti all'epoca era titolare di un'impresa individuale per design di moda e industriale ed aveva CP_1 un contratto di collaborazione con per realizzare da stilista il campionario in pelle e CP_2 confezione;
la stessa aveva affermato di avere lavorato per l'impresa fin dalla R_ CP_2 richiesta originaria di intervento e anche nelle dichiarazioni successive, mentre non potevano essere ritenute sufficienti a fondare il verbale di accertamento le dichiarazioni rese dalla titolare della impresa a proposito del fatto che avrebbe lavorato per nonostante che la stessa CP_2 R_ CP_1 imputazione del rapporto di lavoro a fosse confermata anche da e Anneke CP_1 Tes_1
Quaquarelli; in senso contrario piuttosto erano emerse numerose circostanze che dimostravano come i pagamenti in contanti consegnati da a provenissero in realtà dall'impresa CP_1 R_
sia perché e lo avevano confermato nelle rispettive CP_2 Tes_1 Testimone_3 deposizioni in giudizio, sia perché era stata anche a confermare la provenienza del denaro R_
pagina 3 di 9 dalla impresa non solo nella sua testimonianza in giudizio ma anche nella chat di
CP_2 whatsapp di cui all'epoca aveva consegnato gli screenshot;
pure nel senso della imputazione del rapporto a piuttosto che a deponeva il fatto che frequentasse la sede
CP_2 CP_1 R_ de anche in assenza Di seppur senza vincoli di orario;
e invece irrilevante che
CP_2 CP_1 il colloquio iniziale di si fosse svolto con circostanza che si poteva spiegare con il R_ CP_1 fatto che per l'impresa non vi erano persone in grado di parlare italiano.
CP_2
L' aveva appellato la sentenza con quattro motivi, Parte_1 chiedendone la riforma integrale con rigetto della opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da
CP_1
Motivo 1) Secondo l'Ispettorato, il Tribunale aveva mal valutato l'istruttoria, trascurando in particolare le dichiarazioni della lavoratrice successive alla richiesta di intervento nei confronti della impresa nelle quali essa aveva in effetti precisato che il rapporto di lavoro si era svolto alle CP_2 dipendenze effettive di mentre era mancato qualsiasi contatto diretto fra lei e CP_1 CP_2
In proposito, il Tribunale aveva trascurato i dati salienti per imputare il rapporto di lavoro che pure emergevano dalle dichiarazioni rese da il 17 maggio 2016 in sede amministrativa, a proposito R_ del fatto che il colloquio iniziale lo aveva svolto con il solo che l'accordo preso con questi CP_1 prevedeva che lo affiancasse sia nel lavoro di stilista che svolgeva per sia R_ CP_2 nelle trasferte che effettuava a Bologna, e che gli acconti in contanti erano sempre stati pagati da senza che avesse mai avuto un contatto diretto con né per richieste di CP_1 R_ CP_2 prestazioni diverse da quelle di assistenza allo stilista, né per il pagamenti di sorta (addirittura la lavoratrice aveva riferito che sua madre si era recata più volte presso per parlare con CP_2 della situazione lavorativa della figlia). CP_1
Esaminata come testimone, aveva confermato le circostanze relative al colloquio iniziale con R_ il solo all'accordo per la prestazione di aiuto stilista da rendere affiancando sia presso CP_1 CP_1 che accompagnandolo nelle trasferte di lavoro a Bologna, al fatto che aveva CP_2 R_ sempre ricevuto ordini da sia quando questi era presente presso sia quando in CP_1 CP_2 sua assenza le lasciava detto cosa fare.
Motivo 2) Secondo l'Ispettorato, il Tribunale aveva mal valutato le diverse versioni, contraddittorie, fornite da con particolare riferimento al fatto che in sede ispettiva egli aveva descritto la Tes_1 prestazione di come aiuto stilista che frequentava la sede dell'impresa per portare i disegni R_ sviluppati insieme a mentre in udienza aveva riferito che presso la stessa impresa si CP_1 R_
pagina 4 di 9 occupava di accoglienza dei clienti e di altre attività, addirittura negando di sapere se collaborava con
CP_1
Motivo 3) Secondo l'Ispettorato, il Tribunale aveva mal valutato la testimonianza di la Testimone_3 quale era rimasta del tutto generica quanto alla collocazione temporale della sua presenza presso e che nulla aveva aggiunto di significativo sull'imputazione del rapporto di lavoro CP_2 controverso.
Motivo 4) Secondo l' , il Tribunale aveva errato nel respingere le istanze di prova per testi Parte_1 avanzate dall' , assumendo invece i testimoni indicati dall'opponente. Parte_1
Inoltre, aveva errato nell'escludere rilevanza alle dichiarazioni rese dalla titolare dell'impresa, , Per_3 ritenendola non attendibile pur senza averla esaminata come testimone.
Infine, l'appello richiamava la giurisprudenza di legittimità sul fatto che, in caso di contrasto fra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e quelle oggetto di testimonianza in giudizio, è possibile fondare la decisione sulla prevalenza delle prime rispetto alle seconde in quanto maggiormente attendibili, soprattutto quando la loro ritrattazione successiva non si fonda su alcuna spiegazione logica, come avvenuto nel caso in esame. si era costituito, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza nel CP_1 merito, dal momento che il Tribunale aveva ben valutato la pluralità di dichiarazioni raccolte fra la fase ispettiva ed il giudizio, giustamente trascurando che avesse fatto il colloquio iniziale con R_
avesse lavorato in suo affiancamento, da lui ricevendo gli acconti in contanti. Invece, era CP_1 decisivo che tali acconti rappresentavano denaro non proveniente da bensì da tale , CP_1 Per_2
Per_ ovvero gestore di fatto dell'impresa (in quanto marito della titolare Persona_4 CP_2
), persona che dirigeva il lavoro dei dipendenti e collaboratori della stessa impresa, e dalla quale
[...] provenivano i contanti con i quali gli stessi dipendenti e collaboratori erano pagati, in modo diretto o per il tramite di CP_1
Quanto alla giurisprudenza invocata in appello, non era vero che affermasse una prevalenza sempre e comunque del dichiarato in sede ispettiva rispetto al testimoniato in giudizio, riservando piuttosto al giudice di merito la individuazione delle fonti del proprio convincimento per la ricostruzione della vicenda controversa.
§§§
Secondo il Collegio, l'appello è fondato in relazione a tutti i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra di loro connessi. Ne consegue il rigetto dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da nei confronti dell' . CP_1 Parte_1
pagina 5 di 9 L'unica questione devoluta in appello è di merito, e riguarda l'individuazione del datore di lavoro per la prestazione di aiuto stilista svolta dalla lavoratrice dal marzo al novembre 2015, mai Persona_1 assicurata, e retribuita solo con acconti in contanti.
Si tratta del motivo 3) dell'originaria opposizione proposta in primo grado da accolto dal CP_1
Tribunale.
Invece in appello non aveva riproposto i motivi 1) e 2), che il Tribunale aveva assorbito CP_1 nell'accoglimento del 3).
Di conseguenza, la presente decisione si esaurirà nell'esame del medesimo motivo 3), senza necessità di riesaminare gli ulteriori, assorbiti e non riproposti.
Fondamentalmente, aveva negando di essere stato il datore di fatto di , poiché: CP_1 R_
- all'epoca egli era uno stilista che collaborava in modo autonomo con diverse imprese del settore abbigliamento e calzature, fra cui la di , dalla quale aveva ricevuto incarico CP_2 Per_3 per la realizzazione stilistica del campionario in pelle e confezione
- egli non disponeva di una sede propria, bensì operava presso le imprese committenti
- , appena diplomatasi ed interessata a diventare aiuto stilista, frequentava già la sede de R_
ove egli l'aveva incontrata, così concludendo con lei un accordo verbale per CP_2 consentirle di osservare l'attività di stilista di cui lui era esperto, con particolare riferimento al design dei modelli che egli svolgeva per tale impresa
- non aveva svolto una vera e propria prestazione lavorativa di aiuto stilista in suo favore, R_ piuttosto si era limitata ad assistere presso la sede de alla attività di stilista che CP_2 CP_1 vi svolgeva su incarico dell'impresa
- per la stessa prestazione di aiuto stilista, sarebbe stata pagata da marito di R_ Persona_4
, detto , seppur ricevendo i contanti per il tramite dello stesso Per_3 Per_5 CP_1
Tale ricostruzione della vicenda, posta a base dell'opposizione, si scontrava tuttavia con una pluralità di circostanze contrarie che emergevano sia dall'accertamento ispettivo concluso con il verbale del 28 settembre 2016, sia dall'istruttoria giudiziale. In particolare:
* aveva proposto la richiesta di intervento (doc. 5 res) riferendo di avere lavorato per R_ da marzo a novembre 2015 come stilista, senza essere assicurata, sulla base di un CP_2 colloquio effettuato con a sua volta stilista della stessa dal quale aveva CP_1 CP_2 ricevuto degli acconti;
il titolare dell'impresa era tale di nazionalità cinese, che si limitava ad Per_2 approvare i modelli / campioni;
nel corso dell'intero rapporto, aveva ricevuto da solo R_ CP_1 acconti in contanti per €. 1.700,00
pagina 6 di 9 * in seguito, la stessa aveva integrato tale dichiarazioni (doc. 10 res), precisando che aveva R_ conosciuto tramite un'amica che l'aveva indirizzata presso la dove egli già CP_1 CP_2 lavorava, e dove aveva avuto un colloquio con lui, senza parlare con alcun rappresentante dell'impresa; le aveva descritto i compiti e gli orari, riferendo che il compenso sarebbe stato di €. 500 al mese;
CP_1 da quel momento aveva iniziato ad affiancare nel suo lavoro di stilista, sia presso R_ CP_1 sia accompagnandolo nelle sue trasferte a Bologna per motivi di lavoro;
aveva preso CP_2 ordini sempre da che le aveva consegnato acconti in contanti per complessivi €. 1.700,00 senza CP_1 avere mai contatti diretti con alcun rappresentante dell'impresa, e senza ricevere da questi ultimi alcun pagamento.
* quanto dichiarato in sede amministrativa dalla lavoratrice, era poi confermato nella testimonianza resa dalla stessa, a proposito del fatto che il contatto con le era stato fornito da e CP_1 Testimone_3 che per tale motivo si era recata per la prima volta presso l'impresa ove R_ CP_2 aveva svolto un colloquio con il solo con il quale aveva concordato la sua prestazione di aiuto CP_1 stilista, l'orario con cui renderla, il compenso mensile, ed il fatto che avrebbe operato presso R_ su direttive di anche in caso di sua assenza CP_2 CP_1
* anche nella sua deposizione aveva confermato di essere stata il tramite del contatto Testimone_3 iniziale fra e smentendo quindi la contraria affermazione di quest'ultimo che i due si R_ CP_1 sarebbero incontrati presso l'impresa dove sarebbe già stata presente prima di diventare aiuto R_ stilista di CP_1
* per quanto riguarda era palese la contraddizione fra quanto dichiarato in sede ispettiva (lo Tes_1 stilista era affiancato dall'aiuto stilista , ed i due si presentavano per portare i disegni CP_1 R_ commissionati dalla impresa), e quanto invece dichiarato in giudizio ( lavorava già per R_
forse nel ruolo di accoglienza clienti, del quale comunque il teste non era sicuro CP_2 perché poco dopo aggiungeva di “non ricordare un ruolo attivo di questa ragazza in azienda”, ma di non poter confermare nemmeno che collaborasse con dal momento che collaborava invece un CP_1 po' con tutti).
In conclusione, secondo il Collegio, la prestazione subordinata svolta da fra aprile e R_ novembre 2015, secondo un orario predeterminato, deve essere imputata a e non alla CP_1 [...]
CP_4
A tal fine è decisivo considerare che:
# non era dipendente de né di fatto né di diritto, bensì era uno stilista che CP_1 CP_2 lavorava in modo autonomo per quella impresa come per altre, e che all'epoca con CP_2
pagina 7 di 9 aveva un rapporto di collaborazione autonoma essendo stato incaricato di predisporre disegni per i prodotti che l'impresa di confezione avrebbe realizzato.
# aveva operato esclusivamente come aiuto stilista, assistendo nella sua collaborazione R_ CP_1 autonoma come stilista di sia presso la sede dell'impresa (in presenza dello stesso CP_2
o in assenza di lui, che ogni volta le lasciava precise disposizioni su cosa fare), sia CP_1 accompagnandolo presso le trasferte a Bologna (vedi dichiarazioni di Anneke Quaquarelli, doc. 13 res.
1°, a proposito del fatto che nelle trasferte a Bologna era lo stilista e la sua assistente) CP_1 R_
# sono del tutto smentite le ulteriori circostanze, argomentate dalla difesa di sia nella fase CP_1 amministrativa che negli atti di primo e di secondo grado, e sostenute altresì dalla confusa testimonianza di a proposito del fatto che i due si sarebbero conosciuti presso Tes_1
e che avrebbe svolto non solo attività di aiuto stilista in assistenza CP_2 R_ CP_1 ma anche altre attività di lavoro diverse direttamente per e che avrebbe ricevuto CP_2 direttive nonché pagamenti direttamente da Per_2
# è provato invece che dopo il colloquio iniziale, svolto esclusivamente con aveva CP_1 R_ proseguito nei mesi successivi a lavorare esclusivamente per lui come aiuto stilista, operando presso la sede dell'impresa (anche perché all'epoca era privo di una sede propria), ed CP_2 CP_1 osservando il suo orario di presenza presso l'impresa, a prescindere dal fatto che fosse presente o CP_1 meno, poiché in tutti i casi le lasciava delle consegne di disegni da eseguire
# la prestazione controversa quindi era stata concordata con ed eseguita esclusivamente in CP_1 ausilio alla sua attività di stilista, svolta su incarico e presso la sede della impresa di CP_2 conseguenza non è possibile sostenere che la prestazione di aiuto stilista di si imputasse R_ all'impresa visto che a sua volta l'attività di stilista era svolta pacificamente in modo CP_2 autonomo da e che era sostanzialmente pacifico che non avesse mai avuto un contatto CP_1 R_ diretto né con la titolare formale né con il gestore di fatto della medesima impresa.
Rimane da chiarire la questione relativa ai pagamenti in contanti, che aveva sempre ricevuto R_ da con il quale fin dall'origine aveva concordato un compenso mensile fisso. CP_1
E' vero aveva consegnato all'Ispettorato screenshot della chat whatsapp sulla quale all'epoca R_ aveva scambiato messaggi con (doc. 11 ric. 1°, doc. 11 res. 1°), dai quali sembra di capire che i CP_1 contanti che riceveva da provenivano da gestore di fatto dell'impresa R_ CP_1 Per_2
e che alla fine quando aveva deciso di non proseguire più la collaborazione CP_2 R_ il motivo riferito a era che non la pagava né le garantiva un contratto. CP_1 CP_2
Pur trattandosi di affermazioni suggestive a favore della versione difensiva di il Collegio CP_1 concorda piuttosto con l' nel senso che la questione relativa alla “provenienza” dei contanti Parte_1
pagina 8 di 9 non può improntare l'intera decisione, che invece deve necessariamente rimanere ancorata ai dati di fatto essenziali relativi ad una prestazione in ausilio all'attività autonoma di stilista, resa da R_ nell'ambito di un accordo concluso esclusivamente con eseguita con attività svolte alle direttive CP_1 di (sia quanto alle mansioni che a quanto al luogo e agli orari), nonché pagata con contanti CP_1 ricevuti direttamente da CP_1
Il tenore dei messaggi whatsapp, come del resto altri riferimenti emersi nell'istruttoria orale a proposito del fatto che tutti i contanti che circolavano nell'impresa provenivano da tale CP_2
gestore di fatto per conto della moglie titolare formale, potrebbe altrimenti spiegarsi con il Per_5 fatto che anche il compenso che doveva a , e che solo in parte le aveva versato, a sua CP_1 R_ volta aveva come unica “provvista” il compenso che avrebbe ricevuto dall'impresa CP_1 per la sua prestazione autonoma. CP_2
Spese di lite
Di riflesso all'accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza di CP_1
e, vista la semplicità dell'unica questione controversa in fatto, sono liquidate in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore corrispondente alle sanzioni amministrative opposte (€. 12 mila), quanto al secondo grado escludendo la fase istruttoria/trattazione che si era svolta solo nel primo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata e respinge l'opposizione proposta da CP_1 nei confronti dell'ordinanza ingiunzione n. 175/2021 dell' .
[...] Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €. CP_1
2.697,00 per il primo ed in €. 1.984,00 per il secondo, oltre accessori di legge.
Firenze, 25 marzo 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 9 di 9
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 418 / 2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Distrettuale dello Stato di Firenze appellante contro
CP_1
Avv. Anna Santini, Niccolò Pulidori appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 198/2024 del Tribunale di Prato quale giudice del Lavoro, pubblicata il 9 giugno 2024
All'esito della camera di consiglio dell'udienza 25 marzo 2025, con lettura del dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti:
- con richiesta di intervento del 15 dicembre 2015, aveva rivolto alla Direzione Persona_1 territoriale del lavoro di la segnalazione del rapporto di lavoro svolto dal 30 aprile 2015 al 18 Pt_1 novembre 2015 presso l'impresa di , che esercitava attività di Controparte_2 Pt_1 confezione in serie di abbigliamento;
aveva riferito di essere stata occupata come stilista R_ figurinista, in assenza di contratto, e di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 18:00, dopo un colloquio con stilista della stessa impresa, dal quale aveva ricevuto acconti in CP_1 contanti per complessivi €. 1.700; era stato sempre ad occuparsi dei rapporti con i CP_1
pagina 1 di 9 committenti ed i rappresentanti dei tessuti, mentre “titolare” dell'impresa era tale CP_2
persona di nazionalità cinese marito di , il quale si limitava ad approvare i modelli Per_2 CP_2
/ campioni prodotti dallo stilista (doc. 5 res. 1°); CP_1
- con verbale di dichiarazioni spontanee del 17 maggio 2016, aveva precisato di avere R_ conosciuto tramite un'amica la quale le aveva segnalato che l'impresa presso CP_3 CP_2 la quale lavorava come stilista, cercava un aiuto, e di essersi quindi recata presso la stessa CP_1 impresa incontrando con il quale aveva avuto un colloquio di lavoro, nel quale egli le aveva CP_1 descritto i compiti e gli orari che avrebbe svolto, e che il periodo iniziale sarebbe stato svolto come tirocinio formativo con la retribuzione di €. 500 al mese;
aveva quindi iniziato la sua attività R_ senza firmare alcun contratto, ed aveva affiancato nel suo lavoro di stilista sia all'interno dei CP_1 locali dell'impresa sia accompagnandolo nelle trasferte a Bologna per motivi di lavoro;
CP_2
aveva sempre preso ordini solo da dal quale aveva ricevuto acconti in contanti da R_ CP_1 giugno a ottobre 2015 per complessivi €. 1.700,00; invece non aveva mai avuto né contatti R_ diretti, né aveva ricevuto somme di sorta dall'impresa e quindi il 18 novembre 2015 CP_2 aveva deciso di interrompere la sua attività per mancata regolarizzazione del rapporto, dopo che la mamma della stessa era venuta più volte a parlare personalmente con per capire le R_ CP_1 prospettive del rapporto con la figlia (doc. 10 res. 1°)
- con e-mail del 20 maggio 2016, aveva inviato alla Direzione territoriale del lavoro di R_ Pt_1 gli screenshot delle chat telefoniche intercorse fra lei e (doc. 11 ric. 1°, doc. 11 res. 1°) CP_1
- con dichiarazioni spontanee del 27 aprile 2016 alla Direzione territoriale del lavoro di , Pt_1 CP_1 aveva riferito di essere stilista con partita IVA e di collaborare con
[...] CP_2 aggiungendo di avere conosciuto quando essa aveva appena terminato gli studi di stilista;
per R_ dare alla ragazza la possibilità di fare esperienza, aveva quindi deciso di portarla con sé, cosa CP_1 che era avvenuta da marzo a novembre 2015, di modo che lo aveva affiancato nel suo lavoro, R_ disegnando i modelli;
fra i due vi era stato solo un accordo verbale, sulla base del quale lo stilista aveva presentato la sua aiuto all'impresa negava di avere mai pagato compensi a CP_2 CP_1
(doc. 9 res. 1°) R_
- con ulteriore audizione del 6 giugno 2017, aveva fornito ancora la propria versione del CP_1 rapporto con , alla quale egli aveva consentito di affiancarlo per fare esperienza nel disegno R_ dei modelli, attività di cui egli era esperto e che all'epoca svolgeva presso la impresa Labuoncostume di
Prato; in questa ultima versione, aggiungeva che non solo lo affiancava nel disegno dei CP_1 R_ modelli ma in altri momenti erano altri dipendenti dell'impresa che insegnavano a CP_2
attività diverse quali il taglio, la modelleria, le spedizioni, la prototipia ecc.; per di più R_
pagina 2 di 9 delegato alla gestione dell'impresa ordinava a anche di fare delle Per_2 CP_2 R_ spedizioni;
infine vi erano state non più di due occasioni nelle quali lo stesso aveva incaricato Per_2 di consegnare dei contanti a (doc. 6 ric. 1°) CP_1 R_
- con verbale unico di accertamento e notifica del 28 settembre 2016, la Direzione territoriale del lavoro di aveva contestato a il rapporto di lavoro non assicurato con dal 30 Pt_1 CP_1 R_ marzo 2015 al 18 novembre 2015 (doc. 4 res. 1°)
- con ordinanza ingiunzione notificata il 13 ottobre 2021, l' di e Parte_1 Pt_1
aveva intimato a di pagare €. 12.024 a titolo di sanzioni amministrative per avere Pt_1 CP_1 impiegato la dipendente nel medesimo periodo, per un numero di giorni di lavoro Persona_1 effettivo superiore a 60, senza preventiva comunicazione di avere instaurato il medesimo rapporto (art. 3 comma 3 DL 12/2002)
- aveva opposto l'ordinanza ingiunzione al Tribunale del lavoro di Prato deducendo che: 1) vi CP_1 era assoluta incertezza in ordine al periodo controverso poiché in alcuni atti si faceva riferimento all'anno 2015 ed in altri all'anno 2016; 2) il verbale di accertamento era eccessivamente laconico sulla posizione lavorativa dell'opponente e sulla struttura organizzativa della sua impresa individuale, CP_1 che aveva ad oggetto la attività autonoma di stilista;
3) comunque non era provato il preteso rapporto di lavoro irregolare con , mancando elementi di sorta per poterlo qualificare come subordinato R_
- con la sentenza appellata, il Tribunale aveva accolto il motivo 3) di opposizione, nel quale aveva assorbito emotivi 1) e 2); esaminate le dichiarazioni raccolte dalla Direzione territoriale del lavoro nonché la prova orale assunta in giudizio (testi , Tes_1 Persona_1 Testimone_2
, aveva escluso che il rapporto di lavoro non assicurato potesse imputarsi a
[...] Testimone_3
mentre erano prevalenti gli elementi per attribuirlo piuttosto alla impresa CP_1 CP_2 infatti all'epoca era titolare di un'impresa individuale per design di moda e industriale ed aveva CP_1 un contratto di collaborazione con per realizzare da stilista il campionario in pelle e CP_2 confezione;
la stessa aveva affermato di avere lavorato per l'impresa fin dalla R_ CP_2 richiesta originaria di intervento e anche nelle dichiarazioni successive, mentre non potevano essere ritenute sufficienti a fondare il verbale di accertamento le dichiarazioni rese dalla titolare della impresa a proposito del fatto che avrebbe lavorato per nonostante che la stessa CP_2 R_ CP_1 imputazione del rapporto di lavoro a fosse confermata anche da e Anneke CP_1 Tes_1
Quaquarelli; in senso contrario piuttosto erano emerse numerose circostanze che dimostravano come i pagamenti in contanti consegnati da a provenissero in realtà dall'impresa CP_1 R_
sia perché e lo avevano confermato nelle rispettive CP_2 Tes_1 Testimone_3 deposizioni in giudizio, sia perché era stata anche a confermare la provenienza del denaro R_
pagina 3 di 9 dalla impresa non solo nella sua testimonianza in giudizio ma anche nella chat di
CP_2 whatsapp di cui all'epoca aveva consegnato gli screenshot;
pure nel senso della imputazione del rapporto a piuttosto che a deponeva il fatto che frequentasse la sede
CP_2 CP_1 R_ de anche in assenza Di seppur senza vincoli di orario;
e invece irrilevante che
CP_2 CP_1 il colloquio iniziale di si fosse svolto con circostanza che si poteva spiegare con il R_ CP_1 fatto che per l'impresa non vi erano persone in grado di parlare italiano.
CP_2
L' aveva appellato la sentenza con quattro motivi, Parte_1 chiedendone la riforma integrale con rigetto della opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da
CP_1
Motivo 1) Secondo l'Ispettorato, il Tribunale aveva mal valutato l'istruttoria, trascurando in particolare le dichiarazioni della lavoratrice successive alla richiesta di intervento nei confronti della impresa nelle quali essa aveva in effetti precisato che il rapporto di lavoro si era svolto alle CP_2 dipendenze effettive di mentre era mancato qualsiasi contatto diretto fra lei e CP_1 CP_2
In proposito, il Tribunale aveva trascurato i dati salienti per imputare il rapporto di lavoro che pure emergevano dalle dichiarazioni rese da il 17 maggio 2016 in sede amministrativa, a proposito R_ del fatto che il colloquio iniziale lo aveva svolto con il solo che l'accordo preso con questi CP_1 prevedeva che lo affiancasse sia nel lavoro di stilista che svolgeva per sia R_ CP_2 nelle trasferte che effettuava a Bologna, e che gli acconti in contanti erano sempre stati pagati da senza che avesse mai avuto un contatto diretto con né per richieste di CP_1 R_ CP_2 prestazioni diverse da quelle di assistenza allo stilista, né per il pagamenti di sorta (addirittura la lavoratrice aveva riferito che sua madre si era recata più volte presso per parlare con CP_2 della situazione lavorativa della figlia). CP_1
Esaminata come testimone, aveva confermato le circostanze relative al colloquio iniziale con R_ il solo all'accordo per la prestazione di aiuto stilista da rendere affiancando sia presso CP_1 CP_1 che accompagnandolo nelle trasferte di lavoro a Bologna, al fatto che aveva CP_2 R_ sempre ricevuto ordini da sia quando questi era presente presso sia quando in CP_1 CP_2 sua assenza le lasciava detto cosa fare.
Motivo 2) Secondo l'Ispettorato, il Tribunale aveva mal valutato le diverse versioni, contraddittorie, fornite da con particolare riferimento al fatto che in sede ispettiva egli aveva descritto la Tes_1 prestazione di come aiuto stilista che frequentava la sede dell'impresa per portare i disegni R_ sviluppati insieme a mentre in udienza aveva riferito che presso la stessa impresa si CP_1 R_
pagina 4 di 9 occupava di accoglienza dei clienti e di altre attività, addirittura negando di sapere se collaborava con
CP_1
Motivo 3) Secondo l'Ispettorato, il Tribunale aveva mal valutato la testimonianza di la Testimone_3 quale era rimasta del tutto generica quanto alla collocazione temporale della sua presenza presso e che nulla aveva aggiunto di significativo sull'imputazione del rapporto di lavoro CP_2 controverso.
Motivo 4) Secondo l' , il Tribunale aveva errato nel respingere le istanze di prova per testi Parte_1 avanzate dall' , assumendo invece i testimoni indicati dall'opponente. Parte_1
Inoltre, aveva errato nell'escludere rilevanza alle dichiarazioni rese dalla titolare dell'impresa, , Per_3 ritenendola non attendibile pur senza averla esaminata come testimone.
Infine, l'appello richiamava la giurisprudenza di legittimità sul fatto che, in caso di contrasto fra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e quelle oggetto di testimonianza in giudizio, è possibile fondare la decisione sulla prevalenza delle prime rispetto alle seconde in quanto maggiormente attendibili, soprattutto quando la loro ritrattazione successiva non si fonda su alcuna spiegazione logica, come avvenuto nel caso in esame. si era costituito, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza nel CP_1 merito, dal momento che il Tribunale aveva ben valutato la pluralità di dichiarazioni raccolte fra la fase ispettiva ed il giudizio, giustamente trascurando che avesse fatto il colloquio iniziale con R_
avesse lavorato in suo affiancamento, da lui ricevendo gli acconti in contanti. Invece, era CP_1 decisivo che tali acconti rappresentavano denaro non proveniente da bensì da tale , CP_1 Per_2
Per_ ovvero gestore di fatto dell'impresa (in quanto marito della titolare Persona_4 CP_2
), persona che dirigeva il lavoro dei dipendenti e collaboratori della stessa impresa, e dalla quale
[...] provenivano i contanti con i quali gli stessi dipendenti e collaboratori erano pagati, in modo diretto o per il tramite di CP_1
Quanto alla giurisprudenza invocata in appello, non era vero che affermasse una prevalenza sempre e comunque del dichiarato in sede ispettiva rispetto al testimoniato in giudizio, riservando piuttosto al giudice di merito la individuazione delle fonti del proprio convincimento per la ricostruzione della vicenda controversa.
§§§
Secondo il Collegio, l'appello è fondato in relazione a tutti i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra di loro connessi. Ne consegue il rigetto dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da nei confronti dell' . CP_1 Parte_1
pagina 5 di 9 L'unica questione devoluta in appello è di merito, e riguarda l'individuazione del datore di lavoro per la prestazione di aiuto stilista svolta dalla lavoratrice dal marzo al novembre 2015, mai Persona_1 assicurata, e retribuita solo con acconti in contanti.
Si tratta del motivo 3) dell'originaria opposizione proposta in primo grado da accolto dal CP_1
Tribunale.
Invece in appello non aveva riproposto i motivi 1) e 2), che il Tribunale aveva assorbito CP_1 nell'accoglimento del 3).
Di conseguenza, la presente decisione si esaurirà nell'esame del medesimo motivo 3), senza necessità di riesaminare gli ulteriori, assorbiti e non riproposti.
Fondamentalmente, aveva negando di essere stato il datore di fatto di , poiché: CP_1 R_
- all'epoca egli era uno stilista che collaborava in modo autonomo con diverse imprese del settore abbigliamento e calzature, fra cui la di , dalla quale aveva ricevuto incarico CP_2 Per_3 per la realizzazione stilistica del campionario in pelle e confezione
- egli non disponeva di una sede propria, bensì operava presso le imprese committenti
- , appena diplomatasi ed interessata a diventare aiuto stilista, frequentava già la sede de R_
ove egli l'aveva incontrata, così concludendo con lei un accordo verbale per CP_2 consentirle di osservare l'attività di stilista di cui lui era esperto, con particolare riferimento al design dei modelli che egli svolgeva per tale impresa
- non aveva svolto una vera e propria prestazione lavorativa di aiuto stilista in suo favore, R_ piuttosto si era limitata ad assistere presso la sede de alla attività di stilista che CP_2 CP_1 vi svolgeva su incarico dell'impresa
- per la stessa prestazione di aiuto stilista, sarebbe stata pagata da marito di R_ Persona_4
, detto , seppur ricevendo i contanti per il tramite dello stesso Per_3 Per_5 CP_1
Tale ricostruzione della vicenda, posta a base dell'opposizione, si scontrava tuttavia con una pluralità di circostanze contrarie che emergevano sia dall'accertamento ispettivo concluso con il verbale del 28 settembre 2016, sia dall'istruttoria giudiziale. In particolare:
* aveva proposto la richiesta di intervento (doc. 5 res) riferendo di avere lavorato per R_ da marzo a novembre 2015 come stilista, senza essere assicurata, sulla base di un CP_2 colloquio effettuato con a sua volta stilista della stessa dal quale aveva CP_1 CP_2 ricevuto degli acconti;
il titolare dell'impresa era tale di nazionalità cinese, che si limitava ad Per_2 approvare i modelli / campioni;
nel corso dell'intero rapporto, aveva ricevuto da solo R_ CP_1 acconti in contanti per €. 1.700,00
pagina 6 di 9 * in seguito, la stessa aveva integrato tale dichiarazioni (doc. 10 res), precisando che aveva R_ conosciuto tramite un'amica che l'aveva indirizzata presso la dove egli già CP_1 CP_2 lavorava, e dove aveva avuto un colloquio con lui, senza parlare con alcun rappresentante dell'impresa; le aveva descritto i compiti e gli orari, riferendo che il compenso sarebbe stato di €. 500 al mese;
CP_1 da quel momento aveva iniziato ad affiancare nel suo lavoro di stilista, sia presso R_ CP_1 sia accompagnandolo nelle sue trasferte a Bologna per motivi di lavoro;
aveva preso CP_2 ordini sempre da che le aveva consegnato acconti in contanti per complessivi €. 1.700,00 senza CP_1 avere mai contatti diretti con alcun rappresentante dell'impresa, e senza ricevere da questi ultimi alcun pagamento.
* quanto dichiarato in sede amministrativa dalla lavoratrice, era poi confermato nella testimonianza resa dalla stessa, a proposito del fatto che il contatto con le era stato fornito da e CP_1 Testimone_3 che per tale motivo si era recata per la prima volta presso l'impresa ove R_ CP_2 aveva svolto un colloquio con il solo con il quale aveva concordato la sua prestazione di aiuto CP_1 stilista, l'orario con cui renderla, il compenso mensile, ed il fatto che avrebbe operato presso R_ su direttive di anche in caso di sua assenza CP_2 CP_1
* anche nella sua deposizione aveva confermato di essere stata il tramite del contatto Testimone_3 iniziale fra e smentendo quindi la contraria affermazione di quest'ultimo che i due si R_ CP_1 sarebbero incontrati presso l'impresa dove sarebbe già stata presente prima di diventare aiuto R_ stilista di CP_1
* per quanto riguarda era palese la contraddizione fra quanto dichiarato in sede ispettiva (lo Tes_1 stilista era affiancato dall'aiuto stilista , ed i due si presentavano per portare i disegni CP_1 R_ commissionati dalla impresa), e quanto invece dichiarato in giudizio ( lavorava già per R_
forse nel ruolo di accoglienza clienti, del quale comunque il teste non era sicuro CP_2 perché poco dopo aggiungeva di “non ricordare un ruolo attivo di questa ragazza in azienda”, ma di non poter confermare nemmeno che collaborasse con dal momento che collaborava invece un CP_1 po' con tutti).
In conclusione, secondo il Collegio, la prestazione subordinata svolta da fra aprile e R_ novembre 2015, secondo un orario predeterminato, deve essere imputata a e non alla CP_1 [...]
CP_4
A tal fine è decisivo considerare che:
# non era dipendente de né di fatto né di diritto, bensì era uno stilista che CP_1 CP_2 lavorava in modo autonomo per quella impresa come per altre, e che all'epoca con CP_2
pagina 7 di 9 aveva un rapporto di collaborazione autonoma essendo stato incaricato di predisporre disegni per i prodotti che l'impresa di confezione avrebbe realizzato.
# aveva operato esclusivamente come aiuto stilista, assistendo nella sua collaborazione R_ CP_1 autonoma come stilista di sia presso la sede dell'impresa (in presenza dello stesso CP_2
o in assenza di lui, che ogni volta le lasciava precise disposizioni su cosa fare), sia CP_1 accompagnandolo presso le trasferte a Bologna (vedi dichiarazioni di Anneke Quaquarelli, doc. 13 res.
1°, a proposito del fatto che nelle trasferte a Bologna era lo stilista e la sua assistente) CP_1 R_
# sono del tutto smentite le ulteriori circostanze, argomentate dalla difesa di sia nella fase CP_1 amministrativa che negli atti di primo e di secondo grado, e sostenute altresì dalla confusa testimonianza di a proposito del fatto che i due si sarebbero conosciuti presso Tes_1
e che avrebbe svolto non solo attività di aiuto stilista in assistenza CP_2 R_ CP_1 ma anche altre attività di lavoro diverse direttamente per e che avrebbe ricevuto CP_2 direttive nonché pagamenti direttamente da Per_2
# è provato invece che dopo il colloquio iniziale, svolto esclusivamente con aveva CP_1 R_ proseguito nei mesi successivi a lavorare esclusivamente per lui come aiuto stilista, operando presso la sede dell'impresa (anche perché all'epoca era privo di una sede propria), ed CP_2 CP_1 osservando il suo orario di presenza presso l'impresa, a prescindere dal fatto che fosse presente o CP_1 meno, poiché in tutti i casi le lasciava delle consegne di disegni da eseguire
# la prestazione controversa quindi era stata concordata con ed eseguita esclusivamente in CP_1 ausilio alla sua attività di stilista, svolta su incarico e presso la sede della impresa di CP_2 conseguenza non è possibile sostenere che la prestazione di aiuto stilista di si imputasse R_ all'impresa visto che a sua volta l'attività di stilista era svolta pacificamente in modo CP_2 autonomo da e che era sostanzialmente pacifico che non avesse mai avuto un contatto CP_1 R_ diretto né con la titolare formale né con il gestore di fatto della medesima impresa.
Rimane da chiarire la questione relativa ai pagamenti in contanti, che aveva sempre ricevuto R_ da con il quale fin dall'origine aveva concordato un compenso mensile fisso. CP_1
E' vero aveva consegnato all'Ispettorato screenshot della chat whatsapp sulla quale all'epoca R_ aveva scambiato messaggi con (doc. 11 ric. 1°, doc. 11 res. 1°), dai quali sembra di capire che i CP_1 contanti che riceveva da provenivano da gestore di fatto dell'impresa R_ CP_1 Per_2
e che alla fine quando aveva deciso di non proseguire più la collaborazione CP_2 R_ il motivo riferito a era che non la pagava né le garantiva un contratto. CP_1 CP_2
Pur trattandosi di affermazioni suggestive a favore della versione difensiva di il Collegio CP_1 concorda piuttosto con l' nel senso che la questione relativa alla “provenienza” dei contanti Parte_1
pagina 8 di 9 non può improntare l'intera decisione, che invece deve necessariamente rimanere ancorata ai dati di fatto essenziali relativi ad una prestazione in ausilio all'attività autonoma di stilista, resa da R_ nell'ambito di un accordo concluso esclusivamente con eseguita con attività svolte alle direttive CP_1 di (sia quanto alle mansioni che a quanto al luogo e agli orari), nonché pagata con contanti CP_1 ricevuti direttamente da CP_1
Il tenore dei messaggi whatsapp, come del resto altri riferimenti emersi nell'istruttoria orale a proposito del fatto che tutti i contanti che circolavano nell'impresa provenivano da tale CP_2
gestore di fatto per conto della moglie titolare formale, potrebbe altrimenti spiegarsi con il Per_5 fatto che anche il compenso che doveva a , e che solo in parte le aveva versato, a sua CP_1 R_ volta aveva come unica “provvista” il compenso che avrebbe ricevuto dall'impresa CP_1 per la sua prestazione autonoma. CP_2
Spese di lite
Di riflesso all'accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza di CP_1
e, vista la semplicità dell'unica questione controversa in fatto, sono liquidate in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore corrispondente alle sanzioni amministrative opposte (€. 12 mila), quanto al secondo grado escludendo la fase istruttoria/trattazione che si era svolta solo nel primo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata e respinge l'opposizione proposta da CP_1 nei confronti dell'ordinanza ingiunzione n. 175/2021 dell' .
[...] Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €. CP_1
2.697,00 per il primo ed in €. 1.984,00 per il secondo, oltre accessori di legge.
Firenze, 25 marzo 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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