TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1169/2022 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. e (C.F. ) Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. ROSSI FRANCESCO, l'avv MIAZZI MARIA LUISA e dall'avv. ANTONIO EMILIO CAROLLO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. ROSSI
FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 4 33100 UDINE presso lo Parte_6 studio dell'avv. Parte_7
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CAVALIERE CRISTINA,
[...] P.IVA_2
l'avv. ROBERTO ALBERTO e dall'avv. GUALDI LUCA elettivamente domiciliato in VIA
DUCHESSA JOLANDA 19 TORINO presso lo studio dell'avv. CAVALIERE CRISTINA
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. PIAZZA ALOMA Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA MARCO POLO 8 CONEGLIANO presso lo studio dell'avv.
PIAZZA ALOMA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte del 19 e 20 dicembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
, e hanno
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto in giudizio e , al Controparte_1 Parte_7 fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
pagina 1 di 21 Hanno dedotto, in fatto, che in data 7.8.2018, è rimasto Persona_1 coinvolto in un incidente mortale mentre, nello svolgimento dell'attività per conto di e alle dipendenze di Parte_7
era intento ad effettuare la sostituzione di Controparte_1 un trasformatore all'interno di una cabina elettrica.
Hanno dedotto, in particolare, che, il lavoratore, lasciato solo al momento della rimozione dei bulloni della struttura metallica in questione, è rimasto folgorato in conseguenza della tensione elettrica comunque presente all'interno della cabina, cagionando così la morte del lavoratore.
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile di e Controparte_1 Parte_7 in ragione dell'inosservanza della normativa antinfortunistica discendete dall'art 2087 c.c. e dal d.lgs 81/2008, concretatasi nella mancata messa in sicurezza della cabina, nell'inosservanza degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratore e nella mancata vigilanza.
Hanno conseguente formulato domanda risarcitoria sia per i danni non patrimoniali discendenti dalla perdita del rapporto patrimoniale sia per quelli patrimoniali conseguenti alle spese funerarie sostenute.
Si è costituita in giudizio , contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto in ragione dell'esclusiva ascrivibilità del fatto a per la mancata messa in sicurezza della cabina Parte_7 su cui effettuare le lavorazioni. In via preliminare ha altresì formulato domanda di manleva, con richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex Parte_7 adverso dedotto in ragione dell'inesistenza di profili di responsabilità alla stessa addebitabili stante le pattuizioni intercorse con la ditta appaltatrice e l'inesistenza di una condotta colposa . Ha altresì formulato in via riconvenzione domanda di manleva nei confronti di Controparte_1
Si è costituito in giudizio eccependo Controparte_2 l'inoperatività della polizza in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata.
1. In punto di inquadramento giuridico della presente fattispecie, occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al pagina 2 di 21 rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale
“sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.” (ex multis C. 2/2020; C. 10578/2018).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che allorquando, come nel caso di specie, parte attrice agisce per ottenere il ristoro dei danni iure proprio, il ricorso al catalogo della colpa di cui all'art. 2087 c.c., tuttavia, non esclude che la regola dell'onere probatorio inerente all'azione avviata dagli stessi attori in questo giudizio debba comunque seguire l'ambito applicativo della responsabilità aquiliana, sia nella forma residuale di cui all'art 2043 c.c. che nelle forme speciali agevolate di cui agli articoli seguenti.
A tal proposito, la disposizione normativa da cui occorre partire, al fine della configurabilità delle diverse responsabilità prospettate, è l'art. 2697 c.c. che stabilisce espressamente che "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda". Tale regola, sul piano processuale, se da un lato deve essere mitigata dalle forme agevolate di responsabilità astrattamente prospettabili nel campo extracontrattuale, per come sopra premesso, dall'altro lato, va posta in diretta correlazione con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi deve portare alla base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte dalle parti medesime (si veda ex plurimis Cass. n. 1667/1983).
Ciò detto, vale osservare che, facendo applicazione dei suesposti principi in ordine al riparto degli oneri probatori nella presente azione proposta, la pretesa attorea è da ritenersi provata in tutti gli elementi costitutivi dell'illecito che viene in rilievo.
2. In particolare, sotto il profilo oggettivo, l'istante ha, innanzitutto, fornito prova idonea a dimostrare la dinamica dell'infortunio occorso a fatto costitutivo della Persona_1 propria domanda, e del nesso di causalità materiale tra il danno- evento e lo svolgimento dell'attività lavorativa, alla luce della ricostruzione operata in sede penale e nella documentazione correlata.
Si rammenta infatti che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'assenza di una norma di chiusura nel senso pagina 3 di 21 dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.
Sono così state ritenute prove atipiche le produzioni documentali già avvenute nel giudizio penale, come gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa, i verbali di prove espletati in altri giudizi, le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, nonché le perizie acquisite nel corso di altro processo.
In tale ambito, pertanto, il giudice “è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (C. 1593/2017).
In conseguenza di quanto sopra dedotto, sotto il profilo oggettivo, costituisce circostanza documentalmente provata che, nelle circostanze di tempo e di luogo allegate da parte attrice, Per_1 stava espletando le incombenze affidategli dal datore di
[...] lavoro (i.e. Friul Montaggi s.r.l.) presso la sede della ditta Buzzi Unicem S.p.A., in forza di contratto di somministrazione di lavoro sottoscritto tra le parti in causa.
Parimenti costituisce circostanza documentalmente provata sia il verificarsi dell'infortunio nello svolgimento dell'attività lavorativa sia la dinamica del fatto.
Gli organi accertatori hanno infatti accertato che il decesso di
[...]
è avvenuto mentre lo stesso era intento a rimuovere i coperchi Per_1 del trasformatore della cabina carbone presente presso il cantiere di parte convenuta, su specifico incarico di vice Parte_8 presidente di Controparte_1
Orbene, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte (Cass.
civ., 27.10.2008, n. 25842; Cass. civ., 9.09.2008, n. 22662; Cass.
civ., 20.03.2007, n. 6565; Cass. civ., 28.04.2006, n. 9919; Cass.
civ., 15.02.2006, n. 3282; cass. civ., 1.07.2005, n. 14038; Cass.
civ., 8.06.2005), il rapporto degli agenti, pur costituendo piena prova, fino a querela di falso, delle sole dichiarazioni delle parti e dei soli altri fatti che il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuti in sua presenza, per quel che concerne "le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, […], per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria".
pagina 4 di 21 Nel caso di specie la suddetta ricostruzione trova il conforto delle dichiarazioni, a sommarie informazioni, rese da , il Parte_8 quale ha confermato che nelle circostanze di tempo e di luogo allegate da parte attrice “dovevamo togliere alcune piastre del pavimento per studiare come smontare e trasportare esternamente il trasformatore presente” in quanto da sostituire e che tale lavoro prevedeva lo sbullonamento di “una parte del trasformatore per capire come era fatto”; ha altresì confermato, dopo aver Parte_8 dato incarico al lavoratore di iniziare i lavori ed essersi allontanato, di aver ritrovato, al suo ritorno, “il donato con la pancia contro il radiatore e la mano sinistra non so se sopra il coperchio o dentro alla struttura metallica”.
Tale dichiarazione trova indiretto riscontro anche in quanto riferito, sempre a sommarie informazioni, da altro Tes_1 lavoratore che, intervenuto sul luogo, ha constatato che l'opera di sbullonamento era già stata avviata e la presenza di in Persona_1 prossimità della struttura metallica.
Tali dichiarazioni, proprio perché rese nell'immediatezza dei fatti, in assenza di condizionamenti, nonché specifiche e fra loro concordanti, sono da ritenersi particolarmente probanti dell'evento dedotto in causa.
Tale ricostruzione, infine, è stata confermata anche all'esito del processo penale occorso proprio a essendo stato Parte_8 conclusivamente accertato all'esito dell'istruttoria espletata quanto riscostruito da parte attrice.
Ne consegue che, in ragione di tutto quanto testé dedotto, deve ritenersi provato l'infortunio del lavoratore , così come Persona_1 prospettato da parte attrice.
Ora, rapportando tali dati fattuali alla disciplina giuridica, emerge incontrovertibilmente la responsabilità di tutti i convenuti della presente causa.
3. In particolare, in qualità di ditta Controparte_1 appaltatrice ove furono eseguiti i lavori è chiamata a rispondere innanzitutto ai sensi dell'art. 2050 c.c.
3.1. Non vi è dubbio, infatti, che l'attività di rimozione di un trasformatore all'interno di una cabina elettrica non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati nella detta norma (Cass. Civ. n. 15733/2011).
Sono da considerarsi attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche le attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno;
tra di esse va quindi inclusa anche la gestione delle reti di distribuzione di pagina 5 di 21 energia elettrica (cfr. in questo senso Cass. Civ., 27.1.1982, n. 537) da intendersi in senso lato, ossia riferita anche ad attività di carattere squisitamente tecnico, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto.
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che l'infortunio occorso a sia Persona_1 avvenuto in occasione dei lavori appaltati a Controparte_1 aventi ad oggetto la sostituzione di un trasformatore all'interno di una cabina elettrica e presupponenti, pertanto, la stessa interruzione della energia per l'esecuzione di tali lavori.
Tali circostanze, oltre che pacificamente ammesse dalle parti in causa, trovano riscontro nella documentazione in atti posto che la rimozione del trasformatore richiedeva la messa in sicurezza dell'area di lavoro tramite rimozione della tensione elettrica della struttura metallica stessa.
Tanto premesso, si rammenta che la disciplina normativa de qua prevede una presunzione di colpa a carico dell'esercente l'attività, vincibile soltanto attraverso la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nel caso di specie, lungi dall'aver fornito tale prova liberatoria, la condotta dell'impresa appaltatrice (consistita, come sopra evidenziato, nella rimozione di un trasformatore collegato all'erogazione di energia elettrica) ha al contrario rivestito un ruolo determinante nella causazione dell'evento, e quindi del danno.
Si rammenta, infatti, che l'applicabilità della norma in esame postula solo l'accertamento del fatto obiettivo della derivazione causale del danno dall'esercizio di una attività pericolosa e, pertanto, non esige la dimostrazione del nesso eziologico tra un fatto specifico imputabile all'agente e l'evento dannoso, essendo invece sufficiente l'accertamento di tale nesso tra l'evento dannoso ed il generico esercizio dell'attività pericolosa (C. 5799/1980). È, quindi, compito del giudice considerare se l'evento lesivo si ponga come probabile conseguenza dell'attività pericolosa (C. 4710/1991).
La sussistenza di tale profilo eziologico deve essere valutata alla stregua dei seguenti consolidati principi: “1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra un comportamento (dell'autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente qualificabile in termini di damnum iniuria datum) e l'evento; 2) nell'individuazione di tale relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto oggettivata, da parte dell'autore del fatto, essendo il concetto logico di previsione insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito); 3) il pagina 6 di 21 nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi causa dell'evento stesso” (tra le tante C. 20904/2013).
Sul piano probatorio, occorre pertanto accertare il collegamento del danno-evento con il carattere rischioso dell'attività espletata in termini di probabilità inversa, onde inferire che l'incidenza del dell'attività lavorativa espletata si pone in relazione con l'evento secondo il criterio del “più probabile che non”.
Alla luce di ciò, nella disamina del profilo di causalità materiale occorrerà prescindere dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente (che attiene al profilo soggettivo dell'illecito che sarà di seguito specificamente valutato) così come si dovrà prescindere dalla disamina di ogni ulteriore causa ritenuta da parte convenuta produttiva dell'evento lamentato che sarà oggetto di successiva disamina.
A tal fine, pertanto, alla stregua del c.d. principio causale puro, il nesso causale in senso materiale suppone che rispetto all'evento dannoso la condotta commissiva od omissiva del soggetto individuato come responsabile (ovverosia, nel caso di specie, la natura dell'attività esercitata dalla ditta appaltatrice) “si ponga come antecedente necessario, anche in concorso con altri, rispetto alla verificazione dell'evento” (C. 20904/2013).
Nel caso di specie, deve ritenersi assolto anche tale onere probatorio a carico di parte attrice, essendo stata data dimostrazione che l'attività appaltata a si è Controparte_1 inserita nella serie causale che ha condotto all'evento morte, in ragione del dimostrato rapporto di stretta sequenzialità tra il carattere pericoloso insito all'attività stessa e l'esito finale mortale ai danni del lavoratore.
Gli accertamenti peritali svolti in sede penale hanno infatti consentito di ritenere accertato, all'esito dell'articolato percorso scientifico e motivazionale, che il decesso sia avvenuto proprio in conseguenza della folgorazione riscontrata sul corpo dello stesso lavoratore, tramite rinvenimento di lesioni “che potevano essere ricondotte ad un trauma termico-elettrico ovvero ad un possibile arco elettrico polso-addome”
L'individuazione tra le concause dell'evento mortale dell'azione lavorativa esercitata dalla ditta appaltatrice consente pertanto di ritenere, sul piano della causalità materiale, che il rapporto di lavoro si è inserite nella serie causale che ha portato Persona_1 alla morte secondo il criterio del “più probabile che non”.
pagina 7 di 21 3.2. Anche a voler prescindere dal suddetto regime agevolato di responsabilità discendente dall'ambito applicativo di cui all'art 2050 c.c., l'impresa convenuta rimane comunque responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per violazione delle regole di cautela la cui osservanza è lecito attendersi per l'esecuzione di tali lavori, sia quali precipitati logico applicativi discendenti dall'adempimento del dovere di diligenza ex art 1176 c.c. sia quali precipitati logico applicativi discendenti dall'adempimento dell'art 2087 c.c. e delle specifiche previsioni in materia di normativa antiinfortunistica, alla luce di quanto normativamente previsto dal d.lgs 81/2008.
Sotto il profilo più specifico delle concrete condotte omesse è da ritenersi accertata, all'esito delle indagini svolte in sede penale, la violazione, a carico della ditta convenuta degli artt. 15, 17, 19, 28, 36, 37, 73 del d.lgs. 81/2008 per non avere preventivamente valutato i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro tramite predisposizione di misure di prevenzione e protezione adeguate.
Il contratto di lavoro in atti, invero, non contiene neppure l'elencazione dei rischi per l'integrità e la salute dei lavori.
Inoltre, per come conclusivamente emerso all'esito dell'attività ispettiva in atti, il lavoratore è rimasto solo nel momento dell'effettuazione di tale pericolosa attività, essendosi il responsabile allontanato e non avendo, pertanto, lo stesso supervisionato la correttezza delle attività svolte.
A fronte di queste gravissime inadempienze, appare del tutto privo del benché minimo fondamento logico, oltre che giuridico, la circostanza che i lavori fossero da eseguire presso la ditta
[...] che si sarebbe concretamente avvalsa della forza lavoro Parte_7 messa a disposizione di Controparte_1
Mette conto rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “il D.Lgs. n. 81 del 2008 ha disegnato un'efficace rete di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, assegnando ruoli prevenzionali e di garanzia a tutte le figure apicali presenti nei cantieri mobili o temporanei, non esimendo dalla propria responsabilità alcuna delle figure datoriali o in posizione di garanzia, a fronte della presenza di altri corresponsabili, rimanendo tutti coinvolti nella diuturna ed efficace ottemperanza alle norme di legge. Ciò significa che, pure in presenza ad esempio, di un responsabile di cantiere, il datore di lavoro non resta assolutamente e per nessuna ragione, esentato dalle responsabilità a lui facenti capo, fra le quali oggi si stanno esaminando, quelle sancite dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 122, 136 e 96” (C. Pen. 10544/2018).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che le varie società coinvolte a vario titolo nell'effettuazione dei lavori (i.e. la ditta appaltante e la ditta appaltatrice) non si sovrappongono nella sostituzione/esclusione della responsabilità di una a favore pagina 8 di 21 dell'altra, cooperando sempre “per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori” (ex multis C. Pen. 1780/2014; C. Sez. 4, n. 7443 del 17/01/2013).
Resta quindi conforme al quadro normativo di riferimento, pur a fronte di una mancata messa in sicurezza dell'area di lavoro ad opera di l'obbligo, gravante sull'impresa Parte_7 appaltatrice, di verificare l'effettiva e concreta attuazione del piano di sicurezza che avrebbe dovuto essere predisposto prima dell'esecuzione dei lavori e di assumere iniziative (quali, ad esempio, contattare la ditta incaricata per avere informazioni circa lo stato di sicurezza) idonee a verificare il grado di consapevolezza dei diversi attori in merito al rischio derivante dalla presenza di una cabina elettrica produttrice di energia elettrica e, quindi, di per sé pericolosa.
Deve ritenersi altresì accertata, in capo alla società convenuta, anche l'inosservanza dei doveri di informazione e formazione del lavoratore, connessi all'operatività degli artt. 37 e 118 d.lgs 81/2008.
Giova sul punto rammentare, a confutazione delle deduzioni di
[...]
, che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema CP_1 Corte, “in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'obbligo di formazione e informazione gravante sul datore di lavoro riguarda tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, anche non specificamente connessi alle mansioni affidate ai lavoratori” (C. 22034/2018).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che tale incombente non può ritenersi eluso per il solo fatto che l'incombente affidato non fosse oggetto specifico del rapporto di lavoro intercorso con la parte, posto che, per tutte le ragioni sopra esposte, in ogni caso la evidente situazione di pericolo strettamente connessa all'attività espletata nelle immediate adiacenze di un impianto elettrico avrebbe imposto siffatto adempimento
Di contro, non risulta, come confermato dalla relazione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale in data 17 agosto 2018 (allegata sub doc. 6 cfr. pag. 15) che il sig. abbia mai Per_1 ricevuto una specifica formazione ed informazione in relazione all'esecuzione di tale lavoro di manutenzione degli impianti (e certamente non di manutenzione di impianti elettrici). Circostanza, questa, confermata dallo stesso sig. vice presidente del Pt_8 C.d.A. di e preposto al cantiere dello Controparte_1 stabilimento . Parte_7
4. Ai profili di responsabilità sopra indicati, ascrivibili a
[...]
, vanno aggiunti anche quelli accertati nei confronti Controparte_1 del sia ai sensi dell'art 2051 c.c., in qualità Parte_7 di detentore della cabina nella quale furono eseguiti i lavori pagina 9 di 21 appaltati, sia ai sensi dell'art 2043 c.c. in relazione alle specifiche cautele omesse.
4.1. Sotto il primo profilo, va preliminarmente sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (in giurisprudenza, fra le tante, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Quanto al primo presupposto, ossia la custodia, deve rilevarsi che esso consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008). Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e, pertanto, non solo i proprietari, ma anche i conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008, Cass. n. 14745/2007, Cass. n. 1878/2006, Cass. n. 16231/2005), depositari, comodatari (cfr. Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004).
Tanto premesso, nel caso di specie, non può dubitarsi della situazione fattuale sopra indicata in capo all'odierna convenuta atteso che, costituisce circostanza incontestata che la cabina elettrica interessata dai lavori rientri nell'ambito di disponibilità giuridica e materiale dell'ente convenuto.
Tale relazione custodiale, inoltre, sussiste indipendentemente dalla responsabilità dell'appaltatore che abbia eseguito i lavori, salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti di questi.
In ossequio alla nozione ampia di custodia sopra riportata, per quel che concerne più specificamente il caso de quo, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (ex multis C. 5199/1985; C. 5007/1996; C. 16127/2006), nel caso di appalto e/o di affidamento, in vario modo, di servizi e oneri manutentivi a soggetti terzi, non viene meno per il committente detentore del bene che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza (in tal senso: Cass. 17 aprile 2001 n. 5603).
Ed invero, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, “il committente, che ne sia proprietario o possessore, resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell'appalto (di cui abbia comunque la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto), e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso. L'autonomia di quest'ultimo nello svolgimento della sua attività - che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente - in realtà riguarda l'attività da porre in essere per l'esecuzione dell'appalto,
pagina 10 di 21 non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori. Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima” (C. 23442/2018).
In applicazione di tale consolidato principio giurisprudenziale “Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo” (C. 11671/2018).
Nel caso di specie, alla luce di tutto quanto testé dedotto, non può pertanto dubitarsi della situazione fattuale sopra indicata in capo all'odierno ente convenuto, non essendo stato allegato né tantomeno provato che l'area di lavoro in oggetto fosse stato preclusa all'accesso dei dipendenti della ditta o comunque Parte_7 alla supervisione ad opera di soggetti terzi.
Di contro le dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi dipendenti della ditta appaltante rendono evidente la partecipazione anche di quest'ultima società nell'area di lavoro in questione e, pertanto, la permanenza della possibilità di una vigilanza in tal senso.
Del resto, costituisce circostanza documentalmente provata che le attività lavorative in oggetto dovessero essere precedute dall'attività di messa in sicurezza dell'area proprio ad opera di come da riunione precedente l'intervento, che, Parte_7 di contro, non soltanto non ha effettuato le stesse ma ha lasciato colpevolmente la cabina elettrica aperta, ad ulteriore conferma della permanenza di un potere di fatto sulla res.
Orbene tanto rilevato a proposito del primo dei presupposti (id est, la custodia) fondante la responsabilità custodiale ex articolo 2051 del codice civile, deve ritenersi, alla luce degli accertamenti sopra riportati, sussistente anche il secondo presupposto (id est, quello della derivazione del danno dalla cosa) fondante la responsabilità custodiale in parola.
Al riguardo deve osservarsi che, ai fini dell'articolo 2051 del codice civile, è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che pagina 11 di 21 l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento".
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, ma anche Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n. 2563/2007).
Consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis e solo tra le più recenti, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 24755/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008).
Orbene, nel caso di specie, è evidente, per come accertato in sede peritale, che la responsabilità dei danni occorsi all'odierno attore siano riconducibili alla potenzialità dannosa indubitabilmente esistente nella cabina in questione, in ragione degli acclarati inadempimenti sia nella predisposizione della messa in sicurezza dell'area sia nella mancata chiusura della cabina.
In questo contesto, non risulta provato alcun caso fortuito idoneo ad escludere i profili oggettivi di responsabilità discendenti dall'art 2051 c.c.
4.2. A questo profilo di responsabilità si aggiunge, a carico della ditta appaltante, la responsabilità ex art 2043 c.c. potendo configurarsi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, una corresponsabilità del committente, da affiancarsi a quella dell'appaltatore, in caso di specifiche violazioni di regole di cautela (C. 1234/2016).
pagina 12 di 21 Nel caso di specie, per come sopra dedotto, l'accertata grave mancata attuazione della messa in sicurezza della cabina nella disponibilità della ditta appaltante, tramite rimozione della tensione elettrica, rende evidente la sicura corresponsabilità di , Parte_7 quale ente committente, nella causazione dell'evento de quo.
Si rammenta infatti, per come già compiutamente motivato con riferimento alla posizione della ditta appaltatrice, che il committente è titolare "ex lege" di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali, come quella del datore di lavoro (Cass., Sez. 4, n. 37738 del 28/05/2013, Rv. 256635).
Ne consegue che “ove i lavori si svolgano nello stesso ambiente, non venendo meno l'ingerenza dell'appaltante e la diretta riconducibilità anche a quest'ultimo dell'organizzazione del cantiere, sussiste la responsabilità sia dell'appaltante che dell'appaltatore in relazione agli obblighi antinfortunistici” (C. 38845/2019)
Precipitato logico applicativo di quanto testé dedotto è che il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali (Cass., Sez. 4, n. 32272 del 6-8-2009, ) e risponde dell'evento lesivo allorché quest'ultimo Per_2 si ricolleghi causalmente anche alla sua colposa omissione, come avviene, ad esempio, quando egli abbia consentito l'espletamento del lavoro in presenza di situazioni di fatto pericolose (Cass., Sez. 4, n. 36605 dell'11-10-2011, ). Per_3
Nel caso di specie la pericolosità sopra evidenziata della cabina elettrica già sussistente prima dell'inizio dei lavori, non può, alla luce dei principi sopra rammentati, in alcun modo comportare una deroga alla osservanza anche da parte dell'ente committente della normativa antiinfortunistica in questione.
Ne consegue che l'evento in oggetto è da ritenersi causalmente riconducibile ad una sua colpevole omissione, tenuto conto che l'inadeguatezza delle misure precauzionali, sia in astratto (giacché l'avvertimento contenente il divieto di accesso per i non autorizzati non può certo estendersi alla ditta appositamente incaricata di accedervi), sia in concreto (per quel che concerne l'inesistenza di qualsivoglia rimozione della tensione elettrica della cabina e l'accessibilità alla cabina non chiusa a chiave), tenuto conto dell'evidente situazione di pericolo manifestatasi anche in fase esecutiva dei lavori, è immediatamente percepibile, da parte della società appaltante, senza particolari indagini tecniche.
5. I predetti convenuti devono dunque essere ritenuti responsabili solidalmente nei confronti degli attori per i danni da questi subiti, avendo le relative azioni ed omissioni chiaramente contribuito in modo efficiente a produrre l'evento.
pagina 13 di 21 5.1. Con specifico riferimento alle domande di regresso interno a vario titolo formulate occorre precisare che essendo unico il danno- evento consistito nell'evento morte del lavoratore, da cui originano le domande riconvenzionali e di regresso a vario titolo formulate, in tanto le domande di regresso devono essere esaminate ed accolte in quanto, sulla scorta della previsione di cui all'art 2055 co. 2 c.c., sia conclusivamente accertata la graduazione delle colpe di ciascuna delle società convenute nella causazione dell'evento morte.
Tanto premesso deve ritenersi accertata la colpa di Controparte_1
nella misura del 70% con addebito del residuo 30% in capo alla
[...] ditta appaltante Parte_7
Sul punto è da ritenere, invero, prive di pregio giuridico la circostanze addotte da entrambe le società convenute laddove, facendo leva sulla colpa di ciascuno, ritengano sussistere una responsabilità esclusiva dell'una anziché dell'altra.
Sul punto occorre infatti rammentare che in presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, coevi e succedentisi nel tempo, a tutti dev'essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno, se abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili o quando, inserendosi questo quale causa sopravvenuta nella serie causale, spezzi il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando, esaurendo fin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al rango di occasioni estranee (Cass. 26 febbraio 1988 n. 2051). Ciò perché anche nell'illecito civile il rapporto di causalità va accertato alla stregua degli artt. 40 e 41 C.p., fondati sul principio dell'equivalenza delle cause, col correttivo delle cause sopravvenute "da sole sufficienti a determinare l'evento", identificabili in fatti del tutto avulsi dalla condotta del soggetto, eccezionali e non prevedibili, capaci, per esclusiva forza propria, di produrre il risultato dannoso, anche senza la situazione creata dalla serie causale già posta in essere dalla condotta antecedente.
Tutto ciò premesso, non può esservi dubbio che la condotta imprudente dei dipendenti della società sia per quel che Controparte_1 concerne l'accesso alla cabina che per quel che concerne le specifiche lavorazioni effettuate sul trasformatore, si sia combinato con la condotta colposa di non potendo certo Parte_7 assurgere a fatto eccezione e non prevedibile nei termini sopra illustrati.
Era infatti prevedibile, oltre che pacificamente concordato, che il giorno dell'evento lesivo la società si sarebbe Controparte_1 recata nella cabina carbone indicata negli accordi tra le parti, così come che le lavorazioni effettuate, in particolare lo sbullonamento della struttura, fossero funzionali ad effettuare l'attività di pagina 14 di 21 misurazione a cui era preposta la società appaltatrice in quel giorno.
Tali condotte, per quanto direttamente causative dell'evento morte, si sono innestate in un contesto connotato dal fatto che di tutte le 13 cabine chiuse a chiave presenti nel cantiere di Parte_7
, l'unica con la serratura rotta e quindi pienamente
[...] accessibile fosse proprio quella dove il giorno concordato la ditta appaltatrice avrebbe dovuto fare ingresso per eseguire le misurazioni.
Non può esservi dubbio quindi della prevedibilità e non eccezionalità di simili condotte nel contesto sopra evidenziato, di talché le condotte di vennero a porsi come cause Controparte_1 sopravvenute che, strettamente dipendenti dalla accessibilità dell'area di lavoro e, specificamente, della cabina in questione, si inserirono, con carattere di prevedibilità e di normalità, nel processo eziologico attivato dal ragionevole affidamento, come da protocollo di sicurezza e riunione svolta il giorno precedente, che l'area fosse in sicurezza e che la tensione elettrica fosse stata tolta, essendo la porta aperta.
Ne consegue che è da ritenersi concretato proprio quel concorso di più cause concorrenti nella produzione del medesimo evento che è alla base, come s'é visto, della responsabilità degli odierni convenuti per l'intero danno prodotto al sig. , ad essi ascrivibile in Per_1 concorso solidale (art. 2055 C.c.), per aver posto in essere,
[...] la prima condizione dell'evento, rispetto alla quale Parte_7 l'intervento successivo di si pone come Controparte_1 naturale sviluppo evolutivo. E' chiaro quindi che entrambe avendo partecipato, seppure con diverse modalità esecutive, al meccanismo causativo di quel determinato, unico evento dannoso, ad entrambe sia ascrivibile una colpa nell'evento de quo.
Ciò posto, tuttavia, è da ritenersi accertato che la condotta colposa di abbia inciso in maniera prevalente sulla Controparte_1 produzione del fatto dannoso, per le stesse modalità operative in cui è stato svolto l'intervento in questione.
È da ritenersi documentalmente provato, invero, che la società convenuta, ha operato, per l'esecuzione delle lavorazioni, con modalità e tecniche operative del tutto incompatibili con la pericolosità dell'area di lavoro e con la stessa conformazione della cabina, non essendo richiesta e dovuta l'opera di sbullonamento avviata dal sig. per poter prendere visione del trasformatore Per_1 in questione.
Pertanto se, da un lato, è vero che la mancata messa in sicurezza del cantiere ha consentito al lavoratore di entrare in contatto indisturbato con la res, dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto vero che una adeguata informazione dei rischi e predisposizione di misure di sicurezza ad opera del datore di lavoro al pari avrebbe pagina 15 di 21 comunque impedito al lavoratore della ditta appaltatrice, con elevato grado di probabilità, l'esito fatale in cui è occorso e che, in aggiunta a ciò, un corretto operare in merito al sollevamento dei pannelli protettivi avrebbe, anche a fronte della situazione di pericolo, evitato l'evento morte.
Ne consegue l'accertamento delle colpe con conseguente accoglimento delle domande di regresso formulate nei termini sopra indicati (70%- 30%).
5.2. Tanto premesso con riferimento ai profili di responsabilità delle società convenute nei confronti del lavoratore deve Per_1 ritenersi meritevole di accoglimento la domanda di rivalsa formulata in via trasversale da per la quota di colpa alla Parte_7 stessa ascritta, sulla base della clausola di manleva sottoscritta tra le parti in causa nel relativo contratto.
Premesso, infatti, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è giuridicamente lecito consentire a parte committente di riversare su altri e anche sullo stesso appaltatore gli oneri derivanti dalla propria responsabilità (ex multis C. 15891/2001) deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto da , che tale Controparte_1 clausola sia operativa anche solo sulla base di un concorso di colpa (per come evidenziato nel caso di specie).
Il tenore letterale della stessa pattuizione, del resto, è inequivoco nel fare riferimento ad ogni tipo di responsabilità e, parimenti, inequivoco a riferire l'operatività di tale clausola ad ogni tipo di lavorazione che venga effettuata presso la propria sede, senza distinzione di sorta in ordine alle specifiche incombenze espletate.
6. Merita infine accoglimento la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti di Controparte_1 [...]
sulla base della polizza in atti, essendo Controparte_3 pacifico e documentale che la società convenuta fosse assicurata per la responsabilità civile derivante da eventi quali quello per cui causa.
7. Sotto il profilo del quantum, per quel che concerne, in primo luogo, i danni non patrimoniali lamentati iure proprio da ciascuno dei soggetti agenti, deve innanzitutto riconoscersi quanto lamentato a titolo di danno morale da perdita del rapporto parentale ma non già l'ulteriore, inammissibile, pretesa avanzata per il medesimo pregiudizio (i.e. la perdita del rapporto parentale), questa volta, a titolo di danno esistenziale e l'ulteriore inammissibile pretesa avanzata per il medesimo pregiudizio a titolo di danno morale soggettivo.
7.1. Si rammenta, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che “in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione
pagina 16 di 21 alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazione che compromettono l'unità la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (C. 14655/2017).
Per quanto concerne l'onere della prova del danno da perdita del rapporto parentale, pertanto, l'evoluzione giurisprudenziale in materia ha portato a richiedere la sussistenza di un duplice presupposto: il primo, di diritto, consistente nell'esistenza di un vincolo riconosciuto dall'ordinamento giuridico tra la vittima e l'attore e, il secondo, di fatto, rappresentato dalla sussistenza di un vincolo affettivo tra gli stessi.
Orbene, da un lato, il presupposto di diritto è certamente integrato con riferimento a tutti gli attori atteso che costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che gli attori siano rispettivamente genitori, fratelli e moglie del deceduto.
Dall'altro lato, deve ritenersi altresì presuntivamente provato anche la sussistenza del suddetto presupposto di fatto con riguardo a ciascuno degli attori.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che tale pregiudizio “va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vito basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e sulla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è collegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, danno che può presumersi allorquando costoro siano legati da uno stretto vincolo di parentela, ipotesi in cui la perdita lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare” (ex multis C. 29784/2018; C. 4253/2012; C. 12146/2016; C. 3764/2018).
Ne consegue, in ragione di quanto testé dedotto, che il dato legalmente rilevante della parentela stretta all'interno della famiglia nucleare costituisce elemento presuntivo idoneo ad inferire, secondo un elevato grado di probabilità logica, dal fatto noto, pagina 17 di 21 rappresentato dalla morte di un prossimo congiunto, il fatto ignoto che i familiari stretti dello scomparso, in quanto privati di un valore non economico ma personale rappresentato dal godimento della presenza del congiunto, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione che, nel caso di detto legame parentale stretto, proprio per l'intensità del vincolo, “prescinde già in sé dalla convivenza” che “non può rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio” (C. cit.). Ne consegue che “anche la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza dei familiari – madre, padre, fratelli – alla morte del congiunto – figlio, fratello – trattandosi di elemento neutro” (ex multis C. 29784/2018; C. 3767/2018).
Nell'ambito della liquidazione equitativa riconosciuta in forza dei suddetti principi giurisprudenziali, occorre avere a riguardo al più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (C. 26300/2021).
Alla luce di tutto quanto testé dedotto, applicando il sistema a punti determinato dalla Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024, che prevede il valore punto pari a 3.911,00 euro per i genitori e la moglie e di euro 1698,00 per i fratelli, andranno così determinati i parametri previsti:
a) età della vittima primaria, 22 punti (su un massimo di 28, in considerazione della giovane età del lavoratore al momento del decesso: 37 anni)
b) età della vittima secondaria:
- : 16 punti (età al momento dell'illecito: 65 anni) Parte_2
- : 18 punti (età al momento dell'illecito: 53 anni) Parte_3
- : 18 punti (età al momento dell'illecito: 30 anni) Parte_4
- : 18 punti (età al momento dell'illecito: 28 anni) Parte_5
- : 22 punti (età al momento dell'illecito: 32 anni) Parte_1
pagina 18 di 21 c) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare: 9 punti (in ragione del numero di familiari presenti nel nucleo)
d) qualità è intensità della relazione affettiva: 15 punti (ossia il valore medio tra il minimo, 0, e il massimo, 30) nei riguardi dei genitori, con i quali ha continuato ad avere un rapporto stabile e duraturo come testimoniato dalle prove testimoniali, 0 punti nei riguardi dei fratelli, in difetto di allegazioni specifiche ulteriori, 20 punti nei riguardi della moglie, rispetto alla quale, stante il matrimonio da poco intervenuto e la giovane età, è presumibile come elevata l'intensità del vincolo coniugale e) convivenza tra congiunto e vittima: 16 punti nei riguardi della moglie
Il danno risarcibile subito dagli attori, pertanto, andrà quantificato, per e ciascuno nella Parte_4 Parte_5 somma finale di euro 92.496,00, somma già attualizzata secondo le vigenti Tabelle di Milano, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito (7.8.2018) e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo;
parimenti quello subito dai genitori e deve essere quantificato, Parte_2 Parte_3 rispettivamente in euro 242.482,00 ed euro 250.304,00, somma già attualizzata secondo le vigenti Tabelle di Milano, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito (7.8.2018) e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo. Infine, per moglie di il danno risarcibile Parte_1 Persona_1 deve essere quantificato in euro 269.859,00, somma già attualizzata secondo le vigenti Tabelle di Milano, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito (7.8.2018) e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
7.2. Sotto il profilo del danno patrimoniale, merita accoglimento la domanda proposta per le spese funerarie sostenute, non essendo, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, l'importo in questione da ritenersi soddisfatto alla luce dell'importo erogato dall'INAIL.
Sul punto occorre infatti rammentare che, per come ulteriormente ribadito recentemente, “Secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito rísarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito. Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d.
pagina 19 di 21 danno differenziale) non è certo quello ─ che di fatto risulta applicato dai giudici di merito ─ di sottrarre tout court per intero l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo Inail le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout courtl'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»: v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021)” (C. 30293/2023)
Nel caso di specie, il valore capitale della rendita erogata dall'Inail rappresenta un indennizzo destinato al ristoro del danno patrimoniale consistito nella riduzione della capacità di guadagno, di talché le spese funerarie non possono certo ritenersi incluse nell'importo liquidato.
Pertanto, a titolo di danno patrimoniale, l'importo liquidabile è pari a euro 9000,00, in quanto causalmente e strettamente riconducibile all'evento occorso a Persona_1
8. La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accertata la responsabilità solidale, ex art 2055 c.c. e per i diversi titoli indicati in narrativa, di e Controparte_1 per i danni cagionati agli odierni attori, nella Parte_7 misura rispettivamente del 70% e 30% delle quote di colpe addebitate, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio:
- in favore di della somma di euro 269.859,00, Parte_1 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo e di euro 9.000,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi alla data dell'esborso fino al soddisfo
- in favore di , della somma di euro 242.482,00, oltre Parte_2 interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo
- in favore di della somma di euro 250.304,00, Parte_3 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo pagina 20 di 21 - in favore di della somma di euro 92.496,00, Parte_4 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo
- in favore di , della somma di euro 92.496,00, oltre Parte_5 interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo b) condanna al pagamento delle somme di cui al Controparte_1 capo a) addebitate a in forza della clausola di Parte_7 manleva stipulata tra le parti c) Condanna e in solido Controparte_1 Parte_7 tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in complessivi euro 37.950,00, tenuto conto delle maggiorazioni di cui all'art 4 co. 2 DM 55/2014 oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario d) dichiara tenuta al pagamento delle somme di Controparte_2 cui ai capi a) e c) addebitate a ai sensi Controparte_1 dell'art 1917 c.c. e in forza di polizza per la responsabilità civile, nei limiti del massimale indicato in polizza e) spese compensate nei rapporti tra e Controparte_2 [...]
Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1169/2022 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. e (C.F. ) Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. ROSSI FRANCESCO, l'avv MIAZZI MARIA LUISA e dall'avv. ANTONIO EMILIO CAROLLO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. ROSSI
FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 4 33100 UDINE presso lo Parte_6 studio dell'avv. Parte_7
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CAVALIERE CRISTINA,
[...] P.IVA_2
l'avv. ROBERTO ALBERTO e dall'avv. GUALDI LUCA elettivamente domiciliato in VIA
DUCHESSA JOLANDA 19 TORINO presso lo studio dell'avv. CAVALIERE CRISTINA
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. PIAZZA ALOMA Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA MARCO POLO 8 CONEGLIANO presso lo studio dell'avv.
PIAZZA ALOMA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte del 19 e 20 dicembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
, e hanno
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto in giudizio e , al Controparte_1 Parte_7 fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
pagina 1 di 21 Hanno dedotto, in fatto, che in data 7.8.2018, è rimasto Persona_1 coinvolto in un incidente mortale mentre, nello svolgimento dell'attività per conto di e alle dipendenze di Parte_7
era intento ad effettuare la sostituzione di Controparte_1 un trasformatore all'interno di una cabina elettrica.
Hanno dedotto, in particolare, che, il lavoratore, lasciato solo al momento della rimozione dei bulloni della struttura metallica in questione, è rimasto folgorato in conseguenza della tensione elettrica comunque presente all'interno della cabina, cagionando così la morte del lavoratore.
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile di e Controparte_1 Parte_7 in ragione dell'inosservanza della normativa antinfortunistica discendete dall'art 2087 c.c. e dal d.lgs 81/2008, concretatasi nella mancata messa in sicurezza della cabina, nell'inosservanza degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratore e nella mancata vigilanza.
Hanno conseguente formulato domanda risarcitoria sia per i danni non patrimoniali discendenti dalla perdita del rapporto patrimoniale sia per quelli patrimoniali conseguenti alle spese funerarie sostenute.
Si è costituita in giudizio , contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto in ragione dell'esclusiva ascrivibilità del fatto a per la mancata messa in sicurezza della cabina Parte_7 su cui effettuare le lavorazioni. In via preliminare ha altresì formulato domanda di manleva, con richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex Parte_7 adverso dedotto in ragione dell'inesistenza di profili di responsabilità alla stessa addebitabili stante le pattuizioni intercorse con la ditta appaltatrice e l'inesistenza di una condotta colposa . Ha altresì formulato in via riconvenzione domanda di manleva nei confronti di Controparte_1
Si è costituito in giudizio eccependo Controparte_2 l'inoperatività della polizza in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata.
1. In punto di inquadramento giuridico della presente fattispecie, occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al pagina 2 di 21 rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale
“sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.” (ex multis C. 2/2020; C. 10578/2018).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che allorquando, come nel caso di specie, parte attrice agisce per ottenere il ristoro dei danni iure proprio, il ricorso al catalogo della colpa di cui all'art. 2087 c.c., tuttavia, non esclude che la regola dell'onere probatorio inerente all'azione avviata dagli stessi attori in questo giudizio debba comunque seguire l'ambito applicativo della responsabilità aquiliana, sia nella forma residuale di cui all'art 2043 c.c. che nelle forme speciali agevolate di cui agli articoli seguenti.
A tal proposito, la disposizione normativa da cui occorre partire, al fine della configurabilità delle diverse responsabilità prospettate, è l'art. 2697 c.c. che stabilisce espressamente che "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda". Tale regola, sul piano processuale, se da un lato deve essere mitigata dalle forme agevolate di responsabilità astrattamente prospettabili nel campo extracontrattuale, per come sopra premesso, dall'altro lato, va posta in diretta correlazione con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi deve portare alla base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte dalle parti medesime (si veda ex plurimis Cass. n. 1667/1983).
Ciò detto, vale osservare che, facendo applicazione dei suesposti principi in ordine al riparto degli oneri probatori nella presente azione proposta, la pretesa attorea è da ritenersi provata in tutti gli elementi costitutivi dell'illecito che viene in rilievo.
2. In particolare, sotto il profilo oggettivo, l'istante ha, innanzitutto, fornito prova idonea a dimostrare la dinamica dell'infortunio occorso a fatto costitutivo della Persona_1 propria domanda, e del nesso di causalità materiale tra il danno- evento e lo svolgimento dell'attività lavorativa, alla luce della ricostruzione operata in sede penale e nella documentazione correlata.
Si rammenta infatti che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'assenza di una norma di chiusura nel senso pagina 3 di 21 dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.
Sono così state ritenute prove atipiche le produzioni documentali già avvenute nel giudizio penale, come gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa, i verbali di prove espletati in altri giudizi, le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, nonché le perizie acquisite nel corso di altro processo.
In tale ambito, pertanto, il giudice “è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (C. 1593/2017).
In conseguenza di quanto sopra dedotto, sotto il profilo oggettivo, costituisce circostanza documentalmente provata che, nelle circostanze di tempo e di luogo allegate da parte attrice, Per_1 stava espletando le incombenze affidategli dal datore di
[...] lavoro (i.e. Friul Montaggi s.r.l.) presso la sede della ditta Buzzi Unicem S.p.A., in forza di contratto di somministrazione di lavoro sottoscritto tra le parti in causa.
Parimenti costituisce circostanza documentalmente provata sia il verificarsi dell'infortunio nello svolgimento dell'attività lavorativa sia la dinamica del fatto.
Gli organi accertatori hanno infatti accertato che il decesso di
[...]
è avvenuto mentre lo stesso era intento a rimuovere i coperchi Per_1 del trasformatore della cabina carbone presente presso il cantiere di parte convenuta, su specifico incarico di vice Parte_8 presidente di Controparte_1
Orbene, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte (Cass.
civ., 27.10.2008, n. 25842; Cass. civ., 9.09.2008, n. 22662; Cass.
civ., 20.03.2007, n. 6565; Cass. civ., 28.04.2006, n. 9919; Cass.
civ., 15.02.2006, n. 3282; cass. civ., 1.07.2005, n. 14038; Cass.
civ., 8.06.2005), il rapporto degli agenti, pur costituendo piena prova, fino a querela di falso, delle sole dichiarazioni delle parti e dei soli altri fatti che il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuti in sua presenza, per quel che concerne "le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, […], per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria".
pagina 4 di 21 Nel caso di specie la suddetta ricostruzione trova il conforto delle dichiarazioni, a sommarie informazioni, rese da , il Parte_8 quale ha confermato che nelle circostanze di tempo e di luogo allegate da parte attrice “dovevamo togliere alcune piastre del pavimento per studiare come smontare e trasportare esternamente il trasformatore presente” in quanto da sostituire e che tale lavoro prevedeva lo sbullonamento di “una parte del trasformatore per capire come era fatto”; ha altresì confermato, dopo aver Parte_8 dato incarico al lavoratore di iniziare i lavori ed essersi allontanato, di aver ritrovato, al suo ritorno, “il donato con la pancia contro il radiatore e la mano sinistra non so se sopra il coperchio o dentro alla struttura metallica”.
Tale dichiarazione trova indiretto riscontro anche in quanto riferito, sempre a sommarie informazioni, da altro Tes_1 lavoratore che, intervenuto sul luogo, ha constatato che l'opera di sbullonamento era già stata avviata e la presenza di in Persona_1 prossimità della struttura metallica.
Tali dichiarazioni, proprio perché rese nell'immediatezza dei fatti, in assenza di condizionamenti, nonché specifiche e fra loro concordanti, sono da ritenersi particolarmente probanti dell'evento dedotto in causa.
Tale ricostruzione, infine, è stata confermata anche all'esito del processo penale occorso proprio a essendo stato Parte_8 conclusivamente accertato all'esito dell'istruttoria espletata quanto riscostruito da parte attrice.
Ne consegue che, in ragione di tutto quanto testé dedotto, deve ritenersi provato l'infortunio del lavoratore , così come Persona_1 prospettato da parte attrice.
Ora, rapportando tali dati fattuali alla disciplina giuridica, emerge incontrovertibilmente la responsabilità di tutti i convenuti della presente causa.
3. In particolare, in qualità di ditta Controparte_1 appaltatrice ove furono eseguiti i lavori è chiamata a rispondere innanzitutto ai sensi dell'art. 2050 c.c.
3.1. Non vi è dubbio, infatti, che l'attività di rimozione di un trasformatore all'interno di una cabina elettrica non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati nella detta norma (Cass. Civ. n. 15733/2011).
Sono da considerarsi attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche le attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno;
tra di esse va quindi inclusa anche la gestione delle reti di distribuzione di pagina 5 di 21 energia elettrica (cfr. in questo senso Cass. Civ., 27.1.1982, n. 537) da intendersi in senso lato, ossia riferita anche ad attività di carattere squisitamente tecnico, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto.
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che l'infortunio occorso a sia Persona_1 avvenuto in occasione dei lavori appaltati a Controparte_1 aventi ad oggetto la sostituzione di un trasformatore all'interno di una cabina elettrica e presupponenti, pertanto, la stessa interruzione della energia per l'esecuzione di tali lavori.
Tali circostanze, oltre che pacificamente ammesse dalle parti in causa, trovano riscontro nella documentazione in atti posto che la rimozione del trasformatore richiedeva la messa in sicurezza dell'area di lavoro tramite rimozione della tensione elettrica della struttura metallica stessa.
Tanto premesso, si rammenta che la disciplina normativa de qua prevede una presunzione di colpa a carico dell'esercente l'attività, vincibile soltanto attraverso la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nel caso di specie, lungi dall'aver fornito tale prova liberatoria, la condotta dell'impresa appaltatrice (consistita, come sopra evidenziato, nella rimozione di un trasformatore collegato all'erogazione di energia elettrica) ha al contrario rivestito un ruolo determinante nella causazione dell'evento, e quindi del danno.
Si rammenta, infatti, che l'applicabilità della norma in esame postula solo l'accertamento del fatto obiettivo della derivazione causale del danno dall'esercizio di una attività pericolosa e, pertanto, non esige la dimostrazione del nesso eziologico tra un fatto specifico imputabile all'agente e l'evento dannoso, essendo invece sufficiente l'accertamento di tale nesso tra l'evento dannoso ed il generico esercizio dell'attività pericolosa (C. 5799/1980). È, quindi, compito del giudice considerare se l'evento lesivo si ponga come probabile conseguenza dell'attività pericolosa (C. 4710/1991).
La sussistenza di tale profilo eziologico deve essere valutata alla stregua dei seguenti consolidati principi: “1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra un comportamento (dell'autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente qualificabile in termini di damnum iniuria datum) e l'evento; 2) nell'individuazione di tale relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto oggettivata, da parte dell'autore del fatto, essendo il concetto logico di previsione insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito); 3) il pagina 6 di 21 nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi causa dell'evento stesso” (tra le tante C. 20904/2013).
Sul piano probatorio, occorre pertanto accertare il collegamento del danno-evento con il carattere rischioso dell'attività espletata in termini di probabilità inversa, onde inferire che l'incidenza del dell'attività lavorativa espletata si pone in relazione con l'evento secondo il criterio del “più probabile che non”.
Alla luce di ciò, nella disamina del profilo di causalità materiale occorrerà prescindere dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente (che attiene al profilo soggettivo dell'illecito che sarà di seguito specificamente valutato) così come si dovrà prescindere dalla disamina di ogni ulteriore causa ritenuta da parte convenuta produttiva dell'evento lamentato che sarà oggetto di successiva disamina.
A tal fine, pertanto, alla stregua del c.d. principio causale puro, il nesso causale in senso materiale suppone che rispetto all'evento dannoso la condotta commissiva od omissiva del soggetto individuato come responsabile (ovverosia, nel caso di specie, la natura dell'attività esercitata dalla ditta appaltatrice) “si ponga come antecedente necessario, anche in concorso con altri, rispetto alla verificazione dell'evento” (C. 20904/2013).
Nel caso di specie, deve ritenersi assolto anche tale onere probatorio a carico di parte attrice, essendo stata data dimostrazione che l'attività appaltata a si è Controparte_1 inserita nella serie causale che ha condotto all'evento morte, in ragione del dimostrato rapporto di stretta sequenzialità tra il carattere pericoloso insito all'attività stessa e l'esito finale mortale ai danni del lavoratore.
Gli accertamenti peritali svolti in sede penale hanno infatti consentito di ritenere accertato, all'esito dell'articolato percorso scientifico e motivazionale, che il decesso sia avvenuto proprio in conseguenza della folgorazione riscontrata sul corpo dello stesso lavoratore, tramite rinvenimento di lesioni “che potevano essere ricondotte ad un trauma termico-elettrico ovvero ad un possibile arco elettrico polso-addome”
L'individuazione tra le concause dell'evento mortale dell'azione lavorativa esercitata dalla ditta appaltatrice consente pertanto di ritenere, sul piano della causalità materiale, che il rapporto di lavoro si è inserite nella serie causale che ha portato Persona_1 alla morte secondo il criterio del “più probabile che non”.
pagina 7 di 21 3.2. Anche a voler prescindere dal suddetto regime agevolato di responsabilità discendente dall'ambito applicativo di cui all'art 2050 c.c., l'impresa convenuta rimane comunque responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per violazione delle regole di cautela la cui osservanza è lecito attendersi per l'esecuzione di tali lavori, sia quali precipitati logico applicativi discendenti dall'adempimento del dovere di diligenza ex art 1176 c.c. sia quali precipitati logico applicativi discendenti dall'adempimento dell'art 2087 c.c. e delle specifiche previsioni in materia di normativa antiinfortunistica, alla luce di quanto normativamente previsto dal d.lgs 81/2008.
Sotto il profilo più specifico delle concrete condotte omesse è da ritenersi accertata, all'esito delle indagini svolte in sede penale, la violazione, a carico della ditta convenuta degli artt. 15, 17, 19, 28, 36, 37, 73 del d.lgs. 81/2008 per non avere preventivamente valutato i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro tramite predisposizione di misure di prevenzione e protezione adeguate.
Il contratto di lavoro in atti, invero, non contiene neppure l'elencazione dei rischi per l'integrità e la salute dei lavori.
Inoltre, per come conclusivamente emerso all'esito dell'attività ispettiva in atti, il lavoratore è rimasto solo nel momento dell'effettuazione di tale pericolosa attività, essendosi il responsabile allontanato e non avendo, pertanto, lo stesso supervisionato la correttezza delle attività svolte.
A fronte di queste gravissime inadempienze, appare del tutto privo del benché minimo fondamento logico, oltre che giuridico, la circostanza che i lavori fossero da eseguire presso la ditta
[...] che si sarebbe concretamente avvalsa della forza lavoro Parte_7 messa a disposizione di Controparte_1
Mette conto rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “il D.Lgs. n. 81 del 2008 ha disegnato un'efficace rete di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, assegnando ruoli prevenzionali e di garanzia a tutte le figure apicali presenti nei cantieri mobili o temporanei, non esimendo dalla propria responsabilità alcuna delle figure datoriali o in posizione di garanzia, a fronte della presenza di altri corresponsabili, rimanendo tutti coinvolti nella diuturna ed efficace ottemperanza alle norme di legge. Ciò significa che, pure in presenza ad esempio, di un responsabile di cantiere, il datore di lavoro non resta assolutamente e per nessuna ragione, esentato dalle responsabilità a lui facenti capo, fra le quali oggi si stanno esaminando, quelle sancite dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 122, 136 e 96” (C. Pen. 10544/2018).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che le varie società coinvolte a vario titolo nell'effettuazione dei lavori (i.e. la ditta appaltante e la ditta appaltatrice) non si sovrappongono nella sostituzione/esclusione della responsabilità di una a favore pagina 8 di 21 dell'altra, cooperando sempre “per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori” (ex multis C. Pen. 1780/2014; C. Sez. 4, n. 7443 del 17/01/2013).
Resta quindi conforme al quadro normativo di riferimento, pur a fronte di una mancata messa in sicurezza dell'area di lavoro ad opera di l'obbligo, gravante sull'impresa Parte_7 appaltatrice, di verificare l'effettiva e concreta attuazione del piano di sicurezza che avrebbe dovuto essere predisposto prima dell'esecuzione dei lavori e di assumere iniziative (quali, ad esempio, contattare la ditta incaricata per avere informazioni circa lo stato di sicurezza) idonee a verificare il grado di consapevolezza dei diversi attori in merito al rischio derivante dalla presenza di una cabina elettrica produttrice di energia elettrica e, quindi, di per sé pericolosa.
Deve ritenersi altresì accertata, in capo alla società convenuta, anche l'inosservanza dei doveri di informazione e formazione del lavoratore, connessi all'operatività degli artt. 37 e 118 d.lgs 81/2008.
Giova sul punto rammentare, a confutazione delle deduzioni di
[...]
, che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema CP_1 Corte, “in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'obbligo di formazione e informazione gravante sul datore di lavoro riguarda tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, anche non specificamente connessi alle mansioni affidate ai lavoratori” (C. 22034/2018).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che tale incombente non può ritenersi eluso per il solo fatto che l'incombente affidato non fosse oggetto specifico del rapporto di lavoro intercorso con la parte, posto che, per tutte le ragioni sopra esposte, in ogni caso la evidente situazione di pericolo strettamente connessa all'attività espletata nelle immediate adiacenze di un impianto elettrico avrebbe imposto siffatto adempimento
Di contro, non risulta, come confermato dalla relazione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale in data 17 agosto 2018 (allegata sub doc. 6 cfr. pag. 15) che il sig. abbia mai Per_1 ricevuto una specifica formazione ed informazione in relazione all'esecuzione di tale lavoro di manutenzione degli impianti (e certamente non di manutenzione di impianti elettrici). Circostanza, questa, confermata dallo stesso sig. vice presidente del Pt_8 C.d.A. di e preposto al cantiere dello Controparte_1 stabilimento . Parte_7
4. Ai profili di responsabilità sopra indicati, ascrivibili a
[...]
, vanno aggiunti anche quelli accertati nei confronti Controparte_1 del sia ai sensi dell'art 2051 c.c., in qualità Parte_7 di detentore della cabina nella quale furono eseguiti i lavori pagina 9 di 21 appaltati, sia ai sensi dell'art 2043 c.c. in relazione alle specifiche cautele omesse.
4.1. Sotto il primo profilo, va preliminarmente sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (in giurisprudenza, fra le tante, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Quanto al primo presupposto, ossia la custodia, deve rilevarsi che esso consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008). Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e, pertanto, non solo i proprietari, ma anche i conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008, Cass. n. 14745/2007, Cass. n. 1878/2006, Cass. n. 16231/2005), depositari, comodatari (cfr. Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004).
Tanto premesso, nel caso di specie, non può dubitarsi della situazione fattuale sopra indicata in capo all'odierna convenuta atteso che, costituisce circostanza incontestata che la cabina elettrica interessata dai lavori rientri nell'ambito di disponibilità giuridica e materiale dell'ente convenuto.
Tale relazione custodiale, inoltre, sussiste indipendentemente dalla responsabilità dell'appaltatore che abbia eseguito i lavori, salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti di questi.
In ossequio alla nozione ampia di custodia sopra riportata, per quel che concerne più specificamente il caso de quo, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (ex multis C. 5199/1985; C. 5007/1996; C. 16127/2006), nel caso di appalto e/o di affidamento, in vario modo, di servizi e oneri manutentivi a soggetti terzi, non viene meno per il committente detentore del bene che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza (in tal senso: Cass. 17 aprile 2001 n. 5603).
Ed invero, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, “il committente, che ne sia proprietario o possessore, resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell'appalto (di cui abbia comunque la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto), e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso. L'autonomia di quest'ultimo nello svolgimento della sua attività - che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente - in realtà riguarda l'attività da porre in essere per l'esecuzione dell'appalto,
pagina 10 di 21 non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori. Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima” (C. 23442/2018).
In applicazione di tale consolidato principio giurisprudenziale “Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo” (C. 11671/2018).
Nel caso di specie, alla luce di tutto quanto testé dedotto, non può pertanto dubitarsi della situazione fattuale sopra indicata in capo all'odierno ente convenuto, non essendo stato allegato né tantomeno provato che l'area di lavoro in oggetto fosse stato preclusa all'accesso dei dipendenti della ditta o comunque Parte_7 alla supervisione ad opera di soggetti terzi.
Di contro le dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi dipendenti della ditta appaltante rendono evidente la partecipazione anche di quest'ultima società nell'area di lavoro in questione e, pertanto, la permanenza della possibilità di una vigilanza in tal senso.
Del resto, costituisce circostanza documentalmente provata che le attività lavorative in oggetto dovessero essere precedute dall'attività di messa in sicurezza dell'area proprio ad opera di come da riunione precedente l'intervento, che, Parte_7 di contro, non soltanto non ha effettuato le stesse ma ha lasciato colpevolmente la cabina elettrica aperta, ad ulteriore conferma della permanenza di un potere di fatto sulla res.
Orbene tanto rilevato a proposito del primo dei presupposti (id est, la custodia) fondante la responsabilità custodiale ex articolo 2051 del codice civile, deve ritenersi, alla luce degli accertamenti sopra riportati, sussistente anche il secondo presupposto (id est, quello della derivazione del danno dalla cosa) fondante la responsabilità custodiale in parola.
Al riguardo deve osservarsi che, ai fini dell'articolo 2051 del codice civile, è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che pagina 11 di 21 l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento".
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, ma anche Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n. 2563/2007).
Consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis e solo tra le più recenti, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 24755/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008).
Orbene, nel caso di specie, è evidente, per come accertato in sede peritale, che la responsabilità dei danni occorsi all'odierno attore siano riconducibili alla potenzialità dannosa indubitabilmente esistente nella cabina in questione, in ragione degli acclarati inadempimenti sia nella predisposizione della messa in sicurezza dell'area sia nella mancata chiusura della cabina.
In questo contesto, non risulta provato alcun caso fortuito idoneo ad escludere i profili oggettivi di responsabilità discendenti dall'art 2051 c.c.
4.2. A questo profilo di responsabilità si aggiunge, a carico della ditta appaltante, la responsabilità ex art 2043 c.c. potendo configurarsi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, una corresponsabilità del committente, da affiancarsi a quella dell'appaltatore, in caso di specifiche violazioni di regole di cautela (C. 1234/2016).
pagina 12 di 21 Nel caso di specie, per come sopra dedotto, l'accertata grave mancata attuazione della messa in sicurezza della cabina nella disponibilità della ditta appaltante, tramite rimozione della tensione elettrica, rende evidente la sicura corresponsabilità di , Parte_7 quale ente committente, nella causazione dell'evento de quo.
Si rammenta infatti, per come già compiutamente motivato con riferimento alla posizione della ditta appaltatrice, che il committente è titolare "ex lege" di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali, come quella del datore di lavoro (Cass., Sez. 4, n. 37738 del 28/05/2013, Rv. 256635).
Ne consegue che “ove i lavori si svolgano nello stesso ambiente, non venendo meno l'ingerenza dell'appaltante e la diretta riconducibilità anche a quest'ultimo dell'organizzazione del cantiere, sussiste la responsabilità sia dell'appaltante che dell'appaltatore in relazione agli obblighi antinfortunistici” (C. 38845/2019)
Precipitato logico applicativo di quanto testé dedotto è che il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali (Cass., Sez. 4, n. 32272 del 6-8-2009, ) e risponde dell'evento lesivo allorché quest'ultimo Per_2 si ricolleghi causalmente anche alla sua colposa omissione, come avviene, ad esempio, quando egli abbia consentito l'espletamento del lavoro in presenza di situazioni di fatto pericolose (Cass., Sez. 4, n. 36605 dell'11-10-2011, ). Per_3
Nel caso di specie la pericolosità sopra evidenziata della cabina elettrica già sussistente prima dell'inizio dei lavori, non può, alla luce dei principi sopra rammentati, in alcun modo comportare una deroga alla osservanza anche da parte dell'ente committente della normativa antiinfortunistica in questione.
Ne consegue che l'evento in oggetto è da ritenersi causalmente riconducibile ad una sua colpevole omissione, tenuto conto che l'inadeguatezza delle misure precauzionali, sia in astratto (giacché l'avvertimento contenente il divieto di accesso per i non autorizzati non può certo estendersi alla ditta appositamente incaricata di accedervi), sia in concreto (per quel che concerne l'inesistenza di qualsivoglia rimozione della tensione elettrica della cabina e l'accessibilità alla cabina non chiusa a chiave), tenuto conto dell'evidente situazione di pericolo manifestatasi anche in fase esecutiva dei lavori, è immediatamente percepibile, da parte della società appaltante, senza particolari indagini tecniche.
5. I predetti convenuti devono dunque essere ritenuti responsabili solidalmente nei confronti degli attori per i danni da questi subiti, avendo le relative azioni ed omissioni chiaramente contribuito in modo efficiente a produrre l'evento.
pagina 13 di 21 5.1. Con specifico riferimento alle domande di regresso interno a vario titolo formulate occorre precisare che essendo unico il danno- evento consistito nell'evento morte del lavoratore, da cui originano le domande riconvenzionali e di regresso a vario titolo formulate, in tanto le domande di regresso devono essere esaminate ed accolte in quanto, sulla scorta della previsione di cui all'art 2055 co. 2 c.c., sia conclusivamente accertata la graduazione delle colpe di ciascuna delle società convenute nella causazione dell'evento morte.
Tanto premesso deve ritenersi accertata la colpa di Controparte_1
nella misura del 70% con addebito del residuo 30% in capo alla
[...] ditta appaltante Parte_7
Sul punto è da ritenere, invero, prive di pregio giuridico la circostanze addotte da entrambe le società convenute laddove, facendo leva sulla colpa di ciascuno, ritengano sussistere una responsabilità esclusiva dell'una anziché dell'altra.
Sul punto occorre infatti rammentare che in presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, coevi e succedentisi nel tempo, a tutti dev'essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno, se abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili o quando, inserendosi questo quale causa sopravvenuta nella serie causale, spezzi il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando, esaurendo fin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al rango di occasioni estranee (Cass. 26 febbraio 1988 n. 2051). Ciò perché anche nell'illecito civile il rapporto di causalità va accertato alla stregua degli artt. 40 e 41 C.p., fondati sul principio dell'equivalenza delle cause, col correttivo delle cause sopravvenute "da sole sufficienti a determinare l'evento", identificabili in fatti del tutto avulsi dalla condotta del soggetto, eccezionali e non prevedibili, capaci, per esclusiva forza propria, di produrre il risultato dannoso, anche senza la situazione creata dalla serie causale già posta in essere dalla condotta antecedente.
Tutto ciò premesso, non può esservi dubbio che la condotta imprudente dei dipendenti della società sia per quel che Controparte_1 concerne l'accesso alla cabina che per quel che concerne le specifiche lavorazioni effettuate sul trasformatore, si sia combinato con la condotta colposa di non potendo certo Parte_7 assurgere a fatto eccezione e non prevedibile nei termini sopra illustrati.
Era infatti prevedibile, oltre che pacificamente concordato, che il giorno dell'evento lesivo la società si sarebbe Controparte_1 recata nella cabina carbone indicata negli accordi tra le parti, così come che le lavorazioni effettuate, in particolare lo sbullonamento della struttura, fossero funzionali ad effettuare l'attività di pagina 14 di 21 misurazione a cui era preposta la società appaltatrice in quel giorno.
Tali condotte, per quanto direttamente causative dell'evento morte, si sono innestate in un contesto connotato dal fatto che di tutte le 13 cabine chiuse a chiave presenti nel cantiere di Parte_7
, l'unica con la serratura rotta e quindi pienamente
[...] accessibile fosse proprio quella dove il giorno concordato la ditta appaltatrice avrebbe dovuto fare ingresso per eseguire le misurazioni.
Non può esservi dubbio quindi della prevedibilità e non eccezionalità di simili condotte nel contesto sopra evidenziato, di talché le condotte di vennero a porsi come cause Controparte_1 sopravvenute che, strettamente dipendenti dalla accessibilità dell'area di lavoro e, specificamente, della cabina in questione, si inserirono, con carattere di prevedibilità e di normalità, nel processo eziologico attivato dal ragionevole affidamento, come da protocollo di sicurezza e riunione svolta il giorno precedente, che l'area fosse in sicurezza e che la tensione elettrica fosse stata tolta, essendo la porta aperta.
Ne consegue che è da ritenersi concretato proprio quel concorso di più cause concorrenti nella produzione del medesimo evento che è alla base, come s'é visto, della responsabilità degli odierni convenuti per l'intero danno prodotto al sig. , ad essi ascrivibile in Per_1 concorso solidale (art. 2055 C.c.), per aver posto in essere,
[...] la prima condizione dell'evento, rispetto alla quale Parte_7 l'intervento successivo di si pone come Controparte_1 naturale sviluppo evolutivo. E' chiaro quindi che entrambe avendo partecipato, seppure con diverse modalità esecutive, al meccanismo causativo di quel determinato, unico evento dannoso, ad entrambe sia ascrivibile una colpa nell'evento de quo.
Ciò posto, tuttavia, è da ritenersi accertato che la condotta colposa di abbia inciso in maniera prevalente sulla Controparte_1 produzione del fatto dannoso, per le stesse modalità operative in cui è stato svolto l'intervento in questione.
È da ritenersi documentalmente provato, invero, che la società convenuta, ha operato, per l'esecuzione delle lavorazioni, con modalità e tecniche operative del tutto incompatibili con la pericolosità dell'area di lavoro e con la stessa conformazione della cabina, non essendo richiesta e dovuta l'opera di sbullonamento avviata dal sig. per poter prendere visione del trasformatore Per_1 in questione.
Pertanto se, da un lato, è vero che la mancata messa in sicurezza del cantiere ha consentito al lavoratore di entrare in contatto indisturbato con la res, dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto vero che una adeguata informazione dei rischi e predisposizione di misure di sicurezza ad opera del datore di lavoro al pari avrebbe pagina 15 di 21 comunque impedito al lavoratore della ditta appaltatrice, con elevato grado di probabilità, l'esito fatale in cui è occorso e che, in aggiunta a ciò, un corretto operare in merito al sollevamento dei pannelli protettivi avrebbe, anche a fronte della situazione di pericolo, evitato l'evento morte.
Ne consegue l'accertamento delle colpe con conseguente accoglimento delle domande di regresso formulate nei termini sopra indicati (70%- 30%).
5.2. Tanto premesso con riferimento ai profili di responsabilità delle società convenute nei confronti del lavoratore deve Per_1 ritenersi meritevole di accoglimento la domanda di rivalsa formulata in via trasversale da per la quota di colpa alla Parte_7 stessa ascritta, sulla base della clausola di manleva sottoscritta tra le parti in causa nel relativo contratto.
Premesso, infatti, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è giuridicamente lecito consentire a parte committente di riversare su altri e anche sullo stesso appaltatore gli oneri derivanti dalla propria responsabilità (ex multis C. 15891/2001) deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto da , che tale Controparte_1 clausola sia operativa anche solo sulla base di un concorso di colpa (per come evidenziato nel caso di specie).
Il tenore letterale della stessa pattuizione, del resto, è inequivoco nel fare riferimento ad ogni tipo di responsabilità e, parimenti, inequivoco a riferire l'operatività di tale clausola ad ogni tipo di lavorazione che venga effettuata presso la propria sede, senza distinzione di sorta in ordine alle specifiche incombenze espletate.
6. Merita infine accoglimento la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti di Controparte_1 [...]
sulla base della polizza in atti, essendo Controparte_3 pacifico e documentale che la società convenuta fosse assicurata per la responsabilità civile derivante da eventi quali quello per cui causa.
7. Sotto il profilo del quantum, per quel che concerne, in primo luogo, i danni non patrimoniali lamentati iure proprio da ciascuno dei soggetti agenti, deve innanzitutto riconoscersi quanto lamentato a titolo di danno morale da perdita del rapporto parentale ma non già l'ulteriore, inammissibile, pretesa avanzata per il medesimo pregiudizio (i.e. la perdita del rapporto parentale), questa volta, a titolo di danno esistenziale e l'ulteriore inammissibile pretesa avanzata per il medesimo pregiudizio a titolo di danno morale soggettivo.
7.1. Si rammenta, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che “in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione
pagina 16 di 21 alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazione che compromettono l'unità la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (C. 14655/2017).
Per quanto concerne l'onere della prova del danno da perdita del rapporto parentale, pertanto, l'evoluzione giurisprudenziale in materia ha portato a richiedere la sussistenza di un duplice presupposto: il primo, di diritto, consistente nell'esistenza di un vincolo riconosciuto dall'ordinamento giuridico tra la vittima e l'attore e, il secondo, di fatto, rappresentato dalla sussistenza di un vincolo affettivo tra gli stessi.
Orbene, da un lato, il presupposto di diritto è certamente integrato con riferimento a tutti gli attori atteso che costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che gli attori siano rispettivamente genitori, fratelli e moglie del deceduto.
Dall'altro lato, deve ritenersi altresì presuntivamente provato anche la sussistenza del suddetto presupposto di fatto con riguardo a ciascuno degli attori.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che tale pregiudizio “va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vito basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e sulla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è collegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, danno che può presumersi allorquando costoro siano legati da uno stretto vincolo di parentela, ipotesi in cui la perdita lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare” (ex multis C. 29784/2018; C. 4253/2012; C. 12146/2016; C. 3764/2018).
Ne consegue, in ragione di quanto testé dedotto, che il dato legalmente rilevante della parentela stretta all'interno della famiglia nucleare costituisce elemento presuntivo idoneo ad inferire, secondo un elevato grado di probabilità logica, dal fatto noto, pagina 17 di 21 rappresentato dalla morte di un prossimo congiunto, il fatto ignoto che i familiari stretti dello scomparso, in quanto privati di un valore non economico ma personale rappresentato dal godimento della presenza del congiunto, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione che, nel caso di detto legame parentale stretto, proprio per l'intensità del vincolo, “prescinde già in sé dalla convivenza” che “non può rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio” (C. cit.). Ne consegue che “anche la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza dei familiari – madre, padre, fratelli – alla morte del congiunto – figlio, fratello – trattandosi di elemento neutro” (ex multis C. 29784/2018; C. 3767/2018).
Nell'ambito della liquidazione equitativa riconosciuta in forza dei suddetti principi giurisprudenziali, occorre avere a riguardo al più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (C. 26300/2021).
Alla luce di tutto quanto testé dedotto, applicando il sistema a punti determinato dalla Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024, che prevede il valore punto pari a 3.911,00 euro per i genitori e la moglie e di euro 1698,00 per i fratelli, andranno così determinati i parametri previsti:
a) età della vittima primaria, 22 punti (su un massimo di 28, in considerazione della giovane età del lavoratore al momento del decesso: 37 anni)
b) età della vittima secondaria:
- : 16 punti (età al momento dell'illecito: 65 anni) Parte_2
- : 18 punti (età al momento dell'illecito: 53 anni) Parte_3
- : 18 punti (età al momento dell'illecito: 30 anni) Parte_4
- : 18 punti (età al momento dell'illecito: 28 anni) Parte_5
- : 22 punti (età al momento dell'illecito: 32 anni) Parte_1
pagina 18 di 21 c) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare: 9 punti (in ragione del numero di familiari presenti nel nucleo)
d) qualità è intensità della relazione affettiva: 15 punti (ossia il valore medio tra il minimo, 0, e il massimo, 30) nei riguardi dei genitori, con i quali ha continuato ad avere un rapporto stabile e duraturo come testimoniato dalle prove testimoniali, 0 punti nei riguardi dei fratelli, in difetto di allegazioni specifiche ulteriori, 20 punti nei riguardi della moglie, rispetto alla quale, stante il matrimonio da poco intervenuto e la giovane età, è presumibile come elevata l'intensità del vincolo coniugale e) convivenza tra congiunto e vittima: 16 punti nei riguardi della moglie
Il danno risarcibile subito dagli attori, pertanto, andrà quantificato, per e ciascuno nella Parte_4 Parte_5 somma finale di euro 92.496,00, somma già attualizzata secondo le vigenti Tabelle di Milano, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito (7.8.2018) e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo;
parimenti quello subito dai genitori e deve essere quantificato, Parte_2 Parte_3 rispettivamente in euro 242.482,00 ed euro 250.304,00, somma già attualizzata secondo le vigenti Tabelle di Milano, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito (7.8.2018) e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo. Infine, per moglie di il danno risarcibile Parte_1 Persona_1 deve essere quantificato in euro 269.859,00, somma già attualizzata secondo le vigenti Tabelle di Milano, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito (7.8.2018) e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
7.2. Sotto il profilo del danno patrimoniale, merita accoglimento la domanda proposta per le spese funerarie sostenute, non essendo, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, l'importo in questione da ritenersi soddisfatto alla luce dell'importo erogato dall'INAIL.
Sul punto occorre infatti rammentare che, per come ulteriormente ribadito recentemente, “Secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito rísarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito. Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d.
pagina 19 di 21 danno differenziale) non è certo quello ─ che di fatto risulta applicato dai giudici di merito ─ di sottrarre tout court per intero l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo Inail le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout courtl'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»: v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021)” (C. 30293/2023)
Nel caso di specie, il valore capitale della rendita erogata dall'Inail rappresenta un indennizzo destinato al ristoro del danno patrimoniale consistito nella riduzione della capacità di guadagno, di talché le spese funerarie non possono certo ritenersi incluse nell'importo liquidato.
Pertanto, a titolo di danno patrimoniale, l'importo liquidabile è pari a euro 9000,00, in quanto causalmente e strettamente riconducibile all'evento occorso a Persona_1
8. La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accertata la responsabilità solidale, ex art 2055 c.c. e per i diversi titoli indicati in narrativa, di e Controparte_1 per i danni cagionati agli odierni attori, nella Parte_7 misura rispettivamente del 70% e 30% delle quote di colpe addebitate, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio:
- in favore di della somma di euro 269.859,00, Parte_1 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo e di euro 9.000,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi alla data dell'esborso fino al soddisfo
- in favore di , della somma di euro 242.482,00, oltre Parte_2 interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo
- in favore di della somma di euro 250.304,00, Parte_3 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo pagina 20 di 21 - in favore di della somma di euro 92.496,00, Parte_4 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo
- in favore di , della somma di euro 92.496,00, oltre Parte_5 interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo b) condanna al pagamento delle somme di cui al Controparte_1 capo a) addebitate a in forza della clausola di Parte_7 manleva stipulata tra le parti c) Condanna e in solido Controparte_1 Parte_7 tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in complessivi euro 37.950,00, tenuto conto delle maggiorazioni di cui all'art 4 co. 2 DM 55/2014 oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario d) dichiara tenuta al pagamento delle somme di Controparte_2 cui ai capi a) e c) addebitate a ai sensi Controparte_1 dell'art 1917 c.c. e in forza di polizza per la responsabilità civile, nei limiti del massimale indicato in polizza e) spese compensate nei rapporti tra e Controparte_2 [...]
Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 21 di 21