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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/09/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 15 settembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5028/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 27 settembre 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 28 marzo 2023, domanda per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
- di essere stata sottoposta a visita medica collegiale dalla competente Commissione conclusasi con esito negativo;
- aveva, dunque, depositato istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'assegno ordinario d'invalidità e, disposta la CTU medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il c.t.u. nominato in sede di ATP aveva proceduto ad una sommaria valutazione delle patologie da cui era affetta. Osservava, in particolare, che il ctu aveva formulato una valutazione errata delle patologie di cui ella soffriva, rilevando che la documentazione medica prodotta attestava la presenza di sindrome algico- disfunzionale con alterazione posturale e instabilità statico-dinamica; quadro artrosico polidistrettuale con interessamento del rachide, spondilosi e discopatie multiple, complicato da sofferenza neurogena.
Evidenziava, altresì, che il proprio apparato scheletrico risultava gravemente compromesso, essendo affetta da un'artrosi di grave entità che limitava notevolmente la funzionalità e la mobilità degli arti e, di conseguenza, i movimenti di flesso-estensione della colonna vertebrale risultavano limitati e le causavano intenso dolore.
Rilevava, poi, che ella era affetta da cardiopatia ipertensiva e da ateromasia carotidea, inquadrate in classe II (NYHA) e che il consulente non aveva adeguatamente considerato la gravità di tale affezioni, per la quale la stessa era sottoposta a terapia farmacologica in associazione.
Evidenziava, altresì, che il proprio stato di salute si era aggravato ulteriormente, come risultava dalla certificazione medica in atti, attestante l'aggravamento della patologia polmonare e la presenza di grave affezioni toraciche, che compromettevano lo svolgimento della pesante attività di bracciante agricola.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere CP_1
l'accertamento del diritto alla prestazione.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente in allegato al ricorso ed in data 20 marzo
2025.
4.- L'udienza del 15 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 5710/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità. Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi e della documentazione medica prodotta in allegato al ricorso ed in data 20 marzo 2025 da parte ricorrente, è stato disposto il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel procedimento per atp ha ritenuto la ricorrente affetta da “poliartralgia e scoliosi in Paziente con cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA ed esiti di tiroidectomia e colecistectomia”.
In particolare, nella relazione di consulenza il ctu ha rilevato che “l'anamnesi lavorativa condotta associata agli atti in possesso hanno messo in evidenza che la DA ha svolto l'attività di bracciante agricola con mansioni di lavorazione dei terreni e di raccolta. Sulla base di tali elementi le patologie di cui è sofferente la Sig.ra non sono tali da determinare una Parte_1 assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa o una riduzione della capacità lavorativa stessa. Non sono inoltre emersi nuovi e ulteriori elementi patologici che aumentano il grado d'invalidità o riducono le attitudini lavorative specifiche, di contro la documentazione prodotta me l'esame clinico condotto mostra uno stabilizzarsi delle patologie esistenti.”.
Il ctu ha poi concluso rilevando che “in atto le patologie riscontrate non sono per qualità e quantità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Il ctu, richiamato nel presente giudizio, ha affermato che “la documentazione prodotta non mostra alcun aggravamento delle condizioni già appurate e riscontrate in sede di visita medico peritale” Il ctu ho rilevato che “la certificazione prodotta e rilasciata dalla il Controparte_2
29.11.2024 descrive un quadro sovrapponibile a quello riscontrato dallo Scrivente e riportato sia in diagnosi che nell'esame obiettivo.”
Il ctu ha, infine, rilevato che “Anche l'esame clinico condotto non ha mostrato elementi di aggravamento o novità rispetto a quanto segnalato dallo Scrivente;
infatti, il ROM articolare del rachide è apparso ad entrambi ridotto di 1/3 … è stata evidenziata la scoliosi, la contrattura muscolare del rachide e la limitazione funzionale della stessa scapolo omerale”.
Il consulente ha, dunque, concluso confermando le valutazione espressa nella relazione già depositata in sede di atp.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti dunque con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 15 settembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5028/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 27 settembre 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 28 marzo 2023, domanda per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
- di essere stata sottoposta a visita medica collegiale dalla competente Commissione conclusasi con esito negativo;
- aveva, dunque, depositato istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'assegno ordinario d'invalidità e, disposta la CTU medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il c.t.u. nominato in sede di ATP aveva proceduto ad una sommaria valutazione delle patologie da cui era affetta. Osservava, in particolare, che il ctu aveva formulato una valutazione errata delle patologie di cui ella soffriva, rilevando che la documentazione medica prodotta attestava la presenza di sindrome algico- disfunzionale con alterazione posturale e instabilità statico-dinamica; quadro artrosico polidistrettuale con interessamento del rachide, spondilosi e discopatie multiple, complicato da sofferenza neurogena.
Evidenziava, altresì, che il proprio apparato scheletrico risultava gravemente compromesso, essendo affetta da un'artrosi di grave entità che limitava notevolmente la funzionalità e la mobilità degli arti e, di conseguenza, i movimenti di flesso-estensione della colonna vertebrale risultavano limitati e le causavano intenso dolore.
Rilevava, poi, che ella era affetta da cardiopatia ipertensiva e da ateromasia carotidea, inquadrate in classe II (NYHA) e che il consulente non aveva adeguatamente considerato la gravità di tale affezioni, per la quale la stessa era sottoposta a terapia farmacologica in associazione.
Evidenziava, altresì, che il proprio stato di salute si era aggravato ulteriormente, come risultava dalla certificazione medica in atti, attestante l'aggravamento della patologia polmonare e la presenza di grave affezioni toraciche, che compromettevano lo svolgimento della pesante attività di bracciante agricola.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere CP_1
l'accertamento del diritto alla prestazione.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente in allegato al ricorso ed in data 20 marzo
2025.
4.- L'udienza del 15 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 5710/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità. Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi e della documentazione medica prodotta in allegato al ricorso ed in data 20 marzo 2025 da parte ricorrente, è stato disposto il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel procedimento per atp ha ritenuto la ricorrente affetta da “poliartralgia e scoliosi in Paziente con cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA ed esiti di tiroidectomia e colecistectomia”.
In particolare, nella relazione di consulenza il ctu ha rilevato che “l'anamnesi lavorativa condotta associata agli atti in possesso hanno messo in evidenza che la DA ha svolto l'attività di bracciante agricola con mansioni di lavorazione dei terreni e di raccolta. Sulla base di tali elementi le patologie di cui è sofferente la Sig.ra non sono tali da determinare una Parte_1 assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa o una riduzione della capacità lavorativa stessa. Non sono inoltre emersi nuovi e ulteriori elementi patologici che aumentano il grado d'invalidità o riducono le attitudini lavorative specifiche, di contro la documentazione prodotta me l'esame clinico condotto mostra uno stabilizzarsi delle patologie esistenti.”.
Il ctu ha poi concluso rilevando che “in atto le patologie riscontrate non sono per qualità e quantità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Il ctu, richiamato nel presente giudizio, ha affermato che “la documentazione prodotta non mostra alcun aggravamento delle condizioni già appurate e riscontrate in sede di visita medico peritale” Il ctu ho rilevato che “la certificazione prodotta e rilasciata dalla il Controparte_2
29.11.2024 descrive un quadro sovrapponibile a quello riscontrato dallo Scrivente e riportato sia in diagnosi che nell'esame obiettivo.”
Il ctu ha, infine, rilevato che “Anche l'esame clinico condotto non ha mostrato elementi di aggravamento o novità rispetto a quanto segnalato dallo Scrivente;
infatti, il ROM articolare del rachide è apparso ad entrambi ridotto di 1/3 … è stata evidenziata la scoliosi, la contrattura muscolare del rachide e la limitazione funzionale della stessa scapolo omerale”.
Il consulente ha, dunque, concluso confermando le valutazione espressa nella relazione già depositata in sede di atp.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti dunque con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga