Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 835/2024 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 835 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
(c.f. ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Monfalcone, alla via Duca d'Aosta n. 15, presso lo studio dell'avv. MICHIELI
DANIELA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elett.te dom.ta in Controparte_1 C.F._2
Monfalcone, al Corso del Popolo n. 4, presso lo studio dell'avv. BANDELLI
ROBERTA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/04/2025, i difensori hanno concluso concordemente come da atto depositato dal ricorrente il 10.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Gorizia per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto
1
il 25.08.1997 a Trieste con , nel corso del quale sono nati i figli Controparte_1
(il 29.09.2000) e (il 30.12.2003), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, di dare atto che egli ricorrente provvederà, in via diretta, al mantenimento del figlio secondogenito, ove il trattamento Naspi, da quest'ultimo percepito, non sia tale da renderlo autosufficiente.
Costituitasi la resistente in data 30.01.2025, all'udienza del 15.04.2025 le parti, comparse personalmente dinanzi al Giudice delegato, hanno confermato la volontà di divorziare e hanno dichiarato di essere addivenuti a un accordo nei termini indicati nell'atto depositato il 10.02.2025, come di seguito riportato:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente ordine di annotazione;
- nulla a titolo di assegno divorzile a favore dell'uno o dell'altro, non ricorrendone i presupposti;
- i coniugi danno atto della raggiunta autosufficienza economica dei figli;
- spese di lite compensate.
Orbene, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia l'accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone il 02.03.2023, iscritto nei reg. di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile al n. 5 p. II s. C/V Bis anno 2023 e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 15 p. II s.
C/V Bis anno 2023.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre, perciò, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Alcuna statuizione accessoria va assunta nella presente sede, avendo le parti dato atto dell'autosufficienza economica propria e di entrambi i figli.
Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
2 R.G. 835/2024 a.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, alle condizioni riportate nella parte motiva, di cui prende atto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Trieste il
25.08.1997 (atto n. 250, parte II, serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1997);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste per gli incombenti di legge;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 28.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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