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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5699 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2849/2025 R.G.V.G. promossa congiuntamente
da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Irene PANTO', presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio GRECO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
Rimessa la causa in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter
1 c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27/10/2025, con cui le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso congiunto per la regolamentazione dei diritti afferenti al figlio minorenne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 13/06/2025, e Parte_1
, avendo intrattenuto una convivenza more uxorio, poi cessata, dalla quale è nato, Parte_2
a Catania, il 19/11/2016, il figlio , hanno chiesto al Tribunale di Persona_1
regolamentarne i relativi diritti e interessi in conformità del seguente accordo:
“
1. Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la
responsabilità genitoriale separatamente, con la collocazione prevalente presso la residenza della
madre.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. La casa familiare sita in Catania, via Pescitello n. 33, con relative pertinenze, è assegnata alla
Sig. affinché vi viva con il figlio minore con tutti gli Parte_2 Persona_1
arredi.
4. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio in modo ampio e flessibile Parte_1
, ed in ogni caso, un weekend dalle 17.30 di venerdì alle 20.30 di domenica, ed il week end
successivo dalle17.30 di venerdì alle 20.00 di sabato, non potendo esercitare il diritto di visita
infrasettimanale per impegni lavorativi;
d'estate prenderà il figlio per 2 settimane anche non
consecutive , da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
le festività pasquali e natalizie
seguiranno il principio dell'alternanza dei soli giorni rossi. Il compleanno del minore sarà
festeggiato insieme, ed in caso di disaccordo, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro.
5. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra , Parte_1 Parte_3
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro
2 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
Riguardo all'assegno unico universale, sarà riscosso interamente dalla Sig.ra . Parte_2
Infine, il Sig. contribuirà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie necessarie Per_1
per il mantenimento del figlio, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche,
per cure o protesi dentistiche, per acquisto occhiali o altro genere di protesi o cure oculistiche,
scolastiche, per attività ludiche o sportive, per eventuali viaggi.
6. Il presente accordo avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
7. Spese legali compensate.”.
Va precisato che, laddove, al punto 5. delle superiori condizioni, è regolamentata la corresponsione del contributo al mantenimento del figlio minorenne, la persona in favore della quale tale contributo verrà corrisposto nell'interesse del figlio non deve intendersi tale ma deve Parte_3
intendersi , coerentemente con il tenore complessivo dell'accordo e, financo, con Parte_2
quanto regolamentato anche in ordine all'assegno unico, dovendosi ritenere un mero refuso l'indicazione del nominativo di un soggetto estraneo alla causa.
Parimenti, va precisato, con riferimento a quanto previsto al punto 6. delle superiori condizioni in ordine al dies a quo di efficacia dell'accordo, che esso deve farsi coincidere con la data di deposito del ricorso (non essendo peraltro neppure espressamente indicata in calce al ricorso la data della sua sottoscrizione).
Tanto chiarito, poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire al figlio minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
Diversamente da quanto concordato dalle parti, essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi,
configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2849/2025 R.G.V.G.:
3 ACCOGLIE la domanda congiunta delle parti e, per l'effetto, prende atto dell'accordo relativo alla regolamentazione dei diritti afferenti al figlio , nato a [...] il [...], Persona_1
alle condizioni integralmente riportate in parte motiva, in quanto conformi all'interesse del predetto minore.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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